Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03886/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01717/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Sandri, Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio eletto presso lo studio Olav Gianmaria Taraldsen in Milano, via Benedetto Marcello,48;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS-del 12 giugno 2024 della Prefettura di Monza e della Brianza di non accoglimento dell’istanza di rinnovo di nomina a guardia particolare giurata;
- di ogni altro provvedimento, atto propedeutico, presupposto, connesso e conseguente.
Nonché:
- per la condanna della Prefettura di Monza e Brianza al risarcimento dei danni patiti e patendi per la diminuzione della retribuzione e per il demansionamento subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. TO Di RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS-del 12 giugno 2024 della Prefettura di Monza e della Brianza di non accoglimento dell’istanza di rinnovo di nomina a guardia particolare giurata per aver porto una querela contro il Presidente del consiglio RI Draghi e gli altri Ministri per il reato di cui all’art. 610 c.p. per le misure restrittive adottate in periodo pandemico, ritenute compromissive dei principi di libertà personale, che ha fatto venir meno, secondo l’atto impugnato, il requisito della buona condotta, necessario per il rinnovo del titolo.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione dell’art. 2, 3, 27 comma 2 e 97, della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art.138 t.u.l.p.s.; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di
motivazione.
Secondo il ricorrente la nomina a guardia particolare giurata con porto d’armi non va valutata alla stregua di una nomina di guardia particolare giurata senza porto d’armi, come nel caso del ricorrente, con la conseguenza che i criteri di valutazione da utilizzare nel secondo caso non possono essere gli stessi, come invece ha fatto la Prefettura di Monza e Brianza, equiparando il caso di colui che ha chiesto il rilascio di un’arma a quello del soggetto che non avendo fatto tale richiesta si trova in una situazione di pericolosità sociale ben diversa.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art.11 t.u.l.p.s.; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
La decisione della Prefettura è manifestamente arbitraria e ritorsiva, in quanto si fonda sulla mera presentazione di una denuncia avente chiaro significato politico e pacificamente priva di contenuto calunnioso o diffamatorio.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare al ricorrente è stato rilasciato il titolo a partire dal 20.09.2024.
All’udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nel secondo motivo.
2.1 Secondo la giurisprudenza (da ultimo TAR Campania, V, 09/07/2025 n. 5152) la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l'integrità del patrimonio altrui ed alla quale il legislatore annette il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio, impone un'attenzione particolare nell'esercizio della discrezionalità, non richiedendo necessariamente, un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell'interessato. Pertanto, per il mancato rilascio o rinnovo del titolo in questione non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso, essendo sufficiente che il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico delle circostanze che lo hanno visto coinvolto, connotato da un'ampia discrezionalità, non fornisca una completa affidabilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215; e tra le ultime T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, Sez. I, 27 giugno 2024, n. 1040; T.A.R. per il Piemonte, Sez. I, 10 luglio 2022, n. 650; T.A.R. per la Sicilia - Catania, Sez. IV, 18 maggio 2020, n. 1091).
E’ innegabile che tra le ragioni normative che impediscono l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata risiede anche quella “buona condotta” prescritta dall’art. 138 R.D. n. 773/31, nell’interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (sent. 25 luglio 1996 n. 311); l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività impone al titolare dell’autorizzazione di polizia di avere una condotta irreprensibile ed immune da mende di ogni genere, di vivere in modo tranquillo e trasparente in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati.
Nel caso di specie il fatto di aver sporto denuncia nei confronti delle più alte cariche dello Stato non costituisce indice di inaffidabilità del ricorrente nello svolgimento delle sue attività lavorative, trattandosi di atto di mero impulso dell’attività giurisdizionale.
La presentazione di una denuncia di possibile reato penale costituisce infatti un atto di impulso dell’attività di indagine che rientra tra le facoltà del cittadino (art. 333 del codice di procedura penale).
Avendo natura di mero atto di impulso dell’attività d’indagine, essa non può qualificarsi come atto in cui l’interessato esprima un disvalore nei confronti dell’ordinamento o nei confronti delle Autorità dello Stato in quanto tali. Manca la strumentalità, la falsità ed il contenuto diffamatorio che rendono l’esercizio di tale diritto abusivo.
La denuncia in questione, infatti, è stata redatta da un avvocato che ha svolto un esame dei vari problemi giuridici che l’intervento extra ordinem del Governo, esprimendo una sua posizione giuridica che fuoriesce dai canoni dello scomposto e calunnioso attacco alle Istituzioni.
Ne consegue che l’atto va annullato con effetti dalla sua emanazione.
3. La domanda di risarcimento dei danni patiti e patendi per la diminuzione della retribuzione e per il demansionamento subito va respinta in quanto il danno non risulta provato.
4. Il fatto che l’amministrazione abbia rinnovato la nomina a guardia giurata sin dall’esito della fase cautelare giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’affetto annulla l’atto impugnato. Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI RA, Presidente
TO Di RI, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Di RI | NI RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.