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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/10/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 721/23
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa SS RA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 22 settembre 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cod. fisc. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. , pec: – fax 091/6195380, e C.F._2 Email_1 Christian Conti (CF. ), pec: fax C.F._3 Email_2 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Caltanissetta (C.F. , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo P.IVA_2 PEC Email_3
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 28 giugno 2023, Parte_1
ha esposto:
[...]
- di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 Cont
(di seguito, per brevità, anche solo ”), sempre in qualità di docente, in
[...] forza di contratti a tempo determinato, nei seguenti periodi:
-dal 9 settembre 2021 fino al 30 giugno 2022 presso l'istituto comprensivo "Don L. Milani" di LA (cfr. all. n. 1 al ricorso);
1 – dal 21 settembre 2022 fino al 30 giugno 2023 presso l'istituto comprensivo " " (cfr. all. n. 2 al ricorso); Controparte_4
-di non avere mai ricevuto la c.d. "carta docenti" (c.d. bonus docenti) prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali;
-di non avere inoltre ricevuto, limitatamente all'anno scolastico 2020/21, la c.d. retribuzione professionale docenti (di cui ai cedolini e contratti, cfr. allegato n. 3 al ricorso), che invero costituisce un emolumento fisso e continuativo del trattamento accessorio della retribuzione del personale docente. previsto dal CCNL (cfr. all. n. 5 al ricorso), il cui ammontare corrisponde ad euro 174,50 mensili ed euro 5,82 giornalieri che la ricorrente avrebbe dovuto percepire per i 118 giorni lavorativi.
Poste tali premesse, la ricorrente ha chiesto di:
- accertare il diritto della ricorrente all'erogazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; conseguentemente Cont condannare il a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari atti a consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e comunque alle stesse condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
- dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del C.C.N.L. in relazione ai giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 2020/21 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati;
condannare, di conseguenza, il al pagamento in favore dell'istante CP_1 degli importi dovuti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
Cont Il si è costituito in giudizio in data 23 febbraio 2024, chiedendo la reiezione del ricorso ed in particolare ha articolato le seguenti difese:
-ha eccepito la prescrizione della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2948 c. 1 n. 4 cc;
-ha rilevato l'inammissibilità della domanda tesa ad onere il pagamento di
<somme di denaro a titolo di bonus docente, atteso che la normativa in questione non prevede il riconoscimento del diritto a una somma di denaro, ma il riconoscimento del diritto a essere tenuto indenne, con modalità predeterminate ed entro certi limiti temporali, da spese sostenute per la propria formazione professionale. In ragione del quadro normativo sopra richiamato e delle specifiche esigenze ad esso sottese, non è ammissibile la domanda diretta ad ottenere la mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario, rispetto ai docenti di ruolo>>;
-ha dedotto altresì l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda di accertamento del diritto alla carta docente con le modalità previste per gli insegnanti di ruolo, poiché parte ricorrente non documenta né di essere dipendente a tempo indeterminato con incarico annuale, né di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus, né di aver effettuato spese per acquisti ammissibili;
-in particolare “preso atto dell'arresto giurisprudenziale comunitario in ordine alla spettanza della Carta elettronica anche ai docenti a tempo determinato con supplenza annuale, è evidente che il beneficio non può essere esteso a supplenze
2 rispetto alle quali non ricorra tale requisito e, quindi, non ricorra la sovrapponibilità di condizioni… Il beneficio non potrebbe in nessun caso essere concesso in assenza di “didattica annua” valorizzando anche docenti che, in relazione al rapporto lavorativo instauratosi, non sono in linea con l'obiettivo di politica scolastica ed educativa su cui il beneficio della Carta docente è calibrato perché destinatari, ad esempio, di supplenze brevi o supplenze temporanee e saltuarie, disancorate, quindi, dal presupposto di base della “annualità della didattica”.
-altresì la richiesta della ricorrente sarebbe intempestiva, in quanto pervenuta a distanza dell'asserita maturazione del diritto e comunque successivamente alla chiusura degli anni scolastici di riferimento, atteso peraltro che la validità di ciascuna carta docente è di due soli anni scolastici “per cui prendendo ad esempio il bonus dell'anno scolastico 2021/22, esso sarebbe spendibile entro il 31 agosto 2023; ciò significa che risulterebbe ancora spendibile la sola somma ipoteticamente maturata da parte ricorrente nell'anno scolastico 2022/2023”;
-altresì la ricorrente non ha dimostrato di avere anticipato la relativa spesa nelle forme e nei termini consentiti, né di essere insorta avverso il diniego;
-sarebbe infine inammissibile e infondata la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti (RPD) per l'anno scolastico 2020/2021, i cui destinatari (sulla base della normativa di riferimento) sarebbero unicamente i docenti di ruolo o i docenti destinatari di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche, escludendo che possano invece averne diritto i docenti destinatari di supplenze meramente temporanee, cioè di carattere breve e saltuario;
-non vi sarebbe al riguardo alcun trattamento discriminatorio rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, atteso che “la frammentarietà e brevità degli incarichi conferiti attraverso le supplenze brevi e saltuarie non consentono al docente che li accetta di assicurare un contributo didattico di stabilità e durata sufficienti ad assolvere con pienezza quelle funzioni che la retribuzione professionale docenti mira a valorizzare”.
-unicamente le supplenze annuali (con termine finale al 31 agosto, coincidente con l'ultimo giorno dell'anno scolastico) e le supplenze temporanee fino al temine delle attività didattiche (con termine finale al 30 giugno) sono tali da garantire una stabilità dell'attività di insegnamento da parte del docente, a beneficio della continuità didattica e collegiale (programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc. ) - contributo che può risultare certamente funzionale alla
“realizzazione di processi innovatori”, nonché a quel “miglioramento del servizio scolastico” che giustifica la valorizzazione della professione docente e, dunque, la corresponsione della RPD;
-invero, analogo contributo, in ragione della brevità e della natura dell'incarico, non può essere fornito dal docente a cui siano conferite supplenze brevi e saltuarie;
al riguardo dalla scheda servizi della ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 (cfr. all. n. 4 alla memoria) si evincerebbe che la medesima è stata destinataria di contratti a tempo determinato, di durata estremamente breve (talora di poche settimane) stipulati anche a notevole distanza temporale gli uni dagli altri, anche presso istituzioni scolastiche diverse nello stesso anno scolastico.
***
3 La causa è da ritenere matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali in atti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 22 settembre 2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
Giova, al riguardo, premettere che la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121, l.
3.7.2015 n. 107, in vigore del 16.7.2015, in forza del quale:
<121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5 a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile>>. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018. A mente del successivo co. 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015:
<122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia Controparte_6 e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima>>. Si afferma, poi, nel co. 124, che <Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale>>. In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
4 delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Ai sensi del d.P.C.M. 23 settembre 2015:
-(art. 2) la carta docenti spetta ai <docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova>>; <Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Controparte_5 Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico>>;
<La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio>>;
-(art. 3) <Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione>>;
-(art. 5) <La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica>>;
-(art. 8): <Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero>>.
Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre 2015, mantenendone ferme “… le disposizioni … per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo”, prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero “a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018” (art. 12). In forza del predetto d.P.C.M. del novembre 2016:
-(artt. 2 e 5) il valore nominale di “ciascuna carta” è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei <docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale>>; con la specificazione che tra essi rientrano anche <i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari>>; <La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio>>;
-(art. 6) <Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
E' infine intervenuto il d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), il cui art. 15 (“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) prevede quanto segue:
5 <
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile>>.
Per ultimare la ricognizione della disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto delle finalità (formative) della “carta docenti” (v., amplius, infra), quanto meno:
-l'art. 282 del d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 del CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 del CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, che prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
-il successivo art. 64 del medesimo CCNL, per cui “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
3. Con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha annullato (con efficacia erga omnes) il primo d.P.C.M. (e la nota dell'allora n. CP_7 15219 del 15.10.2015, emanata in applicazione dello stesso), “nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”. Secondo la decisione del Consiglio di Stato (che certamente può orientare l'applicazione della disciplina relativa alla carta docente, anche nella vigenza del successivo d.P.C.M. del novembre 2016), emessa a seguito di ricorso di diversi docenti della religione cattolica, a tempo determinato - che lamentavano l'espressa esclusione dall'attribuzione della carte dei docenti a tempo determinato, disposta dalla P.A. (tramite il d.P.C.M. del settembre 2015 e la nota ministeriale) nel dare esecuzione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 -, detta scelta ha (inammissibilmente) configurato un <sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon
6 andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti>>.
4. Il Giudice amministrativo è giunto a tali conclusioni, alla luce del (solo) diritto interno, senza necessità di valutare la compatibilità degli atti amministrativi (generali) gravati, con la normativa unionale. Tale ultimo aspetto e, più in generale, quello della compatibilità della disciplina della carta docente con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, è stato più di recente affrontato dalla Corte di Giustizia UE (“CGUE”). La CGUE, con decisione della sez. VI del 18.5.2022, n. 450 (si tratta di ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte: provvedimento adottabile quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una simile questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio), ha affermato recisamente che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo citato, deve essere interpretata nel senso che essa “… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
-“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
-“…. per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 Persona_1 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
7 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali…;
-“…il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, UP , C- CP_8 574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, UP Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“43 A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione… [della ricorrente, lavoratrice a termine] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”;
-“44 Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale. 45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto,… non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro... 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata
8 dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
4.1. I temi della portata della predetta clausola 4, dell'equiparabilità o meno (ai fini della relativa operatività) delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal Cont
con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due
“categorie” di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione. Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 AD Persona_2
Santana). Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento. In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono Per_3 essere svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non
9 trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
Orbene, parte convenuta non ha allegato, nel caso in esame, alcuna concreta e specifica “ragione oggettiva” atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato. Infatti, l'eventuale mancata partecipazione dei “supplenti” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
5. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
10 -non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque
“tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
Cont 6. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine. Ha chiarito la Suprema Corte, al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno Cont al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
11 -“quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di
“distinguo [che] attiene al merito”.
7. Ciò posto, è opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi documentalmente provati.
È innanzitutto documentalmente provato (cfr. contratti di lavoro prodotti, in atti) che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, in qualità di docente, nei seguenti aa.ss. dedotti in ricorso:
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 9 settembre 2021, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di sostegno psicofisico, con decorrenza dal 9 settembre 2021 e cessazione il 30 giugno 2022, per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di LA (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2022/2023 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 21 settembre 2022, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di sostegno psicofisico, con decorrenza dal 21 settembre 2022 e cessazione il 30 giugno 2023, per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “F. Sorrentino” di ” (cfr. all. n. 2 al ricorso); Controparte_4
È altresì pacifico che la lavoratrice non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. Del resto, a fronte dell'allegazione della Cont ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato nei periodi oggetto di causa.
È altresì documentalmente provato che la ricorrente non è “uscita dal sistema scolastico”, atteso che è stata nel frattempo assunta con contratto a tempo indeterminato, stipulato in data 5 settembre 2024, in qualità di docente di ruolo per un posto di sostegno psicofisico (cfr. allegato alle note scritte, depositate in data 14 febbraio 2025).
Ancora, non può condividersi la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione "si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi
12 rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha chiarito che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava, a dimostrazione, che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr. Tribunale Treviso Sez. lavoro, Sent., 17/01/2023; cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente, entrambe le docenze hanno avuto durata fino al 30 giugno, ossia fino al termine delle attività didattiche, e risulta parimenti acclarato come la ricorrente sia, alla data di proposizione del ricorso, ancora in servizio.
Né può assumere alcun rilievo la mancanza di dimostrazione di spese sostenute, in tali anni, a fini formativi. Infatti, si tratta pur sempre di una “condizione d'impiego” che, siccome assicurata ai docenti a tempo indeterminato, senza necessità di preventiva documentazione di spese, deve esserlo, alle stesse condizioni, a quelli a tempo determinato “equiparabili”. Del resto - nello stesso disegno normativo - è la messa a disposizione della carta ad essere funzionale all'accesso alle opportunità formative con essa “acquistabili”. Subordinandone l'erogazione alle (già sostenute e documentate) spese, s'incorrerebbe nel “ribaltamento” del predetto ordine logico e cronologico. D'altra parte, non può ammettersi che il si giovi del proprio CP_1 inadempimento, come avverrebbe ove fosse esonerato dalla messa a disposizione della carta, a causa del mancato “investimento” formativo da parte del docente posto che detto “investimento” sarebbe dovuto avvenire grazie alle risorse della carta, che il non ha appunto erogato. CP_1
Cont 8. A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal , deve osservarsi che la disciplina in materia di prescrizione varia a seconda della forma di tutela ammessa, come ancora indicato nella decisione della Suprema Corte (di cui sopra).
Trova applicazione, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
con decorrenza dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi” (cioè dal primo giorno della supplenza).
Vige, invece, quella decennale, per l'azione risarcitoria (a fronte d'inadempimento contrattuale), con decorrenza dalla cessazione dal servizio, come sopra intesa. Nel caso di specie, la ricorrente è portatrice di un chiaro interesse all'adempimento, essendo oggi divenuta docente di ruolo, in forza di contratto a tempo indeterminato, sicché la pretesa azionata soggiace al termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2948 n. 4 cc.
8.1. Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento, occorre guardare alla disciplina attuativa della carta.
13 Per quanto riguarda l'a.s. 2015/2016, a mente dell'art. 2 d.P.C.M. 23.9.2015:
“2. Il assegna la Carta a Controparte_5 ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_5 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Controparte_5 Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato”. Per gli aa.ss. successivi, prevede l'art. 5 del d.P.C.M. 28.11.2016, che:
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”. E secondo il successivo art. 6:
“3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi…”. Dunque, per le somme dovute a partire dall'a.s. 2017/2018 in poi, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal 1° settembre, ovvero, per i docenti non ancora in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s.
Nel caso di specie, la prima supplenza della ricorrente, cui è ancorata la domanda, riguarda l'a.s. 2021/2022 e, in tale anno, l'incarico è stato conferito in data 9 settembre 2021, quindi nulla è prescritto.
9. Deve quindi dichiararsi, in accoglimento del ricorso, il diritto della parte attrice a conseguire la carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, della l. n. 107/2015, del valore di euro 500,00 annui, in relazione agli anni scolastici durante i quali ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, indicati in ricorso e documentalmente provati (anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 per un totale di 2 anni scolastici). Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione alla ricorrente della carta stessa ed all'accredito su di essa, della somma di € 500,00 per ciascun a.s.; oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
10. Con specifico riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti (RPD) per l'anno scolastico 2020/2021, va rilevato che la stessa è prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, ai sensi del quale:
14 «
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
Cont Il ha in particolare contestato, nella memoria di costituzione, che il personale impiegato nelle cosiddette supplenze brevi (come sarebbe la ricorrente nell'a.s. 2020/2021), vista la temporaneità dell'incarico, sia tenuto ad un impegno lavorativo che nella sua complessità non è assimilabile a quello del personale docente a tempo indeterminato o che presta supplenza di carattere annuale o fine al termine delle attività scolastiche. Infatti, il docente di ruolo o con supplenza lunga è tenuto pure alle attività strumentali e funzionali all'insegnamento medesimo (come previste dall'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola), di carattere individuale e collegiale (programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc.).
Tanto premesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 cit., deve richiamarsi sul punto l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, che si condivide, per cui «L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo». (Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018). Il principio di diritto di non discriminazione sopra enunciato è stato successivamente ribadito con l'ordinanza della Corte n. 6293/20, la quale ha affermato che risulta "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il
15 comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio". In particolare, la Suprema Corte, ha poi ritenuto che non risulta “ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato, non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”. In merito alle modalità di corresponsione, va poi fatto poi riferimento all' art. 7 CCNL comma 3, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” - disposizione che precisa ulteriormente in merito che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Dunque sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore (ed anzi confermate) deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Orbene, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente ed al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa, al netto dei crediti prescritti. Dunque, la suddetta voce retributiva va corrisposta proporzionalmente ai giorni Cont lavorati e per tali ragioni il deve corrispondere la retribuzione professionale docenti in misura proporzionale ai giorni lavorati.
16 La ricorrente ha, in particolare e nell'a.s. 2020/2021, prestato servizio nei termini che seguono:
-con contratto stipulato in data 11 novembre 2020 (allegato depositato in data 15 ottobre 2025) è stata assunta con decorrenza dal 28 ottobre 2020 al 12 novembre 2020;
-con contratto stipulato in data 19 novembre 2020 (allegato depositato in data 15 ottobre 2025) è stata assunta con decorrenza dal 19 novembre 2020 al 20 gennaio 2021;
-con contratto stipulato in data 21 gennaio 2021 (allegato depositato in data 15 ottobre 2025) è stata assunta con decorrenza dal 21 gennaio 2021 al 4 febbraio 2021;
-con contratto stipulato in data 5 febbraio 2021 (allegato depositato in data 15 ottobre 2025) è stata assunta con decorrenza dal 5 febbraio 2021 al 19 febbraio 2021;
-con contratto stipulato in data 25 febbraio 2021 (allegato depositato in data 15 ottobre 2025) è stata assunta con decorrenza dal 25 febbraio 2021 al 05 marzo 2021.
Prospetto confermato dalle indicazioni di cui alla scheda servizi depositata dal Cont
(cfr. allegato n. 4 alla memoria di costituzione).
Considerato, infine, che gli importi richiesti in ricorso appaiono corretti e non risultano specificatamente contestati nel quantum da parte convenuta, quest'ultima va condannata al pagamento della somma invocata dalla ricorrente, da calcolare in € 5,82 giornaliero per 118 giorni lavorativi, per un ammontare complessivo pari ad € 686,76
- oltre agli interessi maturati sulla sorte capitale, nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Infatti, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poiché la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (cfr. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
Cont 11. Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno poste a carico del in base al principio di soccombenza e debbono essere liquidate applicando i valori tariffari minimi (in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, della modestissima attività processuale e della serialità del contenzioso) delle cause di lavoro ricomprese nello scaglione tra € 1101 ed € 5200, esclusa la fase istruttoria, con distrazione a favore dell'Avv. Alessio Ardizzone e dell'Avv. Christian Conti, procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire della Parte_1 prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di € 500,00 per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per complessivi € 1.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
17 2) conseguentemente condanna il , in Controparte_1 persona del pro tempore, ad assegnare alla ricorrente la “carta elettronica per CP_2 l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa l'importo indicato di € 1.000,00 oltre i menzionati accessori;
3) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire della Parte_1 prestazione di cui all'art. 7 del CCNI del 31.08.1999 per i giorni di lavoro prestati durante l'anno scolastico 2020/2021, per complessivi € 686,76, oltre interessi legali e rivalutazione, ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991 ed al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge.
4) conseguentemente condanna il , in Controparte_1 persona del pro tempore, a versare alla ricorrente la somma di € 686,76 oltre CP_2 i menzionati accessori;
5) condanna, infine, il a rifondere alla Controparte_1 ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida in complessivi € 1000 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessio Ardizzone e dell'Avv. Christian Conti, procuratori antistatari.
Caltanissetta, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE SS RA
18
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa SS RA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 22 settembre 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cod. fisc. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. , pec: – fax 091/6195380, e C.F._2 Email_1 Christian Conti (CF. ), pec: fax C.F._3 Email_2 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Caltanissetta (C.F. , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo P.IVA_2 PEC Email_3
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 28 giugno 2023, Parte_1
ha esposto:
[...]
- di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 Cont
(di seguito, per brevità, anche solo ”), sempre in qualità di docente, in
[...] forza di contratti a tempo determinato, nei seguenti periodi:
-dal 9 settembre 2021 fino al 30 giugno 2022 presso l'istituto comprensivo "Don L. Milani" di LA (cfr. all. n. 1 al ricorso);
1 – dal 21 settembre 2022 fino al 30 giugno 2023 presso l'istituto comprensivo " " (cfr. all. n. 2 al ricorso); Controparte_4
-di non avere mai ricevuto la c.d. "carta docenti" (c.d. bonus docenti) prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali;
-di non avere inoltre ricevuto, limitatamente all'anno scolastico 2020/21, la c.d. retribuzione professionale docenti (di cui ai cedolini e contratti, cfr. allegato n. 3 al ricorso), che invero costituisce un emolumento fisso e continuativo del trattamento accessorio della retribuzione del personale docente. previsto dal CCNL (cfr. all. n. 5 al ricorso), il cui ammontare corrisponde ad euro 174,50 mensili ed euro 5,82 giornalieri che la ricorrente avrebbe dovuto percepire per i 118 giorni lavorativi.
Poste tali premesse, la ricorrente ha chiesto di:
- accertare il diritto della ricorrente all'erogazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; conseguentemente Cont condannare il a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari atti a consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e comunque alle stesse condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
- dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 del C.C.N.L. in relazione ai giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 2020/21 in forza dei contratti a tempo determinato stipulati;
condannare, di conseguenza, il al pagamento in favore dell'istante CP_1 degli importi dovuti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
Cont Il si è costituito in giudizio in data 23 febbraio 2024, chiedendo la reiezione del ricorso ed in particolare ha articolato le seguenti difese:
-ha eccepito la prescrizione della pretesa azionata in giudizio ai sensi dell'art. 2948 c. 1 n. 4 cc;
-ha rilevato l'inammissibilità della domanda tesa ad onere il pagamento di
<somme di denaro a titolo di bonus docente, atteso che la normativa in questione non prevede il riconoscimento del diritto a una somma di denaro, ma il riconoscimento del diritto a essere tenuto indenne, con modalità predeterminate ed entro certi limiti temporali, da spese sostenute per la propria formazione professionale. In ragione del quadro normativo sopra richiamato e delle specifiche esigenze ad esso sottese, non è ammissibile la domanda diretta ad ottenere la mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario, rispetto ai docenti di ruolo>>;
-ha dedotto altresì l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda di accertamento del diritto alla carta docente con le modalità previste per gli insegnanti di ruolo, poiché parte ricorrente non documenta né di essere dipendente a tempo indeterminato con incarico annuale, né di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus, né di aver effettuato spese per acquisti ammissibili;
-in particolare “preso atto dell'arresto giurisprudenziale comunitario in ordine alla spettanza della Carta elettronica anche ai docenti a tempo determinato con supplenza annuale, è evidente che il beneficio non può essere esteso a supplenze
2 rispetto alle quali non ricorra tale requisito e, quindi, non ricorra la sovrapponibilità di condizioni… Il beneficio non potrebbe in nessun caso essere concesso in assenza di “didattica annua” valorizzando anche docenti che, in relazione al rapporto lavorativo instauratosi, non sono in linea con l'obiettivo di politica scolastica ed educativa su cui il beneficio della Carta docente è calibrato perché destinatari, ad esempio, di supplenze brevi o supplenze temporanee e saltuarie, disancorate, quindi, dal presupposto di base della “annualità della didattica”.
-altresì la richiesta della ricorrente sarebbe intempestiva, in quanto pervenuta a distanza dell'asserita maturazione del diritto e comunque successivamente alla chiusura degli anni scolastici di riferimento, atteso peraltro che la validità di ciascuna carta docente è di due soli anni scolastici “per cui prendendo ad esempio il bonus dell'anno scolastico 2021/22, esso sarebbe spendibile entro il 31 agosto 2023; ciò significa che risulterebbe ancora spendibile la sola somma ipoteticamente maturata da parte ricorrente nell'anno scolastico 2022/2023”;
-altresì la ricorrente non ha dimostrato di avere anticipato la relativa spesa nelle forme e nei termini consentiti, né di essere insorta avverso il diniego;
-sarebbe infine inammissibile e infondata la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti (RPD) per l'anno scolastico 2020/2021, i cui destinatari (sulla base della normativa di riferimento) sarebbero unicamente i docenti di ruolo o i docenti destinatari di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche, escludendo che possano invece averne diritto i docenti destinatari di supplenze meramente temporanee, cioè di carattere breve e saltuario;
-non vi sarebbe al riguardo alcun trattamento discriminatorio rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, atteso che “la frammentarietà e brevità degli incarichi conferiti attraverso le supplenze brevi e saltuarie non consentono al docente che li accetta di assicurare un contributo didattico di stabilità e durata sufficienti ad assolvere con pienezza quelle funzioni che la retribuzione professionale docenti mira a valorizzare”.
-unicamente le supplenze annuali (con termine finale al 31 agosto, coincidente con l'ultimo giorno dell'anno scolastico) e le supplenze temporanee fino al temine delle attività didattiche (con termine finale al 30 giugno) sono tali da garantire una stabilità dell'attività di insegnamento da parte del docente, a beneficio della continuità didattica e collegiale (programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc. ) - contributo che può risultare certamente funzionale alla
“realizzazione di processi innovatori”, nonché a quel “miglioramento del servizio scolastico” che giustifica la valorizzazione della professione docente e, dunque, la corresponsione della RPD;
-invero, analogo contributo, in ragione della brevità e della natura dell'incarico, non può essere fornito dal docente a cui siano conferite supplenze brevi e saltuarie;
al riguardo dalla scheda servizi della ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 (cfr. all. n. 4 alla memoria) si evincerebbe che la medesima è stata destinataria di contratti a tempo determinato, di durata estremamente breve (talora di poche settimane) stipulati anche a notevole distanza temporale gli uni dagli altri, anche presso istituzioni scolastiche diverse nello stesso anno scolastico.
***
3 La causa è da ritenere matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali in atti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 22 settembre 2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
Giova, al riguardo, premettere che la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121, l.
3.7.2015 n. 107, in vigore del 16.7.2015, in forza del quale:
<121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5 a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile>>. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018. A mente del successivo co. 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015:
<122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia Controparte_6 e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima>>. Si afferma, poi, nel co. 124, che <Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale>>. In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
4 delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Ai sensi del d.P.C.M. 23 settembre 2015:
-(art. 2) la carta docenti spetta ai <docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova>>; <Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Controparte_5 Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico>>;
<La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio>>;
-(art. 3) <Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione>>;
-(art. 5) <La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica>>;
-(art. 8): <Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero>>.
Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre 2015, mantenendone ferme “… le disposizioni … per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo”, prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero “a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018” (art. 12). In forza del predetto d.P.C.M. del novembre 2016:
-(artt. 2 e 5) il valore nominale di “ciascuna carta” è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei <docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale>>; con la specificazione che tra essi rientrano anche <i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari>>; <La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio>>;
-(art. 6) <Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
E' infine intervenuto il d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), il cui art. 15 (“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) prevede quanto segue:
5 <
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile>>.
Per ultimare la ricognizione della disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto delle finalità (formative) della “carta docenti” (v., amplius, infra), quanto meno:
-l'art. 282 del d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 del CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 del CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, che prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
-il successivo art. 64 del medesimo CCNL, per cui “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
3. Con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha annullato (con efficacia erga omnes) il primo d.P.C.M. (e la nota dell'allora n. CP_7 15219 del 15.10.2015, emanata in applicazione dello stesso), “nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”. Secondo la decisione del Consiglio di Stato (che certamente può orientare l'applicazione della disciplina relativa alla carta docente, anche nella vigenza del successivo d.P.C.M. del novembre 2016), emessa a seguito di ricorso di diversi docenti della religione cattolica, a tempo determinato - che lamentavano l'espressa esclusione dall'attribuzione della carte dei docenti a tempo determinato, disposta dalla P.A. (tramite il d.P.C.M. del settembre 2015 e la nota ministeriale) nel dare esecuzione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 -, detta scelta ha (inammissibilmente) configurato un <sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon
6 andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti>>.
4. Il Giudice amministrativo è giunto a tali conclusioni, alla luce del (solo) diritto interno, senza necessità di valutare la compatibilità degli atti amministrativi (generali) gravati, con la normativa unionale. Tale ultimo aspetto e, più in generale, quello della compatibilità della disciplina della carta docente con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, è stato più di recente affrontato dalla Corte di Giustizia UE (“CGUE”). La CGUE, con decisione della sez. VI del 18.5.2022, n. 450 (si tratta di ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte: provvedimento adottabile quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una simile questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio), ha affermato recisamente che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo citato, deve essere interpretata nel senso che essa “… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
-“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
-“…. per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 Persona_1 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
7 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali…;
-“…il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, UP , C- CP_8 574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, UP Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“43 A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione… [della ricorrente, lavoratrice a termine] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”;
-“44 Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale. 45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto,… non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro... 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata
8 dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
4.1. I temi della portata della predetta clausola 4, dell'equiparabilità o meno (ai fini della relativa operatività) delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal Cont
con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due
“categorie” di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione. Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 AD Persona_2
Santana). Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento. In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono Per_3 essere svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non
9 trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera] l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
Orbene, parte convenuta non ha allegato, nel caso in esame, alcuna concreta e specifica “ragione oggettiva” atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato. Infatti, l'eventuale mancata partecipazione dei “supplenti” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
5. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
10 -non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque
“tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
Cont 6. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine. Ha chiarito la Suprema Corte, al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno Cont al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
11 -“quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di
“distinguo [che] attiene al merito”.
7. Ciò posto, è opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi documentalmente provati.
È innanzitutto documentalmente provato (cfr. contratti di lavoro prodotti, in atti) che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, in qualità di docente, nei seguenti aa.ss. dedotti in ricorso:
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 9 settembre 2021, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di sostegno psicofisico, con decorrenza dal 9 settembre 2021 e cessazione il 30 giugno 2022, per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di LA (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2022/2023 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 21 settembre 2022, in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di sostegno psicofisico, con decorrenza dal 21 settembre 2022 e cessazione il 30 giugno 2023, per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “F. Sorrentino” di ” (cfr. all. n. 2 al ricorso); Controparte_4
È altresì pacifico che la lavoratrice non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. Del resto, a fronte dell'allegazione della Cont ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato nei periodi oggetto di causa.
È altresì documentalmente provato che la ricorrente non è “uscita dal sistema scolastico”, atteso che è stata nel frattempo assunta con contratto a tempo indeterminato, stipulato in data 5 settembre 2024, in qualità di docente di ruolo per un posto di sostegno psicofisico (cfr. allegato alle note scritte, depositate in data 14 febbraio 2025).
Ancora, non può condividersi la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione "si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi
12 rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha chiarito che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava, a dimostrazione, che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr. Tribunale Treviso Sez. lavoro, Sent., 17/01/2023; cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione allegata dal ricorrente, entrambe le docenze hanno avuto durata fino al 30 giugno, ossia fino al termine delle attività didattiche, e risulta parimenti acclarato come la ricorrente sia, alla data di proposizione del ricorso, ancora in servizio.
Né può assumere alcun rilievo la mancanza di dimostrazione di spese sostenute, in tali anni, a fini formativi. Infatti, si tratta pur sempre di una “condizione d'impiego” che, siccome assicurata ai docenti a tempo indeterminato, senza necessità di preventiva documentazione di spese, deve esserlo, alle stesse condizioni, a quelli a tempo determinato “equiparabili”. Del resto - nello stesso disegno normativo - è la messa a disposizione della carta ad essere funzionale all'accesso alle opportunità formative con essa “acquistabili”. Subordinandone l'erogazione alle (già sostenute e documentate) spese, s'incorrerebbe nel “ribaltamento” del predetto ordine logico e cronologico. D'altra parte, non può ammettersi che il si giovi del proprio CP_1 inadempimento, come avverrebbe ove fosse esonerato dalla messa a disposizione della carta, a causa del mancato “investimento” formativo da parte del docente posto che detto “investimento” sarebbe dovuto avvenire grazie alle risorse della carta, che il non ha appunto erogato. CP_1
Cont 8. A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal , deve osservarsi che la disciplina in materia di prescrizione varia a seconda della forma di tutela ammessa, come ancora indicato nella decisione della Suprema Corte (di cui sopra).
Trova applicazione, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
con decorrenza dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi” (cioè dal primo giorno della supplenza).
Vige, invece, quella decennale, per l'azione risarcitoria (a fronte d'inadempimento contrattuale), con decorrenza dalla cessazione dal servizio, come sopra intesa. Nel caso di specie, la ricorrente è portatrice di un chiaro interesse all'adempimento, essendo oggi divenuta docente di ruolo, in forza di contratto a tempo indeterminato, sicché la pretesa azionata soggiace al termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2948 n. 4 cc.
8.1. Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento, occorre guardare alla disciplina attuativa della carta.
13 Per quanto riguarda l'a.s. 2015/2016, a mente dell'art. 2 d.P.C.M. 23.9.2015:
“2. Il assegna la Carta a Controparte_5 ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_5 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Controparte_5 Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato”. Per gli aa.ss. successivi, prevede l'art. 5 del d.P.C.M. 28.11.2016, che:
“1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”. E secondo il successivo art. 6:
“3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi…”. Dunque, per le somme dovute a partire dall'a.s. 2017/2018 in poi, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal 1° settembre, ovvero, per i docenti non ancora in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s.
Nel caso di specie, la prima supplenza della ricorrente, cui è ancorata la domanda, riguarda l'a.s. 2021/2022 e, in tale anno, l'incarico è stato conferito in data 9 settembre 2021, quindi nulla è prescritto.
9. Deve quindi dichiararsi, in accoglimento del ricorso, il diritto della parte attrice a conseguire la carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, della l. n. 107/2015, del valore di euro 500,00 annui, in relazione agli anni scolastici durante i quali ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, indicati in ricorso e documentalmente provati (anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 per un totale di 2 anni scolastici). Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione alla ricorrente della carta stessa ed all'accredito su di essa, della somma di € 500,00 per ciascun a.s.; oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
10. Con specifico riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti (RPD) per l'anno scolastico 2020/2021, va rilevato che la stessa è prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, ai sensi del quale:
14 «
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
Cont Il ha in particolare contestato, nella memoria di costituzione, che il personale impiegato nelle cosiddette supplenze brevi (come sarebbe la ricorrente nell'a.s. 2020/2021), vista la temporaneità dell'incarico, sia tenuto ad un impegno lavorativo che nella sua complessità non è assimilabile a quello del personale docente a tempo indeterminato o che presta supplenza di carattere annuale o fine al termine delle attività scolastiche. Infatti, il docente di ruolo o con supplenza lunga è tenuto pure alle attività strumentali e funzionali all'insegnamento medesimo (come previste dall'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola), di carattere individuale e collegiale (programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc.).
Tanto premesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 cit., deve richiamarsi sul punto l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, che si condivide, per cui «L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo». (Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018). Il principio di diritto di non discriminazione sopra enunciato è stato successivamente ribadito con l'ordinanza della Corte n. 6293/20, la quale ha affermato che risulta "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il
15 comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio". In particolare, la Suprema Corte, ha poi ritenuto che non risulta “ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato, non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”. In merito alle modalità di corresponsione, va poi fatto poi riferimento all' art. 7 CCNL comma 3, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” - disposizione che precisa ulteriormente in merito che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Dunque sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore (ed anzi confermate) deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Orbene, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente ed al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa, al netto dei crediti prescritti. Dunque, la suddetta voce retributiva va corrisposta proporzionalmente ai giorni Cont lavorati e per tali ragioni il deve corrispondere la retribuzione professionale docenti in misura proporzionale ai giorni lavorati.
16 La ricorrente ha, in particolare e nell'a.s. 2020/2021, prestato servizio nei termini che seguono:
-con contratto stipulato in data 11 novembre 2020 (allegato depositato in data 15 ottobre 2025) è stata assunta con decorrenza dal 28 ottobre 2020 al 12 novembre 2020;
-con contratto stipulato in data 19 novembre 2020 (allegato depositato in data 15 ottobre 2025) è stata assunta con decorrenza dal 19 novembre 2020 al 20 gennaio 2021;
-con contratto stipulato in data 21 gennaio 2021 (allegato depositato in data 15 ottobre 2025) è stata assunta con decorrenza dal 21 gennaio 2021 al 4 febbraio 2021;
-con contratto stipulato in data 5 febbraio 2021 (allegato depositato in data 15 ottobre 2025) è stata assunta con decorrenza dal 5 febbraio 2021 al 19 febbraio 2021;
-con contratto stipulato in data 25 febbraio 2021 (allegato depositato in data 15 ottobre 2025) è stata assunta con decorrenza dal 25 febbraio 2021 al 05 marzo 2021.
Prospetto confermato dalle indicazioni di cui alla scheda servizi depositata dal Cont
(cfr. allegato n. 4 alla memoria di costituzione).
Considerato, infine, che gli importi richiesti in ricorso appaiono corretti e non risultano specificatamente contestati nel quantum da parte convenuta, quest'ultima va condannata al pagamento della somma invocata dalla ricorrente, da calcolare in € 5,82 giornaliero per 118 giorni lavorativi, per un ammontare complessivo pari ad € 686,76
- oltre agli interessi maturati sulla sorte capitale, nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Infatti, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poiché la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (cfr. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
Cont 11. Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno poste a carico del in base al principio di soccombenza e debbono essere liquidate applicando i valori tariffari minimi (in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, della modestissima attività processuale e della serialità del contenzioso) delle cause di lavoro ricomprese nello scaglione tra € 1101 ed € 5200, esclusa la fase istruttoria, con distrazione a favore dell'Avv. Alessio Ardizzone e dell'Avv. Christian Conti, procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire della Parte_1 prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di € 500,00 per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per complessivi € 1.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
17 2) conseguentemente condanna il , in Controparte_1 persona del pro tempore, ad assegnare alla ricorrente la “carta elettronica per CP_2 l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa l'importo indicato di € 1.000,00 oltre i menzionati accessori;
3) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire della Parte_1 prestazione di cui all'art. 7 del CCNI del 31.08.1999 per i giorni di lavoro prestati durante l'anno scolastico 2020/2021, per complessivi € 686,76, oltre interessi legali e rivalutazione, ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991 ed al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge.
4) conseguentemente condanna il , in Controparte_1 persona del pro tempore, a versare alla ricorrente la somma di € 686,76 oltre CP_2 i menzionati accessori;
5) condanna, infine, il a rifondere alla Controparte_1 ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida in complessivi € 1000 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessio Ardizzone e dell'Avv. Christian Conti, procuratori antistatari.
Caltanissetta, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE SS RA
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