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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3835/2024 V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio posta in decisione con decreto reso in data 4.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] in Contrada Petraro – Villasmundo, elettivamente domiciliato in PACHINO,
VIA FRANCESCO GARRANO N. 1, presso lo studio dell'avv. GIRMENIA VIVIANA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
in Vco S. Cosimo Res L''aquilone N. 77 - Scala: A, elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA
FRANCESCO GARRANO N. 1, presso lo studio dell'avv. GIRMENIA VIVIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti trasmessi in data 11.12.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 166/2020 del 24.1.2020 il Tribunale di Messina, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare alla ex moglie la somma Parte_1
mensile di euro 280,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , collocato presso Per_1
la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 7.10.2024 le parti in causa chiedevano congiuntamente la revoca del contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre e di disporre che i genitori provvedano a versare direttamente al figlio quanto necessario per il suo sostentamento, in ragione dell'intervenuta maggiore età ed indipendenza economica.
In particolare, chiedevano la ratifica dell'accordo di seguito indicato:
- di modificare le condizioni del divorzio congiunto, disponendo la revoca del contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre sig. ed in favore della madre Per_1 Parte_1
sig.ra e che entrambi i genitori versino direttamente al figlio ciò di cui Controparte_1 Per_1
avrà bisogno se e allorquando sarà necessario;
- spese compensate.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 4.4.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il
Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che il figlio ha trovato un impiego lavorativo che gli consente di provvedere al proprio Per_1
sostentamento, seppur non in maniera del tutto autonoma.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3835/2024 V.G., a parziale modifica della sentenza n. 166/2020 emessa dal Tribunale di Messina in data 18.1.2020 e depositata in data 20.1.2020, provvede in conformità dell'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale. Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3835/2024 V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio posta in decisione con decreto reso in data 4.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] in Contrada Petraro – Villasmundo, elettivamente domiciliato in PACHINO,
VIA FRANCESCO GARRANO N. 1, presso lo studio dell'avv. GIRMENIA VIVIANA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
in Vco S. Cosimo Res L''aquilone N. 77 - Scala: A, elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA
FRANCESCO GARRANO N. 1, presso lo studio dell'avv. GIRMENIA VIVIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti trasmessi in data 11.12.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 166/2020 del 24.1.2020 il Tribunale di Messina, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare alla ex moglie la somma Parte_1
mensile di euro 280,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , collocato presso Per_1
la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 7.10.2024 le parti in causa chiedevano congiuntamente la revoca del contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre e di disporre che i genitori provvedano a versare direttamente al figlio quanto necessario per il suo sostentamento, in ragione dell'intervenuta maggiore età ed indipendenza economica.
In particolare, chiedevano la ratifica dell'accordo di seguito indicato:
- di modificare le condizioni del divorzio congiunto, disponendo la revoca del contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre sig. ed in favore della madre Per_1 Parte_1
sig.ra e che entrambi i genitori versino direttamente al figlio ciò di cui Controparte_1 Per_1
avrà bisogno se e allorquando sarà necessario;
- spese compensate.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 4.4.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il
Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che il figlio ha trovato un impiego lavorativo che gli consente di provvedere al proprio Per_1
sostentamento, seppur non in maniera del tutto autonoma.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3835/2024 V.G., a parziale modifica della sentenza n. 166/2020 emessa dal Tribunale di Messina in data 18.1.2020 e depositata in data 20.1.2020, provvede in conformità dell'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale. Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone