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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 21 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 18 giugno 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5974, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti D'ORIA DARIO, D'ORIA VITTORIO,
- ricorrente -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. COLAGROSSI SIMONA,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 22.11.2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1
6 e – premessi i fatti costitutivi Controparte_1 delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 11 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1.- previa ogni declaratoria di legge e di giustizia dichiarare la nullità del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata per violazione del principio di terzietà e delle norme fissate in materia di composizione del Collegio disciplinare;
2.- in ogni caso, revocare e annullare la sanzione disciplinare impugnata, dichiarando
l'inesistenza dell'illecito e l'infondatezza delle relative.
3.- Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa – riassegnata allo scrivente magistrato in data 30.08.2024 – è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti suindicate.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
La parte ricorrente – premesso di essere un medico chirurgo e di avere prestato attività lavorativa dal 1.07.2021 al 15.10.2022 alle dipendenze della parte convenuta con la qualifica di dirigente medico del ruolo sanitario, a tempo indeterminato, e con assegnazione presso l'U.O.S. di Ostetricia e
Ginecologia degli Ospedali Riuniti di Anzio/Nettuno (Polo H4) – ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa (consistente nella censura scritta prevista dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell' CP_2
6, approvato con Delibera n. 1028 del 16.07.2021, e dall'art. 4, co. 4, lett. a-b,
[...]
2 del Codice Disciplinare per il personale Dirigente dell'Area Medica Sanitaria approvato con delibera n. 1 del 13.01.2022) emessa nei suoi confronti dalla parte convenuta, con atto adottato in data 5.10.2022 e comunicato alla parte ricorrente in pari data, in riferimento alle seguenti condotte precedentemente addebitate alla parte ricorrente tramite contestazione disciplinare del
18.08.2022: “la S.V. avrebbe posto in essere un comportamento contrario agli obblighi cui
è tenuto un dipendente pubblico. In particolare […] nella notte tra il 03.08.2022 e il
4.08.2022, durante l'orario di servizio e a seguito di una richiesta di consulenza ginecologica
[in favore della paziente ] da parte della Persona_1 Parte_2
Polo 4, avrebbe assunto una condotta non conforme ai principi di correttezza
[...] propri di un dipendente pubblico, aggredendo verbalmente altro personale [i.e. le infermiere e ] in servizio presso il suddetto Persona_2 Persona_3
Pronto Soccorso, dapprima telefonicamente, ed in seguito recandosi personalmente presso il triage in presenza della paziente”.
Ad avviso della parte ricorrente la suddetta sanzione disciplinare sarebbe invalida per i seguenti motivi:
1) violazione del principio di terzietà dell'autorità disciplinare;
2) insussistenza della condotta di aggressione verbale contestata in sede disciplinare.
Il secondo motivo di ricorso, che può essere esaminato in via prioritaria rispetto all'altro, è fondato.
In punto di diritto occorre ricordare, in linea generale, che – nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento della insussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per il valido esercizio di un diritto potestativo nell'ambito di rapporti interprivati (attivati su iniziativa del soggetto che subisce gli effetti sfavorevoli derivanti dall'avvenuto esercizio del diritto da parte del titolare di esso) – l'onere della prova della effettiva sussistenza di tali presupposti grava sul soggetto che ha già esercitato tale diritto in sede stragiudiziale (e dunque sulla parte convenuta in giudizio).
3 Simmetricamente, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento della sussistenza di tali presupposti – attivati dallo stesso soggetto che ha già esercitato il diritto potestativo – l'onere della prova continua a gravare su quest'ultimo (e dunque sulla parte attrice o ricorrente).
Le regole in questione costituiscono un corollario del principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (secondo cui “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”), ribadito anche da talune normative di settore (cfr. art. 5 della L. n. 604/1966, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, secondo cui “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”).
Il principio posto dall'art. 2697 c.c. trova una evidente deroga in ambito processuale, a fini di semplificazione dell'attività giudiziaria, nel principio di non contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., applicabile laddove siano in discussione diritti disponibili: in forza di quest'ultimo, il soggetto
(originariamente) onerato della prova dei fatti dedotti a fondamento del diritto vantato in sede giurisdizionale è liberato da tale onere limitatamente a quei fatti di cui la controparte, costituita in giudizio, non ha contestato specificamente l'esistenza (il principio in commento non opera, tuttavia, in caso di contumacia della parte convenuta, giacché tale evenienza è equiparata, in generale, alla ficta contestatio delle affermazioni dell'attore o del ricorrente, salvo che il legislatore non abbia previsto diversamente in relazione a ipotesi particolari).
