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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a MENFI (AG) in [...] Parte_1 C.F._1
09/09/1969, con il patrocinio dell'avv. Pietro Alongi (PEC
[...]
e dell'avv. Palma Alongi (PEC Email_1 [...]
Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...]- Controparte_1 C.F._2 nezuela) in data 13/01/1966, con il patrocinio dell'avv. Antonino Sutera (PEC Email_3
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 247/2017, pronunciata dal Tribunale di IA, in compo- sizione monocratica, in data 9-12/06/2017
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza del Tri- bunale di IA, in composizione monocratica (G. I. Dott. F. Marasà) n. 247/17 pubblicata in data 12.06.2017 emessa nella causa civile iscritta al n. 414/2013 R.G., accogliere le seguenti conclusioni:
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 ritenere e dichiarare che le richieste di controparte risultano infondate, in conseguenza, rigettare la domanda attrice per insussistenza del presunto rapporto obbligatorio. ritenere e dichiarare che le spese di lite non sono dovute ed in subordine e solo a titolo di scrupolo difensivo, ridurre le spese di giudizio, compensan- do tra le parti e limitandole e adeguandole alla condanna di primo grado. Emettere ogni altra statuizione come per legge;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antista- tari ex art. 93 cpc che dichiara di averle anticipate.»
Conclusioni per la parte appellata:
«rigettare l'appello proposto ex adverso e confermare la sentenza nr.247/2017 del Tribunale civile di IA resa in esito alla causa tra le parti iscritta al nr.414/2013 R.G. -e condannare l'appellante alle spese di causa con istanza di distrazione al procuratore e difensore, ex art.93 c.p.c..»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 26/4/2013, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di IA , chiedendone la condanna Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 19.696,00 in adempimento di un con- tratto di mutuo con lo stesso concluso.
2. Il convenuto si costituiva con comparsa del 25/9/2013, opponendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con sentenza n. 247/2017 dei 9-12/06/2017, il Tribunale di IA ac- coglieva parzialmente la domanda e condannava il al pagamento Pt_1 in favore dell'attrice della somma di euro 5.946,00, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese processuali.
4. Con citazione dell'11/1/2018, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto delle domande originariamente proposte nei suoi confronti.
5. L'appellata si è costituita con comparsa del 10/5/2018, chiedendo il ri- getto dell'impugnazione.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 17/7/2024 e con ordinanza del 18/11/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 7. Con il primo motivo di impugnazione, il sollecita una differente Pt_1 valutazione del materiale probatorio, contestando che l'appellata non avrebbe ottemperato l'onere della prova sulla stessa incombente al fine di dimostrare che l'erogazione delle somme era avvenuta in virtù di un con- tratto di mutuo, giacché le prove addotte non apparivano idonee a smen- tire l'allegazione difensiva, secondo la quale i versamenti di denaro sareb- bero stati conseguenti a donazioni effettuate in costanza di convivenza, nell'ambito del rapporto sentimentale all'epoca instaurato dalle parti.
8. Come già evidenziato dal provvedimento impugnato, è pacifico tra le parti che il , nel corso del tempo, ha ricevuto nel corso del tempo Pt_1 dalla , mediante svariate erogazioni di denaro, sia direttamente CP_1 che indirettamente, mediante pagamenti effettuati a terzi soggetti ma sempre per operazioni eseguite nell'interesse dell'appellante, la comples- siva somma di € 19.696,00, mentre risulta controverso esclusivamente il fondamento giuridico di tali dazioni di denaro, che viene indicato dalla in un mutuo gratuito e dal in una serie di atti di liberali- CP_1 Pt_1 tà.
9. Il Tribunale di IA, dopo aver condivisibilmente premesso che l'onere della prova della sussistenza di un contratto di mutuo incombeva sull'odierna appellata, attrice nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che tale onere sia stato assolto solo parzialmente, basandosi principalmente sul contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, che attestereb- be la consapevolezza da parte del del dovere di restituire le Pt_1 somme percepite. In particolare, il Tribunale di IA ha rilevato l'incompatibilità tra il tenore della lettera inviata dall'appellante al difen- sore dell'appellata il 10/12/2012 e delle email inviate direttamente all'appellata il 27/2/2013, e l'allegazione circa la natura puramente libera- le dei trasferimenti di denaro, dal momento che tutte le missive in que- stione contenevano un chiaro impegno a restituire le somme ricevute.
