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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1370/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
In composizione monocratica e in persona dal Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, nella causa promossa da:
Sig. (C.F.: , nato a [...] il 16 Parte_1 CodiceFiscale_1
dicembre 1982 e residente in [...], rappresentato, difeso e assistito in forza di procura speciale alle liti dall'Avv. Simone Massacano (C.F.:
del Foro di Genova (indirizzo pec: CodiceFiscale_2
- fax n.: 010/8985973) ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio in Genova, Via Assarotti n. 48/6
- ATTORE -
CONTRO
, titolare dell'impresa Edile LLRE (P.IVA: ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Ospedaletti-IM Via Martina Noce 1, nato a [...] il [...]
( ), rappresentato e difeso, unitamente e/o disgiuntamente, dagli CodiceFiscale_3
Avv.ti Daniela Gozzi (c.f. C.F._4
PEC: e Francesco Panetta (c.f. Email_2
PEC: del Foro di C.F._5 Email_3
Imperia, che lo rappresentano e difendono come da procura telematica in atti, eleggendo domicilio presso la prima;
- CONVENUTO -
E NEI CONFRONTI DI
Arch. , nato a [...] il [...], residente in [...], strada Controparte_2 Termini n. 94 c.f. difeso e rappresentato, in forza di procura CodiceFiscale_6
speciale su supporto cartaceo separato, dall'Avv. Luca Spada (c.f. ), C.F._7
presso lo studio e nella persona del quale elegge domicilio in Sanremo, Via Matteotti n° 34
(PEC ) Email_4
- CONVENUTO -
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(P.I. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale e direzione Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore ad negotia Dott.ssa munito dei poteri di rappresentanza legale in forza della Controparte_4
procura del 24-29.05.2023 in autentica di Notaio Dr. di Milano ai numeri Persona_1
54.207 di rep. 25.241 racc., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri (C.F.
; pec del Foro di CodiceFiscale_8 Email_5
Milano, il quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e 51 d.l. 112/2008 presso la Casella di Posta Certificata del Processo telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.07.2008 o all'indirizzo di pec:
Email_5
-
[...]
[...]
, in persona del titolare , Controparte_5 Controparte_5
corrente in Bordighera, Via Pasteur 70/B, P. IVA e Cod. Fisc. P.IVA_3
, rappresentato e difeso dagli avv. Ambra MARCHESE del Foro di C.F._9
Imperia, (CF pec: e C.F._10 Email_6
avv. Marco NOTO del Foro di Imperia (CF , pec C.F._11
, entrambi con studio in Ventimiglia, Via Cavour n. 49, Email_7
ove elegge domicilio, come da procura alle liti in atti;
- TERZO CHIAMATO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione dell'8.5.2025 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc
******* MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Dall'esame degli atti emerge che l'attore, Sig. , lamentando la sussistenza di Parte_1
svariati vizi, difetti e difformità nell'opera commissionata con contratto di appalto del 25 giugno 2012 per la realizzazione dell'immobile sito in Ospedaletti, Strada Poggi Terrine n.
16b, ha chiesto la condanna in solido dell' – quale impresa Controparte_6
esecutrice dei lavori – e dell'Arch. – quale direttore dei lavori – al Controparte_2 risarcimento del danno. L' ha a propria volta chiamato in causa, Controparte_6 quale subappaltatore, l'impresa indicata come esecutrice dei lavori Controparte_5
relativi alle opere impiantistiche e idrauliche dell'edificio, chiedendo di essere manlevata dalla stessa in caso di condanna al risarcimento del danno per i vizi inerenti tale componente ed anche l'altro convenuto, l'Arch. ha chiamato in garanzia la CP_2 CP_3
quale propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale.
Occorre premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 1669 c.c. in presenza di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta;
il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, i gravi difetti che, ai sensi della disposizione surrichiamata, fanno sorgere la responsabilità consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. Per gravi difetti di costruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c. devono intendersi ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell'opera (Cass. n.
456/2016; Cass. n. 84/2013; Cass. n. 20644/2013: “in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazione
d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura”). Alla stregua di tali principi, i vizi lamentati dall'attore e riscontrati in sede di Atp, svoltasi nel contraddittorio tra gli stessi soggetti parti del presente giudizio (eccezion fatta che per la
AG di ZI , che tuttavia non ha mosso censure specifiche CP_3
alla relazione tecnica redatta dall'Ing. versata in atti dall'attore) devono Controparte_7
inquadrarsi nell'alveo dell'art. 1669 c.c. e ciò anche per quanto concerne i vizi e le difformità dell'impianto idraulico e del gas GPL. Ed infatti, non esistendo autonomia dell'impianto del piano interrato rispetto a quello al servizio del primo piano per esservi collegamento alle tubazioni di quest'ultimo, è ravvisabile un vizio idoneo a compromettere l'uso abitativo dell'intero immobile che si reputa soggiaccia alla disciplina dell'art. 1669
c.c., disposizione normativa posta a tutela di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti l'incolumità personale della collettività.
Va, altresì, ricordato che in relazione ai vizi occulti persiste in favore del committente anche dopo l'accettazione la tutela apprestata dall'art. 1669 c.c., purché siano state evitate la decadenza o la prescrizione eventualmente eccepite dall'appaltatore. Per regola generale, il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1669 c.c. per la denuncia dei difetti dell'opera decorre dal giorno in cui il committente-appaltante raggiunge un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti stessi. Tale grado di conoscenza può essere immediato, laddove si tratti di difetti palesi, ovvero necessitare di apposita perizia (Cass. n. 12829/2018) con valutazione rimessa al giudice di merito.
Ciò detto, nella specie l'imprenditore convenuto si è costituito Controparte_1
tempestivamente, eccependo la decadenza di parte attrice da ogni garanzia;
eccezione sollevata anche dalla difesa dell'Arch. e dai terzi chiamati. CP_2
Tale eccezione è parzialmente fondata, quanto cioè ai vizi delle opere impiantistico- idrauliche.
Si osserva che nella citazione introduttiva l'attore ha allegato che avrebbe avuto conoscenza di tutti i difetti per cui è causa all'esito dell'incarico peritale affidato all'Ing. Persona_2
e dunque, alla data di redazione della perizia, del 1.7.2020.
Alcuna distinzione viene fatta, dunque, per la conoscenza dei vizi delle lavorazioni impiantistiche ed in specie dell'impianto idraulico.
Purtuttavia va evidenziato che la perizia dell'Ing. precisa, riferendosi al punto G) Per_2
“Difformitá e/o vizi Opere impiantistiche idrauliche” che “In questa sezione sono state prese in considerazione le difformitá e/o vizi non direttamente interessati dalla presente relazione ovvero si é valutato la corrispondenza delle opere contrattualizzate con Computo metrico e contratto di appalto del 25-6-2012 e norme UNI sulla realizzazione degli impianti idraulici. In particolare in merito: - Alla tipologia e percorso di posa dell'impianto gas interno ed esterno. - Alla realizzazione dello scarico fumi”. Prosegue la perizia, affermando che “Dalla documentazione fotografica acquisita dal cliente si evidenzia la non conformitá di posa alla Norma UNI 7129:2008 della tubazione gas per quanto riguarda gli attraversamenti muri p.to 4.4.1.7 ed il percorso all'interno pto 4.5.5.1 ed esterno dell'edificio p.to 4.5.1.3.”