Il principio generale dell'onere della prova gravante, in giudizio, sul soggetto che ha già esercitato stragiudizialmente il diritto potestativo è stato ribadito e costantemente applicato dalla giurisprudenza in relazione a varie fattispecie distinte: a titolo esemplificativo, in materia di sanzioni disciplinari espulsive e conservative (cfr. Tribunale , Milano , sez. lav. , 11/09/2019 , n.
2004; Tribunale , Milano , sez. lav. , 06/09/2018 , n. 2079; Tribunale , Modena
4 , sez. lav. , 23/04/2019 , n. 72; Cassazione civile , sez. VI , 22/06/2018 , n.
16597; Cassazione civile , sez. lav. , 29/03/2018 , n. 7830; Tribunale , Rovigo , sez. lav. , 06/02/2018 , n. 54; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/2017 , n.
28975; Cassazione civile , sez. lav. , 01/03/2017 , n. 5284; Cassazione civile , sez. lav. , 24/08/2016 , n. 17304; Tribunale , Alessandria , 04/04/2018 , n.
140; Tribunale , Rovigo , sez. lav. , 06/02/2018 , n. 54) e in materia di sanzioni amministrative (Cassazione civile , sez. VI , 24/01/2019 , n. 1921; Corte appello , Trento , 13/10/2018 , n. 126; Cassazione civile , sez. II , 08/10/2018
, n. 24691, T.A.R. , Milano , sez. III , 04/07/2018 , n. 1653; Cassazione civile , sez. II , 22/01/2018 , n. 1529; Cassazione civile , sez. VI , 11/03/2015 , n.
4898).
Chiarissima sul punto la pronuncia del Tribunale di Milano , sez. lav. ,
11/09/2019 , n. 2004, ove è stato precisato che “A fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza. Qualora il datore di lavoro, rimasto contumace, non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati”.
L'onere della prova della sussistenza di uno o più fatti materiali posti in essere dal lavoratore, (asseritamente) costituenti illeciti disciplinari e passibili di sanzioni disciplinari conservative o espulsive, grava quindi sul datore di lavoro,
a meno che il lavoratore incolpato non abbia spontaneamente ammesso, in sede stragiudiziale o in sede giudiziale, l'esistenza dei fatti addebitatigli.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha specificamente contestato – tanto nell'ambito del procedimento disciplinare (all. 6 al fascicolo di parte convenuta) quanto nel corso del presente giudizio – la sussistenza delle condotte disciplinarmente rilevanti contestate dalla parte convenuta.
Stando così le cose, gravava sulla parte convenuta, quale datrice di lavoro della parte ricorrente, l'onere di provare la sussistenza delle suddette condotte.
5 Dall'istruttoria testimoniale (vd. testimonianze di , di Persona_1
e di ) non è invero emersa Persona_2 Persona_3 alcuna prova circa l'esistenza di una aggressione verbale che sarebbe stata posta in essere dalla parte ricorrente nei confronti delle infermiere
[...]
e : (1) la prima infermiera appena Per_2 Persona_3 menzionata ha infatti riferito che la parte ricorrente, nella notte tra il 3 e il 4 agosto 2022, si è rivolto alla seconda infermiera parlando con un tono di voce
“alterato”, cioè risentito o arrabbiato, senza tuttavia proferire alcuna offesa nei confronti di alcuna di esse (vd. testimonianza di ), (2) la Persona_2 seconda infermiera sopra ricordata ha sostanzialmente confermato i fatti narrati dalla prima (vd. testimonianza di ) e (3) la paziente Persona_3
ha affermato che, pur essendo presente al momento Persona_1 dei fatti, non ha assistito ad alcuna “discussione” tra la parte ricorrente e le due infermiere suddette (vd. testimonianza di ). Persona_1
In mancanza di prove circa l'esistenza delle condotte disciplinarmente rilevanti addebitate alla parte ricorrente – ovverosia, in concreto, di una
“aggressione verbale” che sarebbe stata posta in essere da quest'ultima nei confronti di altri lavoratori e che avrebbe violato l'obbligo, gravante sulla stessa, di mantenere una condotta conforme al proprio ruolo e uniformata ai principi di correttezza e collaborazione nei rapporti interpersonali con gli addetti alla struttura, nonché l'obbligo di astensione da comportamenti lesivi della dignità della persona – la sanzione disciplinare comminata dalla parte convenuta alla parte ricorrente deve quindi essere dichiarata illegittima.
Da quanto sopra deriva l'accoglimento del ricorso, nonché
l'assorbimento delle ulteriori doglianze attoree non espressamente esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta.
Tali spese sono liquidate nella misura di euro 4.700,00, tenendo conto delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della
6 Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al
D.M. ult. cit.; ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del
D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare della censura scritta emessa dalla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente in data
5.10.2022, annulla la sanzione disciplinare in questione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 4.700,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 18 giugno 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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