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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2885 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Mariniello, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Lucchetti, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 rappresentava che in data 18.07.2019, mentre stava trascorrendo un periodo di vacanza presso il Grand Hotel Terme Roseo sito in Bagno di Romagna (FC), subiva gravissime lesioni personali poiché durante la notte, nell'atto di alzarsi dal letto, poggiava la mano sul comodino che cadeva a terra e la lampada posta su di esso colpiva violentemente la fronte e l'occhio sinistro. Chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. della parte convenuta nella causazione del sinistro con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo on. Giudicante adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'evento in narrativa in capo alla società e, per Controparte_1 l'effetto, condannarla al pagamento in favore della sig.ra
a titolo di risarcimento delle lesioni Parte_1 riportate, nei limiti di € 26.000,00 ovvero in quella diversa somma
1 maggiore o minore da determinarsi e liquidarsi in via equitativa per
i richiamati titoli ovvero per ogni e qualsiasi altro titolo di risarcimento anche se non specificatamente dedotto, all'esito delle risultanze della c.t.u. di cui fin d'ora si chiede l'ammissione;
2. condannare la predetta convenuta al pagamento in favore dell'attrice degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
3. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giustizia come per legge con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. si costituiva in giudizio e rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata. In via subordinata, ove provato il fatto storico dedotto in giudizio, accertare il concorso di colpa dell'attrice e conseguentemente ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, all'udienza del 11.12.2024, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal provvedimento.
La domanda è infondata.
La responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode (Cass., n. 8229/2010; Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 28811/2008). Perché possa dirsi operante la presunzione stabilita nell'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
In merito al primo profilo, si ritiene che l'attrice abbia correttamente agito nei confronti della quale custode del bene, in Controparte_1 particolare della struttura alberghiera presso la quale l'attrice era ospite e presso cui erano presenti tavolino e lampada da cui avevano origine le lesioni alla fronte ed all'occhio sinistro dell'attrice.
In secondo luogo, in merito alla sussistenza del nesso eziologico si deve precisare che la disposizione di cui all'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra
2 queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011). Affinché si possa riconoscere la responsabilità del custode deve sussistere il rapporto di causalità tra cosa ed evento;
tale rapporto di causalità deve ritenersi tanto più labile, fino alla completa elisione, quanto più le anomalie della cosa risultino pienamente visibili, prevedibili e quindi evitabili;
ed infine che è onere del danneggiato, prima ancora che si possa invocare l'inversione dell'onere della prova del fortuito in capo al custode, dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Inoltre, anche in ipotesi di responsabilità del custode, si deve comunque ritenere che la visibilità, la conoscenza delle anomalie della cosa o l'uso incauto della stessa da parte del danneggiato costituiscano elementi da cui desumere la mancanza o la interruzione del nesso di causalità (ovvero di sussistenza di un caso fortuito), poiché in tal caso il sinistro dipende dal fatto dello stesso danneggiato, il quale, con il proprio comportamento, ha assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa. Recentemente la Suprema Corte ha affermato sul punto “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25766 del 04/09/2023; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
17873 del 27/08/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
Gli ultimi arresti giurisprudenziali confermano un precedente orientamento, già consolidato, secondo cui “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo (alla cosa in custodia) deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente
3 pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, in motivazione). È peraltro assolutamente pacifico in giurisprudenza che nel comportamento colposo del danneggiato vada ricompreso anche l'uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15779 del 12/07/2006 nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23939 del 12/11/2009).
Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto del sinistro, si ritiene che l'attrice non abbia fornito adeguata prova del fatto storico. L'unico teste escusso, il coniuge in regime di comunione dei beni, ha dichiarato che, mentre stava uscendo dal bagno della propria camera, ha sentito un urlo e visto il tavolino e la lampada a terra, precisando che è stata la stessa attrice a riferirgli di essere stata colpita violentemente al volto ed alla fronte. Ha quindi affermato di non aver assistito direttamente al fatto come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio.
La stessa nel deferito interrogatorio formale non ha Parte_1 descritto in modo specifico e dettagliato le modalità di svolgimento del sinistro, riferendo in modo dubitativo che forse il tavolino, e conseguentemente la lampada ivi apposta, sarebbero caduti per aver ella accidentalmente tirato il filo della lampada. L'attrice ha inoltre dichiarato di aver agito al buio, nell'intento di alzarsi dal letto. Va osservato inoltre che non sono stati introdotti in giudizio elementi probatori adeguati a dimostrare che il danno subito sia causalmente riconducibile alla caduta del tavolino e della lampada ivi apposta ed alla conseguente condotta omissiva del custode. Quanto allo stato dei luoghi, dall'istruttoria svolta (materiale fotografico e prove orali) è emersa la presenza di una lampada posta su un comodino al lato del letto. Tuttavia tale circostanza, da sola considerata, non può integrare prova delle caratteristiche di insidiosità e di non visibilità dedotte dalla parte attrice.