Dunque il perito dà atto di aver ricevuto dalla parte committente la documentazione fotografica riprodotta alle pg. 49/53 della perizia (“foto committente”). Ebbene parte attrice non ha assolto all'onere di allegare specificamente e provare in quale contesto tali fotografie
(non datate) sono state effettuate e le circostanze nelle quali l'attore avrebbe scoperto il vizio, data anche la presenza nelle fotografie di materiali da cantiere. Ciò tanto più che la documentazione fotografica per numero di rilievi fotografici, accuratezza e dettaglio degli elementi raffigurati denota come fosse stato indagato il percorso delle tubazioni e dà conto dell'assenza visibile di guaine e protezioni.
Se ne deve inferire che i vizi degli impianti, già descritti con il ricorso per ATP, erano noti al committente in data antecedente al 1.7.2020 e ben prima della CTU.
Manca pertanto l'allegazione del momento della scoperta di tali vizi, tanto più se si consideri che nel corso del sopralluogo svoltosi tra le parti in data 4.6.2020, di cui al verbale prodotto (all. 6 alla citazione), non è stata riscontrata la presenza di tali vizi, il che non trova giustificazione plausibile, atteso l'interesse del committente alla constatazione di tutti i difetti esistenti e rilevabili, se non ipotizzando che la situazione dei luoghi sia mutata rispetto a quella documentata dalle fotografie anzidette, perciò corrispondente ad epoca antecedente.
Alla luce di ciò non pare potersi fondatamente sostenere che l'attore necessitasse della perizia dell'Ing. per poter raggiungere un apprezzabile grado di conoscenza della Per_2
gravità dei difetti, dato che emergevano con immediatezza dalla documentazione fotografica fornita dal Sig. al tecnico (assenza della guaina metallica, compresenza di tubazioni Pt_1
del gas senza protezioni e altre tubazioni) e, in mancanza di interventi edilizi da parte dell'attore di modifica dello stato dei luoghi per la destinazione abitativa, come viene affermato in citazione, vengono a coincidere con le stesse irregolarità rilevate in data 20.07.2017 con la Nota prot. n. 13815 del 1.9.2017 dal Comando VVF di Imperia riguardante il mancato rispetto degli schemi indicati dalla Norma UNI 7129.
Alla luce di quanto precede, considerato che nella citazione introduttiva non viene allegato con precipuo riferimento ai “vizi” e alle “difformità dell'opera inerenti le opere impiantistiche idrauliche quando erano emerse, poiché non riferite ai difetti direttamente interessati dalla relazione dell'Ing. sul fenomeno infiltrativo, deve riscontrarsi Per_2 tardività nella condotta dell'attore volta a domandare il risarcimento del danno di cui al punto G) Difformitá e/o vizi Opere impiantistiche idrauliche (riguardanti in particolare tipologia e percorso di posa dell'impianto gas interno ed esterno e realizzazione dello scarico fumi) della perizia dell'Ing. L'attore è pertanto decaduto dalla garanzia Per_2
con conseguente rigetto della domanda di risarcimento dei vizi descritti al PARAGRAFO
“G” – Punti 1,2,3 della relazione di Atp dell'Ing. (vd. pagine da 47/57). Restano CP_7
pertanto assorbite le questioni di merito circa la certificazione di conformità degli impianti rilasciata dall'impresa e la condotta dei convenuti. CP_5
Deve invece rilevarsi la tempestività della domanda attorea in relazione a tutti gli altri vizi descritti in citazione e riscontrati in sede di ATP, con rigetto dell'eccezione dei convenuti decadenza dalla garanzia.
Va rammentato che il riconoscimento dei vizi esclude la necessità per il committente di porre in essere la denunzia, potendo la stessa avvenire non solo in modo esplicito, ma anche tacitamente per facta concludentia.
Nella specie il verbale del 4.6.2020, prodotto come doc. 6 di parte attrice, sottoscritto anche dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori è idoneo ad integrare riconoscimento dei vizi ivi descritti, il che rende in radice non necessaria la denuncia dei vizi.
In ogni caso, la scoperta di tali vizi – da cui decorre il termine previsto per la denunzia – deve ritenersi correttamente riconducibile all'acquisizione da parte del committente della relazione del tecnico Ing. Per_2
Non assumono rilevanza in senso contrario le fotografie prodotte dall'attore come documenti da 11 a 16, datate, in quanto documentano singoli e circoscritti tentativi di risolvere il problema delle infiltrazioni (vd. perizia dell'Ing. – foto del committente Per_2
riportate al punto E) Analisi di un intervento di ripristino impermeabilizzazione in un attraversamento pluviale/solaio) ma non la conoscenza dei vizi e delle cause, che in tal caso, in difetto di prova contraria, devono intendersi conosciuti dall'attore all'esito delle indagini del tecnico, con la conseguenza che il termine di decadenza incomincia a decorrere solo dal 1.7.2020.
Si reputa applicabile anche agli altri vizi/difetti lamentati in citazione la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. e nessuna tardività si riscontra nella condotta dell'attore, atteso che la notifica del ricorso per ATP con cui l'attore ha formalmente notiziato l'impresa appaltatrice ed il direttore dei lavori delle criticità riscontrate il 1.7.2020, risale all'agosto 2020.
E' chiaro, poi, che il termine di prescrizione di un anno è sospeso per tutta la durata del procedimento di Atp conclusosi il 26.3.2024, di modo che la citazione notificata il 2.9.2024 rispetta detto termine.
Vagliate le questioni preliminari, si osserva nel merito che è infondata l'eccezione dell'appaltatore circa la riconducibilità delle infiltrazioni verificatesi al piano CP_6 interrato all'otturazione del pluviale che si pretende ascrivibile alla cattiva manutenzione della grondaia da parte del proprietario, in quanto la Ctu, all'esito di indagini espletate nel contraddittorio e con argomentazioni tecniche corrette, che qui si condividono, ha accertato che “la forma della grondaia è tale da sversare l'acqua in eventuale eccesso sul cornicione e sulle strutture in legno (cioè lato fabbricato) e ciò non è conforme con la buona regola dell'arte secondo la quale l'acqua piovana deve essere allontanata dalla parete”. Irrilevante è pertanto, data l'esistenza del vizio come sopra riscontrato, quanto frequente sia il rischio di tracimazione dell'acqua, posto che il petitum della domanda riguarda il risarcimento del danno inteso come eliminazione indiretta dei vizi, mediante la traduzione in termini monetari dell'incidenza dei vizi rilevati, e non il risarcimento del danno cagionato dalle infiltrazioni. Non risulta confutato il fatto che le gronde siano tali da sversare acqua piovana verso gli elementi lignei dell'edificio anziché verso l'esterno e irrilevante è che la Pt_2
avrebbe seguito una indicazione/scelta architettonico/estetica fornita dalla CP_6
Committenza, in quanto non è stata fornita la prova nel presente giudizio che l'appaltatore abbia segnalato al cliente le criticità di tale scelta e ciononostante abbia eseguito quanto confermato dal cliente quale nudus minister del medesimo.
