CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1322/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Limbadi - Viale Europa N. 28 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze S.r.l. - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250007876 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250008954 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso sospinto avverso il Comune di Limbadi ed il concessionario per la riscossione dei tributi di detto ente, i due avvisi di accertamento notificati il 31.7.2025 e relativi, rispettivamente, ad IMU per l'annualità d'imposta 2021 e 2022.
Ha dedotto, tramite le più diffuse argomentazioni di cui in atti, l'illegittimità della pretesa creditoria per
1) violazione dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000, avendo la contribuente ed odierna ricorrente, il
28.08.2025 e tramite pec indirizzata sia all'ente impositore (Comune di Limbadi (VV)) che al concessionario, presentato le proprie osservazioni e deduzioni in relazione agli avvisi di invito al contraddittorio preventivo per IMU 2021 e 2022, allegando - a sostegno delle proprie ragioni – consulenza tecnica di parte in relazione alle condizioni dell'area tassata ed alle limitazioni all'edificabilità della stessa con conseguente suo minor valore commerciale (e quindi base imponibile); però, tali osservazioni e deduzioni rimanevano senza alcun riscontro da parte dell'ente e del predetto concessionario, risultandone quindi frustrata, adire della ricorrente, la ratio stessa della disposizione legislativa sopra richiamata;
2) difetto di sottoscrizione dell'atto (non constando peraltro dagli avvisi la determina dirigenziale di individuazione del funzionario responsabile del tributo ed autorizzato alla firma dei relativi atti);
3) omessa notifica del provvedimento di attribuzione della rendita catastale e nullità delle sanzioni comminate, non essendo il contribuente incorso in alcuna violazione;
4) erronea determinazione del valore commerciale dell'area e dunque della base imponibile, non avendo l'ente considerato i vincoli e le limitazioni all'edificabilità dell'area tassata, significando
- che trattasi di “area soggetta a Piano Urbanistico di dettaglio PAU 4 del PSC e pertanto sono soggette a lottizzazione privata ai fini dell'effettiva edificabilità. Il PAU 4 ad iniziativa privata nello strumento urbanistico vigente è suddiviso in due comparti edificatori :il comparto A che è quello che ha ad oggetto le aree oggetto dell'imposizione de quo e il comparto B sito lungo la strada provinciale n.31 …”; ha inoltre rappresentato che il de cuius, Nominativo_2, padre dell'odierna ricorrente, ha presentato due volte progettazioni relative all'organizzazione ed attuazione del piano, entrambe non approvate dall'amministrazione comunale dal che si desume, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, la minore capacità edificatoria di fatto dei suoli in questione;
- che trattasi di aree soggette a servitù di acquedotto (costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno) con limitazione edificatoria per una fascia di rispetto di metri quattro dallo stesso;
- l'avvenuto computo, da parte dell'ente, della superficie lorda in luogo di quella netta edificabile;
5) omessa motivazione circa i presupposti di fatto e di diritto in relazione al computo eseguito per la determinazione del valore costituente la base imponibile dell'imposta richiesta in pagamento.
Ha quindi concluso per accogliersi il ricorso, come da motivi gradatamente addotti e previo ordine all'ente di esibizione della documentazione amministrativa detenuta, con vittoria di spese ed onorari del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario per la riscossione (LaBconsulenze srl) si è costituito controdeducendo l'infondatezza del ricorso ed assumendo a) non essere necessario il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis legge n. 212 del 2000 in quanto non previsto per gli atti, quali gli avvisi in esame, che siano automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni;
b) la legittima sostituzione della firma con la sottoscrizione indicazione a stampa del nominativo del responsabile ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87;
c) non essere dovuta la notifica della rendita catastale giusta quanto stabilito dall'art. 74 della legge n. 342 del 2000;
d) la congrua motivazione dell'atto e determinazione del valore commerciale del bene in conformità alle legittime delibere dell'ente;
e) la legittima applicazione no dell'aggio ma di onere di riscossione ex lege n. 160/2016 e n. 234/2021.
Ha pertanto chiesto, sulla scorta di tali considerazioni, più ampiamente esposte in atti, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, in via preliminare, come ai fini della motivazione della sentenza sia sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione.
Secondo il risalente - e per vero insuperato - insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di un'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
La giurisprudenza ha poi elaborato, ormai da tempo, il principio processuale della "ragione più liquida" (v.
Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014), desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio), quale principio che consente al giudice di esaminare prioritariamente il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio e ciò in una prospettiva aderente, come detto, alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio stesso.
Tanto detto, la proposta impugnazione è meritevole di accoglimento poiché è fondato il primo motivo di ricorso (invero anche assorbente, per le dette ragioni, rispetto agli altri ulteriormente dedotti).
Infatti, se pure è vero che il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della Legge n. 212 del 2000 sia escluso in relazione agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nel caso in esame lo stesso concessionario della riscossione
(LaBconsulenze srl) aveva notificato alla contribuente (ed odierna ricorrente) “l'avviso di invito” al contraddittorio anticipato in una con lo schema di atto adottabile (avviso di accertamento dell'imposta).
L'avviso/invito al contraddittorio anticipato trovava peraltro plausibile giustificazione, nel caso concreto, nel fatto che, pur trattandosi di atto astrattamente inquadrabile nella categoria di quelli automatizzati e/o di pronta liquidazione, la contribuente aveva tuttavia ricevuto iure hereditatis - (dal defunto genitore) - il bene tassato ed avrebbe ben potuto esporre proprie osservazioni in merito alla pretesa fiscale ed alla sua migliore e più puntuale delimitazione.
Cosa in effetti poi avvenuta, anche, peraltro, con l'ausilio di consulenza tecnica di parte che contestava il valore commerciale dell'area, offrendo puntuali indicazioni (richiamate in ricorso) in merito a vincoli e limitazioni all'edificabilità dell'area medesima e dunque incidenti sul suo valore commerciale (quindi sulla stessa entità dell'imposta esigibile); il tutto accadeva, però, senza poi ricevere alcun riscontro da parte dell'ente e del concessionario, sebbene questi, giova ripeterlo, avessero essi stessi invitato la parte al predetto contraddittorio preventivo rispetto all'emissione del definitivo avviso di accertamento.
La Corte rileva come la P.A. abbia l'obbligo di considerare le ragioni del cittadino prima di emettere un avviso di accertamento definitivo, tanto più se lo ha invitato al contraddittorio preventivo, atteso che quest'ultimo non può essere relegato a mero formalismo burocratico. Se il contribuente presenta osservazioni dopo la notifica di un avviso/invito in tal senso, l'amministrazione deve valutarle e deve dare contezza dei motivi per cui ritiene di accoglierle ovvero di disattenderle.
Si tratta di un principio di motivazione rafforzata che, a seguito dell'introduzione dell'art. 6 bis della già detta
Legge n. 212/2000, è normativamente non solo posto a tutela del diritto di difesa, ma anche a presidio della garanzia della necessaria trasparenza dell'azione pubblica, tanto più che trattasi di un'azione di tipo impositivo.
Ignorare tout court le deduzioni difensive, dopo averle sollecitate, implica un evidente vizio dell'atto impositivo poiché ne risulta alterata la sequenza procedimentale statuita per legge ai fini della sua valida emissione, senza considerare che il cittadino, a mente della richiamata disposizione, deve essere posto nelle condizioni di conoscere il percorso logico giuridico che ha portato la PA a confermare, più che adottare, la pretesa iniziale nonostante gli elementi conoscitivi contrari forniti durante il confronto preventivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del principio di causalità, come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il concessionario resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 463,00 (oltre accessori come per legge) con distrazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1322/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Limbadi - Viale Europa N. 28 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze S.r.l. - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250007876 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250008954 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso sospinto avverso il Comune di Limbadi ed il concessionario per la riscossione dei tributi di detto ente, i due avvisi di accertamento notificati il 31.7.2025 e relativi, rispettivamente, ad IMU per l'annualità d'imposta 2021 e 2022.
Ha dedotto, tramite le più diffuse argomentazioni di cui in atti, l'illegittimità della pretesa creditoria per
1) violazione dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000, avendo la contribuente ed odierna ricorrente, il
28.08.2025 e tramite pec indirizzata sia all'ente impositore (Comune di Limbadi (VV)) che al concessionario, presentato le proprie osservazioni e deduzioni in relazione agli avvisi di invito al contraddittorio preventivo per IMU 2021 e 2022, allegando - a sostegno delle proprie ragioni – consulenza tecnica di parte in relazione alle condizioni dell'area tassata ed alle limitazioni all'edificabilità della stessa con conseguente suo minor valore commerciale (e quindi base imponibile); però, tali osservazioni e deduzioni rimanevano senza alcun riscontro da parte dell'ente e del predetto concessionario, risultandone quindi frustrata, adire della ricorrente, la ratio stessa della disposizione legislativa sopra richiamata;
2) difetto di sottoscrizione dell'atto (non constando peraltro dagli avvisi la determina dirigenziale di individuazione del funzionario responsabile del tributo ed autorizzato alla firma dei relativi atti);
3) omessa notifica del provvedimento di attribuzione della rendita catastale e nullità delle sanzioni comminate, non essendo il contribuente incorso in alcuna violazione;
4) erronea determinazione del valore commerciale dell'area e dunque della base imponibile, non avendo l'ente considerato i vincoli e le limitazioni all'edificabilità dell'area tassata, significando
- che trattasi di “area soggetta a Piano Urbanistico di dettaglio PAU 4 del PSC e pertanto sono soggette a lottizzazione privata ai fini dell'effettiva edificabilità. Il PAU 4 ad iniziativa privata nello strumento urbanistico vigente è suddiviso in due comparti edificatori :il comparto A che è quello che ha ad oggetto le aree oggetto dell'imposizione de quo e il comparto B sito lungo la strada provinciale n.31 …”; ha inoltre rappresentato che il de cuius, Nominativo_2, padre dell'odierna ricorrente, ha presentato due volte progettazioni relative all'organizzazione ed attuazione del piano, entrambe non approvate dall'amministrazione comunale dal che si desume, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, la minore capacità edificatoria di fatto dei suoli in questione;
- che trattasi di aree soggette a servitù di acquedotto (costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno) con limitazione edificatoria per una fascia di rispetto di metri quattro dallo stesso;
- l'avvenuto computo, da parte dell'ente, della superficie lorda in luogo di quella netta edificabile;
5) omessa motivazione circa i presupposti di fatto e di diritto in relazione al computo eseguito per la determinazione del valore costituente la base imponibile dell'imposta richiesta in pagamento.
Ha quindi concluso per accogliersi il ricorso, come da motivi gradatamente addotti e previo ordine all'ente di esibizione della documentazione amministrativa detenuta, con vittoria di spese ed onorari del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario per la riscossione (LaBconsulenze srl) si è costituito controdeducendo l'infondatezza del ricorso ed assumendo a) non essere necessario il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis legge n. 212 del 2000 in quanto non previsto per gli atti, quali gli avvisi in esame, che siano automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni;
b) la legittima sostituzione della firma con la sottoscrizione indicazione a stampa del nominativo del responsabile ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87;
c) non essere dovuta la notifica della rendita catastale giusta quanto stabilito dall'art. 74 della legge n. 342 del 2000;
d) la congrua motivazione dell'atto e determinazione del valore commerciale del bene in conformità alle legittime delibere dell'ente;
e) la legittima applicazione no dell'aggio ma di onere di riscossione ex lege n. 160/2016 e n. 234/2021.
Ha pertanto chiesto, sulla scorta di tali considerazioni, più ampiamente esposte in atti, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva, in via preliminare, come ai fini della motivazione della sentenza sia sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione.
Secondo il risalente - e per vero insuperato - insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di un'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
La giurisprudenza ha poi elaborato, ormai da tempo, il principio processuale della "ragione più liquida" (v.
Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014), desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio), quale principio che consente al giudice di esaminare prioritariamente il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio e ciò in una prospettiva aderente, come detto, alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio stesso.
Tanto detto, la proposta impugnazione è meritevole di accoglimento poiché è fondato il primo motivo di ricorso (invero anche assorbente, per le dette ragioni, rispetto agli altri ulteriormente dedotti).
Infatti, se pure è vero che il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della Legge n. 212 del 2000 sia escluso in relazione agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nel caso in esame lo stesso concessionario della riscossione
(LaBconsulenze srl) aveva notificato alla contribuente (ed odierna ricorrente) “l'avviso di invito” al contraddittorio anticipato in una con lo schema di atto adottabile (avviso di accertamento dell'imposta).
L'avviso/invito al contraddittorio anticipato trovava peraltro plausibile giustificazione, nel caso concreto, nel fatto che, pur trattandosi di atto astrattamente inquadrabile nella categoria di quelli automatizzati e/o di pronta liquidazione, la contribuente aveva tuttavia ricevuto iure hereditatis - (dal defunto genitore) - il bene tassato ed avrebbe ben potuto esporre proprie osservazioni in merito alla pretesa fiscale ed alla sua migliore e più puntuale delimitazione.
Cosa in effetti poi avvenuta, anche, peraltro, con l'ausilio di consulenza tecnica di parte che contestava il valore commerciale dell'area, offrendo puntuali indicazioni (richiamate in ricorso) in merito a vincoli e limitazioni all'edificabilità dell'area medesima e dunque incidenti sul suo valore commerciale (quindi sulla stessa entità dell'imposta esigibile); il tutto accadeva, però, senza poi ricevere alcun riscontro da parte dell'ente e del concessionario, sebbene questi, giova ripeterlo, avessero essi stessi invitato la parte al predetto contraddittorio preventivo rispetto all'emissione del definitivo avviso di accertamento.
La Corte rileva come la P.A. abbia l'obbligo di considerare le ragioni del cittadino prima di emettere un avviso di accertamento definitivo, tanto più se lo ha invitato al contraddittorio preventivo, atteso che quest'ultimo non può essere relegato a mero formalismo burocratico. Se il contribuente presenta osservazioni dopo la notifica di un avviso/invito in tal senso, l'amministrazione deve valutarle e deve dare contezza dei motivi per cui ritiene di accoglierle ovvero di disattenderle.
Si tratta di un principio di motivazione rafforzata che, a seguito dell'introduzione dell'art. 6 bis della già detta
Legge n. 212/2000, è normativamente non solo posto a tutela del diritto di difesa, ma anche a presidio della garanzia della necessaria trasparenza dell'azione pubblica, tanto più che trattasi di un'azione di tipo impositivo.
Ignorare tout court le deduzioni difensive, dopo averle sollecitate, implica un evidente vizio dell'atto impositivo poiché ne risulta alterata la sequenza procedimentale statuita per legge ai fini della sua valida emissione, senza considerare che il cittadino, a mente della richiamata disposizione, deve essere posto nelle condizioni di conoscere il percorso logico giuridico che ha portato la PA a confermare, più che adottare, la pretesa iniziale nonostante gli elementi conoscitivi contrari forniti durante il confronto preventivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del principio di causalità, come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il concessionario resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 463,00 (oltre accessori come per legge) con distrazione.