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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/11/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da:
), nato in [...] il [...], residente in [...] C.F._1
( ), nata in [...] il [...], residente in [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Righi;
con i seguenti figli: e , nati a Piacenza il 21.12.2012. Persona_1 Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.02.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, e successivamente di divorzio, alle seguenti condizioni:
“- L'affidamento dei figli sarà condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e un diritto di visita a favore di Parte_1
che potrà tenere i figli un fine settimana ogni 2 dal venerdì sera dalle ore 2 mattina alle ore 8:00; nonché in CP_1 orno concordato con la madre;
- Il contributo di mantenimento per i figli sarà di € 400,00 (200,00 per figlio) a carico di oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie;
- L'assegnazione della casa coniugale spetterà alla sig.ra Parte_1
- Trascorsi sei mesi dall'omologa della separazione, di pronunciare contestualmente il divorzio congiunto alle medesime condizioni;
- Di disporre lo scioglimento della comunione legale dei beni, ove presente;
- Di dichiarare che nulla più è dovuto tra i coniugi a titolo di reciproco mantenimento e che non sussistono ulteriori pendenze economiche”.
Con ordinanza del 21.03.2025 il Tribunale ha invitato i ricorrenti ad integrare il ricorso con l'indicazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con memoria depositata in data 24.04.2025 le parti hanno rappresentato di essere impossibilitati a depositare la CP_ documentazione richiesta essendosi trasferiti negli Stati Uniti;
in particolare il sig. risiede in New Jersey, mentre la sig.ra risiede con i figli a New York, Staten Island, ove hanno iniziato a frequentare la scuola. Pt_1 Con ordinanza del 28.04.2025 le parti sono state invitate a prendere posizione sulla sussistenza della giurisdizione italiana.
Con memoria del 29.05.2025 i coniugi hanno affermato che sussiste la giurisdizione italiana non avendo ancora trasferito la loro residenza all'estero.
Con ordinanza del 09.06.2025 le parti sono state invitate a depositare: 1) documentazione attestante il possesso della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e ai figli;
2) attestazione di iscrizione scolastica rilasciata dall'istituto frequentato dai minori;
3) documentazione idonea a verificare l'inizio della permanenza negli Stati Uniti del nucleo familiare;
inoltre, le parti sono state inviate ad integrare il ricorso con l'indicazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici (art. 473bis.51 c.p.c.).
Con memoria depositata il 15.09.2025 le parti hanno ribadito l'impossibilità di indicare le rispettive disponibilità economiche e reddituali e hanno depositato la seguente documentazione: atto di nascita dei figli, cud 2023 della CP_ sig.ra copia delle patenti di guida del sig. e della sig.ra copia dei passaporti. Pt_1 Pt_1
La causa è stata trattenuta in decisione il 03.10.2025.
Motivi in diritto della decisione.
1. Sulla separazione personale dei coniugi.
1.1. Osserva preliminarmente il Collegio, a proposito della domanda di separazione formulata da coniugi, che sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
La giurisdizione italiana deve infatti essere affermata in forza dell'art. 32 L. n. 218/1995 che stabilisce che “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”.
Nella fattispecie, è documentato che la moglie è cittadina italiana e che il matrimonio è stato contratto in Italia.
1.2. Quanto alla legge sostanziale applicabile, l'art. 31 co. 1 L. n. 218/1995 dispone che “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni”. Il regolamento in oggetto prevede, con una normativa di “universale applicazione”, che le parti possano liberamente scegliere, nel rispetto di alcune formalità processuali (art. 5 co. 2), la legge applicabile. In mancanza, ai sensi dell'art. 8 lett. d) deve applicarsi la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giudiziaria.
Ciò premesso, nel caso in esame, trova applicazione la legge italiana.
1.3. Venendo al merito la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di separazione personale dei coniugi va accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2. Sulle statuizioni concernenti i figli.
2.1. Il Collegio ritiene sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riferimento alle statuizioni concernenti la regolamentazione del regime di affido, collocamento e visite della prole e del contributo al mantenimento.
La giurisdizione italiana deve infatti essere affermata in forza dell'art. 37 L. n. 218/1995 che stabilisce che “In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.”.
Nella fattispecie, è documentato che i figli della coppia sono cittadini italiani.
2.2. Trova inoltre applicazione legge sostanziale italiana alla luce dell'art. 36 L. n. 218/1995 che dispone che “I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.”.
2.3. Venendo al merito le condizioni concordate dalle parti in ordine al regime di affido, collocamento, visite e mantenimento della prole non possono essere omologate. Come è noto, l'art. 473bis.51 co. 2 c.p.c. prevede, con riferimento al procedimento su domanda congiunta, che “Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”.
L'art. 473bis.51 co. 2 c.p.c. non richiama invece l'art. 473bis.12 co. 3 c.p.c. che impone alle parti di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili, su beni mobili registrati e su quote societarie. Ciò significa che le parti possono limitarsi ad elencare analiticamente nel ricorso su domanda congiunta gli elementi idonei a ricostruire le rispettive condizioni economiche e patrimoniali
Nel caso di specie, i coniugi non hanno provveduto ad integrare il ricorso come richiesto con le ordinanze del 21.03.2025 e del 09.06.2025. La carenza in punto di allegazione preclude al Collegio la possibilità di valutare la congruità delle condizioni concordate dalle parti;
ne consegue che la domanda di omologa dev'essere rigettata.
