Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 249
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000 per mancato riscontro alle osservazioni del contribuente

    Sebbene il contraddittorio preventivo sia escluso per atti automatizzati, nel caso di specie il concessionario aveva invitato al contraddittorio anticipato. La contribuente ha presentato osservazioni, anche con consulenza tecnica, ma non ha ricevuto alcun riscontro, nonostante l'invito. La P.A. ha l'obbligo di valutare le osservazioni del cittadino e darne conto, non potendo il contraddittorio essere un mero formalismo. L'ignorare le deduzioni difensive dopo averle sollecitate integra un vizio dell'atto impositivo.

  • Altro
    Difetto di sottoscrizione dell'atto

    Motivo assorbito dalla decisione sul primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Omessa notifica del provvedimento di attribuzione della rendita catastale e nullità delle sanzioni

    Motivo assorbito dalla decisione sul primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Erronea determinazione del valore commerciale dell'area e della base imponibile

    Motivo assorbito dalla decisione sul primo motivo di ricorso.

  • Altro
    Omessa motivazione circa i presupposti di fatto e di diritto per la determinazione del valore imponibile

    Motivo assorbito dalla decisione sul primo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 249
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 249
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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