10. Le risultanze di tali prove documentali sono state lette alla luce anche dell'esito delle prove testimoniali acquisite, che hanno concordemente at- testato la dichiarazione, da parte della , di aver voluto far dono al CP_1 fidanzato della motocicletta di marca Ducati, con ciò portando il giudice di primo grado a concludere che solo la somma necessaria all'acquisto del motociclo fosse stata erogata a titolo di liberalità. Ciò ha condotto a quan- tificare l'obbligo restitutorio nella differenza tra il denaro complessiva- mente erogato, pari a euro 19.696,00 e l'importo utilizzato per l'acquisto del mezzo, pari ad euro 13.750,00.
11. A fronte di ciò, l'odierno appellante deduce che il tenore della corri-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 spondenza tra le parti acclarerebbe solamente un sentimento morale di riconoscenza del , che avrebbe inteso inequivocabilmente onora- Pt_1 re il lungo periodo di relazione sentimentale, esplicitando un intendimen- to spontaneo di restituire le somme che la fidanzata gli avrebbe benevol- mente regalato, senza che vi fosse, alla base di tale intento, alcun obbligo giuridico fondato su un valido contratto tra le parti.
12. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, dal momento che il tenore letterale della corrispondenza citata dalla sentenza impugnata, già riportata pedissequamente, attesta la chiara consapevo- lezza da parte del del dovere di restituire alla ex fidanzata le Pt_1 somme percepite.
13. Risultano inequivocabili, al riguardo, le dichiarazioni contenute nelle due e-mail inviate dal alla , nelle quali il primo scrive: Pt_1 CP_1
«volevo solo dirti una cosa, prima tiro fuori la moto da lì prima inizio a darti qualcosa al mese, anche se non ho un lavoro ma mi impegnerò per darti anche 100€ inizialmente, ma voglio tirar fuori la moto da lì immedia- tamente, adesso vado in palestra ciao» (e-mail inviata il 27.02.2013 alle ore 9.32 da a ) e «sai so- Email_4 Email_5 lo dire MI , quindi tu per la tua strada io per la mia, appena potrò Per_1 spero al più presto inizierò a darti qualche cosa al mese, ciao e buona for- tuna» (e-mail inviata il 27.02.2013 alle ore 16.12 da
[...]
a ). Email_6 Email_5
14. Analoga consapevolezza emerge dall'ulteriore nota scritta inviata dal al procuratore della in data 10.12.2012, nella quale Pt_1 Pt_2
l'odierno appellante, rispondendo alla richiesta di pagamento ricevuta dal predetto difensore il 03.12.2012, scrive: «LE FACCIO NOTARE CHE IO SO- NO ANCORA DISOCCUPATO E CHE QUINDI, ATTUALMENTE, NON POSSO RIMBORSARE ALLA DOTT.SSA QUANTO MI È STATO DALLA SPA- CP_1
DARO STESSA REGALATO. NON APPENA SARA' POSSIBILE VENDERE LA MOTO O QUANDO TROVERO' LAVORO, COMINCERO' A RESTITUIRE QUEL- LO CHE MI È STATO DONATO».
15. Nonostante l'apparente contraddizione tra i termini “restituire” e
“donato” contenuta nell'ultima delle predette missive, tutte le dichiara- zioni contenute nella corrispondenza intercorsa denotano la chiara con- sapevolezza nel del dovere di restituire le somme ricevute. Le Pt_1 medesime dichiarazioni, poi, sono evidentemente caratterizzate dall'espressione di toni risentiti e infastiditi, che risultano logicamente in- compatibili con la nobile intenzione di onorare il lungo periodo di relazio- ne sentimentale e di restituire cavallerescamente somme non dovute,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 prospettate dall'odierno appellante.
16. Le predette dichiarazioni hanno una chiara valenza confessoria, e so- no, di per sé sole, certamente sufficienti a dimostrare la sussistenza di una obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo a titolo gra- tuito concluso dalle parti.
17. La circostanza, peraltro, che tale mutuo non sia altrimenti documen- tabile è pienamente coerente con il fatto che lo stesso sia stato convenuto da due soggetti che, all'epoca della sua conclusione, erano legati da un rapporto sentimentale e nutrissero, conseguentemente, una reciproca fi- ducia, che non rendeva necessario consacrare le obbligazioni in alcun do- cumento.
18. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il motivo di impugna- zione in esame non può trovare accoglimento.
19. Analoghe conclusioni si impongono con riguardo al secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha posto a carico dell'appellante l'obbligo di rifondere le spese processuali, evidenziando che l'accoglimento solo par- ziale della originaria domanda restitutoria avrebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese.
20. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccom- benza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di do- mande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più ca- pi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustifi- carne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (così Cass. SS.UU., n. 32061 del 2022).
21. Nel caso in esame, la domanda è stata accolta in ragione di circa un quarto della somma originariamente richiesta, il che ha indotto il Tribuna- le di IA a liquidare le spese processuali in euro 2.500,00, oltre euro 214,00 per spese esenti, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, ossia in misura inferiore ai minimi dei parametri previsti dal de- creto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore applicabile (minimi che avrebbero comportato la liquidazione in euro 2.738, oltre accessori).
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 22. Deve, dunque, ritenersi che il giudice di primo grado abbia già tenuto conto dell'accoglimento in misura limitata della originaria domanda, liqui- dando le spese processuali in misura inferiore ai limiti dei predetti para- metri, e non concorre alcuno degli ulteriori presupposti al ricorrere dei quali l'art. 92, secondo comma, c.p.c. subordina la possibilità di disporre la compensazione, anche solo parziale, delle spese processuali.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 2.000,00 (di cui euro 575,00 per studio, euro 475,00 per la fase in- troduttiva ed euro 950,00 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
24. Di tali somme va disposta la distrazione in favore del procuratore co- stituito dell'appellata, avv. Antonino Sutera, il quale ha dichiarato di aver- le anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
25. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con citazione dell'11/1/2018, avverso la sentenza Controparte_2
n. 247/2017, pronunciata dal Tribunale di IA in data 9- 12/06/2017;
• condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spe- se processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonino Sutera, dichiaratosi antistatario;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, in data 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 pag. 7 di 7
Corte di Appello di Palermo
SENTENZA nella causa iscritta al n. 135 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a MENFI (AG) in [...] Parte_1 C.F._1
09/09/1969, con il patrocinio dell'avv. Pietro Alongi (PEC
[...]
e dell'avv. Palma Alongi (PEC Email_1 [...]
Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...]- Controparte_1 C.F._2 nezuela) in data 13/01/1966, con il patrocinio dell'avv. Antonino Sutera (PEC Email_3
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 247/2017, pronunciata dal Tribunale di IA, in compo- sizione monocratica, in data 9-12/06/2017
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza del Tri- bunale di IA, in composizione monocratica (G. I. Dott. F. Marasà) n. 247/17 pubblicata in data 12.06.2017 emessa nella causa civile iscritta al n. 414/2013 R.G., accogliere le seguenti conclusioni:
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 ritenere e dichiarare che le richieste di controparte risultano infondate, in conseguenza, rigettare la domanda attrice per insussistenza del presunto rapporto obbligatorio. ritenere e dichiarare che le spese di lite non sono dovute ed in subordine e solo a titolo di scrupolo difensivo, ridurre le spese di giudizio, compensan- do tra le parti e limitandole e adeguandole alla condanna di primo grado. Emettere ogni altra statuizione come per legge;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antista- tari ex art. 93 cpc che dichiara di averle anticipate.»
Conclusioni per la parte appellata:
«rigettare l'appello proposto ex adverso e confermare la sentenza nr.247/2017 del Tribunale civile di IA resa in esito alla causa tra le parti iscritta al nr.414/2013 R.G. -e condannare l'appellante alle spese di causa con istanza di distrazione al procuratore e difensore, ex art.93 c.p.c..»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 26/4/2013, conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di IA , chiedendone la condanna Parte_1 al pagamento dell'importo di euro 19.696,00 in adempimento di un con- tratto di mutuo con lo stesso concluso.
2. Il convenuto si costituiva con comparsa del 25/9/2013, opponendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con sentenza n. 247/2017 dei 9-12/06/2017, il Tribunale di IA ac- coglieva parzialmente la domanda e condannava il al pagamento Pt_1 in favore dell'attrice della somma di euro 5.946,00, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese processuali.
