Sentenza 12 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 18096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18096 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2019 della CORTE APPELLO di CALTAf;
ISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Giacomo Ventura, che si associa alle conclusione del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanisetta con sentenza del 29 gennaio 2019 ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 13 marzo 2017 che aveva condannato AR MA alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata, relativamente al reato di cui all'art 5, d. Igs. 74 de 2000 per l'anno di imposta 2010 (con evasione delle imposte per l'anno per C 164.780,00 di IVA e d C 124.559,00 di IRPEF).
2. Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 163 e 164 cod. pen.); manifesta illogicità della motivazione sulla mancata sospensione condizionale della pena. La precedente condanna a pena detentiva, risalente nel tempo non era di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena;
la pena irrogata cumulata con la precedente condanna era inferiore al limite dei due anni stabiliti dall'art. 163 e 164 cod. pen. La sentenza appare inoltre motivata illogicamente in quanto l'età del ricorrente, di 84 anni, rende altamente improbabile la commissione di ulteriori reati. 2. 2. Violazione di legge (art. 12 bis d. Igs. 74/2000). La sentenza ha disposto la confisca dei beni del ricorrente fino alla concorrenza di e 289.339,00 quale profitto del reato a lui ascritto. In data 31 novembre 2011 - data del commesso reato - non era in vigore l'art. 12 bis d. Igs. 74/2000, e neanche l'art. 322 ter, cod. proc. pen. Conseguentemente la confisca non poteva essere di..8posta per equivalente, ma solo per il prezzo del reato. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Relativamente alla omessa sospensione condizionale della pena si deve rilevare che le decisioni di merito richiamano i precedenti penali, ostativi alla sospensione condizionale della pena;
ed inoltre la sentenza d'appello, con valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, rileva anche che non può ritenersi una prognosi positiva sull'astensione dal commettere ulteriori reati - anche valutata la sua età - poiché «l'imputato ha dimostrato nel tempo una spiccata tendenza a porre in essere condotte illecite nell'ambito dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto a nulla rilevando che i precedenti di cui è gravato siano risalenti nel tempo». Del resto, «Il giudice non ha l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 164, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare la circostanza di una precedente concessione del beneficio)» (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016 - dep. 13/02/2017, Camorani, Rv. 26894701).
4. Per la confisca si deve rilevare come: «In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d. Igs. 10 marzo 2000, n.74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto d. Igs. - introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 -, e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato d. Igs. n. 158 del 2015» (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 - dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 26838601; vedi anche Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 - dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616); ora, infatti dispone espressamente in tal senso l'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000; precedentemente l'art. 1, comma 143 della legge n. 244 del 2007. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, ciascuno, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/11/2019 Il