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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/10/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 680/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 680/2025 promossa da: con unico socio (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 prof. Oreste CAGNASSO (C.F.: e dall'Avv. Gianluca MARZULLI (C.F.: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via Torricelli n. 12, in forza C.F._2 della delega allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c; parte reclamante contro
C.F. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, Controparte_2 P.IVA_2 anche in via disgiunta, dagli Avv.ti Filippo CANEPA (C.F. , Esmeralda CASSANO (C.F. C.F._3
e AC TI (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 C.F._5 di questi ultimi in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 9; parte reclamata
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ), domiciliataria in Via P.IVA_4
Arsenale n. 21; parte reclamata
(C.F. e Controparte_4
P.IVA , in persona del Curatore, Dott.ssa (C.F. ), con studio P.IVA_1 Controparte_5 C.F._6
pagina 1 di 16 in Torino, via Morghen n. 33, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Giovetti (C.F. ) C.F._7 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Torino, corso Marconi, n. 10, in forza di procura rilasciata ex art. 83, 3°co., c.p.c.; parte reclamata
, non costituita nel presente grado;
Controparte_6 parte reclamata
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII – appello avverso la sentenza n. 161/2025 del Tribunale di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- revocare la Liquidazione Giudiziale della con unico socio (P. I.V.A. iscritta al R.E.A. di Controparte_1 P.IVA_1
Torino al n. TO-1030891; sede legale in Torino, corso Galileo Ferraris n. 151), in persona del legale rappresentante, sig.
[...]
, e, per l'effetto, omologare il concordato preventivo della o adottare ogni opportuno consequenziale Parte_1 Controparte_1 provvedimento, ivi incluso la rimessione del fascicolo al Tribunale di Torino;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare il reclamo proposto ex art. 51 CCII da con socio unico avverso il provvedimento emesso il 29 aprile 2025 nell'ambito della procedura di concordato Controparte_1 preventivo avviata da con socio unico (Procedimento Unitario n. 504-1/2023), dal Tribunale di Torino, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa.
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo del Procedimento Unitario n. 504-1/2023 aperto dal Tribunale di Torino.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per : Controparte_3
“Respingersi il proposto reclamo poiché inammissibile e/o infondato. Con vittoria delle spese di lite”.
Per la liquidazione giudiziale di immobiliare atlante s.r.l. con unico socio:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria in via preliminare disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento RG 679/2025 promosso dalla Società avverso il provvedimento di diniego di omologa del concordato proposto da con unico socio, pendente tra le medesime parti Controparte_1 ed avente ad oggetto le medesime questioni di diritto e di merito;
pagina 2 di 16 in via istruttoria disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte con riferimento al procedimento unitario n. 504 - 1/2023 avanti il Tribunale di Torino;
nel merito dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile il reclamo proposto da con unico socio;
Controparte_1
e/o comunque, respingere anche perché infondato nel merito il reclamo proposto da con unico socio e/o Controparte_1 tutte le conclusioni e/o domande e/o deduzioni avversarie;
e in ogni caso confermare il provvedimento di diniego dell'omologa del concordato proposto da con unico CP_1 CP_1 socio e la sentenza di apertura dalla liquidazione giudiziale della con unico socio. Controparte_1
Con il rimborso di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfetario e oneri fiscali di legge e con condanna del legale rappresentante di con unico socio al pagamento delle spese di lite ex art. 51, u.c., CCII” Controparte_1
Per il Procuratore Generale: “respingersi il reclamo”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del reclamo in esame è la sentenza, di cui in epigrafe, con cui il Tribunale di Torino, rigettata l'omologa forzosa del concordato preventivo proposto e non approvato dai creditori, ha aperto la liquidazione giudiziale della società proponente, odierna reclamante.
Il reclamo in esame ha specificamente ad oggetto la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, con cui il
Tribunale ha autonomamente e separatamente – seppur contestualmente – provveduto sulla specifica istanza di pure non costituita nel presente grado, parallelamente alla decisione sul procedimento di rigetto Controparte_6 dell'omologa ex art. 112, comma secondo, lett. d, deciso con separato decreto (in luogo di sentenza come ora formalmente previsto ex art. 48 CCII), emesso in pari data. Tale decreto è stato parimenti reclamato ed i due procedimenti, chiamati alla medesima udienza, sono parimenti stati trattenuti a decisione da questa Corte. Il reclamo avverso il collegato decreto è stato rigettato con separato e contestuale provvedimento, di cui si riporta verbatim, per completezza e comodità espositiva, il paragrafo avente ad oggetto la motivazione in senso stretto, in disparte il preambolo fattuale e processuale:
“6. Ragioni della decisione
Prima di affrontare in modo puntuale i motivi di reclamo, giova brevemente soffermarsi sulla cornice normativa e sistematica nella quale essi si inseriscono. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), nella versione risultante dai successivi correttivi, ha profondamente innovato la disciplina del concordato preventivo. L'art. 47 distingue tra la fase di apertura – caratterizzata da un controllo preliminare di ritualità e non manifesta inidoneità della proposta – e la fase conclusiva, che culmina nell'omologazione o nel rigetto con decisione a contenuto decisorio pieno (art. 48). Il legislatore, superando taluni dibattiti sviluppatisi sotto la legge fallimentare, ha scelto di attribuire forma di sentenza anche al provvedimento che definisce negativamente il giudizio di omologa, uniformando il rito e garantendo un controllo giurisdizionale effettivo e suscettibile di impugnazione. La giurisprudenza, già sotto l'impero della legge pagina 3 di 16 fallimentare, aveva chiarito – con pronunce di riferimento come Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 – che il decreto di ammissione al concordato non produce alcun giudicato interno: esso si limita a un vaglio di regolarità formale e di non manifesta inidoneità, lasciando impregiudicato il successivo controllo pieno di legittimità e fattibilità economica. Tale principio è rimasto valido anche dopo l'entrata in vigore del CCII e trova oggi riscontro nella lettera dell'art. 48. Particolare rilievo assume poi il terzo correttivo (d.lgs. n.
136/2024), che ha inciso sull'art. 87 imponendo – in modo espresso – che nella relazione di attestazione sia data contezza anche del possibile valore ricavabile da una cessione unitaria o per blocchi dell'azienda o del complesso aziendale, così da consentire una effettiva comparazione tra la proposta e l'alternativa della liquidazione giudiziale. Si tratta di un intervento normativo che ha recepito prassi e orientamenti già diffusi e che mira a rafforzare la trasparenza informativa e la valutazione di convenienza. In questo contesto, il giudizio di reclamo devolve alla Corte, nei limiti dei motivi dedotti, un controllo pieno sia sugli aspetti processuali che sulla fondatezza sostanziale della decisione di primo grado, alla luce delle opposizioni formulate e delle emergenze istruttorie raccolte nella fase di omologa.
6.1. I motivi di carattere processuale
Sul primo motivo – denominazione dell'atto impugnato. La società reclamante lamenta che il Tribunale abbia definito il provvedimento con il termine “decreto”, anziché “sentenza”. La censura non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 48 CCII il provvedimento conclusivo del giudizio di omologa, sia esso di accoglimento che di rigetto, ha natura di sentenza;
tuttavia, la qualificazione formale non incide sulla validità dell'atto né sulla sua impugnabilità. È principio consolidato che la sostanza prevale sulla forma: ciò che rileva è il contenuto decisorio e la capacità dell'atto di definire la fase processuale. Nel caso di specie, il provvedimento ha chiaramente statuito sull'omologa e, pur denominato “decreto”, è stato correttamente impugnato. Nessun pregiudizio al diritto di difesa né nullità processuale è ravvisabile.
Sul secondo motivo – preteso vincolo derivante dalla decisione di ammissione. La reclamante sostiene che il Tribunale, dopo avere ammesso la proposta, non potesse in sede di omologa rivedere le valutazioni sui presupposti sostanziali. L'assunto è destituito di fondamento. Come già affermato da Cass., S.U. n. 1521/2013 e a fortiori recepito dal CCII, che neppur più postula una fase di ammissione in senso tecnico e, peraltro, ancora la regola di giudizio del tribunale, nel caso di concordato in continuità, al parametro della mera “ritualità”,
l'apertura del concordato è atto privo di giudicato interno: essa implica un controllo preliminare di mera ritualità e di non manifesta inidoneità, lasciando intatto il potere-dovere del giudice di rivalutare ogni aspetto – compresa la fattibilità – alla luce delle verifiche del commissario e delle opposizioni. Il decreto di ammissione non condiziona quindi l'esito della fase di omologa, che resta un giudizio pieno.
6.2. I motivi di carattere sostanziale
A) Mancata rappresentazione di uno scenario di cessione unitaria e valutazione di convenienza. La società lamenta che il
Tribunale abbia preteso l'indicazione del possibile valore ricavabile da una cessione complessiva dei beni aziendali, pur quando
– all'epoca del deposito – la legge non lo prevedeva espressamente. Essa giustifica la lacuna richiamando la natura di
“magazzino” del patrimonio immobiliare: trattandosi di un'impresa edile, i beni sarebbero scorte infungibili, fisiologicamente destinate a essere alienate singolarmente. Questa tesi non convince.
Dagli atti risulta che la proposta è strutturata come continuità “atipica”: prosecuzione della gestione in capo alla debitrice, con incasso dei canoni di locazione e, soprattutto, vendita progressiva dei cespiti immobiliari;
sono previsti, in via eventuale, il completamento di lavori in corso e l'avvio di nuovi cantieri ove già esistano titoli edilizi. La Proposta dettaglia i pagamenti: integrale dei prededucibili;
ai creditori ipotecari nei limiti del valore attribuito in ipotesi di liquidazione giudiziale con degrado dell'eccedenza; integrale per taluni privilegi pagina 4 di 16 mobiliari;
transazione fiscale per l'RI; percentuale 8% per i chirografari e 1% per i collegati;
con apposizione di fondi rischi. La
Società qualifica la continuità come “atipica” proprio perché la fonte principale dei flussi è la liquidazione dei beni, pur affiancata da gestione e canoni.
L'attestazione si esprime su veridicità dei dati e fattibilità del Piano, affermando la non inferiorità del trattamento rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale e l'osservanza dei criteri distributivi;
ma – per quanto qui rileva – il controllo dell'attestatore è svolto sullo scenario delineato dal Piano (vendite atomistiche + canoni), non su scenari alternativi di realizzo unitario del compendio, né su una cessione per rami/blocchi.
Nessuna cessione unitaria (o per blocchi) e nessuna motivazione attestata della sua impraticabilità.
Nel Piano non è costruito né quantificato uno scenario alternativo di cessione in blocco dell'azienda/compendio immobiliare (o, quantomeno, per ramificazioni funzionali/portafogli omogenei). La Società ha prospettato solo la vendita atomistica dei singoli cespiti, valorizzando (a posteriori, nel reclamo) l'eterogeneità dei beni e la loro distribuzione territoriale per sostenere l'impraticabilità di una vendita unitaria. Ma tali argomenti non risultano contenuti né sviluppati nel Piano (né sono stati oggetto di attestazione), onde la platea dei creditori non ha potuto confrontare, già in sede di voto, l'alternativa liquidatoria rilevante ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. c) CCII.
Parimenti, l'attestatore non ha svolto – né dichiarato di svolgere – una comparazione tra (A) lo scenario di vendita atomistica previsto dal Piano e (B) uno scenario unitario o per blocchi, limitandosi a certificare la fattibilità del solo percorso proposto. La giurisprudenza di merito e le prassi attestative anteriori al correttivo-ter esigono, invece, che il “valore di liquidazione” venga determinato tenendo conto di tutte le modalità ragionevoli di realizzo (non solo di quella prescelta dal debitore) e che, solo ove il debitore motivi analiticamente l'impossibilità di cedere l'azienda nel suo complesso o per rami, possa farsi legittimo ricorso alla mera liquidazione atomistica. Le giustificazioni addotte a posteriori (eterogeneità del patrimonio, collocazione in Comuni diversi, valorizzazione della “professionalità del venditore”) sono apodittiche e, soprattutto, tardive: se ritenute rilevanti, dovevano essere inserite nel Piano modificato (a seguito dei rilievi del Commissario) e coperte da attestazione;
non possono colmare ex post la lacuna informativa che ha inciso sulla corretta formazione del consenso e sul sindacato di omologa.
L'omissione costituisce un vizio sostanziale e non solamente formale.
La novella del 2024 ha sì reso esplicito l'obbligo informativo, ma in senso ricognitivo di una prassi già affermata: il valore di liquidazione va stimato tenendo conto di tutte le modalità ragionevoli di realizzo, inclusa la cessione unitaria o per blocchi, mentre la vendita atomistica
è residuale. Soprattutto, ai fini concordatari non rileva la classificazione contabile dei beni come “magazzino”: ciò che conta è la capacità di massimizzare il valore per i creditori. Proprio quando il debitore propone un piano in continuità, egli deve spiegare perché una liquidazione unitaria non sarebbe percorribile. Nel caso concreto tale analisi è del tutto mancata, nonostante le osservazioni del commissario giudiziale e delle parti opponenti.
Il d.lgs. n. 136/2024, nel modificare l'art. 87, co. 1, lett. c) CCII dopo il correttivo-ter, ha esplicitato che il “valore di liquidazione” va determinato considerando anche l'eventuale maggior valore realizzabile tramite cessione dell'azienda in esercizio (o vendite in blocco), non potendosi ridurre la comparazione alla somma di realizzi atomistici. La novella, lungi dall'introdurre un onere nuovo, codifica una prassi già diffusa nelle attestazioni e nelle decisioni di merito, che trattavano la vendita in blocco come scenario primario e quella frazionata come residuale (ove la prima risultasse adeguatamente esclusa). La disciplina transitoria del correttivo-ter (art. 56, co. 4) prevede l'applicazione anche agli strumenti pendenti alla data di entrata in vigore. Nella specie, quando il Commissario ha segnalato la lacuna, il Piano era ancora emendabile: la debitrice avrebbe potuto integrare lo scenario e farlo attestare. La mancata integrazione cristallizza il difetto: non si pagina 5 di 16 tratta di formalismo, ma dell'assenza del parametro legale di confronto (valore di liquidazione “pieno”) indispensabile per valutare convenienza ex art. 112, co. 3, CCII e per verificare il rispetto dell'APR ex art. 84, co. 6, CCII.
L'assenza dello scenario unitario/per blocchi non consente la verifica sulla sussistenza delle condizioni dell'art. 112, co. 2, lett. a-b-d) dal momento che:
-lett. a) non è verificabile che il valore di liquidazione (inteso correttamente) sia distribuito nel rispetto della graduazione;
-lett. b) non è controllabile che il surplus (se esiste) sia distribuito alle classi dissenzienti in misura “almeno pari” alle co-omologhe di grado e “più favorevole” di quelle di grado inferiore;
-lett. d) non è determinabile la presenza di almeno una classe “in the money” (o “maltrattata”) che abbia approvato pur sopportando l'effetto della RPR: presupposto tecnico del cram-down. L'omissione, dunque, incide sul merito dell'omologabilità e determina inammissibilità del Piano per difetto del contenuto minimo informativo richiesto dall'art. 87, co. 1, lett. c) CCII, oltre a impedire il controllo giudiziale sulle condizioni di cui all'art. 112, co. 2.
Anche prima della novella, la migliore prassi attestativa e varie decisioni di merito imponevano che l'attestatore fiscalizzasse (i) la percorribilità di una cessione unitaria/per blocchi e (ii) le ragioni analitiche dell'eventuale scelta atomistica;
solo in presenza di tale motivazione – e non in sua assenza – si riteneva legittimo assumere la vendita frazionata come scenario di riferimento. L'assetto normativo attuale conferma questo standard e lo rende inescusabile nella specie.
In conclusione, sul primo motivo, poiché il Piano non modella alcuno scenario di cessione unitaria (o per blocchi) né reca una motivazione attestata sull'impraticabilità di tali scenari, esso difetta del parametro legale di comparazione (valore di liquidazione ex art. 87, co. 1, lett. c) CCII), con ricadute invalidanti sul controllo di cui all'art. 112, co. 2 CCII. La violazione è sostanziale e conduce all'inammissibilità del Piano, non sanabile con difese postume né con argomenti meramente assertivi.
B) Natura effettiva del piano: continuità solo apparente.
La reclamante postula la natura di continuità del piano concordatario proposto (e non approvato).
Alla luce dell'attuale quadro normativo, va allora ricordato che l'art. 84 CCII qualifica il concordato in continuità (anche “indiretta”) come fattispecie in cui il soddisfacimento dei creditori avviene mediante la prosecuzione (o ripresa) dell'attività d'impresa; non è richiesta una “prevalenza quantitativa” dei flussi da continuità, ma la continuità deve essere effettiva, non meramente dichiarata. La giurisprudenza ha chiarito che l'istituto copre anche ipotesi di ripresa dell'attività dopo una fase di arresto, ma sempre a condizione che la continuità sia reale e non un velo su un itinerario dismissivo-liquidatorio; l'art. 87, co. 1, lett. e)-f) CCII impone, ove si invochi la continuità, un piano industriale con “analitica individuazione dei costi e ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura”, comprensivo dei costi per sicurezza e ambiente, nonché l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi per il riequilibrio. Si tratta di elementi tipizzanti la continuità sostanziale, non surrogabili da un semplice cronoprogramma di vendite.
La protestata qualificazione del piano come in continuità è, poi, condicio sine qua non dell'invocato cram-down interclasse (art. 112, co.
2, CCII) che è istituto proprio solo di quella fattispecie, diversamente difettando lo stesso campo applicativo della norma.
Orbene, dalla sezione “Postulati del Piano in continuità” e dal correlato capitolo “Il Piano” emerge che la proposta si fonda su: (i) la vendita, lungo l'orizzonte 2024-2026, dell'intero compendio immobiliare (con prezzi già assunti al 90% del valore di mercato per i beni liberi e al valore di liquidazione giudiziale per i beni ipotecati); (ii) l'incasso dei canoni di locazione sui beni rimasti in portafoglio
“nell'attesa della vendita”; (iii) il completamento di “alcune finiture” su cantieri esistenti;
(iv) un presidio dei costi e un'azione commerciale dell'amministratore finalizzata alle dismissioni. Il “Piano industriale” si risolve nella mera esposizione di C/E, S/P e pagina 6 di 16 flussi 2024-2026, affiancata da uno scenario “worst case” già a “valori di liquidazione giudiziale”. Non si rinvengono investimenti, nuova finanza, né misure di rilancio operativo;
la “continuità” è ricondotta ai soli flussi locativi fino alla vendita dei cespiti.
I dati economico-patrimoniali mostrano inoltre un'assenza strutturale di fattori produttivi tipici: costo del personale pari a zero su tutti gli esercizi considerati;
“Numero dipendenti” non disponibile;
costi di struttura ridotti a servizi professionali, amministratori e spese di gestione immobiliare;
nessuna voce di spesa per organico operativo o commerciale. Ne discende che l'attività caratteristica non è la produzione/gestione in continuità, ma la liquidazione ordinata del magazzino immobiliare.
Anche gli accertamenti del Commissario giudiziale (richiamati negli atti) sottolineano: assenza di offerte vincolanti, elevata aleatorietà del programma di alienazioni, mancanza di risorse per mantenere un'operatività aziendale, cassa “a zero” a fine piano.
In tale quadro non si ravvisa alcuna continuità se non meramente en titre ed in concreto priva di ciascuno dei suoi elementi tipici:
a) assenza di mezzi e organizzazione per produrre flussi da going concern. Il piano non prevede personale (costi = 0; dipendenti =
N.A.), non indica risorse umane “chiave”, non contempla nuova finanza di esercizio né investimenti per riportare/tenere in esercizio l'azienda. L'unico “motore” è la vendita degli immobili con supporto di flussi locativi interinali: è la tipica dinamica di una liquidazione assistita da canoni sino al realizzo, non di un'impresa che crea valore nel tempo.
b) assenza di progetto industriale. Le “linee guida” invocate (affitti in linea coi contratti in essere;
completamento finiture;
azione commerciale dell'amministratore; riduzione costi) non integrano un piano industriale idoneo a dimostrare costi/ricavi attesi da produzione/servizi e fabbisogno coperto per la gestione ordinaria e per il riequilibrio finanziario, come richiede l'art. 87 CCII. Manca la dimostrazione operativa del “come” la società starebbe in piedi senza le dismissioni.
c) centralità delle alienazioni: struttura sostanzialmente liquidatoria. L'orizzonte 2024-2026 è imperniato su cessioni seriali a valori già
“prudenzialmente” ridotti;
il piano “a valori di liquidazione giudiziale” è posto sin da subito come benchmark, confermando che la fonte di pagamento è il realizzo del magazzino e non la gestione in continuità. Anche l'attestazione recepisce e avvalla questa architettura, senza colmare il deficit industriale.
d) rischi esecutivi tipici di una liquidazione (non di una gestione). Le criticità segnalate in atti (assenza di offerte vincolanti, tempi/valori di realizzo incerti, precedenti insuccessi di piani fondati su vendite) sono coerenti con un piano liquidatorio;
non con un piano che si auto- sostiene con flussi di funzionamento.
e) insufficienza dell'attestazione sul profilo “continuità”. L'attestatore richiama principi ISAE 3400 e best practice, ma non colma il gap centrale: la mancanza di un piano industriale con risorse umane, fabbisogno e coperture, capace di sostenere la gestione al netto (e a prescindere) dalle dismissioni. Ne discende un difetto di fattibilità sostanziale della continuità invocata.
Se è pur vero che nel lessico del CCII la continuità può anche essere “indiretta” o conseguire alla “ripresa”, essa non può risolversi in una mera etichetta ad usum Delphini, ove il soddisfacimento dipende quasi esclusivamente da dismissioni di attivo, mentre i flussi di affitto servono solo a traghettare la liquidazione, in una completa equiestensione tra il protestato going concern e l'effettivo asset disposal, del tutto inidonea, anche solo sul piano prospettico, spesso non discosto da una accezione meramente narrativa, a generare un qualche valore aggiuntivo rispetto alla mera liquidazione.
Un piano sostanzialmente liquidatorio non può godere del regime del concordato in continuità ex art. 84 CCII (con relativi effetti sul valore eccedente il valore di liquidazione e sulla distribuzione tra classi), ma va esaminato come concordato liquidatorio, diversamente producendosi un vero e proprio regulatory arbitrage o regime shopping concorsuale, id est, in termini di diritto domestico, un abuso dello strumento, tale da alterare tutele e controlli.
pagina 7 di 16 Venendo meno la continuità in re, difetta il presupposto oggettivo per l'omologazione forzosa ex art. 112, co. 2, CCII: il rimedio è riservato ai piani in continuità e non è estensibile a piani liquidatori “vestiti”, in termini puramente assertivi, da continuità.
C) Distribuzione dei flussi e regole di priorità. Il piano assume come flussi di continuità i canoni di locazione, prospettandone la distribuzione secondo la priorità relativa. Ma i canoni sono frutti civili dei beni immobili ipotecati e, in linea con costante principio, spettano ai creditori garantiti. In mancanza di un plusvalore di continuità – che qui non emerge – l'attivo deve essere destinato ai creditori secondo la priorità assoluta e non può alimentare soddisfacimenti in deroga alle cause legittime di prelazione. La proposta, sottraendo tali flussi agli ipotecari per distribuirli ad altre classi, risulta quindi non conforme alla legge. Dagli atti risulta che l'attivo concordatario si forma (i) principalmente con vendite di immobili e (ii) con canoni di locazione incassati “fino alla data di prevista cessione” anche su immobili ipotecati;
il Piano quantifica € 1.283.879 di flussi di cassa da locazioni (ipotecati e non) e € 285.317 di rimborsi spese di gestione, a conferma che i canoni sono una voce essenziale delle risorse di Piano sino al 2026. La tabella prodotta dalla Società nelle note modificative (richiamata anche in atti) contabilizza nella “massa immobiliare” pure i “flussi attivi affitti – spese gestione” per €
993.128, insieme ai proventi da vendita, così da alimentare il riparto generale.
Quanto alla struttura del passivo garantito, la ricostruzione in atti è chiara: i crediti ipotecari ammontano a € 11.774.301, a fronte di
“attivo immobiliare ipotecato disponibile” stimato in € 7.397.319,92 (oltre a residuali disponibilità della massa mobiliare). È dunque un dato pacifico che una parte significativa del patrimonio immobiliare è gravata da ipoteche e che la relativa classe 2 (ipotecari) è di gran lunga centrale nelle dinamiche distributive.
Sul come il Piano destina i canoni, i rilievi del Commissario giudiziale sono puntuali: il Piano considera i canoni – anche se afferenti a immobili ipotecati – come flussi di “continuità” destinati al pagamento del “corrente” e, più in generale, al sostegno della gestione, non già alla classe ipotecaria;
oltre a ciò, esclude tali canoni dallo scenario di liquidazione ai fini della comparazione.
Infine, lo scenario alternativo (“worst case”) copre il periodo 1.12.2023–31.12.2026 e viene assunto a “liquidazione giudiziale”, ma – come contestato dagli opponenti e ritenuto dal Tribunale – azzerando di fatto i canoni nella liquidazione (sul presupposto di vendite
“immediate”), senza spiegare perché la liquidazione giudiziale dovrebbe vendere tutto subito (e perché potrebbe farlo), quando la stessa legge prevede orizzonti pluriennali.
Per consolidata lettura del codice civile e della giurisprudenza, i canoni di locazione di immobili gravati da ipoteca costituiscono frutti civili dell'immobile e, come tali, rientrano nella sfera di soddisfacimento del creditore ipotecario in concorso, fino a capienza: è il portato dei principi di responsabilità patrimoniale e di graduazione (artt. 2740–2741 c.c.) e, in specie, della disciplina ipotecaria (art. 2855 c.c. sull'estensione degli effetti dell'iscrizione e la prelazione sui frutti).
La Cassazione ha affermato, in ambito concorsuale, che i frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato spettano al creditore ipotecario ammesso al passivo, con preferenza rispetto ai chirografari (Cass. 11025/2013, spesso richiamata in dottrina e prassi). Cont Nel concordato in continuità l governa necessariamente il valore di liquidazione: quel valore deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione;
solo l'eventuale surplus (valore eccedente la liquidazione) può essere ripartito secondo RPR tra le classi (art. 84, co. 6, CCII), fermo il presidio dell'art. 112, co. 2, per l'omologa forzosa. La letteratura specialistica recepisce questa impostazione come colonna d'Ercole del sistema post-riforma: RPR non può decanalizzare ciò che è valore di liquidazione, che rimane soggetto ad APR.
Il Piano, di contro, utilizza i canoni come flussi generali di gestione (pagamento del “corrente”, sostegno alla continuità), senza riservarli in via prioritaria alla classe ipotecaria quando derivano da beni ipotecati. È un punto accertato dal Commissario ed evidenziato nelle pagina 8 di 16 difese dei reclamati: “la Proposta prevedeva… che tali flussi, anche se relativi a immobili ipotecati, venissero destinati al pagamento del corrente e quindi posti a sostegno della continuità”. Ciò viola la regola dei frutti dell'immobile ipotecato e, a cascata, l'APR. A tale scopo
Il Piano (e l'attestazione che lo avalla) qualificano i canoni come surplus, dunque valore da continuità da usare in RPR;
ma i canoni non sono surplus se comunque ritraibili nella liquidazione giudiziale (almeno fino alla vendita): rientrano quindi nel valore di liquidazione e devono essere assegnati secondo APR. È quanto sottolineano le reclamate e lo stesso Tribunale: i ricavi dalle locazioni si avrebbero anche in caso di liquidazione giudiziale;
l'intero attivo concordatario, comprensivo dei canoni, deve essere distribuito secondo APR.
Trattando i canoni come flussi liberi, il Piano anticipa pagamenti a classi di grado inferiore (o li usa per “continuità”) prima del pieno soddisfacimento degli ipotecari. Di qui la violazione manifesta dell'APR e, per riflesso, delle condizioni di cui all'art. 112, co. 2, lett. b),
CCII (regola di trattamento più favorevole delle classi dissenzienti fermo l'APR sul valore di liquidazione).
Il Piano assume, nello scenario alternativo, che in liquidazione i canoni non si conseguano (o si azzerino) perché si venderebbe immediatamente. La critica è fondata:
• in fatto, non è stato spiegato perché la liquidazione potrebbe e dovrebbe vendere subito tutto;
anzi, la durata legale e la prassi delle procedure smentiscono l'ipotesi “istantanea”.
• in diritto, se – come regola – i canoni da immobili ipotecati sono frutti spettanti agli ipotecari fino alla vendita, devono entrare nel valore di liquidazione e non possono essere azzerati artificiosamente nello scenario comparativo.