4. Con citazione dell'11/1/2018, ha proposto appello av- Parte_1 verso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto delle domande originariamente proposte nei suoi confronti.
5. L'appellata si è costituita con comparsa del 10/5/2018, chiedendo il ri- getto dell'impugnazione.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 17/7/2024 e con ordinanza del 18/11/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 7. Con il primo motivo di impugnazione, il sollecita una differente Pt_1 valutazione del materiale probatorio, contestando che l'appellata non avrebbe ottemperato l'onere della prova sulla stessa incombente al fine di dimostrare che l'erogazione delle somme era avvenuta in virtù di un con- tratto di mutuo, giacché le prove addotte non apparivano idonee a smen- tire l'allegazione difensiva, secondo la quale i versamenti di denaro sareb- bero stati conseguenti a donazioni effettuate in costanza di convivenza, nell'ambito del rapporto sentimentale all'epoca instaurato dalle parti.
8. Come già evidenziato dal provvedimento impugnato, è pacifico tra le parti che il , nel corso del tempo, ha ricevuto nel corso del tempo Pt_1 dalla , mediante svariate erogazioni di denaro, sia direttamente CP_1 che indirettamente, mediante pagamenti effettuati a terzi soggetti ma sempre per operazioni eseguite nell'interesse dell'appellante, la comples- siva somma di € 19.696,00, mentre risulta controverso esclusivamente il fondamento giuridico di tali dazioni di denaro, che viene indicato dalla in un mutuo gratuito e dal in una serie di atti di liberali- CP_1 Pt_1 tà.
9. Il Tribunale di IA, dopo aver condivisibilmente premesso che l'onere della prova della sussistenza di un contratto di mutuo incombeva sull'odierna appellata, attrice nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che tale onere sia stato assolto solo parzialmente, basandosi principalmente sul contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, che attestereb- be la consapevolezza da parte del del dovere di restituire le Pt_1 somme percepite. In particolare, il Tribunale di IA ha rilevato l'incompatibilità tra il tenore della lettera inviata dall'appellante al difen- sore dell'appellata il 10/12/2012 e delle email inviate direttamente all'appellata il 27/2/2013, e l'allegazione circa la natura puramente libera- le dei trasferimenti di denaro, dal momento che tutte le missive in que- stione contenevano un chiaro impegno a restituire le somme ricevute.
10. Le risultanze di tali prove documentali sono state lette alla luce anche dell'esito delle prove testimoniali acquisite, che hanno concordemente at- testato la dichiarazione, da parte della , di aver voluto far dono al CP_1 fidanzato della motocicletta di marca Ducati, con ciò portando il giudice di primo grado a concludere che solo la somma necessaria all'acquisto del motociclo fosse stata erogata a titolo di liberalità. Ciò ha condotto a quan- tificare l'obbligo restitutorio nella differenza tra il denaro complessiva- mente erogato, pari a euro 19.696,00 e l'importo utilizzato per l'acquisto del mezzo, pari ad euro 13.750,00.
11. A fronte di ciò, l'odierno appellante deduce che il tenore della corri-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 spondenza tra le parti acclarerebbe solamente un sentimento morale di riconoscenza del , che avrebbe inteso inequivocabilmente onora- Pt_1 re il lungo periodo di relazione sentimentale, esplicitando un intendimen- to spontaneo di restituire le somme che la fidanzata gli avrebbe benevol- mente regalato, senza che vi fosse, alla base di tale intento, alcun obbligo giuridico fondato su un valido contratto tra le parti.
12. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, dal momento che il tenore letterale della corrispondenza citata dalla sentenza impugnata, già riportata pedissequamente, attesta la chiara consapevo- lezza da parte del del dovere di restituire alla ex fidanzata le Pt_1 somme percepite.