La contestazione circa il fatto che la mancanza e carenza di areazione sarebbero la causa della condensa e delle muffe non è certamente idonea a confutare l'esistenza dei vizi costruttivi rilevati dal Ctu.
Si reputa opportuno ricordare che “sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione alle condotte illecite poste in essere rispetto alla normativa edilizia, la responsabilità per gli abusi incombe, in effetti, sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore (..); ma, nei rapporti interni e, in particolare, nei rapporti tra committente e progettista e direttore dei lavori, ha rilievo il relativo rapporto contrattuale e le obbligazioni dallo stesso derivanti” (Cass. n. 13157/2024).
Nella specie, dalla CTU redatta dall'Ing. in sede di Atp e prodotta in atti Controparte_7
dall'attore risulta che il progetto della nuova costruzione redatto dall'Arch.
[...]
assentito con permesso di costruire del 16.7.2012, antecedentemente alla stipula CP_2
del contratto di appalto, è privo della allegazione della Relazione energetica prescritta dalla legge n. 10/91, che non sono state presentate varianti al progetto e che al progetto depositato a fine lavori il 19.04.2016 prot. 2738 dal Direttore dei Lavori non risulta allegato l'attestato di qualificazione energetica prescritto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 (a norma del quale “La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata”) e che il DL ha allegato alla fine lavori Dichiarazione di Conformità per rilascio della Agibilità datata
8.9.2015, attestando la rispondenza delle opere edili realizzate e degli impianti installati ai requisiti di igiene, salubrità, sicurezza, superamento delle barriere architettoniche e risparmio energetico.
Non vi è dubbio che il bene concretamente realizzato in esecuzione dell'appalto presentasse due cucine e locali riscaldati e non è contestato che tali lavori siano stati eseguiti in forza del contratto di appalto, poiché i lavori sono stati ultimati il 9.9.2015 (doc.
2.25 allegato alla ctu) e l'appaltatore chiamando in causa l' Controparte_6 Controparte_5
individuata come subappaltatore delle opere idrauliche eseguite al piano interrato e al primo piano, ha tacitamente riconosciuto di essere obbligato alla loro esecuzione in forza dell'appalto.
La difformità del bene eseguito rispetto a quanto previsto dal computo metrico oggetto del contratto d'appalto – computo che prevedeva la destinazione abitativa per il solo primo piano, in presenza di progetto edilizio redatto nel 2012 dall'Arch. (riguardante CP_2
“fabbricato costituito da un unico corpo con diverse altezze utili interne, e più precisamente 2,70 ml, per tutti i vani abitabili, mente con altezza interna di 2,40 ml sono previsti tutti i locali non abitabili, il tutto con copertura a due falde (differenziate a seguire la sagoma del corpo di fabbrica e copertura in tegole del tipo "portoghese") carente della progettazione termica – è, ad avviso dello scrivente, avvenuta secondo una variante ex art. 1659 c.c. che deve ritenersi autorizzata dal committente, in quanto l'attore (che, infatti, non invoca la responsabilità dei professionisti perché l'opera sia stata eseguita con un errore progettuale) ha riconosciuto di aver utilizzato e di voler utilizzare il piano interrato a scopo abitativo (cfr memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc, pg. 4: “piano seminterrato (..) e c'è una cucina che effettivamente viene utilizzata solo quando la famiglia , tempo permettendo, mangia Pt_1 all'aria aperta”), tant'è che ha chiesto, inter alia, il risarcimento del danno perché non è stata “redatta la ACE (oggi APE) per il riscontro dell'impegno alla classe A e per rilascio agibilità”, il che essendovi un unico corpo abitativo, con i locali del piano interrato comunicanti ai vani principali della abitazione e senza accesso indipendente dall'esterno
(tranne la tavernetta), anche catastalmente costituenti lo stesso subalterno n. 7, non può che intendersi come riferito al bene così come concretamente realizzato.
A questo proposito, ferma restando la decadenza dalla garanzia per i vizi e difetti dell'impianto idraulico e di adduzione del gas come sopra già detto, la pretesa risarcitoria dell'attore per mancato rilascio dell'attestazione energetica di classe A deve qualificarsi come domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale (cfr computo metrico) e non come una garanzia per vizi e va rigettata in quanto non vi è prova della entità del danno, né sono stati offerti gli elementi necessari per tale quantificazione. Dalla Ctu prodotta in atti emerge, invero, che “per ottenere una corretta redazione dell'APE, alla luce delle scarse informazioni ricavabili dalle relazioni prodotte, qualora la Ditta LLRE e la DL non avessero memoria storico-documentale di quanto eseguito, potrebbe certamente risultare necessario condurre approfondimenti per identificare i materiali utilizzati nella sua edificazione e che, in estrema ratio, potrebbero essere previste indagini locali di tipo distruttivo” e “solo la elaborazione della APE nello stato attuale potrà identificare gli interventi da realizzare per la correzione dei ponti termici e quanto eventualmente da realizzare per garantire la corretta classe “A”. Dalle produzioni documentali versate agli atti del presente giudizio non si evincono elementi utili ad integrare le informazioni acquisite agli atti, dal che consegue il rigetto della domanda risarcitoria. Infondata è l'eccezione sollevata dall' secondo cui non Controparte_6
potrebbe essere imputato a responsabilità dell'appaltatore il mancato rivestimento in pietra sui muri esterni sostituito con l'intonaco strollato poiché il paragrafo 25) del contratto di appalto prevedeva che i materiali in pietra fossero forniti da parte della committenza che non vi ha provveduto.
In proposito si rileva che non vi è prova scritta che detta variazione sia stata autorizzata dal committente ex art. 1659 cc con la conseguenza che, essendo state le lavorazioni eseguite,
l'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi, posto che avrebbe potuto, in difetto di variazione autorizzata, eccepire l'inadempimento o chiedere il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei materiali in pietra.
In conclusione, la domanda attorea è fondata in relazione ai restanti vizi accertati e quantificati in termini monetari in esito alle indagini svolte nel contraddittorio delle parti dal
Ctu Ing. le cui conclusioni questo giudice fa proprie, essendo sorrette da CP_7
metodica e argomentazioni corrette.
Nella specie i plurimi difetti rilevabili dagli atti danno conto della responsabilità dell'impresa appaltatrice convenuta alla stregua del principio enunciato da CP_6
consolidata giurisprudenza secondo cui “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli,
è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017).
Va altresì affermata la responsabilità solidale del direttore dei lavori Arch. in CP_2
applicazione del concorde principio giurisprudenziale per cui “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (Sez. 2, Ordinanza n.
27045 del 18/10/2024). Va fatta altresì applicazione al caso che ci occupa del principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'infondatezza dell'assunto della ricorrente, architetto, secondo cui non rientrerebbe tra le competenze del direttore dei lavori anche la verifica della validità del progetto strutturale, rilevando come la professionista avesse assunto l'incarico di direttore dei lavori senza alcuna limitazione alla sola parte architettonica dei lavori e che, finanche il giorno del crollo parziale del fabbricato oggetto dell'appalto, lungi dal manifestare la delimitazione delle proprie competenze e dei propri compiti riguardo ai lavori, aveva, previo sopralluogo, escluso la situazione di pericolo) (Sez. 3 - , Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023).
L'impresa Edile LLRE e l'Arch. vanno condannati in solido nei confronti CP_2 dell'attore a risarcire il danno per i vizi e difetti delle opere edili che si quantificano sulla base del computo metrico vagliato dal C.t.u. e prodotto in atti (esclusi i vizi di cui alle voci
F punto 2 sub 7, G punti 1, 2 e 3 che non vanno riconosciuti, come sopra esposto) nella complessiva somma di € 55.200,00 (= € 83.000 – [1.200 + 300 + 26.300] = € 83.000 –
27.800) già calcolata all'attualità.
Il grado di responsabilità è ravvisabile in capo all'appaltatore e al direttore di lavori nella misura pari al 50%, ciascuno, essendo il primo incorso in violazioni delle regole dell'arte ed il secondo in omessa segnalazione di errori o omessa impartizione di direttive.
Vanno disattese le eccezioni sollevate dalla Controparte_3
circa l'inoperatività della polizza in quanto le prescrizioni dell'art. 1915 c.c. sono
[...]
derogabili solo in senso più favorevole all'assicurato ex art. 1932 c.c..
Secondo la giurisprudenza, la clausola inserita nel contratto di assicurazione, con la quale si impongono all'assicurato particolari modalità od oneri per l'assolvimento dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1915 non può avere l'effetto di ridurre l'ambito della copertura assicurativa: anche in caso di sua violazione l'assicuratore può, pertanto, rifiutare o ridurre il pagamento dell'indennizzo soltanto ove deduca e dimostri che un tempestivo avviso gli avrebbe consentito di limitare il danno indennizzabile (Cass. III, n. 2909/2008).
Nella specie le clausole della polizza che pongono il termine massimo di 15 gg per la comunicazione da parte dell'assicurato delle “circostanze” da segnalare, diverse dalla richiesta di risarcimento dei danni fanno nel contempo espresso rimando all'art. 1915 c.c. laddove prevedono che l'inadempimento all'obbligo dell'avviso “può” comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo.
Ebbene nella specie risulta che il professionista Arch. ha tempestivamente, in CP_2
data 5.8.2020 (vd. doc. 2 fasc. AG Assicuratrice) trasmesso la comunicazione della notifica del ricorso per Atp ricevuta il 4.8.2020. Alla luce di tale avviso, la contestazione
Cont della circa la omessa comunicazione della “circostanza” rappresentata dall'effettuazione del sopralluogo del 4.6.2020 entro i quindici giorni successivi non è idonea a comportare alcuna decadenza, posto che da essa non può desumersi alcuna volontà dell'assicurato di voler impedire o rendere più gravose le indagini sul sinistro o volutamente cercato di trarre un vantaggio dal verificarsi del sinistro, tanto più che a distanza di due mesi soltanto l'assicurato ha trasmesso la denuncia di sinistro.
La richiesta di intervento per infiltrazioni del Sig. con lettera mail del 05.03.2018 e la Pt_1
pec del 23.01.2019 del suo legale, poi, risultano dirette all'appaltatore e solo per conoscenza trasmesse all'Arch. (diversamente dai casi oggetto dei precedenti CP_2
giurisprudenziali richiamati dal terzo chiamato) laddove la formulazione della clausola negoziale 8.3, nel descrivere le “circostanze” oggetto dell'obbligo di comunicazione tempestiva, richiede l'indicazione dei motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento.
Nella specie le lettere anzidette per il loro contenuto generico, privo di riferimenti alla condotta tenuta dal professionista, non giustificano la invocata decadenza dal diritto all'indennizzo, anche tenuto conto che era onere dell'assicuratore, nella specie non assolto, dimostrare che un tempestivo avviso avrebbe consentito alla di limitare il danno CP_3
indennizzabile.
Nella vicenda processuale intercorsa tra le due parti convenute e l'attore, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande di quest'ultimo e della parziale fondatezza della domanda riconvenzionale avversaria, ricorrono i presupposti per procedere alla compensazione delle spese nella misura di 1/2, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. La residua metà va posta in solido a carico dell'Arch. e dell'impresa Edile Controparte_2
LLRE in quanto prevalentemente soccombenti.
Analoga statuizione va adottata per le spese e per gli oneri dell'accertamento tecnico di cui al giudizio n. R.G. 1164/2020, alla luce della parziale fondatezza delle pretese contrapposte e della prevalente soccombenza delle odierne parti convenute.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal DM n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto all'attore (€. 52.001,00 – 260.000).
Nei rapporti tra la società e l'arch. la prima va reputata CP_3 CP_2
soccombente e va condannata a pagare le spese in favore del secondo.
Vanno compensate integralmente le spese tra l' l'attore e l' Controparte_6 CP_5
tenuto conto del limitato esame del merito della vicenda tra loro intercorrente alla
[...]
luce della decadenza dalla garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1570/2024, ogni altra questione e domanda respinta o assorbita:
- condanna in solido l'Arch. e il Sig. quale Controparte_2 Controparte_1 titolare dell a risarcire a la somma di € 55.200,00 Controparte_6 Parte_1
oltre interessi dalla sentenza al saldo, come da motivazione;
- dichiara l'attore decaduto dalla garanzia per le opere impiantistiche idrauliche, come da motivazione e rigetta la domanda risarcitoria per mancato rilascio della attestazione di prestazione energetica di classe A;
- nei rapporti tra l'attore e parti convenute, compensa per 1/2 le spese di lite e condanna in solido l'Arch. e il Sig. quale titolare dell' Controparte_2 Controparte_1 [...]
a pagare a la residua metà, che liquida in €. 393,00 per Controparte_6 Parte_1
esborsi, € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge,
e in € 1.900,00 per spese di ATP, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- compensa le spese di lite tra l' , l'attore e l' Controparte_6 Controparte_5 [...]
- dichiara tenuta e condanna la in Controparte_8
persona del legale rappresentante p.t. a tenere indenne e manlevare l'Arch. CP_2
dalla somma dovuta all'attore, anche per spese legali (ossia in solido con l'altro
[...]
convenuto € 55.200,00, €. 393,00 per esborsi, € 7.000,00 per compensi, € 1.900,00 per spese di ATP, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA), da cui detrarre la franchigia di €
2.000,00, e condanna la al pagamento in favore dell'Arch. delle CP_3 CP_2
spese legali, che liquida in € 7.500,00 per compensi e € 2.500,00 per spese di ATP oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Imperia, il 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
In composizione monocratica e in persona dal Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, nella causa promossa da:
Sig. (C.F.: , nato a [...] il 16 Parte_1 CodiceFiscale_1
dicembre 1982 e residente in [...], rappresentato, difeso e assistito in forza di procura speciale alle liti dall'Avv. Simone Massacano (C.F.:
del Foro di Genova (indirizzo pec: CodiceFiscale_2
- fax n.: 010/8985973) ed elettivamente domiciliato Email_1
presso il suo studio in Genova, Via Assarotti n. 48/6
- ATTORE -
CONTRO
, titolare dell'impresa Edile LLRE (P.IVA: ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Ospedaletti-IM Via Martina Noce 1, nato a [...] il [...]
( ), rappresentato e difeso, unitamente e/o disgiuntamente, dagli CodiceFiscale_3
Avv.ti Daniela Gozzi (c.f. C.F._4
PEC: e Francesco Panetta (c.f. Email_2
PEC: del Foro di C.F._5 Email_3
Imperia, che lo rappresentano e difendono come da procura telematica in atti, eleggendo domicilio presso la prima;
- CONVENUTO -
E NEI CONFRONTI DI
Arch. , nato a [...] il [...], residente in [...], strada Controparte_2 Termini n. 94 c.f. difeso e rappresentato, in forza di procura CodiceFiscale_6
speciale su supporto cartaceo separato, dall'Avv. Luca Spada (c.f. ), C.F._7
presso lo studio e nella persona del quale elegge domicilio in Sanremo, Via Matteotti n° 34
(PEC ) Email_4
- CONVENUTO -
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(P.I. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale e direzione Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore ad negotia Dott.ssa munito dei poteri di rappresentanza legale in forza della Controparte_4
procura del 24-29.05.2023 in autentica di Notaio Dr. di Milano ai numeri Persona_1
54.207 di rep. 25.241 racc., rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Paolo Cambieri (C.F.
; pec del Foro di CodiceFiscale_8 Email_5
Milano, il quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e 51 d.l. 112/2008 presso la Casella di Posta Certificata del Processo telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.07.2008 o all'indirizzo di pec:
Email_5
-
[...]
[...]
, in persona del titolare , Controparte_5 Controparte_5
corrente in Bordighera, Via Pasteur 70/B, P. IVA e Cod. Fisc. P.IVA_3
, rappresentato e difeso dagli avv. Ambra MARCHESE del Foro di C.F._9
Imperia, (CF pec: e C.F._10 Email_6
avv. Marco NOTO del Foro di Imperia (CF , pec C.F._11
, entrambi con studio in Ventimiglia, Via Cavour n. 49, Email_7
ove elegge domicilio, come da procura alle liti in atti;
- TERZO CHIAMATO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281-SEXIES C.P.C. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione dell'8.5.2025 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc
******* MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Dall'esame degli atti emerge che l'attore, Sig. , lamentando la sussistenza di Parte_1
svariati vizi, difetti e difformità nell'opera commissionata con contratto di appalto del 25 giugno 2012 per la realizzazione dell'immobile sito in Ospedaletti, Strada Poggi Terrine n.
16b, ha chiesto la condanna in solido dell' – quale impresa Controparte_6
esecutrice dei lavori – e dell'Arch. – quale direttore dei lavori – al Controparte_2 risarcimento del danno. L' ha a propria volta chiamato in causa, Controparte_6 quale subappaltatore, l'impresa indicata come esecutrice dei lavori Controparte_5
relativi alle opere impiantistiche e idrauliche dell'edificio, chiedendo di essere manlevata dalla stessa in caso di condanna al risarcimento del danno per i vizi inerenti tale componente ed anche l'altro convenuto, l'Arch. ha chiamato in garanzia la CP_2 CP_3
quale propria compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale.
Occorre premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 1669 c.c. in presenza di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta;
il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, i gravi difetti che, ai sensi della disposizione surrichiamata, fanno sorgere la responsabilità consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. Per gravi difetti di costruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c. devono intendersi ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell'opera (Cass. n.
456/2016; Cass. n. 84/2013; Cass. n. 20644/2013: “in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazione
d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura”). Alla stregua di tali principi, i vizi lamentati dall'attore e riscontrati in sede di Atp, svoltasi nel contraddittorio tra gli stessi soggetti parti del presente giudizio (eccezion fatta che per la
AG di ZI , che tuttavia non ha mosso censure specifiche CP_3
alla relazione tecnica redatta dall'Ing. versata in atti dall'attore) devono Controparte_7
inquadrarsi nell'alveo dell'art. 1669 c.c. e ciò anche per quanto concerne i vizi e le difformità dell'impianto idraulico e del gas GPL. Ed infatti, non esistendo autonomia dell'impianto del piano interrato rispetto a quello al servizio del primo piano per esservi collegamento alle tubazioni di quest'ultimo, è ravvisabile un vizio idoneo a compromettere l'uso abitativo dell'intero immobile che si reputa soggiaccia alla disciplina dell'art. 1669
c.c., disposizione normativa posta a tutela di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti l'incolumità personale della collettività.
Va, altresì, ricordato che in relazione ai vizi occulti persiste in favore del committente anche dopo l'accettazione la tutela apprestata dall'art. 1669 c.c., purché siano state evitate la decadenza o la prescrizione eventualmente eccepite dall'appaltatore. Per regola generale, il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1669 c.c. per la denuncia dei difetti dell'opera decorre dal giorno in cui il committente-appaltante raggiunge un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti stessi. Tale grado di conoscenza può essere immediato, laddove si tratti di difetti palesi, ovvero necessitare di apposita perizia (Cass. n. 12829/2018) con valutazione rimessa al giudice di merito.
Ciò detto, nella specie l'imprenditore convenuto si è costituito Controparte_1
tempestivamente, eccependo la decadenza di parte attrice da ogni garanzia;
eccezione sollevata anche dalla difesa dell'Arch. e dai terzi chiamati. CP_2
Tale eccezione è parzialmente fondata, quanto cioè ai vizi delle opere impiantistico- idrauliche.
Si osserva che nella citazione introduttiva l'attore ha allegato che avrebbe avuto conoscenza di tutti i difetti per cui è causa all'esito dell'incarico peritale affidato all'Ing. Persona_2
e dunque, alla data di redazione della perizia, del 1.7.2020.
Alcuna distinzione viene fatta, dunque, per la conoscenza dei vizi delle lavorazioni impiantistiche ed in specie dell'impianto idraulico.
Purtuttavia va evidenziato che la perizia dell'Ing. precisa, riferendosi al punto G) Per_2
“Difformitá e/o vizi Opere impiantistiche idrauliche” che “In questa sezione sono state prese in considerazione le difformitá e/o vizi non direttamente interessati dalla presente relazione ovvero si é valutato la corrispondenza delle opere contrattualizzate con Computo metrico e contratto di appalto del 25-6-2012 e norme UNI sulla realizzazione degli impianti idraulici. In particolare in merito: - Alla tipologia e percorso di posa dell'impianto gas interno ed esterno. - Alla realizzazione dello scarico fumi”. Prosegue la perizia, affermando che “Dalla documentazione fotografica acquisita dal cliente si evidenzia la non conformitá di posa alla Norma UNI 7129:2008 della tubazione gas per quanto riguarda gli attraversamenti muri p.to 4.4.1.7 ed il percorso all'interno pto 4.5.5.1 ed esterno dell'edificio p.to 4.5.1.3.”