Il Commissario, peraltro, ha già censurato l'aver escluso dal valore di liquidazione sia i canoni sia un immobile ipotecato, rilevando una rappresentazione alterata del benchmark liquidatorio.
La violazione dell'APR su valore di liquidazione è evidente ed inficia l'omologabilità del concordato, già privo dell'approvazione dei creditori, sotto un triplice profilo:
• se i canoni (in specie quelli riferibili a immobili ipotecati) sono valore di liquidazione e spettano in prelazione alla classe ipotecaria, ogni loro utilizzo per continuità o per classi inferiori prima della soddisfazione integrale degli ipotecari viola l'APR (artt. 84, co. 5–6, CCII;
112, co. 1, lett. c e co. 2, lett. b, CCII).;
• pregiudizio concreto agli ipotecari e al Fisco. Alla luce dei dati di fascicolo (ipotecari € 11,77 mln;
attivo ipotecato €
7,40 mln;
canoni contabilizzati ~€ 1,0 mln nel triennio), la de-canalizzazione dei canoni sottrae risorse proprie della classe 2; non è un caso che, nelle simulazioni APR corrette, ne esca un miglior trattamento per ipotecari ed
RI rispetto a quello di Piano;
• il Piano distribuisce (o utilizza) valore di liquidazione in violazione della graduazione;
ciò integra causa di inammissibilità (difetto delle condizioni di cui all'art. 112, co. 1, lett. c) e mancato rispetto della lett. b) del co. 2 per il cram-down), a prescindere da ogni questione “qualificatoria” (continuità vs. liquidatorio).
In sintesi: il Piano (e l'Attestazione che lo recepisce) trattano i canoni – anche derivanti da immobili ipotecati – come flussi liberi di continuità, non riservati alla classe ipotecaria e, in più, li azzerano nello scenario di liquidazione giudiziale. Ciò contrasta tanto con la Cont qualificazione legale dei canoni come frutti civili compresi nella garanzia ipotecaria, quanto con la che governa tutto il valore di liquidazione (e non solo una parte).
Ne consegue la violazione manifesta dell'ordine delle cause legittime di prelazione e, quindi, l'inammissibilità della proposta ex artt. 84, co. 5–6 e 112 CCII, con assorbimento di ogni ulteriore profilo sul punto.
pagina 9 di 16 Le ulteriori deduzioni delle reclamate sulla necessità di una classe “maltrattata”, e le simulazioni APR riportate dalla società, non scalfiscono il rilievo dirimente: i canoni sono valore di liquidazione gravato da prelazione ipotecaria e non possono essere spesi a sostegno della continuità o per classi inferiori prima del pieno soddisfacimento degli ipotecari.
D) Fattibilità economico-giuridica e immobile “lotto 34”. Elemento cardine del piano è il lotto 34, gravato da ipoteca a favore di CP_2 quale terzo datore per debito Sofig s.r.l. L'attuazione del piano dipende in misura rilevante dai canoni e dal realizzo di tale immobile, ma il rischio di escussione è stato sottovalutato: l'assenza di titolo esecutivo attuale non esclude la possibilità per il creditore di ottenerlo e agire rapidamente. L'omessa considerazione di questo scenario determina una manifesta infattibilità economico-finanziaria. Il bene: l'immobile identificato come “lotto 34” (Pinerolo, corso Torino 366) è ritenuto “necessario alla continuità” e, per questo, escluso dalle vendite nel triennio 2024-2026. Il piano conta canoni di locazione > € 100.000/anno provenienti da questo cespite, che incidono in modo significativo sul monte-flussi di piano per ciascun esercizio.
In primo luogo, è pacifico che sullo stesso immobile grava una ipoteca di 1° grado a favore di non per un debito della Controparte_2 debitrice, bensì per il debito di SOFIG s.r.l. (socia unica), onde Atlante è terza datrice di ipoteca (c.d. responsabile senza CP_1 debito). La documentazione in atti attesta che il credito verso SOFIG è scaduto, liquido ed esigibile ed è stata ricevuta diffida per €
3.366.537,25 (30.11.2023); il valore di mercato del lotto 34 in perizia è € 2.863.800. La Proposta mantiene il lotto 34 in portafoglio (non lo vende), imputa i relativi canoni ai flussi generali di continuità e non considera affatto, né nell'attivo né nel passivo, la presenza della garanzia ipotecaria a favore di per il credito verso SOFIG. In altri termini, l'attivo considera il bene “libero”
CP_2 quanto agli utilizzi e il passivo pretermesso rispetto alla posizione , assicurando, quale unico presidio, la previsione di un CP_8 fondo rischi (prededucibile/privilegiato) € 900.000 volto, tra l'altro, a coprire “l'eventuale perdita dei canoni dell'immobile n. 34 in caso di azione esecutiva e scostamenti di prezzo;
non è stanziato, però, alcun fondo che neutralizzi la pretesa ipotecaria (né è previsto
CP_2 pagamento a a liberazione dell'ipoteca). La reclamante, a confutazione delle avverse contestazioni, ha poi osservato che non
CP_2 CP_2 avrebbe indicato l'esatto ammontare del credito verso SOFIG, che manca un titolo esecutivo e che l'azione sarebbe comunque preclusa dalle misure protettive;
si sostiene anche che, persino in esecuzione del concordato, potrebbe soddisfarsi senza intaccare il piano. Di
CP_2 là della tenuta in fatto di tali allegazioni, permane – insuperato – il vizio di prospettazione (e di attestazione): il lotto 34 è trattato come
“libero”, ma non lo è.
La struttura prescelta (tenere il bene, incassarne i canoni, non venderlo, non allocare risorse per liberarlo dall'ipoteca e non iscrivere in passivo il correlativo rischio/obbligazione da garanzia) non è compatibile con la situazione giuridica reale del cespite, atteso che in questo caso la proponente si atteggia quale terzo datore di ipoteca: quando il debitore concorsuale è proprietario di un bene gravato da ipoteca a garanzia di un debito altrui, il creditore ipotecario ha un diritto reale di garanzia esercitabile sul bene (e sul ricavato) a prescindere dal fatto che il debito garantito non sia iscritto come “credito” nel passivo del terzo datore. La giurisprudenza (Cass., Sez. Unite,
27.3.2023, n. 8557) ha chiarito che tale posizione affiora nel concorso come passività gravante sul patrimonio del fallito/insolvente, legittimando il creditore garantito a partecipare alla distribuzione del ricavato del bene gravato (o a far valere il proprio diritto nella fase distributiva), previo accertamento dell'esistenza, validità, opponibilità della garanzia e dell'an/quantum del credito garantito. Ne segue che, se la Società intende trattenere il lotto 34 per la continuità, deve (i) liberarlo dall'ipoteca (finanziando il pagamento del credito CP_2 verso SOFIG almeno entro il valore del bene), oppure (ii) accantonare in passivo un fondo “dedicato” pari al valore del bene per Co fronteggiare la pretesa ipotecaria, con connesso diritto di rivalsa verso SOFIG. È esattamente quanto segnalato da e nulla di CP_2 ciò è stato implementato Il fondo rischi è palesemente inidoneo, posto che l'accantonamento € 900.000 non fronteggia né l'ammontare pagina 10 di 16 della garanzia (diffida € 3,366 mln) né il valore del bene (€ 2,863 mln), limitandosi a coprire eventuali “perdite di canoni”
/scostamenti; il rischio ipotecario resta dunque non presidiato. Ad ogni buon conto l'attestazione è del tutto carente nel validarlo:
l'attestazione, al riguardo, si limita ad avallare il piano così com'è, senza imporre un test di sostenibilità giuridica specifico sul lotto 34
(liberazione dell'ipoteca vs. fondo dedicato vs. alienazione) e senza misurare l'impatto della probabile escussione (già preannunciata da sulla tenuta dei flussi. È dunque carente il controllo su fattibilità e completezza del passivo. CP_2
Il CG ha evidenziato che l'escussione di sul lotto 34 comporterebbe la perdita di > € 100.000/anno di canoni, che, sul profilo CP_2 quantitativo, incidono in misura elevata sul monte-flussi di ciascun anno di piano;
il venir meno di tali entrate disarticola l'equilibrio finanziario e, con esso, l'intero cronoprogramma dei pagamenti. L'attivo prospettico è dunque instabile perché fondato su un bene non nella libera disponibilità economica della società e la perdita dei cui flussi determinerebbe un effetto domino sulla prospettata recovery per i creditori.
Inoltre, poiché l'immobile è ipotecato, i canoni sono frutti civili del bene e, fino alla vendita, spettano al creditore ipotecario secondo l'ordine di prelazione;
in concorso, rientrano nel valore di liquidazione da distribuire in APR, non in RPR. (Art. 2855 c.c. sulla prelazione sui frutti;
art. 84, co. 6, CCII;
art. 112 CCII sui presidi di omologa). Né può sostenersi che in liquidazione giudiziale i canoni sarebbero azzerati: l'art. 185 CCII stabilisce che l'apertura della liquidazione del locatore non scioglie il contratto;
il curatore subentra e percepisce i canoni sino alla vendita dell'immobile. Questi flussi devono quindi entrare nello scenario alternativo come valore di liquidazione a presidio della classe ipotecaria.
L'assenza (allo stato) di titolo esecutivo non neutralizza il diritto reale: la giurisprudenza (Cass. SU 8557/2023) consente al creditore garantito su bene del fallito/insolvente (terzo datore) di far valere la prelazione nella procedura, con accertamento endoconcorsuale di garanzia e credito;
le misure protettive spiegano solo effetti temporanei, non elidono la garanzia né consentono di spendere i frutti in danno del garantito.
La tesi secondo cui l'eventuale escussione “non intaccherebbe” il piano è smentita dai numeri: > € 100.000/anno di canoni del lotto 34 sono essenziali alla tenuta complessiva, come lo stesso CG ha puntualizzato;
la loro perdita crea un buco che il piano non colma.
Un piano conforme avrebbe dovuto: (i) vendere il lotto 34 (o programmarne la liberazione dall'ipoteca con pagamento a almeno CP_2 entro il valore del bene), oppure (ii) accantonare un fondo dedicato pari al valore dell'immobile a presidio dell'eventuale escussione, con canoni comunque canalizzati alla classe ipotecaria fino alla dismissione. In difetto, la scelta di trattenere il bene, spendere i canoni a copertura generale e non presidiare la prelazione mina sia la fattibilità sia il rispetto dell'APR sul valore di liquidazione.
In sintesi, la prospettazione del lotto 34 è giuridicamente e economicamente infattibile: il piano occulta (o minimizza) la garanzia ipotecaria su un bene strategico che non è libero, contabilizza i relativi canoni come flussi “di continuità” per usi generali, non CP_2 prevede vendita, liberazione né accantonamenti adeguati in passivo a tutela della prelazione e esclude tali flussi dallo scenario liquidatorio.
Per la regola dei frutti e per la disciplina APR/valore di liquidazione, i canoni e il ricavato del bene devono gravitare sulla classe ipotecaria fino a capienza e non possono alimentare spese o pagamenti a monte. Il vulnus investe contenuto minimo (art. 87, co. 1, lett. c-
d, CCII), priorità (art. 84, co. 6, CCII) e condizioni di omologa (art. 112 CCII), determinando inammissibilità della proposta, già solo facendo mera applicazione del principio di diritto delle Sezioni Unite 8557/2023: la prelazione su bene del terzo datore è una vera e propria passività gravante sul patrimonio dell'insolvente e dà titolo al soddisfacimento sul ricavato in concorso;
il piano, qui, non ne tiene conto e costruisce la sostenibilità su flussi (i canoni) che appartengono alla sfera ipotecaria. Ciò basta, da solo, a escludere l'omologabilità.
pagina 11 di 16 E) Classe dei creditori chirografari collegati. Ulteriore criticità riguarda la classe dei creditori chirografari collegati. Da un lato si prospetta un potenziale conflitto di interessi ex art. 109 CCII che potrebbe inibirne il diritto di voto;
dall'altro, anche se ammessa, la classe non appare realmente “svantaggiata” o “interessata”, poiché il differenziale di soddisfacimento rispetto alla liquidazione è minimo e manca un vero plusvalore di continuità. L'intera architettura della ristrutturazione trasversale viene meno.
L'art. 112 CCII, come modificato dal d.lgs. 83/2022 e ulteriormente ritoccato dal d.lgs. 136/2024 (c.d. terzo correttivo), ha introdotto la possibilità di omologare un concordato in continuità anche se non approvato dalla maggioranza delle classi, purché:
• siano rispettati i requisiti di fattibilità e di convenienza rispetto alla liquidazione (co. 2, lett. a–b);
• (b) sia assicurata la distribuzione del valore di liquidazione secondo l'APR e l'eventuale surplus secondo la RPR (co. 2, lett. c);
• (c) almeno una classe di creditori “interessata” (impaired class, definita come classe che non riceve pagamento integrale o che subisce una modifica sostanziale dei diritti) abbia espresso voto favorevole (co. 2, lett. d).
Il legislatore ha dunque ritenuto di recepire il modello della direttiva (UE) 2019/1023 (Insolvency Directive, art. 11), che prevedeva il cross-class cram down come strumento per superare il veto di classi dissenzienti, ma ha scelto di non richiedere una maggioranza di classi favorevoli: basta una sola classe “interessata/svantaggiata” approvante.
Proprio per questo il presupposto della “classe interessata” (in letteratura spesso tradotto come “classe in the money”) è considerato condizione di legittimazione: la classe che approva deve essere reale e sostanzialmente toccata dal piano;
non basta un gruppo formalmente distinto ma privo di interesse economico concreto.
Le prime applicazioni di tale istituto (v. Trib. Milano 19.6.2023; Trib. Roma 22.12.2023; Trib. Treviso 10.7.2023) e la prevalente dottrina in materia concordano nel ritenere che:
• una classe non è “interessata” se riceve pagamento integrale o comunque un trattamento che non altera i suoi diritti economici;
• una classe non è significativa se la differenza di convenienza tra piano e liquidazione è meramente simbolica o irrilevante;
• la costruzione artificiosa di classi di “società correlate” o di creditori collegati con differenziali minimi è abuso dello strumento e non legittima il cram down.
Dal piano allegato risultano le seguenti classi:
• Classe 1 – Prededucibili → non votante.
• Classe 2 – Ipotecari → contraria.
• Classe 3 – Ipotecari degradati e banche chiro → contraria.
• Classe 4 – Privilegiati integralmente soddisfatti → non votante.
• Classe 5 – RI (transazione fiscale) → contraria;
ammessi € 1.530.199,34; votanti € 397.193,74 (tutti contrari).
• Classe 6 – Enti locali → favorevole;
ammessi € 1.197.593,34; votanti € 982.226,11 (tutti favorevoli).
• Classe 7 – Chirografari (generali) → non approvata/contraria (quorum non raggiunto: votanti € 514.271,09 su €
1.304.376,41, tutti favorevoli ma sotto soglia).
• Classe 8 – Chirografari collegati → favorevole;
ammessi € 2.207.529,66; votanti 100% tutti favorevoli.
In sintesi: 8 classi totali (2 non votanti); 6 classi votanti;
favorevoli solo la 6 e la 8.
L'art. 112, co. 2, CCII consente l'omologa forzosa del concordato in continuità solo se, tra l'altro, almeno una classe “interessata” (cioè non integralmente pagata o con diritti modificati) ha approvato. Fermo restando che il valore di liquidazione va distribuito in APR e solo l'eventuale surplus può seguire la RPR;
la condizione di cui alla lett. d) si atteggia in due rami alternativi: (1) maggioranza delle classi, pagina 12 di 16 di cui almeno una privilegiata favorevole;
oppure (2) “in mancanza”, il voto favorevole di una classe comunque “in the money” (cioè che riceverebbe almeno qualcosa nella distribuzione integrale ex APR del valore complessivo, inclusivo del surplus). Occorre allora esaminare la sussistenza dei presupposti di legge con riguardo alle due classi favorevoli.
Classe 6 – Enti locali (privilegio generale mobiliare, 20°):
1. trattamento nel piano: 31% entro fine piano. Cont
2. tesi della società: per sostenere la lett. d), la società ha prodotto una simulazione di distribuzione integrale ex
(comprensiva dei canoni di locazione) da cui risulterebbe per gli Enti locali un importo ben superiore a quello di piano, ergo classe privilegiata “maltrattata” ma favorevole;
3. tesi delle reclamate: applicando correttamente l'APR e rettificando l'allocazione dei canoni (che non sono “surplus libero”, ma frutti dei beni ipotecati da canalizzare in APR a favore degli ipotecari: v. § 6.2.C), non esiste alcuna classe privilegiata
“maltrattata” che abbia votato sì; le sole classi che trarrebbero effettivo vantaggio dal riparto APR del surplus sono la 2
(ipotecari) e la 5 (RI), entrambe contrarie.
4. Conseguenza: la classe 6 non è una classe “in the money” rilevante ai fini della lett. d) se il benchmark è costruito correttamente
(APR su tutto il valore liquidatorio, canoni inclusi ma riservati all'ipotecario, come da § 6.2.C). La diversa tesi aziendale poggia su una sovrastima della massa mobiliare (per improprio travaso dei canoni) e, pertanto, su un parametro di confronto viziato.
La classe Ente locali non è dunque configurabile quale “in the money” per la mancanza di “impairment” sostanziale alla luce della corretta comparazione APR.
Classe 8 – Chirografari “collegati”:
1. trattamento: 1% nel piano;
nella simulazione APR agli atti, <~1,48%> (dunque leggermente superiore allo scenario concordatario);
2. valutazione “in the money”: anche assumendo il dato di 1,48%, il differenziale è puramente decimale e non esprime, tanto più al cospetto di una perdita del credito per una percentuale in ogni caso vicina al 99%, quale che sia lo scenario, un interesse economico apprezzabile a giustificare l'uso dell'omologa coattiva contro il voto largamente contrario del resto del ceto;
per di più, la classe è composta da soggetti collegati al debitore, il cui voto – pur astrattamente ammissibile – richiede uno scrutinio stringente di genuinità economica e non può, da solo, sopperire alla mancanza di consenso del mercato dei creditori “terzi”. Gli atti delle reclamate insistono su questo punto, sottolineando l'irrilevanza del vantaggio e la marginalità della classe.
Non ricorre, dunque, la condizione di cui all'art. 112, co. 2, lett. d, per nessuna delle due sole classi favorevoli, posto che le classi
“pesanti” (2, 3, 5, 7) sono dissenzienti/non approvate, mentre, quanto alle due classi favorevoli, corretta la base di confronto (APR su tutto il valore liquidatorio, includendovi i canoni ma destinandoli in priorità ai garantiti), non emerge alcuna classe privilegiata maltrattata che abbia votato sì e la classe 8 è economicamente irrilevante (differenziale de minimis) e composta da collegati: manca la classe “in the money” idonea a fungere da fondamento del cross-class cram down;
difetta dunque il presupposto minimo della lett. d) e, conseguentemente, l'omologa forzosa è preclusa.
pagina 13 di 16 A monte degli esiti del voto e del peso da attribuire alle classi favorevoli agli invocati fini dell'omologazione forzosa, preliminarmente ribadito, come da superiori premesse, che il decreto di apertura da parte del Tribunale, di valenza puramente interinale e sommaria, non vale a determinare alcun giudicato interno, come affermato da giurisprudenza consolidata (già in epoca L.Fall., oggi richiamata in CCII:
Trib. Milano 2023; Cass. 23595/2019), la correttezza della suddivisione in classi può essere sindacata fino alla fase dell'omologa e in Con sede di reclamo (art. 112 e 124 CCII) e da parte della difesa di vi è contestazione specifica in ordine alla classe 6 – Enti Locali, siccome artificiosamente unificata con crediti di natura eterogenea:
• crediti tributari già iscritti a ruolo, quindi privilegiati ex art. 2752 c.c. e assistiti da titolo esecutivo;
• crediti erariali/tributari non ancora iscritti a ruolo, qualificabili come chirografari o comunque non dotati del medesimo rango di prelazione.
L'Agenzia ha sostenuto che questi crediti avrebbero dovuto essere collocati in classi distinte in base a posizione giuridica e grado di privilegio, non accorpati in un'unica “classe 6 Enti locali”.
L'obiezione è stata accompagnata dal rilievo che l'unificazione altera l'equilibrio del voto, perché creditori con titolo e privilegio votano insieme a creditori non privilegiati, consentendo un esito (approvazione della classe) non rappresentativo dell'effettivo ceto privilegiato.
È avviso della Corte che la contestazione, veritiera in fatto, è altresì convincente e corretta in diritto.
Nel piano, la classe 6, descritta come “Enti pubblici territoriali e locali, ivi inclusi eventuali crediti tributari e patrimoniali”, con trattamento unitario (pagamento al 31% a fine piano), non opera distinzione tra crediti privilegiati già iscritti a ruolo e crediti semplici o non iscritti ed il privilegio erariale è trattato come indifferenziato. L'attestazione conferma il dato e non motiva perché sia stata adottata un'unica classe, se non richiamando genericamente “omogeneità per natura pubblicistica e funzione” dei crediti.
Premesso che l'art. 109 CCII, in linea di continuità con la previgente disciplina, richiede che la suddivisione in classi rispetti omogeneità di posizione giuridica e interesse economico, va allora escluso che crediti pubblici iscritti a ruolo con privilegio non possono essere mescolati Cont con crediti pubblici non privilegiati, perché differente è il grado di prelazione e la convenienza in (Trib. Milano 16.1.2023; Trib.
Roma 22.12.2023). Una classe privilegiata che unisca crediti in tutto o in parte chirografari confonde posizioni giuridiche diverse e snatura il test di convenienza: il voto di tale classe, conseguentemente, neppure è idoneo a fondare il cram-down e, tanto meno, è utilizzabile quale “classe in the money” per l'omologa trasversale.
Per la classe 8 la suddivisione appare formalmente più coerente (si tratta effettivamente di creditori collegati, omogenei nella posizione), ma il loro voto resta irrilevante ai fini della lett. d) per l'assenza di reale “impairment” e per la marginalità economica (differenza di soddisfacimento minima rispetto alla liquidazione, già trattato) ed essendo parte correlata, benchè non ne sia stato espressamente contestato il carattere “malformato”, il che preclude, giusti i limiti del devolutum, il sindacato in questa sede circa il suo accesso al voto, quest'ultimo va scrutinato con particolare rigore ai fini della richiesta omologazione trasversale.
L'art. 109 CCII (già art. 177 L.Fall. per il voto dei soci e parti correlate) dispone che: «Non hanno diritto di voto i soci illimitatamente responsabili, il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado del debitore persona fisica, i creditori che siano parti correlate come definite dall'art. 2, comma 1, lett. f), e, in genere, i soggetti che versano in conflitto di interessi». Il conflitto di interessi è inteso, secondo dottrina e giurisprudenza, come divergenza strutturale tra l'interesse personale del creditore e quello della massa, tale da rendere il suo voto strumentale al perseguimento di vantaggi estranei alla posizione di creditore (Trib. Milano 20.6.2023; Trib. Roma 7.12.2023; Trib.
Bologna 11.4.2024: un voto è “in conflitto” se il creditore trae benefici diversi o ulteriori rispetto al soddisfacimento del credito, per esempio: mantenimento di partecipazioni societarie, controllo dell'impresa, liberazione da garanzie personali o da azioni di responsabilità pagina 14 di 16 e la prevalente dottrina è concorde nel ritenere non sufficiente la mera correlazione, occorrendo che il creditore abbia un interesse extraconcorsuale concreto e prevalente che lo porti a votare contro l'interesse della massa. Nel caso specifico gli atti non documentano vantaggi ulteriori (es. liberazione da garanzie personali, mantenimento del controllo societario, salvataggio di partecipazioni), né allegano benefici diversi dal dividendo concordatario (peraltro minimo e non diverso da quello, egualmente irrisorio, nell'alternativa “fallimentare”), talché l'esclusione dal voto per conflitto d'interessi, non dedotta dalle parti controinteressate, neppure può essere positivamente inferite, talché con riguardo a tale classe resta l'inidoneità della stessa a trainare l'omologazione forzosa solamente sotto il profilo della indifferenza tra i due scenari alternativi, rispetto ai quali può ritenersi parimenti disinteressata, poiché entrambi conducenti allo stralcio pressoché integrale di ogni possibilità di soddisfacimento;
resta, peraltro, l'opacità di piano ed attestazione nella parte in cui, al cospetto della evidente correlazione di tale classe rispetto alla proponente, non dà conto motivatamente dell'insussistenza di interessi altri ed ulteriori eventualmente rilevanti ai fini dell'ammissibilità o meno al voto.
6.3. Sintesi conclusiva. Dall'insieme delle considerazioni svolte emerge che: - i primi due motivi, di natura processuale, sono infondati;
- i motivi sostanziali non scalfiscono la correttezza della decisione di primo grado: il piano è privo di reale continuità, non ha prospettato la convenienza rispetto a una cessione unitaria, viola le regole di priorità e risulta infattibile per la sottovalutazione di garanzie ipotecarie e per la fragilità delle fonti di ricavo;
- le classi invocate per la ristrutturazione trasversale non sono qualificabili come realmente interessate o svantaggiate. La comparazione economica effettuata dal commissario giudiziale e recepita dal Tribunale dimostra che l'alternativa liquidatoria garantirebbe un attivo maggiore di circa euro 738.000, rendendo la proposta non vantaggiosa ai sensi dell'art. 84 CCII. Ne consegue la conferma integrale della decisione impugnata e il rigetto del reclamo, con condanna della società reclamante alle spese”.
Ciò premesso, va solamente rilevato che il reclamo avverso specificamente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non contiene motivi speciali ed ulteriori rispetto alle ragioni di doglianza avverso il rigetto dell'omologa forzosa;
non si fa questione, invero, di vizio della convocazione, di carenza di legittimazione della creditrice istante, di insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'apertura della procedura liquidatoria, per così dire, maggiore e, più in generale, di alcun vizio procedimentale o sostanziale diverso da quelli conseguenti alla aliunde contestata insussistenza dei presupposti per l'omologazione forzosa del piano concordatario, sui quali la reclamante ha insistito.
D'altro canto, la proposta di concordato preventivo de qua presuppone di per sé sostanziale ammissione del requisito soggettivo e dimensionale (a petto dell'indebitamento dichiarato, della veste d'imprenditore commerciale e della definitività del dissesto, in ragione del carattere schiettamente ed ampiamente remissorio della proposta stessa con riguardo a buona parte dei crediti). Quel medesimo reclamo dà ampiamente conto dello jus ad loquendum assicurato alla società proponente e anche in quella sede non si svolge contestazione in ordine al credito di Controparte_6
Ne segue che il reclamo in esame si atteggia come meramente in ripercussione dell'altro e, respinto quello, questo dev'essere parimenti rigettato, con piena conferma della procedura aperta per effetto della gravata sentenza.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato integralmente, con conferma della sentenza impugnata e condanna della società reclamante al pagamento delle spese del giudizio di appello a favore delle parti costituite risultate vittoriose.
pagina 15 di 16 Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte reclamante ed in favore di ciascuna delle reclamate, costituite nel presente grado. Non sussistono ragioni per concretamente inferire la “mala fede” del legale rappresentante della società reclamante nella proposizione del reclamo, stante la complessità e relativa novità delle questioni, e, conseguentemente, i presupposti per la sua condanna in solido ex art. 51 CCII, come pure richiesto dalla procedura reclamata.
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), del valore della controversia, conformemente ai valori minimi di cui al
DM n. 55/2014, parametrati non sull'entità dell'indebitamento ma sulla complessità ridotta della controversia, atteso che le questioni sottese alla lite prescindono dal dato meramente numerico del passivo o dell'attivo e, pertanto, non valgono a qualificare il valore della controversia ed ulteriormente applicata la riduzione per l'assenza di speciali questioni di fatto e di diritto: la diversa e più contenuta determinazione delle spese liquidabili consegue, per le ragioni illustrate sopra, dell'assenza di specifiche ed ulteriori questioni fatte valere nella presente sede processuale, diverse e/o tali da rendere necessaria approfondita trattazione rispetto a quelle esaminate nel reclamo avverso il rigetto della domanda di omologa forzosa, cui è contestualmente seguita l'apertura della liquidazione giudiziale oggetto del presente gravame.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta il reclamo proposto;
- condanna parte reclamante a rimborsare a ciascuna delle reclamate costituite in giudizio le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 30 settembre
2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 680/2025 promossa da: con unico socio (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 prof. Oreste CAGNASSO (C.F.: e dall'Avv. Gianluca MARZULLI (C.F.: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via Torricelli n. 12, in forza C.F._2 della delega allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c; parte reclamante contro
C.F. ), rappresentata e difesa, giusta delega allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, Controparte_2 P.IVA_2 anche in via disgiunta, dagli Avv.ti Filippo CANEPA (C.F. , Esmeralda CASSANO (C.F. C.F._3
e AC TI (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 C.F._5 di questi ultimi in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 9; parte reclamata
(C.F. Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ), domiciliataria in Via P.IVA_4
Arsenale n. 21; parte reclamata
(C.F. e Controparte_4
P.IVA , in persona del Curatore, Dott.ssa (C.F. ), con studio P.IVA_1 Controparte_5 C.F._6
pagina 1 di 16 in Torino, via Morghen n. 33, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Giovetti (C.F. ) C.F._7 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Torino, corso Marconi, n. 10, in forza di procura rilasciata ex art. 83, 3°co., c.p.c.; parte reclamata
, non costituita nel presente grado;
Controparte_6 parte reclamata
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII – appello avverso la sentenza n. 161/2025 del Tribunale di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- revocare la Liquidazione Giudiziale della con unico socio (P. I.V.A. iscritta al R.E.A. di Controparte_1 P.IVA_1
Torino al n. TO-1030891; sede legale in Torino, corso Galileo Ferraris n. 151), in persona del legale rappresentante, sig.
[...]
, e, per l'effetto, omologare il concordato preventivo della o adottare ogni opportuno consequenziale Parte_1 Controparte_1 provvedimento, ivi incluso la rimessione del fascicolo al Tribunale di Torino;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare il reclamo proposto ex art. 51 CCII da con socio unico avverso il provvedimento emesso il 29 aprile 2025 nell'ambito della procedura di concordato Controparte_1 preventivo avviata da con socio unico (Procedimento Unitario n. 504-1/2023), dal Tribunale di Torino, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa.
In via istruttoria, si chiede l'acquisizione del fascicolo del Procedimento Unitario n. 504-1/2023 aperto dal Tribunale di Torino.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per : Controparte_3
“Respingersi il proposto reclamo poiché inammissibile e/o infondato. Con vittoria delle spese di lite”.
Per la liquidazione giudiziale di immobiliare atlante s.r.l. con unico socio:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria in via preliminare disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento RG 679/2025 promosso dalla Società avverso il provvedimento di diniego di omologa del concordato proposto da con unico socio, pendente tra le medesime parti Controparte_1 ed avente ad oggetto le medesime questioni di diritto e di merito;
pagina 2 di 16 in via istruttoria disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte con riferimento al procedimento unitario n. 504 - 1/2023 avanti il Tribunale di Torino;
nel merito dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile il reclamo proposto da con unico socio;
Controparte_1
e/o comunque, respingere anche perché infondato nel merito il reclamo proposto da con unico socio e/o Controparte_1 tutte le conclusioni e/o domande e/o deduzioni avversarie;
e in ogni caso confermare il provvedimento di diniego dell'omologa del concordato proposto da con unico CP_1 CP_1 socio e la sentenza di apertura dalla liquidazione giudiziale della con unico socio. Controparte_1
Con il rimborso di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfetario e oneri fiscali di legge e con condanna del legale rappresentante di con unico socio al pagamento delle spese di lite ex art. 51, u.c., CCII” Controparte_1
Per il Procuratore Generale: “respingersi il reclamo”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del reclamo in esame è la sentenza, di cui in epigrafe, con cui il Tribunale di Torino, rigettata l'omologa forzosa del concordato preventivo proposto e non approvato dai creditori, ha aperto la liquidazione giudiziale della società proponente, odierna reclamante.
Il reclamo in esame ha specificamente ad oggetto la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, con cui il
Tribunale ha autonomamente e separatamente – seppur contestualmente – provveduto sulla specifica istanza di pure non costituita nel presente grado, parallelamente alla decisione sul procedimento di rigetto Controparte_6 dell'omologa ex art. 112, comma secondo, lett. d, deciso con separato decreto (in luogo di sentenza come ora formalmente previsto ex art. 48 CCII), emesso in pari data. Tale decreto è stato parimenti reclamato ed i due procedimenti, chiamati alla medesima udienza, sono parimenti stati trattenuti a decisione da questa Corte. Il reclamo avverso il collegato decreto è stato rigettato con separato e contestuale provvedimento, di cui si riporta verbatim, per completezza e comodità espositiva, il paragrafo avente ad oggetto la motivazione in senso stretto, in disparte il preambolo fattuale e processuale:
“6. Ragioni della decisione
Prima di affrontare in modo puntuale i motivi di reclamo, giova brevemente soffermarsi sulla cornice normativa e sistematica nella quale essi si inseriscono. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), nella versione risultante dai successivi correttivi, ha profondamente innovato la disciplina del concordato preventivo. L'art. 47 distingue tra la fase di apertura – caratterizzata da un controllo preliminare di ritualità e non manifesta inidoneità della proposta – e la fase conclusiva, che culmina nell'omologazione o nel rigetto con decisione a contenuto decisorio pieno (art. 48). Il legislatore, superando taluni dibattiti sviluppatisi sotto la legge fallimentare, ha scelto di attribuire forma di sentenza anche al provvedimento che definisce negativamente il giudizio di omologa, uniformando il rito e garantendo un controllo giurisdizionale effettivo e suscettibile di impugnazione. La giurisprudenza, già sotto l'impero della legge pagina 3 di 16 fallimentare, aveva chiarito – con pronunce di riferimento come Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 – che il decreto di ammissione al concordato non produce alcun giudicato interno: esso si limita a un vaglio di regolarità formale e di non manifesta inidoneità, lasciando impregiudicato il successivo controllo pieno di legittimità e fattibilità economica. Tale principio è rimasto valido anche dopo l'entrata in vigore del CCII e trova oggi riscontro nella lettera dell'art. 48. Particolare rilievo assume poi il terzo correttivo (d.lgs. n.
136/2024), che ha inciso sull'art. 87 imponendo – in modo espresso – che nella relazione di attestazione sia data contezza anche del possibile valore ricavabile da una cessione unitaria o per blocchi dell'azienda o del complesso aziendale, così da consentire una effettiva comparazione tra la proposta e l'alternativa della liquidazione giudiziale. Si tratta di un intervento normativo che ha recepito prassi e orientamenti già diffusi e che mira a rafforzare la trasparenza informativa e la valutazione di convenienza. In questo contesto, il giudizio di reclamo devolve alla Corte, nei limiti dei motivi dedotti, un controllo pieno sia sugli aspetti processuali che sulla fondatezza sostanziale della decisione di primo grado, alla luce delle opposizioni formulate e delle emergenze istruttorie raccolte nella fase di omologa.
6.1. I motivi di carattere processuale
Sul primo motivo – denominazione dell'atto impugnato. La società reclamante lamenta che il Tribunale abbia definito il provvedimento con il termine “decreto”, anziché “sentenza”. La censura non può trovare accoglimento. Ai sensi dell'art. 48 CCII il provvedimento conclusivo del giudizio di omologa, sia esso di accoglimento che di rigetto, ha natura di sentenza;
tuttavia, la qualificazione formale non incide sulla validità dell'atto né sulla sua impugnabilità. È principio consolidato che la sostanza prevale sulla forma: ciò che rileva è il contenuto decisorio e la capacità dell'atto di definire la fase processuale. Nel caso di specie, il provvedimento ha chiaramente statuito sull'omologa e, pur denominato “decreto”, è stato correttamente impugnato. Nessun pregiudizio al diritto di difesa né nullità processuale è ravvisabile.
Sul secondo motivo – preteso vincolo derivante dalla decisione di ammissione. La reclamante sostiene che il Tribunale, dopo avere ammesso la proposta, non potesse in sede di omologa rivedere le valutazioni sui presupposti sostanziali. L'assunto è destituito di fondamento. Come già affermato da Cass., S.U. n. 1521/2013 e a fortiori recepito dal CCII, che neppur più postula una fase di ammissione in senso tecnico e, peraltro, ancora la regola di giudizio del tribunale, nel caso di concordato in continuità, al parametro della mera “ritualità”,
l'apertura del concordato è atto privo di giudicato interno: essa implica un controllo preliminare di mera ritualità e di non manifesta inidoneità, lasciando intatto il potere-dovere del giudice di rivalutare ogni aspetto – compresa la fattibilità – alla luce delle verifiche del commissario e delle opposizioni. Il decreto di ammissione non condiziona quindi l'esito della fase di omologa, che resta un giudizio pieno.
6.2. I motivi di carattere sostanziale
A) Mancata rappresentazione di uno scenario di cessione unitaria e valutazione di convenienza. La società lamenta che il
Tribunale abbia preteso l'indicazione del possibile valore ricavabile da una cessione complessiva dei beni aziendali, pur quando
– all'epoca del deposito – la legge non lo prevedeva espressamente. Essa giustifica la lacuna richiamando la natura di
“magazzino” del patrimonio immobiliare: trattandosi di un'impresa edile, i beni sarebbero scorte infungibili, fisiologicamente destinate a essere alienate singolarmente. Questa tesi non convince.
Dagli atti risulta che la proposta è strutturata come continuità “atipica”: prosecuzione della gestione in capo alla debitrice, con incasso dei canoni di locazione e, soprattutto, vendita progressiva dei cespiti immobiliari;
sono previsti, in via eventuale, il completamento di lavori in corso e l'avvio di nuovi cantieri ove già esistano titoli edilizi. La Proposta dettaglia i pagamenti: integrale dei prededucibili;
ai creditori ipotecari nei limiti del valore attribuito in ipotesi di liquidazione giudiziale con degrado dell'eccedenza; integrale per taluni privilegi pagina 4 di 16 mobiliari;
transazione fiscale per l'RI; percentuale 8% per i chirografari e 1% per i collegati;
con apposizione di fondi rischi. La
Società qualifica la continuità come “atipica” proprio perché la fonte principale dei flussi è la liquidazione dei beni, pur affiancata da gestione e canoni.
L'attestazione si esprime su veridicità dei dati e fattibilità del Piano, affermando la non inferiorità del trattamento rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale e l'osservanza dei criteri distributivi;
ma – per quanto qui rileva – il controllo dell'attestatore è svolto sullo scenario delineato dal Piano (vendite atomistiche + canoni), non su scenari alternativi di realizzo unitario del compendio, né su una cessione per rami/blocchi.
Nessuna cessione unitaria (o per blocchi) e nessuna motivazione attestata della sua impraticabilità.
Nel Piano non è costruito né quantificato uno scenario alternativo di cessione in blocco dell'azienda/compendio immobiliare (o, quantomeno, per ramificazioni funzionali/portafogli omogenei). La Società ha prospettato solo la vendita atomistica dei singoli cespiti, valorizzando (a posteriori, nel reclamo) l'eterogeneità dei beni e la loro distribuzione territoriale per sostenere l'impraticabilità di una vendita unitaria. Ma tali argomenti non risultano contenuti né sviluppati nel Piano (né sono stati oggetto di attestazione), onde la platea dei creditori non ha potuto confrontare, già in sede di voto, l'alternativa liquidatoria rilevante ai sensi dell'art. 87, co. 1, lett. c) CCII.
Parimenti, l'attestatore non ha svolto – né dichiarato di svolgere – una comparazione tra (A) lo scenario di vendita atomistica previsto dal Piano e (B) uno scenario unitario o per blocchi, limitandosi a certificare la fattibilità del solo percorso proposto. La giurisprudenza di merito e le prassi attestative anteriori al correttivo-ter esigono, invece, che il “valore di liquidazione” venga determinato tenendo conto di tutte le modalità ragionevoli di realizzo (non solo di quella prescelta dal debitore) e che, solo ove il debitore motivi analiticamente l'impossibilità di cedere l'azienda nel suo complesso o per rami, possa farsi legittimo ricorso alla mera liquidazione atomistica. Le giustificazioni addotte a posteriori (eterogeneità del patrimonio, collocazione in Comuni diversi, valorizzazione della “professionalità del venditore”) sono apodittiche e, soprattutto, tardive: se ritenute rilevanti, dovevano essere inserite nel Piano modificato (a seguito dei rilievi del Commissario) e coperte da attestazione;
non possono colmare ex post la lacuna informativa che ha inciso sulla corretta formazione del consenso e sul sindacato di omologa.
L'omissione costituisce un vizio sostanziale e non solamente formale.
La novella del 2024 ha sì reso esplicito l'obbligo informativo, ma in senso ricognitivo di una prassi già affermata: il valore di liquidazione va stimato tenendo conto di tutte le modalità ragionevoli di realizzo, inclusa la cessione unitaria o per blocchi, mentre la vendita atomistica
è residuale. Soprattutto, ai fini concordatari non rileva la classificazione contabile dei beni come “magazzino”: ciò che conta è la capacità di massimizzare il valore per i creditori. Proprio quando il debitore propone un piano in continuità, egli deve spiegare perché una liquidazione unitaria non sarebbe percorribile. Nel caso concreto tale analisi è del tutto mancata, nonostante le osservazioni del commissario giudiziale e delle parti opponenti.
Il d.lgs. n. 136/2024, nel modificare l'art. 87, co. 1, lett. c) CCII dopo il correttivo-ter, ha esplicitato che il “valore di liquidazione” va determinato considerando anche l'eventuale maggior valore realizzabile tramite cessione dell'azienda in esercizio (o vendite in blocco), non potendosi ridurre la comparazione alla somma di realizzi atomistici. La novella, lungi dall'introdurre un onere nuovo, codifica una prassi già diffusa nelle attestazioni e nelle decisioni di merito, che trattavano la vendita in blocco come scenario primario e quella frazionata come residuale (ove la prima risultasse adeguatamente esclusa). La disciplina transitoria del correttivo-ter (art. 56, co. 4) prevede l'applicazione anche agli strumenti pendenti alla data di entrata in vigore. Nella specie, quando il Commissario ha segnalato la lacuna, il Piano era ancora emendabile: la debitrice avrebbe potuto integrare lo scenario e farlo attestare. La mancata integrazione cristallizza il difetto: non si pagina 5 di 16 tratta di formalismo, ma dell'assenza del parametro legale di confronto (valore di liquidazione “pieno”) indispensabile per valutare convenienza ex art. 112, co. 3, CCII e per verificare il rispetto dell'APR ex art. 84, co. 6, CCII.
L'assenza dello scenario unitario/per blocchi non consente la verifica sulla sussistenza delle condizioni dell'art. 112, co. 2, lett. a-b-d) dal momento che:
-lett. a) non è verificabile che il valore di liquidazione (inteso correttamente) sia distribuito nel rispetto della graduazione;
-lett. b) non è controllabile che il surplus (se esiste) sia distribuito alle classi dissenzienti in misura “almeno pari” alle co-omologhe di grado e “più favorevole” di quelle di grado inferiore;
-lett. d) non è determinabile la presenza di almeno una classe “in the money” (o “maltrattata”) che abbia approvato pur sopportando l'effetto della RPR: presupposto tecnico del cram-down. L'omissione, dunque, incide sul merito dell'omologabilità e determina inammissibilità del Piano per difetto del contenuto minimo informativo richiesto dall'art. 87, co. 1, lett. c) CCII, oltre a impedire il controllo giudiziale sulle condizioni di cui all'art. 112, co. 2.
Anche prima della novella, la migliore prassi attestativa e varie decisioni di merito imponevano che l'attestatore fiscalizzasse (i) la percorribilità di una cessione unitaria/per blocchi e (ii) le ragioni analitiche dell'eventuale scelta atomistica;
solo in presenza di tale motivazione – e non in sua assenza – si riteneva legittimo assumere la vendita frazionata come scenario di riferimento. L'assetto normativo attuale conferma questo standard e lo rende inescusabile nella specie.
In conclusione, sul primo motivo, poiché il Piano non modella alcuno scenario di cessione unitaria (o per blocchi) né reca una motivazione attestata sull'impraticabilità di tali scenari, esso difetta del parametro legale di comparazione (valore di liquidazione ex art. 87, co. 1, lett. c) CCII), con ricadute invalidanti sul controllo di cui all'art. 112, co. 2 CCII. La violazione è sostanziale e conduce all'inammissibilità del Piano, non sanabile con difese postume né con argomenti meramente assertivi.
B) Natura effettiva del piano: continuità solo apparente.
La reclamante postula la natura di continuità del piano concordatario proposto (e non approvato).
Alla luce dell'attuale quadro normativo, va allora ricordato che l'art. 84 CCII qualifica il concordato in continuità (anche “indiretta”) come fattispecie in cui il soddisfacimento dei creditori avviene mediante la prosecuzione (o ripresa) dell'attività d'impresa; non è richiesta una “prevalenza quantitativa” dei flussi da continuità, ma la continuità deve essere effettiva, non meramente dichiarata. La giurisprudenza ha chiarito che l'istituto copre anche ipotesi di ripresa dell'attività dopo una fase di arresto, ma sempre a condizione che la continuità sia reale e non un velo su un itinerario dismissivo-liquidatorio; l'art. 87, co. 1, lett. e)-f) CCII impone, ove si invochi la continuità, un piano industriale con “analitica individuazione dei costi e ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura”, comprensivo dei costi per sicurezza e ambiente, nonché l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi per il riequilibrio. Si tratta di elementi tipizzanti la continuità sostanziale, non surrogabili da un semplice cronoprogramma di vendite.
La protestata qualificazione del piano come in continuità è, poi, condicio sine qua non dell'invocato cram-down interclasse (art. 112, co.
2, CCII) che è istituto proprio solo di quella fattispecie, diversamente difettando lo stesso campo applicativo della norma.
Orbene, dalla sezione “Postulati del Piano in continuità” e dal correlato capitolo “Il Piano” emerge che la proposta si fonda su: (i) la vendita, lungo l'orizzonte 2024-2026, dell'intero compendio immobiliare (con prezzi già assunti al 90% del valore di mercato per i beni liberi e al valore di liquidazione giudiziale per i beni ipotecati); (ii) l'incasso dei canoni di locazione sui beni rimasti in portafoglio
“nell'attesa della vendita”; (iii) il completamento di “alcune finiture” su cantieri esistenti;
(iv) un presidio dei costi e un'azione commerciale dell'amministratore finalizzata alle dismissioni. Il “Piano industriale” si risolve nella mera esposizione di C/E, S/P e pagina 6 di 16 flussi 2024-2026, affiancata da uno scenario “worst case” già a “valori di liquidazione giudiziale”. Non si rinvengono investimenti, nuova finanza, né misure di rilancio operativo;
la “continuità” è ricondotta ai soli flussi locativi fino alla vendita dei cespiti.
I dati economico-patrimoniali mostrano inoltre un'assenza strutturale di fattori produttivi tipici: costo del personale pari a zero su tutti gli esercizi considerati;
“Numero dipendenti” non disponibile;
costi di struttura ridotti a servizi professionali, amministratori e spese di gestione immobiliare;
nessuna voce di spesa per organico operativo o commerciale. Ne discende che l'attività caratteristica non è la produzione/gestione in continuità, ma la liquidazione ordinata del magazzino immobiliare.
Anche gli accertamenti del Commissario giudiziale (richiamati negli atti) sottolineano: assenza di offerte vincolanti, elevata aleatorietà del programma di alienazioni, mancanza di risorse per mantenere un'operatività aziendale, cassa “a zero” a fine piano.
In tale quadro non si ravvisa alcuna continuità se non meramente en titre ed in concreto priva di ciascuno dei suoi elementi tipici:
a) assenza di mezzi e organizzazione per produrre flussi da going concern. Il piano non prevede personale (costi = 0; dipendenti =
N.A.), non indica risorse umane “chiave”, non contempla nuova finanza di esercizio né investimenti per riportare/tenere in esercizio l'azienda. L'unico “motore” è la vendita degli immobili con supporto di flussi locativi interinali: è la tipica dinamica di una liquidazione assistita da canoni sino al realizzo, non di un'impresa che crea valore nel tempo.
b) assenza di progetto industriale. Le “linee guida” invocate (affitti in linea coi contratti in essere;
completamento finiture;
azione commerciale dell'amministratore; riduzione costi) non integrano un piano industriale idoneo a dimostrare costi/ricavi attesi da produzione/servizi e fabbisogno coperto per la gestione ordinaria e per il riequilibrio finanziario, come richiede l'art. 87 CCII. Manca la dimostrazione operativa del “come” la società starebbe in piedi senza le dismissioni.
c) centralità delle alienazioni: struttura sostanzialmente liquidatoria. L'orizzonte 2024-2026 è imperniato su cessioni seriali a valori già
“prudenzialmente” ridotti;
il piano “a valori di liquidazione giudiziale” è posto sin da subito come benchmark, confermando che la fonte di pagamento è il realizzo del magazzino e non la gestione in continuità. Anche l'attestazione recepisce e avvalla questa architettura, senza colmare il deficit industriale.
d) rischi esecutivi tipici di una liquidazione (non di una gestione). Le criticità segnalate in atti (assenza di offerte vincolanti, tempi/valori di realizzo incerti, precedenti insuccessi di piani fondati su vendite) sono coerenti con un piano liquidatorio;
non con un piano che si auto- sostiene con flussi di funzionamento.
e) insufficienza dell'attestazione sul profilo “continuità”. L'attestatore richiama principi ISAE 3400 e best practice, ma non colma il gap centrale: la mancanza di un piano industriale con risorse umane, fabbisogno e coperture, capace di sostenere la gestione al netto (e a prescindere) dalle dismissioni. Ne discende un difetto di fattibilità sostanziale della continuità invocata.
Se è pur vero che nel lessico del CCII la continuità può anche essere “indiretta” o conseguire alla “ripresa”, essa non può risolversi in una mera etichetta ad usum Delphini, ove il soddisfacimento dipende quasi esclusivamente da dismissioni di attivo, mentre i flussi di affitto servono solo a traghettare la liquidazione, in una completa equiestensione tra il protestato going concern e l'effettivo asset disposal, del tutto inidonea, anche solo sul piano prospettico, spesso non discosto da una accezione meramente narrativa, a generare un qualche valore aggiuntivo rispetto alla mera liquidazione.
Un piano sostanzialmente liquidatorio non può godere del regime del concordato in continuità ex art. 84 CCII (con relativi effetti sul valore eccedente il valore di liquidazione e sulla distribuzione tra classi), ma va esaminato come concordato liquidatorio, diversamente producendosi un vero e proprio regulatory arbitrage o regime shopping concorsuale, id est, in termini di diritto domestico, un abuso dello strumento, tale da alterare tutele e controlli.
pagina 7 di 16 Venendo meno la continuità in re, difetta il presupposto oggettivo per l'omologazione forzosa ex art. 112, co. 2, CCII: il rimedio è riservato ai piani in continuità e non è estensibile a piani liquidatori “vestiti”, in termini puramente assertivi, da continuità.
C) Distribuzione dei flussi e regole di priorità. Il piano assume come flussi di continuità i canoni di locazione, prospettandone la distribuzione secondo la priorità relativa. Ma i canoni sono frutti civili dei beni immobili ipotecati e, in linea con costante principio, spettano ai creditori garantiti. In mancanza di un plusvalore di continuità – che qui non emerge – l'attivo deve essere destinato ai creditori secondo la priorità assoluta e non può alimentare soddisfacimenti in deroga alle cause legittime di prelazione. La proposta, sottraendo tali flussi agli ipotecari per distribuirli ad altre classi, risulta quindi non conforme alla legge. Dagli atti risulta che l'attivo concordatario si forma (i) principalmente con vendite di immobili e (ii) con canoni di locazione incassati “fino alla data di prevista cessione” anche su immobili ipotecati;
il Piano quantifica € 1.283.879 di flussi di cassa da locazioni (ipotecati e non) e € 285.317 di rimborsi spese di gestione, a conferma che i canoni sono una voce essenziale delle risorse di Piano sino al 2026. La tabella prodotta dalla Società nelle note modificative (richiamata anche in atti) contabilizza nella “massa immobiliare” pure i “flussi attivi affitti – spese gestione” per €
993.128, insieme ai proventi da vendita, così da alimentare il riparto generale.
Quanto alla struttura del passivo garantito, la ricostruzione in atti è chiara: i crediti ipotecari ammontano a € 11.774.301, a fronte di
“attivo immobiliare ipotecato disponibile” stimato in € 7.397.319,92 (oltre a residuali disponibilità della massa mobiliare). È dunque un dato pacifico che una parte significativa del patrimonio immobiliare è gravata da ipoteche e che la relativa classe 2 (ipotecari) è di gran lunga centrale nelle dinamiche distributive.
Sul come il Piano destina i canoni, i rilievi del Commissario giudiziale sono puntuali: il Piano considera i canoni – anche se afferenti a immobili ipotecati – come flussi di “continuità” destinati al pagamento del “corrente” e, più in generale, al sostegno della gestione, non già alla classe ipotecaria;
oltre a ciò, esclude tali canoni dallo scenario di liquidazione ai fini della comparazione.
Infine, lo scenario alternativo (“worst case”) copre il periodo 1.12.2023–31.12.2026 e viene assunto a “liquidazione giudiziale”, ma – come contestato dagli opponenti e ritenuto dal Tribunale – azzerando di fatto i canoni nella liquidazione (sul presupposto di vendite
“immediate”), senza spiegare perché la liquidazione giudiziale dovrebbe vendere tutto subito (e perché potrebbe farlo), quando la stessa legge prevede orizzonti pluriennali.
Per consolidata lettura del codice civile e della giurisprudenza, i canoni di locazione di immobili gravati da ipoteca costituiscono frutti civili dell'immobile e, come tali, rientrano nella sfera di soddisfacimento del creditore ipotecario in concorso, fino a capienza: è il portato dei principi di responsabilità patrimoniale e di graduazione (artt. 2740–2741 c.c.) e, in specie, della disciplina ipotecaria (art. 2855 c.c. sull'estensione degli effetti dell'iscrizione e la prelazione sui frutti).
La Cassazione ha affermato, in ambito concorsuale, che i frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato spettano al creditore ipotecario ammesso al passivo, con preferenza rispetto ai chirografari (Cass. 11025/2013, spesso richiamata in dottrina e prassi). Cont Nel concordato in continuità l governa necessariamente il valore di liquidazione: quel valore deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione;
solo l'eventuale surplus (valore eccedente la liquidazione) può essere ripartito secondo RPR tra le classi (art. 84, co. 6, CCII), fermo il presidio dell'art. 112, co. 2, per l'omologa forzosa. La letteratura specialistica recepisce questa impostazione come colonna d'Ercole del sistema post-riforma: RPR non può decanalizzare ciò che è valore di liquidazione, che rimane soggetto ad APR.
Il Piano, di contro, utilizza i canoni come flussi generali di gestione (pagamento del “corrente”, sostegno alla continuità), senza riservarli in via prioritaria alla classe ipotecaria quando derivano da beni ipotecati. È un punto accertato dal Commissario ed evidenziato nelle pagina 8 di 16 difese dei reclamati: “la Proposta prevedeva… che tali flussi, anche se relativi a immobili ipotecati, venissero destinati al pagamento del corrente e quindi posti a sostegno della continuità”. Ciò viola la regola dei frutti dell'immobile ipotecato e, a cascata, l'APR. A tale scopo
Il Piano (e l'attestazione che lo avalla) qualificano i canoni come surplus, dunque valore da continuità da usare in RPR;
ma i canoni non sono surplus se comunque ritraibili nella liquidazione giudiziale (almeno fino alla vendita): rientrano quindi nel valore di liquidazione e devono essere assegnati secondo APR. È quanto sottolineano le reclamate e lo stesso Tribunale: i ricavi dalle locazioni si avrebbero anche in caso di liquidazione giudiziale;
l'intero attivo concordatario, comprensivo dei canoni, deve essere distribuito secondo APR.
Trattando i canoni come flussi liberi, il Piano anticipa pagamenti a classi di grado inferiore (o li usa per “continuità”) prima del pieno soddisfacimento degli ipotecari. Di qui la violazione manifesta dell'APR e, per riflesso, delle condizioni di cui all'art. 112, co. 2, lett. b),
CCII (regola di trattamento più favorevole delle classi dissenzienti fermo l'APR sul valore di liquidazione).
Il Piano assume, nello scenario alternativo, che in liquidazione i canoni non si conseguano (o si azzerino) perché si venderebbe immediatamente. La critica è fondata:
• in fatto, non è stato spiegato perché la liquidazione potrebbe e dovrebbe vendere subito tutto;
anzi, la durata legale e la prassi delle procedure smentiscono l'ipotesi “istantanea”.
