Versione
27 settembre 1941
27 settembre 1941
Art. 66.
Ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza e' data facolta' di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 67, il riscatto, agli effetti dell'indennita' o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente Ordinamento, prestati con qualsiasi qualifica:
a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7;
b) presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;
c) presso Aziende private o presso Enti che abbiano perduto il carattere di Istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 20
d) presso Aziende private o Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla Cassa;
e) alle dipendenze dello Stato in servizio di impiegato o di salariato non di ruolo, esclusi i servizi prestati in qualita' di operai giornalieri;
f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia gia' utile ai sensi del precedente articolo 46;
g) presso Enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.
Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.
Ai salariati iscritti alla Cassa di previdenza e' data facolta' di chiedere, con le norme di cui al successivo art. 67, il riscatto, agli effetti dell'indennita' o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente Ordinamento, prestati con qualsiasi qualifica:
a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7;
b) presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;
c) presso Aziende private o presso Enti che abbiano perduto il carattere di Istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 20
d) presso Aziende private o Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla Cassa;
e) alle dipendenze dello Stato in servizio di impiegato o di salariato non di ruolo, esclusi i servizi prestati in qualita' di operai giornalieri;
f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia gia' utile ai sensi del precedente articolo 46;
g) presso Enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.
Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/1969, n. 1697Provvedimento: Nel caso di riscatto oneroso, ai sensi dell'art. 66 della l. 25 luglio 1941, n. 934, di un periodo di servizio - cui corrisponda un rapporto di Assicurazione obbligatoria presso lo INPS - non contemporaneo a quello di iscrizione alla tassa di previdenza e per le pensioni ai salariati degli enti locali, il trattamento di quiescenza relativo al periodo riscattato deve ritenersi inerente ad un rapporto assicurativo volontario e pertanto cumulabile col trattamento di quiescenza derivante dal rapporto assicurativo obbligatorio relativo allo stesso periodo. ( V. 1381-65).*Leggi di più...
- previdenza e assistenza (assicurazioni sociali)·
- inps·
- trattamento di quiescenza dell'inps·
- riscatto oneroso di periodo di servizio non contemporaneo all'iscrizione·
- correlativo rapporto assicurativo presso l'inps·
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- salariati degli enti pubblici locali·
- pensioni invalidita e vecchiaia (in genere )·
- cumulabilita con il trattamento della cassa di previdenza·
- configurabilita di rapporto volontario