Le fotografie prodotte da parte attrice, la cui corrispondenza ai luoghi di causa è stata peraltro confermata dal teste escusso, rappresentano un tavolino con una lampada posti vicino il letto.
Detti elementi di arredo erano noti all'attrice, avendo utilizzato la camera d'albergo sin dalla sera precedente con luce artificiale. Occorre altresì rilevare che la mancanza di illuminazione nella camera di albergo al momento del sinistro non è attribuibile alla
4 responsabilità della parte convenuta, atteso che la stessa attrice ha dichiarato di non aver acceso la luce artificiale. Ha inoltre affermato di aver probabilmente tirato il filo elettrico corrispondente alla lampada poi caduta. La condotta dell'attrice ha quindi avuto efficacia causale autonoma nella determinazione dell'evento lesivo. Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 14228 del 23/05/2023; Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
Può quindi concludersi che, secondo quanto emerso dalle complessive risultanze istruttorie deve escludersi la intrinseca e strutturale pericolosità della cosa.
Anche la consulenza di parte prodotta, oltre ad avere una ridotta valenza probatoria, contiene una generica ricostruzione della elaborazione normativa e giurisprudenziale in materia ed, in ogni caso, non può sopperire all'onere, gravante sull'attore, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. In ogni caso, poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20821 del 26/09/2006; Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021).
Infine, è necessario ribadire come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte attrice. Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico- scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n.
11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente
CTU sarebbe esplorativa.
5 Dalle precedenti valutazioni e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali prima esposti deve concludersi che non vi è prova del nesso di causalità tra omessa custodia da parte del convenuto e danno subito dall'attrice. La domanda deve quindi essere integralmente rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti ex art. 92
c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n.
77/2018, in considerazione della complessità istruttoria e del fatto che, a prescindere dall'esito della lite, il danno lamentato dall'attrice ha ottenuto, quanto al suo storico verificarsi, riscontro probatorio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 22.06.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2885 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Mariniello, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Lucchetti, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 rappresentava che in data 18.07.2019, mentre stava trascorrendo un periodo di vacanza presso il Grand Hotel Terme Roseo sito in Bagno di Romagna (FC), subiva gravissime lesioni personali poiché durante la notte, nell'atto di alzarsi dal letto, poggiava la mano sul comodino che cadeva a terra e la lampada posta su di esso colpiva violentemente la fronte e l'occhio sinistro. Chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. della parte convenuta nella causazione del sinistro con conseguente condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo on. Giudicante adito, contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'evento in narrativa in capo alla società e, per Controparte_1 l'effetto, condannarla al pagamento in favore della sig.ra
a titolo di risarcimento delle lesioni Parte_1 riportate, nei limiti di € 26.000,00 ovvero in quella diversa somma
1 maggiore o minore da determinarsi e liquidarsi in via equitativa per
i richiamati titoli ovvero per ogni e qualsiasi altro titolo di risarcimento anche se non specificatamente dedotto, all'esito delle risultanze della c.t.u. di cui fin d'ora si chiede l'ammissione;
2. condannare la predetta convenuta al pagamento in favore dell'attrice degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
3. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giustizia come per legge con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. si costituiva in giudizio e rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata. In via subordinata, ove provato il fatto storico dedotto in giudizio, accertare il concorso di colpa dell'attrice e conseguentemente ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e prove orali, all'udienza del 11.12.2024, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal provvedimento.
La domanda è infondata.
La responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode (Cass., n. 8229/2010; Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 28811/2008). Perché possa dirsi operante la presunzione stabilita nell'art. 2051 c.c. occorrono tre presupposti: a) che la domanda di risarcimento sia rivolta contro il custode della cosa;
b) che il danno lamentato sia stato cagionato dalla cosa;
c) che il danno non sia stato cagionato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
In merito al primo profilo, si ritiene che l'attrice abbia correttamente agito nei confronti della quale custode del bene, in Controparte_1 particolare della struttura alberghiera presso la quale l'attrice era ospite e presso cui erano presenti tavolino e lampada da cui avevano origine le lesioni alla fronte ed all'occhio sinistro dell'attrice.
In secondo luogo, in merito alla sussistenza del nesso eziologico si deve precisare che la disposizione di cui all'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra
2 queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5910 del 11/03/2011). Affinché si possa riconoscere la responsabilità del custode deve sussistere il rapporto di causalità tra cosa ed evento;
tale rapporto di causalità deve ritenersi tanto più labile, fino alla completa elisione, quanto più le anomalie della cosa risultino pienamente visibili, prevedibili e quindi evitabili;
ed infine che è onere del danneggiato, prima ancora che si possa invocare l'inversione dell'onere della prova del fortuito in capo al custode, dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Inoltre, anche in ipotesi di responsabilità del custode, si deve comunque ritenere che la visibilità, la conoscenza delle anomalie della cosa o l'uso incauto della stessa da parte del danneggiato costituiscano elementi da cui desumere la mancanza o la interruzione del nesso di causalità (ovvero di sussistenza di un caso fortuito), poiché in tal caso il sinistro dipende dal fatto dello stesso danneggiato, il quale, con il proprio comportamento, ha assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa. Recentemente la Suprema Corte ha affermato sul punto “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25766 del 04/09/2023; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
17873 del 27/08/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
Gli ultimi arresti giurisprudenziali confermano un precedente orientamento, già consolidato, secondo cui “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo (alla cosa in custodia) deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente
3 pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, in motivazione). È peraltro assolutamente pacifico in giurisprudenza che nel comportamento colposo del danneggiato vada ricompreso anche l'uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15779 del 12/07/2006 nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23939 del 12/11/2009).
Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto del sinistro, si ritiene che l'attrice non abbia fornito adeguata prova del fatto storico. L'unico teste escusso, il coniuge in regime di comunione dei beni, ha dichiarato che, mentre stava uscendo dal bagno della propria camera, ha sentito un urlo e visto il tavolino e la lampada a terra, precisando che è stata la stessa attrice a riferirgli di essere stata colpita violentemente al volto ed alla fronte. Ha quindi affermato di non aver assistito direttamente al fatto come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio.
La stessa nel deferito interrogatorio formale non ha Parte_1 descritto in modo specifico e dettagliato le modalità di svolgimento del sinistro, riferendo in modo dubitativo che forse il tavolino, e conseguentemente la lampada ivi apposta, sarebbero caduti per aver ella accidentalmente tirato il filo della lampada. L'attrice ha inoltre dichiarato di aver agito al buio, nell'intento di alzarsi dal letto. Va osservato inoltre che non sono stati introdotti in giudizio elementi probatori adeguati a dimostrare che il danno subito sia causalmente riconducibile alla caduta del tavolino e della lampada ivi apposta ed alla conseguente condotta omissiva del custode. Quanto allo stato dei luoghi, dall'istruttoria svolta (materiale fotografico e prove orali) è emersa la presenza di una lampada posta su un comodino al lato del letto. Tuttavia tale circostanza, da sola considerata, non può integrare prova delle caratteristiche di insidiosità e di non visibilità dedotte dalla parte attrice.
Le fotografie prodotte da parte attrice, la cui corrispondenza ai luoghi di causa è stata peraltro confermata dal teste escusso, rappresentano un tavolino con una lampada posti vicino il letto.
Detti elementi di arredo erano noti all'attrice, avendo utilizzato la camera d'albergo sin dalla sera precedente con luce artificiale. Occorre altresì rilevare che la mancanza di illuminazione nella camera di albergo al momento del sinistro non è attribuibile alla
4 responsabilità della parte convenuta, atteso che la stessa attrice ha dichiarato di non aver acceso la luce artificiale. Ha inoltre affermato di aver probabilmente tirato il filo elettrico corrispondente alla lampada poi caduta. La condotta dell'attrice ha quindi avuto efficacia causale autonoma nella determinazione dell'evento lesivo. Come recentemente precisato dalla Suprema Corte, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 14228 del 23/05/2023; Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
Può quindi concludersi che, secondo quanto emerso dalle complessive risultanze istruttorie deve escludersi la intrinseca e strutturale pericolosità della cosa.
Anche la consulenza di parte prodotta, oltre ad avere una ridotta valenza probatoria, contiene una generica ricostruzione della elaborazione normativa e giurisprudenziale in materia ed, in ogni caso, non può sopperire all'onere, gravante sull'attore, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. In ogni caso, poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20821 del 26/09/2006; Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021).
Infine, è necessario ribadire come nel caso di specie non potesse essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio, pur richiesta da parte attrice. Aderendo al maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico- scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n.
11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente
CTU sarebbe esplorativa.
5 Dalle precedenti valutazioni e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali prima esposti deve concludersi che non vi è prova del nesso di causalità tra omessa custodia da parte del convenuto e danno subito dall'attrice. La domanda deve quindi essere integralmente rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti ex art. 92
c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n.
77/2018, in considerazione della complessità istruttoria e del fatto che, a prescindere dall'esito della lite, il danno lamentato dall'attrice ha ottenuto, quanto al suo storico verificarsi, riscontro probatorio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 22.06.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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