3. Sulla prosecuzione del giudizio.
La causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 in Piacenza il 21.12.2018, trascritto presso gli o omune di Piacenza, n. 149, P. 1, anno 2018;
2) Rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piacenza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Lodi, 03 novembre 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa congiuntamente da:
), nato in [...] il [...], residente in [...] C.F._1
( ), nata in [...] il [...], residente in [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Righi;
con i seguenti figli: e , nati a Piacenza il 21.12.2012. Persona_1 Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.02.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, e successivamente di divorzio, alle seguenti condizioni:
“- L'affidamento dei figli sarà condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e un diritto di visita a favore di Parte_1
che potrà tenere i figli un fine settimana ogni 2 dal venerdì sera dalle ore 2 mattina alle ore 8:00; nonché in CP_1 orno concordato con la madre;
- Il contributo di mantenimento per i figli sarà di € 400,00 (200,00 per figlio) a carico di oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie;
- L'assegnazione della casa coniugale spetterà alla sig.ra Parte_1
- Trascorsi sei mesi dall'omologa della separazione, di pronunciare contestualmente il divorzio congiunto alle medesime condizioni;
- Di disporre lo scioglimento della comunione legale dei beni, ove presente;
- Di dichiarare che nulla più è dovuto tra i coniugi a titolo di reciproco mantenimento e che non sussistono ulteriori pendenze economiche”.
Con ordinanza del 21.03.2025 il Tribunale ha invitato i ricorrenti ad integrare il ricorso con l'indicazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con memoria depositata in data 24.04.2025 le parti hanno rappresentato di essere impossibilitati a depositare la CP_ documentazione richiesta essendosi trasferiti negli Stati Uniti;
in particolare il sig. risiede in New Jersey, mentre la sig.ra risiede con i figli a New York, Staten Island, ove hanno iniziato a frequentare la scuola. Pt_1 Con ordinanza del 28.04.2025 le parti sono state invitate a prendere posizione sulla sussistenza della giurisdizione italiana.
Con memoria del 29.05.2025 i coniugi hanno affermato che sussiste la giurisdizione italiana non avendo ancora trasferito la loro residenza all'estero.
Con ordinanza del 09.06.2025 le parti sono state invitate a depositare: 1) documentazione attestante il possesso della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e ai figli;
2) attestazione di iscrizione scolastica rilasciata dall'istituto frequentato dai minori;
3) documentazione idonea a verificare l'inizio della permanenza negli Stati Uniti del nucleo familiare;
inoltre, le parti sono state inviate ad integrare il ricorso con l'indicazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici (art. 473bis.51 c.p.c.).
Con memoria depositata il 15.09.2025 le parti hanno ribadito l'impossibilità di indicare le rispettive disponibilità economiche e reddituali e hanno depositato la seguente documentazione: atto di nascita dei figli, cud 2023 della CP_ sig.ra copia delle patenti di guida del sig. e della sig.ra copia dei passaporti. Pt_1 Pt_1
La causa è stata trattenuta in decisione il 03.10.2025.
Motivi in diritto della decisione.
1. Sulla separazione personale dei coniugi.
1.1. Osserva preliminarmente il Collegio, a proposito della domanda di separazione formulata da coniugi, che sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
La giurisdizione italiana deve infatti essere affermata in forza dell'art. 32 L. n. 218/1995 che stabilisce che “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”.
Nella fattispecie, è documentato che la moglie è cittadina italiana e che il matrimonio è stato contratto in Italia.
1.2. Quanto alla legge sostanziale applicabile, l'art. 31 co. 1 L. n. 218/1995 dispone che “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni”. Il regolamento in oggetto prevede, con una normativa di “universale applicazione”, che le parti possano liberamente scegliere, nel rispetto di alcune formalità processuali (art. 5 co. 2), la legge applicabile. In mancanza, ai sensi dell'art. 8 lett. d) deve applicarsi la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giudiziaria.
Ciò premesso, nel caso in esame, trova applicazione la legge italiana.
1.3. Venendo al merito la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di separazione personale dei coniugi va accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2. Sulle statuizioni concernenti i figli.
2.1. Il Collegio ritiene sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riferimento alle statuizioni concernenti la regolamentazione del regime di affido, collocamento e visite della prole e del contributo al mantenimento.
La giurisdizione italiana deve infatti essere affermata in forza dell'art. 37 L. n. 218/1995 che stabilisce che “In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.”.
Nella fattispecie, è documentato che i figli della coppia sono cittadini italiani.
2.2. Trova inoltre applicazione legge sostanziale italiana alla luce dell'art. 36 L. n. 218/1995 che dispone che “I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.”.
2.3. Venendo al merito le condizioni concordate dalle parti in ordine al regime di affido, collocamento, visite e mantenimento della prole non possono essere omologate. Come è noto, l'art. 473bis.51 co. 2 c.p.c. prevede, con riferimento al procedimento su domanda congiunta, che “Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”.
L'art. 473bis.51 co. 2 c.p.c. non richiama invece l'art. 473bis.12 co. 3 c.p.c. che impone alle parti di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili, su beni mobili registrati e su quote societarie. Ciò significa che le parti possono limitarsi ad elencare analiticamente nel ricorso su domanda congiunta gli elementi idonei a ricostruire le rispettive condizioni economiche e patrimoniali
Nel caso di specie, i coniugi non hanno provveduto ad integrare il ricorso come richiesto con le ordinanze del 21.03.2025 e del 09.06.2025. La carenza in punto di allegazione preclude al Collegio la possibilità di valutare la congruità delle condizioni concordate dalle parti;
ne consegue che la domanda di omologa dev'essere rigettata.
3. Sulla prosecuzione del giudizio.
La causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 in Piacenza il 21.12.2018, trascritto presso gli o omune di Piacenza, n. 149, P. 1, anno 2018;
2) Rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piacenza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Lodi, 03 novembre 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello