TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
LI AR Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 1072/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
25/6/2025, promossa dai signori , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Iannarilli e Paolo Giampiero Pastorino, e C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa dall' avv.
[...] CodiceFiscale_2
LO UA con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/5/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 10/7/2010 a ON e di aver avuto il figlio (nato il [...]), hanno Per_1 riferito che con decreto n. 2550 del 4/11/2015 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 vadano accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di ON (FR) dell'anno 2010 al numero 38, parte II, serie A, e che con decreto del 4/11/2015 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate Parte_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche Parte_1 CP_1 in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 1072/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ON il 10/7/2010 tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile di ON dell'anno 2010 al
[...] Controparte_1 numero 39, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025
il Presidente est
AR LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
LI AR Presidente rel
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 1072/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
25/6/2025, promossa dai signori , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Iannarilli e Paolo Giampiero Pastorino, e C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa dall' avv.
[...] CodiceFiscale_2
LO UA con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23/5/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 10/7/2010 a ON e di aver avuto il figlio (nato il [...]), hanno Per_1 riferito che con decreto n. 2550 del 4/11/2015 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 CP_1 vadano accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di ON (FR) dell'anno 2010 al numero 38, parte II, serie A, e che con decreto del 4/11/2015 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni contemplate Parte_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche Parte_1 CP_1 in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 1072/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ON il 10/7/2010 tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile di ON dell'anno 2010 al
[...] Controparte_1 numero 39, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ON di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 25/6/2025
il Presidente est
AR LI