• in diritto, se – come regola – i canoni da immobili ipotecati sono frutti spettanti agli ipotecari fino alla vendita, devono entrare nel valore di liquidazione e non possono essere azzerati artificiosamente nello scenario comparativo.
Il Commissario, peraltro, ha già censurato l'aver escluso dal valore di liquidazione sia i canoni sia un immobile ipotecato, rilevando una rappresentazione alterata del benchmark liquidatorio.
La violazione dell'APR su valore di liquidazione è evidente ed inficia l'omologabilità del concordato, già privo dell'approvazione dei creditori, sotto un triplice profilo:
• se i canoni (in specie quelli riferibili a immobili ipotecati) sono valore di liquidazione e spettano in prelazione alla classe ipotecaria, ogni loro utilizzo per continuità o per classi inferiori prima della soddisfazione integrale degli ipotecari viola l'APR (artt. 84, co. 5–6, CCII;
112, co. 1, lett. c e co. 2, lett. b, CCII).;
• pregiudizio concreto agli ipotecari e al Fisco. Alla luce dei dati di fascicolo (ipotecari € 11,77 mln;
attivo ipotecato €
7,40 mln;
canoni contabilizzati ~€ 1,0 mln nel triennio), la de-canalizzazione dei canoni sottrae risorse proprie della classe 2; non è un caso che, nelle simulazioni APR corrette, ne esca un miglior trattamento per ipotecari ed
RI rispetto a quello di Piano;
• il Piano distribuisce (o utilizza) valore di liquidazione in violazione della graduazione;
ciò integra causa di inammissibilità (difetto delle condizioni di cui all'art. 112, co. 1, lett. c) e mancato rispetto della lett. b) del co. 2 per il cram-down), a prescindere da ogni questione “qualificatoria” (continuità vs. liquidatorio).
In sintesi: il Piano (e l'Attestazione che lo recepisce) trattano i canoni – anche derivanti da immobili ipotecati – come flussi liberi di continuità, non riservati alla classe ipotecaria e, in più, li azzerano nello scenario di liquidazione giudiziale. Ciò contrasta tanto con la Cont qualificazione legale dei canoni come frutti civili compresi nella garanzia ipotecaria, quanto con la che governa tutto il valore di liquidazione (e non solo una parte).
Ne consegue la violazione manifesta dell'ordine delle cause legittime di prelazione e, quindi, l'inammissibilità della proposta ex artt. 84, co. 5–6 e 112 CCII, con assorbimento di ogni ulteriore profilo sul punto.
pagina 9 di 16 Le ulteriori deduzioni delle reclamate sulla necessità di una classe “maltrattata”, e le simulazioni APR riportate dalla società, non scalfiscono il rilievo dirimente: i canoni sono valore di liquidazione gravato da prelazione ipotecaria e non possono essere spesi a sostegno della continuità o per classi inferiori prima del pieno soddisfacimento degli ipotecari.
D) Fattibilità economico-giuridica e immobile “lotto 34”. Elemento cardine del piano è il lotto 34, gravato da ipoteca a favore di CP_2 quale terzo datore per debito Sofig s.r.l. L'attuazione del piano dipende in misura rilevante dai canoni e dal realizzo di tale immobile, ma il rischio di escussione è stato sottovalutato: l'assenza di titolo esecutivo attuale non esclude la possibilità per il creditore di ottenerlo e agire rapidamente. L'omessa considerazione di questo scenario determina una manifesta infattibilità economico-finanziaria. Il bene: l'immobile identificato come “lotto 34” (Pinerolo, corso Torino 366) è ritenuto “necessario alla continuità” e, per questo, escluso dalle vendite nel triennio 2024-2026. Il piano conta canoni di locazione > € 100.000/anno provenienti da questo cespite, che incidono in modo significativo sul monte-flussi di piano per ciascun esercizio.
In primo luogo, è pacifico che sullo stesso immobile grava una ipoteca di 1° grado a favore di non per un debito della Controparte_2 debitrice, bensì per il debito di SOFIG s.r.l. (socia unica), onde Atlante è terza datrice di ipoteca (c.d. responsabile senza CP_1 debito). La documentazione in atti attesta che il credito verso SOFIG è scaduto, liquido ed esigibile ed è stata ricevuta diffida per €
3.366.537,25 (30.11.2023); il valore di mercato del lotto 34 in perizia è € 2.863.800. La Proposta mantiene il lotto 34 in portafoglio (non lo vende), imputa i relativi canoni ai flussi generali di continuità e non considera affatto, né nell'attivo né nel passivo, la presenza della garanzia ipotecaria a favore di per il credito verso SOFIG. In altri termini, l'attivo considera il bene “libero”
CP_2 quanto agli utilizzi e il passivo pretermesso rispetto alla posizione , assicurando, quale unico presidio, la previsione di un CP_8 fondo rischi (prededucibile/privilegiato) € 900.000 volto, tra l'altro, a coprire “l'eventuale perdita dei canoni dell'immobile n. 34 in caso di azione esecutiva e scostamenti di prezzo;
non è stanziato, però, alcun fondo che neutralizzi la pretesa ipotecaria (né è previsto
CP_2 pagamento a a liberazione dell'ipoteca). La reclamante, a confutazione delle avverse contestazioni, ha poi osservato che non
CP_2 CP_2 avrebbe indicato l'esatto ammontare del credito verso SOFIG, che manca un titolo esecutivo e che l'azione sarebbe comunque preclusa dalle misure protettive;
si sostiene anche che, persino in esecuzione del concordato, potrebbe soddisfarsi senza intaccare il piano. Di
CP_2 là della tenuta in fatto di tali allegazioni, permane – insuperato – il vizio di prospettazione (e di attestazione): il lotto 34 è trattato come
“libero”, ma non lo è.
La struttura prescelta (tenere il bene, incassarne i canoni, non venderlo, non allocare risorse per liberarlo dall'ipoteca e non iscrivere in passivo il correlativo rischio/obbligazione da garanzia) non è compatibile con la situazione giuridica reale del cespite, atteso che in questo caso la proponente si atteggia quale terzo datore di ipoteca: quando il debitore concorsuale è proprietario di un bene gravato da ipoteca a garanzia di un debito altrui, il creditore ipotecario ha un diritto reale di garanzia esercitabile sul bene (e sul ricavato) a prescindere dal fatto che il debito garantito non sia iscritto come “credito” nel passivo del terzo datore. La giurisprudenza (Cass., Sez. Unite,
27.3.2023, n. 8557) ha chiarito che tale posizione affiora nel concorso come passività gravante sul patrimonio del fallito/insolvente, legittimando il creditore garantito a partecipare alla distribuzione del ricavato del bene gravato (o a far valere il proprio diritto nella fase distributiva), previo accertamento dell'esistenza, validità, opponibilità della garanzia e dell'an/quantum del credito garantito. Ne segue che, se la Società intende trattenere il lotto 34 per la continuità, deve (i) liberarlo dall'ipoteca (finanziando il pagamento del credito CP_2 verso SOFIG almeno entro il valore del bene), oppure (ii) accantonare in passivo un fondo “dedicato” pari al valore del bene per Co fronteggiare la pretesa ipotecaria, con connesso diritto di rivalsa verso SOFIG. È esattamente quanto segnalato da e nulla di CP_2 ciò è stato implementato Il fondo rischi è palesemente inidoneo, posto che l'accantonamento € 900.000 non fronteggia né l'ammontare pagina 10 di 16 della garanzia (diffida € 3,366 mln) né il valore del bene (€ 2,863 mln), limitandosi a coprire eventuali “perdite di canoni”
/scostamenti; il rischio ipotecario resta dunque non presidiato. Ad ogni buon conto l'attestazione è del tutto carente nel validarlo:
l'attestazione, al riguardo, si limita ad avallare il piano così com'è, senza imporre un test di sostenibilità giuridica specifico sul lotto 34
(liberazione dell'ipoteca vs. fondo dedicato vs. alienazione) e senza misurare l'impatto della probabile escussione (già preannunciata da sulla tenuta dei flussi. È dunque carente il controllo su fattibilità e completezza del passivo. CP_2
Il CG ha evidenziato che l'escussione di sul lotto 34 comporterebbe la perdita di > € 100.000/anno di canoni, che, sul profilo CP_2 quantitativo, incidono in misura elevata sul monte-flussi di ciascun anno di piano;
il venir meno di tali entrate disarticola l'equilibrio finanziario e, con esso, l'intero cronoprogramma dei pagamenti. L'attivo prospettico è dunque instabile perché fondato su un bene non nella libera disponibilità economica della società e la perdita dei cui flussi determinerebbe un effetto domino sulla prospettata recovery per i creditori.
Inoltre, poiché l'immobile è ipotecato, i canoni sono frutti civili del bene e, fino alla vendita, spettano al creditore ipotecario secondo l'ordine di prelazione;
in concorso, rientrano nel valore di liquidazione da distribuire in APR, non in RPR. (Art. 2855 c.c. sulla prelazione sui frutti;
art. 84, co. 6, CCII;
art. 112 CCII sui presidi di omologa). Né può sostenersi che in liquidazione giudiziale i canoni sarebbero azzerati: l'art. 185 CCII stabilisce che l'apertura della liquidazione del locatore non scioglie il contratto;
il curatore subentra e percepisce i canoni sino alla vendita dell'immobile. Questi flussi devono quindi entrare nello scenario alternativo come valore di liquidazione a presidio della classe ipotecaria.
L'assenza (allo stato) di titolo esecutivo non neutralizza il diritto reale: la giurisprudenza (Cass. SU 8557/2023) consente al creditore garantito su bene del fallito/insolvente (terzo datore) di far valere la prelazione nella procedura, con accertamento endoconcorsuale di garanzia e credito;
le misure protettive spiegano solo effetti temporanei, non elidono la garanzia né consentono di spendere i frutti in danno del garantito.
La tesi secondo cui l'eventuale escussione “non intaccherebbe” il piano è smentita dai numeri: > € 100.000/anno di canoni del lotto 34 sono essenziali alla tenuta complessiva, come lo stesso CG ha puntualizzato;
la loro perdita crea un buco che il piano non colma.
Un piano conforme avrebbe dovuto: (i) vendere il lotto 34 (o programmarne la liberazione dall'ipoteca con pagamento a almeno CP_2 entro il valore del bene), oppure (ii) accantonare un fondo dedicato pari al valore dell'immobile a presidio dell'eventuale escussione, con canoni comunque canalizzati alla classe ipotecaria fino alla dismissione. In difetto, la scelta di trattenere il bene, spendere i canoni a copertura generale e non presidiare la prelazione mina sia la fattibilità sia il rispetto dell'APR sul valore di liquidazione.
In sintesi, la prospettazione del lotto 34 è giuridicamente e economicamente infattibile: il piano occulta (o minimizza) la garanzia ipotecaria su un bene strategico che non è libero, contabilizza i relativi canoni come flussi “di continuità” per usi generali, non CP_2 prevede vendita, liberazione né accantonamenti adeguati in passivo a tutela della prelazione e esclude tali flussi dallo scenario liquidatorio.
Per la regola dei frutti e per la disciplina APR/valore di liquidazione, i canoni e il ricavato del bene devono gravitare sulla classe ipotecaria fino a capienza e non possono alimentare spese o pagamenti a monte. Il vulnus investe contenuto minimo (art. 87, co. 1, lett. c-
d, CCII), priorità (art. 84, co. 6, CCII) e condizioni di omologa (art. 112 CCII), determinando inammissibilità della proposta, già solo facendo mera applicazione del principio di diritto delle Sezioni Unite 8557/2023: la prelazione su bene del terzo datore è una vera e propria passività gravante sul patrimonio dell'insolvente e dà titolo al soddisfacimento sul ricavato in concorso;
il piano, qui, non ne tiene conto e costruisce la sostenibilità su flussi (i canoni) che appartengono alla sfera ipotecaria. Ciò basta, da solo, a escludere l'omologabilità.
pagina 11 di 16 E) Classe dei creditori chirografari collegati. Ulteriore criticità riguarda la classe dei creditori chirografari collegati. Da un lato si prospetta un potenziale conflitto di interessi ex art. 109 CCII che potrebbe inibirne il diritto di voto;
dall'altro, anche se ammessa, la classe non appare realmente “svantaggiata” o “interessata”, poiché il differenziale di soddisfacimento rispetto alla liquidazione è minimo e manca un vero plusvalore di continuità. L'intera architettura della ristrutturazione trasversale viene meno.
L'art. 112 CCII, come modificato dal d.lgs. 83/2022 e ulteriormente ritoccato dal d.lgs. 136/2024 (c.d. terzo correttivo), ha introdotto la possibilità di omologare un concordato in continuità anche se non approvato dalla maggioranza delle classi, purché:
• siano rispettati i requisiti di fattibilità e di convenienza rispetto alla liquidazione (co. 2, lett. a–b);
• (b) sia assicurata la distribuzione del valore di liquidazione secondo l'APR e l'eventuale surplus secondo la RPR (co. 2, lett. c);
• (c) almeno una classe di creditori “interessata” (impaired class, definita come classe che non riceve pagamento integrale o che subisce una modifica sostanziale dei diritti) abbia espresso voto favorevole (co. 2, lett. d).
Il legislatore ha dunque ritenuto di recepire il modello della direttiva (UE) 2019/1023 (Insolvency Directive, art. 11), che prevedeva il cross-class cram down come strumento per superare il veto di classi dissenzienti, ma ha scelto di non richiedere una maggioranza di classi favorevoli: basta una sola classe “interessata/svantaggiata” approvante.
Proprio per questo il presupposto della “classe interessata” (in letteratura spesso tradotto come “classe in the money”) è considerato condizione di legittimazione: la classe che approva deve essere reale e sostanzialmente toccata dal piano;
non basta un gruppo formalmente distinto ma privo di interesse economico concreto.
Le prime applicazioni di tale istituto (v. Trib. Milano 19.6.2023; Trib. Roma 22.12.2023; Trib. Treviso 10.7.2023) e la prevalente dottrina in materia concordano nel ritenere che:
• una classe non è “interessata” se riceve pagamento integrale o comunque un trattamento che non altera i suoi diritti economici;
• una classe non è significativa se la differenza di convenienza tra piano e liquidazione è meramente simbolica o irrilevante;
• la costruzione artificiosa di classi di “società correlate” o di creditori collegati con differenziali minimi è abuso dello strumento e non legittima il cram down.
Dal piano allegato risultano le seguenti classi:
• Classe 1 – Prededucibili → non votante.
• Classe 2 – Ipotecari → contraria.
• Classe 3 – Ipotecari degradati e banche chiro → contraria.
• Classe 4 – Privilegiati integralmente soddisfatti → non votante.
• Classe 5 – RI (transazione fiscale) → contraria;
ammessi € 1.530.199,34; votanti € 397.193,74 (tutti contrari).
• Classe 6 – Enti locali → favorevole;
ammessi € 1.197.593,34; votanti € 982.226,11 (tutti favorevoli).
• Classe 7 – Chirografari (generali) → non approvata/contraria (quorum non raggiunto: votanti € 514.271,09 su €
1.304.376,41, tutti favorevoli ma sotto soglia).
• Classe 8 – Chirografari collegati → favorevole;
ammessi € 2.207.529,66; votanti 100% tutti favorevoli.
In sintesi: 8 classi totali (2 non votanti); 6 classi votanti;
favorevoli solo la 6 e la 8.
L'art. 112, co. 2, CCII consente l'omologa forzosa del concordato in continuità solo se, tra l'altro, almeno una classe “interessata” (cioè non integralmente pagata o con diritti modificati) ha approvato. Fermo restando che il valore di liquidazione va distribuito in APR e solo l'eventuale surplus può seguire la RPR;
la condizione di cui alla lett. d) si atteggia in due rami alternativi: (1) maggioranza delle classi, pagina 12 di 16 di cui almeno una privilegiata favorevole;
oppure (2) “in mancanza”, il voto favorevole di una classe comunque “in the money” (cioè che riceverebbe almeno qualcosa nella distribuzione integrale ex APR del valore complessivo, inclusivo del surplus). Occorre allora esaminare la sussistenza dei presupposti di legge con riguardo alle due classi favorevoli.
Classe 6 – Enti locali (privilegio generale mobiliare, 20°):
1. trattamento nel piano: 31% entro fine piano. Cont
2. tesi della società: per sostenere la lett. d), la società ha prodotto una simulazione di distribuzione integrale ex
(comprensiva dei canoni di locazione) da cui risulterebbe per gli Enti locali un importo ben superiore a quello di piano, ergo classe privilegiata “maltrattata” ma favorevole;
3. tesi delle reclamate: applicando correttamente l'APR e rettificando l'allocazione dei canoni (che non sono “surplus libero”, ma frutti dei beni ipotecati da canalizzare in APR a favore degli ipotecari: v. § 6.2.C), non esiste alcuna classe privilegiata
“maltrattata” che abbia votato sì; le sole classi che trarrebbero effettivo vantaggio dal riparto APR del surplus sono la 2
(ipotecari) e la 5 (RI), entrambe contrarie.
4. Conseguenza: la classe 6 non è una classe “in the money” rilevante ai fini della lett. d) se il benchmark è costruito correttamente
(APR su tutto il valore liquidatorio, canoni inclusi ma riservati all'ipotecario, come da § 6.2.C). La diversa tesi aziendale poggia su una sovrastima della massa mobiliare (per improprio travaso dei canoni) e, pertanto, su un parametro di confronto viziato.
La classe Ente locali non è dunque configurabile quale “in the money” per la mancanza di “impairment” sostanziale alla luce della corretta comparazione APR.
Classe 8 – Chirografari “collegati”:
1. trattamento: 1% nel piano;
nella simulazione APR agli atti, <~1,48%> (dunque leggermente superiore allo scenario concordatario);
2. valutazione “in the money”: anche assumendo il dato di 1,48%, il differenziale è puramente decimale e non esprime, tanto più al cospetto di una perdita del credito per una percentuale in ogni caso vicina al 99%, quale che sia lo scenario, un interesse economico apprezzabile a giustificare l'uso dell'omologa coattiva contro il voto largamente contrario del resto del ceto;
per di più, la classe è composta da soggetti collegati al debitore, il cui voto – pur astrattamente ammissibile – richiede uno scrutinio stringente di genuinità economica e non può, da solo, sopperire alla mancanza di consenso del mercato dei creditori “terzi”. Gli atti delle reclamate insistono su questo punto, sottolineando l'irrilevanza del vantaggio e la marginalità della classe.
Non ricorre, dunque, la condizione di cui all'art. 112, co. 2, lett. d, per nessuna delle due sole classi favorevoli, posto che le classi
“pesanti” (2, 3, 5, 7) sono dissenzienti/non approvate, mentre, quanto alle due classi favorevoli, corretta la base di confronto (APR su tutto il valore liquidatorio, includendovi i canoni ma destinandoli in priorità ai garantiti), non emerge alcuna classe privilegiata maltrattata che abbia votato sì e la classe 8 è economicamente irrilevante (differenziale de minimis) e composta da collegati: manca la classe “in the money” idonea a fungere da fondamento del cross-class cram down;
difetta dunque il presupposto minimo della lett. d) e, conseguentemente, l'omologa forzosa è preclusa.
pagina 13 di 16 A monte degli esiti del voto e del peso da attribuire alle classi favorevoli agli invocati fini dell'omologazione forzosa, preliminarmente ribadito, come da superiori premesse, che il decreto di apertura da parte del Tribunale, di valenza puramente interinale e sommaria, non vale a determinare alcun giudicato interno, come affermato da giurisprudenza consolidata (già in epoca L.Fall., oggi richiamata in CCII:
Trib. Milano 2023; Cass. 23595/2019), la correttezza della suddivisione in classi può essere sindacata fino alla fase dell'omologa e in Con sede di reclamo (art. 112 e 124 CCII) e da parte della difesa di vi è contestazione specifica in ordine alla classe 6 – Enti Locali, siccome artificiosamente unificata con crediti di natura eterogenea:
• crediti tributari già iscritti a ruolo, quindi privilegiati ex art. 2752 c.c. e assistiti da titolo esecutivo;
• crediti erariali/tributari non ancora iscritti a ruolo, qualificabili come chirografari o comunque non dotati del medesimo rango di prelazione.
L'Agenzia ha sostenuto che questi crediti avrebbero dovuto essere collocati in classi distinte in base a posizione giuridica e grado di privilegio, non accorpati in un'unica “classe 6 Enti locali”.
L'obiezione è stata accompagnata dal rilievo che l'unificazione altera l'equilibrio del voto, perché creditori con titolo e privilegio votano insieme a creditori non privilegiati, consentendo un esito (approvazione della classe) non rappresentativo dell'effettivo ceto privilegiato.
È avviso della Corte che la contestazione, veritiera in fatto, è altresì convincente e corretta in diritto.
Nel piano, la classe 6, descritta come “Enti pubblici territoriali e locali, ivi inclusi eventuali crediti tributari e patrimoniali”, con trattamento unitario (pagamento al 31% a fine piano), non opera distinzione tra crediti privilegiati già iscritti a ruolo e crediti semplici o non iscritti ed il privilegio erariale è trattato come indifferenziato. L'attestazione conferma il dato e non motiva perché sia stata adottata un'unica classe, se non richiamando genericamente “omogeneità per natura pubblicistica e funzione” dei crediti.
Premesso che l'art. 109 CCII, in linea di continuità con la previgente disciplina, richiede che la suddivisione in classi rispetti omogeneità di posizione giuridica e interesse economico, va allora escluso che crediti pubblici iscritti a ruolo con privilegio non possono essere mescolati Cont con crediti pubblici non privilegiati, perché differente è il grado di prelazione e la convenienza in (Trib. Milano 16.1.2023; Trib.
Roma 22.12.2023). Una classe privilegiata che unisca crediti in tutto o in parte chirografari confonde posizioni giuridiche diverse e snatura il test di convenienza: il voto di tale classe, conseguentemente, neppure è idoneo a fondare il cram-down e, tanto meno, è utilizzabile quale “classe in the money” per l'omologa trasversale.
Per la classe 8 la suddivisione appare formalmente più coerente (si tratta effettivamente di creditori collegati, omogenei nella posizione), ma il loro voto resta irrilevante ai fini della lett. d) per l'assenza di reale “impairment” e per la marginalità economica (differenza di soddisfacimento minima rispetto alla liquidazione, già trattato) ed essendo parte correlata, benchè non ne sia stato espressamente contestato il carattere “malformato”, il che preclude, giusti i limiti del devolutum, il sindacato in questa sede circa il suo accesso al voto, quest'ultimo va scrutinato con particolare rigore ai fini della richiesta omologazione trasversale.
L'art. 109 CCII (già art. 177 L.Fall. per il voto dei soci e parti correlate) dispone che: «Non hanno diritto di voto i soci illimitatamente responsabili, il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado del debitore persona fisica, i creditori che siano parti correlate come definite dall'art. 2, comma 1, lett. f), e, in genere, i soggetti che versano in conflitto di interessi». Il conflitto di interessi è inteso, secondo dottrina e giurisprudenza, come divergenza strutturale tra l'interesse personale del creditore e quello della massa, tale da rendere il suo voto strumentale al perseguimento di vantaggi estranei alla posizione di creditore (Trib. Milano 20.6.2023; Trib. Roma 7.12.2023; Trib.
Bologna 11.4.2024: un voto è “in conflitto” se il creditore trae benefici diversi o ulteriori rispetto al soddisfacimento del credito, per esempio: mantenimento di partecipazioni societarie, controllo dell'impresa, liberazione da garanzie personali o da azioni di responsabilità pagina 14 di 16 e la prevalente dottrina è concorde nel ritenere non sufficiente la mera correlazione, occorrendo che il creditore abbia un interesse extraconcorsuale concreto e prevalente che lo porti a votare contro l'interesse della massa. Nel caso specifico gli atti non documentano vantaggi ulteriori (es. liberazione da garanzie personali, mantenimento del controllo societario, salvataggio di partecipazioni), né allegano benefici diversi dal dividendo concordatario (peraltro minimo e non diverso da quello, egualmente irrisorio, nell'alternativa “fallimentare”), talché l'esclusione dal voto per conflitto d'interessi, non dedotta dalle parti controinteressate, neppure può essere positivamente inferite, talché con riguardo a tale classe resta l'inidoneità della stessa a trainare l'omologazione forzosa solamente sotto il profilo della indifferenza tra i due scenari alternativi, rispetto ai quali può ritenersi parimenti disinteressata, poiché entrambi conducenti allo stralcio pressoché integrale di ogni possibilità di soddisfacimento;
resta, peraltro, l'opacità di piano ed attestazione nella parte in cui, al cospetto della evidente correlazione di tale classe rispetto alla proponente, non dà conto motivatamente dell'insussistenza di interessi altri ed ulteriori eventualmente rilevanti ai fini dell'ammissibilità o meno al voto.
6.3. Sintesi conclusiva. Dall'insieme delle considerazioni svolte emerge che: - i primi due motivi, di natura processuale, sono infondati;
- i motivi sostanziali non scalfiscono la correttezza della decisione di primo grado: il piano è privo di reale continuità, non ha prospettato la convenienza rispetto a una cessione unitaria, viola le regole di priorità e risulta infattibile per la sottovalutazione di garanzie ipotecarie e per la fragilità delle fonti di ricavo;
- le classi invocate per la ristrutturazione trasversale non sono qualificabili come realmente interessate o svantaggiate. La comparazione economica effettuata dal commissario giudiziale e recepita dal Tribunale dimostra che l'alternativa liquidatoria garantirebbe un attivo maggiore di circa euro 738.000, rendendo la proposta non vantaggiosa ai sensi dell'art. 84 CCII. Ne consegue la conferma integrale della decisione impugnata e il rigetto del reclamo, con condanna della società reclamante alle spese”.
Ciò premesso, va solamente rilevato che il reclamo avverso specificamente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non contiene motivi speciali ed ulteriori rispetto alle ragioni di doglianza avverso il rigetto dell'omologa forzosa;
non si fa questione, invero, di vizio della convocazione, di carenza di legittimazione della creditrice istante, di insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'apertura della procedura liquidatoria, per così dire, maggiore e, più in generale, di alcun vizio procedimentale o sostanziale diverso da quelli conseguenti alla aliunde contestata insussistenza dei presupposti per l'omologazione forzosa del piano concordatario, sui quali la reclamante ha insistito.
D'altro canto, la proposta di concordato preventivo de qua presuppone di per sé sostanziale ammissione del requisito soggettivo e dimensionale (a petto dell'indebitamento dichiarato, della veste d'imprenditore commerciale e della definitività del dissesto, in ragione del carattere schiettamente ed ampiamente remissorio della proposta stessa con riguardo a buona parte dei crediti). Quel medesimo reclamo dà ampiamente conto dello jus ad loquendum assicurato alla società proponente e anche in quella sede non si svolge contestazione in ordine al credito di Controparte_6
Ne segue che il reclamo in esame si atteggia come meramente in ripercussione dell'altro e, respinto quello, questo dev'essere parimenti rigettato, con piena conferma della procedura aperta per effetto della gravata sentenza.
Il reclamo deve pertanto essere rigettato integralmente, con conferma della sentenza impugnata e condanna della società reclamante al pagamento delle spese del giudizio di appello a favore delle parti costituite risultate vittoriose.
pagina 15 di 16 Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte reclamante ed in favore di ciascuna delle reclamate, costituite nel presente grado. Non sussistono ragioni per concretamente inferire la “mala fede” del legale rappresentante della società reclamante nella proposizione del reclamo, stante la complessità e relativa novità delle questioni, e, conseguentemente, i presupposti per la sua condanna in solido ex art. 51 CCII, come pure richiesto dalla procedura reclamata.
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), del valore della controversia, conformemente ai valori minimi di cui al
DM n. 55/2014, parametrati non sull'entità dell'indebitamento ma sulla complessità ridotta della controversia, atteso che le questioni sottese alla lite prescindono dal dato meramente numerico del passivo o dell'attivo e, pertanto, non valgono a qualificare il valore della controversia ed ulteriormente applicata la riduzione per l'assenza di speciali questioni di fatto e di diritto: la diversa e più contenuta determinazione delle spese liquidabili consegue, per le ragioni illustrate sopra, dell'assenza di specifiche ed ulteriori questioni fatte valere nella presente sede processuale, diverse e/o tali da rendere necessaria approfondita trattazione rispetto a quelle esaminate nel reclamo avverso il rigetto della domanda di omologa forzosa, cui è contestualmente seguita l'apertura della liquidazione giudiziale oggetto del presente gravame.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta il reclamo proposto;
- condanna parte reclamante a rimborsare a ciascuna delle reclamate costituite in giudizio le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 30 settembre
2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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