Dunque il perito dà atto di aver ricevuto dalla parte committente la documentazione fotografica riprodotta alle pg. 49/53 della perizia (“foto committente”). Ebbene parte attrice non ha assolto all'onere di allegare specificamente e provare in quale contesto tali fotografie
(non datate) sono state effettuate e le circostanze nelle quali l'attore avrebbe scoperto il vizio, data anche la presenza nelle fotografie di materiali da cantiere. Ciò tanto più che la documentazione fotografica per numero di rilievi fotografici, accuratezza e dettaglio degli elementi raffigurati denota come fosse stato indagato il percorso delle tubazioni e dà conto dell'assenza visibile di guaine e protezioni.
Se ne deve inferire che i vizi degli impianti, già descritti con il ricorso per ATP, erano noti al committente in data antecedente al 1.7.2020 e ben prima della CTU.
Manca pertanto l'allegazione del momento della scoperta di tali vizi, tanto più se si consideri che nel corso del sopralluogo svoltosi tra le parti in data 4.6.2020, di cui al verbale prodotto (all. 6 alla citazione), non è stata riscontrata la presenza di tali vizi, il che non trova giustificazione plausibile, atteso l'interesse del committente alla constatazione di tutti i difetti esistenti e rilevabili, se non ipotizzando che la situazione dei luoghi sia mutata rispetto a quella documentata dalle fotografie anzidette, perciò corrispondente ad epoca antecedente.
Alla luce di ciò non pare potersi fondatamente sostenere che l'attore necessitasse della perizia dell'Ing. per poter raggiungere un apprezzabile grado di conoscenza della Per_2
gravità dei difetti, dato che emergevano con immediatezza dalla documentazione fotografica fornita dal Sig. al tecnico (assenza della guaina metallica, compresenza di tubazioni Pt_1
del gas senza protezioni e altre tubazioni) e, in mancanza di interventi edilizi da parte dell'attore di modifica dello stato dei luoghi per la destinazione abitativa, come viene affermato in citazione, vengono a coincidere con le stesse irregolarità rilevate in data 20.07.2017 con la Nota prot. n. 13815 del 1.9.2017 dal Comando VVF di Imperia riguardante il mancato rispetto degli schemi indicati dalla Norma UNI 7129.
Alla luce di quanto precede, considerato che nella citazione introduttiva non viene allegato con precipuo riferimento ai “vizi” e alle “difformità dell'opera inerenti le opere impiantistiche idrauliche quando erano emerse, poiché non riferite ai difetti direttamente interessati dalla relazione dell'Ing. sul fenomeno infiltrativo, deve riscontrarsi Per_2 tardività nella condotta dell'attore volta a domandare il risarcimento del danno di cui al punto G) Difformitá e/o vizi Opere impiantistiche idrauliche (riguardanti in particolare tipologia e percorso di posa dell'impianto gas interno ed esterno e realizzazione dello scarico fumi) della perizia dell'Ing. L'attore è pertanto decaduto dalla garanzia Per_2
con conseguente rigetto della domanda di risarcimento dei vizi descritti al PARAGRAFO
“G” – Punti 1,2,3 della relazione di Atp dell'Ing. (vd. pagine da 47/57). Restano CP_7
pertanto assorbite le questioni di merito circa la certificazione di conformità degli impianti rilasciata dall'impresa e la condotta dei convenuti. CP_5
Deve invece rilevarsi la tempestività della domanda attorea in relazione a tutti gli altri vizi descritti in citazione e riscontrati in sede di ATP, con rigetto dell'eccezione dei convenuti decadenza dalla garanzia.
Va rammentato che il riconoscimento dei vizi esclude la necessità per il committente di porre in essere la denunzia, potendo la stessa avvenire non solo in modo esplicito, ma anche tacitamente per facta concludentia.
Nella specie il verbale del 4.6.2020, prodotto come doc. 6 di parte attrice, sottoscritto anche dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori è idoneo ad integrare riconoscimento dei vizi ivi descritti, il che rende in radice non necessaria la denuncia dei vizi.
In ogni caso, la scoperta di tali vizi – da cui decorre il termine previsto per la denunzia – deve ritenersi correttamente riconducibile all'acquisizione da parte del committente della relazione del tecnico Ing. Per_2
Non assumono rilevanza in senso contrario le fotografie prodotte dall'attore come documenti da 11 a 16, datate, in quanto documentano singoli e circoscritti tentativi di risolvere il problema delle infiltrazioni (vd. perizia dell'Ing. – foto del committente Per_2
riportate al punto E) Analisi di un intervento di ripristino impermeabilizzazione in un attraversamento pluviale/solaio) ma non la conoscenza dei vizi e delle cause, che in tal caso, in difetto di prova contraria, devono intendersi conosciuti dall'attore all'esito delle indagini del tecnico, con la conseguenza che il termine di decadenza incomincia a decorrere solo dal 1.7.2020.
Si reputa applicabile anche agli altri vizi/difetti lamentati in citazione la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. e nessuna tardività si riscontra nella condotta dell'attore, atteso che la notifica del ricorso per ATP con cui l'attore ha formalmente notiziato l'impresa appaltatrice ed il direttore dei lavori delle criticità riscontrate il 1.7.2020, risale all'agosto 2020.
E' chiaro, poi, che il termine di prescrizione di un anno è sospeso per tutta la durata del procedimento di Atp conclusosi il 26.3.2024, di modo che la citazione notificata il 2.9.2024 rispetta detto termine.
Vagliate le questioni preliminari, si osserva nel merito che è infondata l'eccezione dell'appaltatore circa la riconducibilità delle infiltrazioni verificatesi al piano CP_6 interrato all'otturazione del pluviale che si pretende ascrivibile alla cattiva manutenzione della grondaia da parte del proprietario, in quanto la Ctu, all'esito di indagini espletate nel contraddittorio e con argomentazioni tecniche corrette, che qui si condividono, ha accertato che “la forma della grondaia è tale da sversare l'acqua in eventuale eccesso sul cornicione e sulle strutture in legno (cioè lato fabbricato) e ciò non è conforme con la buona regola dell'arte secondo la quale l'acqua piovana deve essere allontanata dalla parete”. Irrilevante è pertanto, data l'esistenza del vizio come sopra riscontrato, quanto frequente sia il rischio di tracimazione dell'acqua, posto che il petitum della domanda riguarda il risarcimento del danno inteso come eliminazione indiretta dei vizi, mediante la traduzione in termini monetari dell'incidenza dei vizi rilevati, e non il risarcimento del danno cagionato dalle infiltrazioni. Non risulta confutato il fatto che le gronde siano tali da sversare acqua piovana verso gli elementi lignei dell'edificio anziché verso l'esterno e irrilevante è che la Pt_2
avrebbe seguito una indicazione/scelta architettonico/estetica fornita dalla CP_6
Committenza, in quanto non è stata fornita la prova nel presente giudizio che l'appaltatore abbia segnalato al cliente le criticità di tale scelta e ciononostante abbia eseguito quanto confermato dal cliente quale nudus minister del medesimo.
La contestazione circa il fatto che la mancanza e carenza di areazione sarebbero la causa della condensa e delle muffe non è certamente idonea a confutare l'esistenza dei vizi costruttivi rilevati dal Ctu.
Si reputa opportuno ricordare che “sul piano amministrativo, cioè nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione alle condotte illecite poste in essere rispetto alla normativa edilizia, la responsabilità per gli abusi incombe, in effetti, sia sul committente, sia sul direttore dei lavori, sia sull'appaltatore (..); ma, nei rapporti interni e, in particolare, nei rapporti tra committente e progettista e direttore dei lavori, ha rilievo il relativo rapporto contrattuale e le obbligazioni dallo stesso derivanti” (Cass. n. 13157/2024).
Nella specie, dalla CTU redatta dall'Ing. in sede di Atp e prodotta in atti Controparte_7
dall'attore risulta che il progetto della nuova costruzione redatto dall'Arch.
[...]
assentito con permesso di costruire del 16.7.2012, antecedentemente alla stipula CP_2
del contratto di appalto, è privo della allegazione della Relazione energetica prescritta dalla legge n. 10/91, che non sono state presentate varianti al progetto e che al progetto depositato a fine lavori il 19.04.2016 prot. 2738 dal Direttore dei Lavori non risulta allegato l'attestato di qualificazione energetica prescritto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 (a norma del quale “La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata”) e che il DL ha allegato alla fine lavori Dichiarazione di Conformità per rilascio della Agibilità datata
8.9.2015, attestando la rispondenza delle opere edili realizzate e degli impianti installati ai requisiti di igiene, salubrità, sicurezza, superamento delle barriere architettoniche e risparmio energetico.
Non vi è dubbio che il bene concretamente realizzato in esecuzione dell'appalto presentasse due cucine e locali riscaldati e non è contestato che tali lavori siano stati eseguiti in forza del contratto di appalto, poiché i lavori sono stati ultimati il 9.9.2015 (doc.
2.25 allegato alla ctu) e l'appaltatore chiamando in causa l' Controparte_6 Controparte_5
individuata come subappaltatore delle opere idrauliche eseguite al piano interrato e al primo piano, ha tacitamente riconosciuto di essere obbligato alla loro esecuzione in forza dell'appalto.
La difformità del bene eseguito rispetto a quanto previsto dal computo metrico oggetto del contratto d'appalto – computo che prevedeva la destinazione abitativa per il solo primo piano, in presenza di progetto edilizio redatto nel 2012 dall'Arch. (riguardante CP_2
“fabbricato costituito da un unico corpo con diverse altezze utili interne, e più precisamente 2,70 ml, per tutti i vani abitabili, mente con altezza interna di 2,40 ml sono previsti tutti i locali non abitabili, il tutto con copertura a due falde (differenziate a seguire la sagoma del corpo di fabbrica e copertura in tegole del tipo "portoghese") carente della progettazione termica – è, ad avviso dello scrivente, avvenuta secondo una variante ex art. 1659 c.c. che deve ritenersi autorizzata dal committente, in quanto l'attore (che, infatti, non invoca la responsabilità dei professionisti perché l'opera sia stata eseguita con un errore progettuale) ha riconosciuto di aver utilizzato e di voler utilizzare il piano interrato a scopo abitativo (cfr memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc, pg. 4: “piano seminterrato (..) e c'è una cucina che effettivamente viene utilizzata solo quando la famiglia , tempo permettendo, mangia Pt_1 all'aria aperta”), tant'è che ha chiesto, inter alia, il risarcimento del danno perché non è stata “redatta la ACE (oggi APE) per il riscontro dell'impegno alla classe A e per rilascio agibilità”, il che essendovi un unico corpo abitativo, con i locali del piano interrato comunicanti ai vani principali della abitazione e senza accesso indipendente dall'esterno
(tranne la tavernetta), anche catastalmente costituenti lo stesso subalterno n. 7, non può che intendersi come riferito al bene così come concretamente realizzato.
A questo proposito, ferma restando la decadenza dalla garanzia per i vizi e difetti dell'impianto idraulico e di adduzione del gas come sopra già detto, la pretesa risarcitoria dell'attore per mancato rilascio dell'attestazione energetica di classe A deve qualificarsi come domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale (cfr computo metrico) e non come una garanzia per vizi e va rigettata in quanto non vi è prova della entità del danno, né sono stati offerti gli elementi necessari per tale quantificazione. Dalla Ctu prodotta in atti emerge, invero, che “per ottenere una corretta redazione dell'APE, alla luce delle scarse informazioni ricavabili dalle relazioni prodotte, qualora la Ditta LLRE e la DL non avessero memoria storico-documentale di quanto eseguito, potrebbe certamente risultare necessario condurre approfondimenti per identificare i materiali utilizzati nella sua edificazione e che, in estrema ratio, potrebbero essere previste indagini locali di tipo distruttivo” e “solo la elaborazione della APE nello stato attuale potrà identificare gli interventi da realizzare per la correzione dei ponti termici e quanto eventualmente da realizzare per garantire la corretta classe “A”. Dalle produzioni documentali versate agli atti del presente giudizio non si evincono elementi utili ad integrare le informazioni acquisite agli atti, dal che consegue il rigetto della domanda risarcitoria. Infondata è l'eccezione sollevata dall' secondo cui non Controparte_6
potrebbe essere imputato a responsabilità dell'appaltatore il mancato rivestimento in pietra sui muri esterni sostituito con l'intonaco strollato poiché il paragrafo 25) del contratto di appalto prevedeva che i materiali in pietra fossero forniti da parte della committenza che non vi ha provveduto.
In proposito si rileva che non vi è prova scritta che detta variazione sia stata autorizzata dal committente ex art. 1659 cc con la conseguenza che, essendo state le lavorazioni eseguite,
l'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi, posto che avrebbe potuto, in difetto di variazione autorizzata, eccepire l'inadempimento o chiedere il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei materiali in pietra.
In conclusione, la domanda attorea è fondata in relazione ai restanti vizi accertati e quantificati in termini monetari in esito alle indagini svolte nel contraddittorio delle parti dal
Ctu Ing. le cui conclusioni questo giudice fa proprie, essendo sorrette da CP_7
metodica e argomentazioni corrette.
Nella specie i plurimi difetti rilevabili dagli atti danno conto della responsabilità dell'impresa appaltatrice convenuta alla stregua del principio enunciato da CP_6
consolidata giurisprudenza secondo cui “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli,
è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017).
