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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND NE Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5069/2025 R.G. promossa da
(avv. Giuseppe Monti) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Francesca Mancuso) Controparte_1 nonché contro e avv. Silvia Volontè) Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attrice ha esercitato azione di disconoscimento della paternità nei confronti del presunto padre, sig. e, quale litisconsorte necessaria, della Persona_1 madre sig.ra . Controparte_1
In luogo del presunto padre, deceduto in data 4 giugno 2025, si sono costituiti i figli e i quali hanno aderito alla Controparte_2 Controparte_3 domanda dell'attrice. Anche la madre dell'attrice ha assunto la medesima posizione processuale.
Non è stata svolta istruttoria.
1 All'esito della prima udienza, la causa, già matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'attrice gode (anche) della cittadinanza italiana (cfr. doc. 2 attoreo), che giustifica l'applicazione della legge italiana (art. 33 l. n. 218/1995) e la sussistenza della giurisdizione italiana (art. 37 l. n. 218/1995).
Il contraddittorio è integro, poiché sono stati evocati in giudizio tutti i legittimati passivi indicati dall'art. 247 c.c. (la madre e, in luogo del presunto padre deceduto, i discendenti).
L'inesistenza del rapporto biologico di filiazione fra l'attrice e il sig. Per_1 emerge dal test di laboratorio effettuato presso l'Azienda Ospedaliera
[...]
Universitaria di Careggi, da cui consta la paternità del sig. (doc. 7 Persona_2 ricorrente) e dall'esame del DNA del 28 luglio 2025, che ha accertato come la ricorrente e i resistenti siano fratelli solo da parte di madre (doc. 7 dei convenuti e . Inoltre, la prospettazione dell'attrice è Controparte_2 Controparte_3 stata confermata dalla madre e non contestata dai fratelli, con quanto consegue ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c. (cfr., sull'applicabilità del principio di non contestazione, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 13217 dell'11/06/2014).
In forza di quanto esposto, l'azione attorea merita accoglimento, anche con riferimento al mantenimento del cognome, che potrà essere conservato, rappresentando esso un segno distintivo stabile, profondo e radicato dell'identità personale della ricorrente.
L'adesione dei convenuti all'iniziativa della ricorrente giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che nata a [...], l'[...], non Parte_1
è figlia di nato a [...] il [...]; Persona_1
2. dispone che la ricorrente conservi il cognome “ ; Per_1
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente estensore
ND NE
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND NE Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5069/2025 R.G. promossa da
(avv. Giuseppe Monti) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Francesca Mancuso) Controparte_1 nonché contro e avv. Silvia Volontè) Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
L'attrice ha esercitato azione di disconoscimento della paternità nei confronti del presunto padre, sig. e, quale litisconsorte necessaria, della Persona_1 madre sig.ra . Controparte_1
In luogo del presunto padre, deceduto in data 4 giugno 2025, si sono costituiti i figli e i quali hanno aderito alla Controparte_2 Controparte_3 domanda dell'attrice. Anche la madre dell'attrice ha assunto la medesima posizione processuale.
Non è stata svolta istruttoria.
1 All'esito della prima udienza, la causa, già matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'attrice gode (anche) della cittadinanza italiana (cfr. doc. 2 attoreo), che giustifica l'applicazione della legge italiana (art. 33 l. n. 218/1995) e la sussistenza della giurisdizione italiana (art. 37 l. n. 218/1995).
Il contraddittorio è integro, poiché sono stati evocati in giudizio tutti i legittimati passivi indicati dall'art. 247 c.c. (la madre e, in luogo del presunto padre deceduto, i discendenti).
L'inesistenza del rapporto biologico di filiazione fra l'attrice e il sig. Per_1 emerge dal test di laboratorio effettuato presso l'Azienda Ospedaliera
[...]
Universitaria di Careggi, da cui consta la paternità del sig. (doc. 7 Persona_2 ricorrente) e dall'esame del DNA del 28 luglio 2025, che ha accertato come la ricorrente e i resistenti siano fratelli solo da parte di madre (doc. 7 dei convenuti e . Inoltre, la prospettazione dell'attrice è Controparte_2 Controparte_3 stata confermata dalla madre e non contestata dai fratelli, con quanto consegue ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c. (cfr., sull'applicabilità del principio di non contestazione, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 13217 dell'11/06/2014).
In forza di quanto esposto, l'azione attorea merita accoglimento, anche con riferimento al mantenimento del cognome, che potrà essere conservato, rappresentando esso un segno distintivo stabile, profondo e radicato dell'identità personale della ricorrente.
L'adesione dei convenuti all'iniziativa della ricorrente giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che nata a [...], l'[...], non Parte_1
è figlia di nato a [...] il [...]; Persona_1
2. dispone che la ricorrente conservi il cognome “ ; Per_1
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente estensore
ND NE
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