Sentenza 13 settembre 2023
Massime • 1
Nel processo tributario, la notifica della sentenza di appello, effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni, di cui all'art. 51 del citato d.lgs., coincidente con quello previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. per il giudizio di cassazione.
Commentario • 1
- 1. Appello Tributario: Quali Sono I Termini Di Notifica E Di DepositoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/09/2023, n. 26428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26428 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
nella seconda, l'atto è consegnato all'impiegato addetto e la prova della consegna è fornita dalla ricevuta sulla copia dell'atto stesso rilasciata dall'impiegato addetto. Occorre peraltro rammentare che l'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413, recante la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, al primo comma, indicava, alla lettera g), il criterio direttivo dell’«adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile;
in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue: 1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione [...] 4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale». L’esplicita ratio della riforma del 2010 fu la semplificazione della notificazione ai fini di accelerare la formazione del giudicato e l’attività r.g. n.28994/2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro 9 di riscossione. Ed in tal senso questa Corte (Cass. n. 5871/2012) ebbe ad evidenziare che si tratta, evidentemente, di una norma di semplificazione che, com'è nello spirito del processo tributario, mira ad agevolare l'agire giuridico del Fisco e del contribuente, analogamente a quanto avviene per il ricorso introduttivo, precisando che la novità normativa era applicabile non solo alla sentenza di primo grado ma anche alla sentenza di appello, atteso che si tratta pur sempre di produrre l'effetto di abbreviare la formazione del giudicato formale sulla sentenza. Deve, dunque, ritenersi che la disciplina sulla notificazione delle sentenze si applichi anche alle sentenze di appello ai fini del decorso dei termini brevi di impugnazione, potendosi affermare il principio di diritto, secondo cui <<la notifica della sentenza di appello, effettuata ai sensi dell’art.38, comma 2, d.lgs. n.546 1992, (nella specie a mezzo diretta del servizio postale), è idonea far decorrere il termine breve sessanta giorni, cui all'art. 51 coincidente con quello previsto dall’art.325, secondo comma, cod. proc. civ. per giudizio cassazione>> (peraltro come già incidentalmente ritenuto da Cass. n.8151/2015). Per quanto si è detto, non sussistono dubbi circa l’idoneità delle forme di notificazione diretta di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/ 1992 a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, posto che lo stesso art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992 non solo compie un espresso riferimento a tale disposizione ma prevede anche che la parte debba depositare nella segreteria della Corte di giustizia tributaria la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento. r.g. n.28994/2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro 10 Tale interpretazione trova riscontro nella recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 21884/2022, sopra citata, che in relazione alla notifica della sentenza di primo grado, ha ritenuto che fosse idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare la notifica diretta all'ente territoriale della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all'ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che aveva emesso l'atto oggetto del contenzioso. 2.3. Nel caso di specie, è circostanza pacifica tra le parti che la notifica sia avvenuta presso la sede dell’ente mediante notifica diretta a mezzo posta, regolarmente ricevuta dal destinatario. Non risulta che l’Agenzia delle entrate, in appello, sia stata rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, né che avesse un domicilio diverso dalla sede dichiarata all’atto della costituzione. Deve, dunque, rilevarsi la tardività del ricorso dell’Agenzia delle entrate, in quanto notificato in data 5 dicembre 2016, oltre sessanta giorni dopo la notifica della sentenza di appello, avvenuta, unitamente alla prima istanza di sgravio del contribuente, in data 7 luglio 2016, con ricezione da parte dell'ufficio il successivo 8 luglio 2016. 2.4. Né assume rilievo il fatto che, nel caso in esame, la sentenza sia stata notificata unitamente alla prima istanza di sgravio, poiché la notifica è stata correttamente eseguita nelle forme di legge (art.38, comma 2, d.lgs. n.547/1992), regolarmente ricevuta dal destinatario e, dunque, ai sensi dell’art.51 d.lgs. 546/1992, idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Argomenti in tal senso si possono trarre dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della decorrenza del r.g. n.28994/2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro 11 termine breve ad impugnare, non è dirimente, e neppur rilevante, che la notifica abbia ad oggetto la sentenza in forma esecutiva e sia avvenuta contestualmente al precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata (Cass. n. 5177/2018; vedi anche Cass. n. 18053/2017, Rv. Cass. n.18053/2017, Cass. n.2974/2020). 2.5. In conclusione il ricorso dell’agenzia delle entrate va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per la metà e per l’ulteriore metà poste a carico della Agenzia soccombente. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio per intervenuta definizione in ordine agli avvisi di accertamento (con finale 2961 -anno 2007; 2972 -anno 2008; 2993 -anno 2007, 2998 -anno 2008; 3011 - anno 2010), per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato che risulta la regolare definizione della lite;
per il resto, dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 15 giugno 2023