Articolo 66 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 65Articolo 67
Versione
27 settembre 1941
Art. 66.

Ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza e' data facolta' di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 67, il riscatto, agli effetti dell'indennita' o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente Ordinamento, prestati con qualsiasi qualifica:
a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7;
b) presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;
c) presso Aziende private o presso Enti che abbiano perduto il carattere di Istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 20
d) presso Aziende private o Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla Cassa;
e) alle dipendenze dello Stato in servizio di impiegato o di salariato non di ruolo, esclusi i servizi prestati in qualita' di operai giornalieri;
f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia gia' utile ai sensi del precedente articolo 46;
g) presso Enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.
Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941
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