Articolo 101 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 100Articolo 102
Versione
14 maggio 1967
Art. 101.
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall' art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 100.000.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967