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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/11/2024, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 880/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 808/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. DI VIA FRANCESCO (pec C.F._1
domiciliazione: e Email_1 Parte_2
nato a [...], il [...] (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
FALLUCCA PIA CRISTINA (pec domiciliazione:
, Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio, il 18.07.1989, Parte_1 Parte_2
regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 25, p. I,
Ufficio 1, anno 1989, unione dalla quale sono nati i figli (17.04.1991) e Persona_1
(17.06.1999), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Persona_2
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con decreto di omologa del
Tribunale di Trapani n. 747/2013, emesso in data 01.05.2013.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
30.01.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Per quanto attiene alle statuizioni accessorie, i ricorrenti, entrambi titolari di redditi propri,
rinunciano ad ogni reciproco mantenimento”.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con decreto d'omologazione cron. n. 747/2013, emesso in data emesso da questo Tribunale in data 01.05.2013.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Trapani, in data 18/07/1989 da , nata a [...], il [...] Parte_1
(c.f. ) e nato a [...], il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 ), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di (TP) al n. 25, C.F._2
p. I, Ufficio 1, anno 1989;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 06/11/2024.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Mauro Petrusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 808/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nata a [...], il [...] (c.f. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. DI VIA FRANCESCO (pec C.F._1
domiciliazione: e Email_1 Parte_2
nato a [...], il [...] (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
FALLUCCA PIA CRISTINA (pec domiciliazione:
, Email_2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio, il 18.07.1989, Parte_1 Parte_2
regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 25, p. I,
Ufficio 1, anno 1989, unione dalla quale sono nati i figli (17.04.1991) e Persona_1
(17.06.1999), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Persona_2
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con decreto di omologa del
Tribunale di Trapani n. 747/2013, emesso in data 01.05.2013.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
30.01.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Per quanto attiene alle statuizioni accessorie, i ricorrenti, entrambi titolari di redditi propri,
rinunciano ad ogni reciproco mantenimento”.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con decreto d'omologazione cron. n. 747/2013, emesso in data emesso da questo Tribunale in data 01.05.2013.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Trapani, in data 18/07/1989 da , nata a [...], il [...] Parte_1
(c.f. ) e nato a [...], il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 ), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di (TP) al n. 25, C.F._2
p. I, Ufficio 1, anno 1989;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 06/11/2024.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Mauro Petrusa