13. Risultano inequivocabili, al riguardo, le dichiarazioni contenute nelle due e-mail inviate dal alla , nelle quali il primo scrive: Pt_1 CP_1
«volevo solo dirti una cosa, prima tiro fuori la moto da lì prima inizio a darti qualcosa al mese, anche se non ho un lavoro ma mi impegnerò per darti anche 100€ inizialmente, ma voglio tirar fuori la moto da lì immedia- tamente, adesso vado in palestra ciao» (e-mail inviata il 27.02.2013 alle ore 9.32 da a ) e «sai so- Email_4 Email_5 lo dire MI , quindi tu per la tua strada io per la mia, appena potrò Per_1 spero al più presto inizierò a darti qualche cosa al mese, ciao e buona for- tuna» (e-mail inviata il 27.02.2013 alle ore 16.12 da
[...]
a ). Email_6 Email_5
14. Analoga consapevolezza emerge dall'ulteriore nota scritta inviata dal al procuratore della in data 10.12.2012, nella quale Pt_1 Pt_2
l'odierno appellante, rispondendo alla richiesta di pagamento ricevuta dal predetto difensore il 03.12.2012, scrive: «LE FACCIO NOTARE CHE IO SO- NO ANCORA DISOCCUPATO E CHE QUINDI, ATTUALMENTE, NON POSSO RIMBORSARE ALLA DOTT.SSA QUANTO MI È STATO DALLA SPA- CP_1
DARO STESSA REGALATO. NON APPENA SARA' POSSIBILE VENDERE LA MOTO O QUANDO TROVERO' LAVORO, COMINCERO' A RESTITUIRE QUEL- LO CHE MI È STATO DONATO».
15. Nonostante l'apparente contraddizione tra i termini “restituire” e
“donato” contenuta nell'ultima delle predette missive, tutte le dichiara- zioni contenute nella corrispondenza intercorsa denotano la chiara con- sapevolezza nel del dovere di restituire le somme ricevute. Le Pt_1 medesime dichiarazioni, poi, sono evidentemente caratterizzate dall'espressione di toni risentiti e infastiditi, che risultano logicamente in- compatibili con la nobile intenzione di onorare il lungo periodo di relazio- ne sentimentale e di restituire cavallerescamente somme non dovute,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 prospettate dall'odierno appellante.
16. Le predette dichiarazioni hanno una chiara valenza confessoria, e so- no, di per sé sole, certamente sufficienti a dimostrare la sussistenza di una obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo a titolo gra- tuito concluso dalle parti.
17. La circostanza, peraltro, che tale mutuo non sia altrimenti documen- tabile è pienamente coerente con il fatto che lo stesso sia stato convenuto da due soggetti che, all'epoca della sua conclusione, erano legati da un rapporto sentimentale e nutrissero, conseguentemente, una reciproca fi- ducia, che non rendeva necessario consacrare le obbligazioni in alcun do- cumento.
18. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il motivo di impugna- zione in esame non può trovare accoglimento.
19. Analoghe conclusioni si impongono con riguardo al secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha posto a carico dell'appellante l'obbligo di rifondere le spese processuali, evidenziando che l'accoglimento solo par- ziale della originaria domanda restitutoria avrebbe giustificato l'integrale compensazione delle spese.
20. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccom- benza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di do- mande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più ca- pi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustifi- carne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (così Cass. SS.UU., n. 32061 del 2022).
21. Nel caso in esame, la domanda è stata accolta in ragione di circa un quarto della somma originariamente richiesta, il che ha indotto il Tribuna- le di IA a liquidare le spese processuali in euro 2.500,00, oltre euro 214,00 per spese esenti, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, ossia in misura inferiore ai minimi dei parametri previsti dal de- creto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore applicabile (minimi che avrebbero comportato la liquidazione in euro 2.738, oltre accessori).
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 22. Deve, dunque, ritenersi che il giudice di primo grado abbia già tenuto conto dell'accoglimento in misura limitata della originaria domanda, liqui- dando le spese processuali in misura inferiore ai limiti dei predetti para- metri, e non concorre alcuno degli ulteriori presupposti al ricorrere dei quali l'art. 92, secondo comma, c.p.c. subordina la possibilità di disporre la compensazione, anche solo parziale, delle spese processuali.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 2.000,00 (di cui euro 575,00 per studio, euro 475,00 per la fase in- troduttiva ed euro 950,00 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
24. Di tali somme va disposta la distrazione in favore del procuratore co- stituito dell'appellata, avv. Antonino Sutera, il quale ha dichiarato di aver- le anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
25. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con citazione dell'11/1/2018, avverso la sentenza Controparte_2
n. 247/2017, pronunciata dal Tribunale di IA in data 9- 12/06/2017;
• condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spe- se processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Antonino Sutera, dichiaratosi antistatario;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, in data 23/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
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