Va altresì affermata la responsabilità solidale del direttore dei lavori Arch. in CP_2
applicazione del concorde principio giurisprudenziale per cui “Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (Sez. 2, Ordinanza n.
27045 del 18/10/2024). Va fatta altresì applicazione al caso che ci occupa del principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui: “In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'infondatezza dell'assunto della ricorrente, architetto, secondo cui non rientrerebbe tra le competenze del direttore dei lavori anche la verifica della validità del progetto strutturale, rilevando come la professionista avesse assunto l'incarico di direttore dei lavori senza alcuna limitazione alla sola parte architettonica dei lavori e che, finanche il giorno del crollo parziale del fabbricato oggetto dell'appalto, lungi dal manifestare la delimitazione delle proprie competenze e dei propri compiti riguardo ai lavori, aveva, previo sopralluogo, escluso la situazione di pericolo) (Sez. 3 - , Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023).
L'impresa Edile LLRE e l'Arch. vanno condannati in solido nei confronti CP_2 dell'attore a risarcire il danno per i vizi e difetti delle opere edili che si quantificano sulla base del computo metrico vagliato dal C.t.u. e prodotto in atti (esclusi i vizi di cui alle voci
F punto 2 sub 7, G punti 1, 2 e 3 che non vanno riconosciuti, come sopra esposto) nella complessiva somma di € 55.200,00 (= € 83.000 – [1.200 + 300 + 26.300] = € 83.000 –
27.800) già calcolata all'attualità.
Il grado di responsabilità è ravvisabile in capo all'appaltatore e al direttore di lavori nella misura pari al 50%, ciascuno, essendo il primo incorso in violazioni delle regole dell'arte ed il secondo in omessa segnalazione di errori o omessa impartizione di direttive.
Vanno disattese le eccezioni sollevate dalla Controparte_3
circa l'inoperatività della polizza in quanto le prescrizioni dell'art. 1915 c.c. sono
[...]
derogabili solo in senso più favorevole all'assicurato ex art. 1932 c.c..
Secondo la giurisprudenza, la clausola inserita nel contratto di assicurazione, con la quale si impongono all'assicurato particolari modalità od oneri per l'assolvimento dell'obbligo di avviso di cui all'art. 1915 non può avere l'effetto di ridurre l'ambito della copertura assicurativa: anche in caso di sua violazione l'assicuratore può, pertanto, rifiutare o ridurre il pagamento dell'indennizzo soltanto ove deduca e dimostri che un tempestivo avviso gli avrebbe consentito di limitare il danno indennizzabile (Cass. III, n. 2909/2008).
Nella specie le clausole della polizza che pongono il termine massimo di 15 gg per la comunicazione da parte dell'assicurato delle “circostanze” da segnalare, diverse dalla richiesta di risarcimento dei danni fanno nel contempo espresso rimando all'art. 1915 c.c. laddove prevedono che l'inadempimento all'obbligo dell'avviso “può” comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo.
Ebbene nella specie risulta che il professionista Arch. ha tempestivamente, in CP_2
data 5.8.2020 (vd. doc. 2 fasc. AG Assicuratrice) trasmesso la comunicazione della notifica del ricorso per Atp ricevuta il 4.8.2020. Alla luce di tale avviso, la contestazione
Cont della circa la omessa comunicazione della “circostanza” rappresentata dall'effettuazione del sopralluogo del 4.6.2020 entro i quindici giorni successivi non è idonea a comportare alcuna decadenza, posto che da essa non può desumersi alcuna volontà dell'assicurato di voler impedire o rendere più gravose le indagini sul sinistro o volutamente cercato di trarre un vantaggio dal verificarsi del sinistro, tanto più che a distanza di due mesi soltanto l'assicurato ha trasmesso la denuncia di sinistro.
La richiesta di intervento per infiltrazioni del Sig. con lettera mail del 05.03.2018 e la Pt_1
pec del 23.01.2019 del suo legale, poi, risultano dirette all'appaltatore e solo per conoscenza trasmesse all'Arch. (diversamente dai casi oggetto dei precedenti CP_2
giurisprudenziali richiamati dal terzo chiamato) laddove la formulazione della clausola negoziale 8.3, nel descrivere le “circostanze” oggetto dell'obbligo di comunicazione tempestiva, richiede l'indicazione dei motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento.
Nella specie le lettere anzidette per il loro contenuto generico, privo di riferimenti alla condotta tenuta dal professionista, non giustificano la invocata decadenza dal diritto all'indennizzo, anche tenuto conto che era onere dell'assicuratore, nella specie non assolto, dimostrare che un tempestivo avviso avrebbe consentito alla di limitare il danno CP_3
indennizzabile.
Nella vicenda processuale intercorsa tra le due parti convenute e l'attore, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande di quest'ultimo e della parziale fondatezza della domanda riconvenzionale avversaria, ricorrono i presupposti per procedere alla compensazione delle spese nella misura di 1/2, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. La residua metà va posta in solido a carico dell'Arch. e dell'impresa Edile Controparte_2
LLRE in quanto prevalentemente soccombenti.
Analoga statuizione va adottata per le spese e per gli oneri dell'accertamento tecnico di cui al giudizio n. R.G. 1164/2020, alla luce della parziale fondatezza delle pretese contrapposte e della prevalente soccombenza delle odierne parti convenute.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal DM n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto all'attore (€. 52.001,00 – 260.000).
Nei rapporti tra la società e l'arch. la prima va reputata CP_3 CP_2
soccombente e va condannata a pagare le spese in favore del secondo.
Vanno compensate integralmente le spese tra l' l'attore e l' Controparte_6 CP_5
tenuto conto del limitato esame del merito della vicenda tra loro intercorrente alla
[...]
luce della decadenza dalla garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1570/2024, ogni altra questione e domanda respinta o assorbita:
- condanna in solido l'Arch. e il Sig. quale Controparte_2 Controparte_1 titolare dell a risarcire a la somma di € 55.200,00 Controparte_6 Parte_1
oltre interessi dalla sentenza al saldo, come da motivazione;
- dichiara l'attore decaduto dalla garanzia per le opere impiantistiche idrauliche, come da motivazione e rigetta la domanda risarcitoria per mancato rilascio della attestazione di prestazione energetica di classe A;
- nei rapporti tra l'attore e parti convenute, compensa per 1/2 le spese di lite e condanna in solido l'Arch. e il Sig. quale titolare dell' Controparte_2 Controparte_1 [...]
a pagare a la residua metà, che liquida in €. 393,00 per Controparte_6 Parte_1
esborsi, € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge,
e in € 1.900,00 per spese di ATP, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- compensa le spese di lite tra l' , l'attore e l' Controparte_6 Controparte_5 [...]
- dichiara tenuta e condanna la in Controparte_8
persona del legale rappresentante p.t. a tenere indenne e manlevare l'Arch. CP_2
dalla somma dovuta all'attore, anche per spese legali (ossia in solido con l'altro
[...]
convenuto € 55.200,00, €. 393,00 per esborsi, € 7.000,00 per compensi, € 1.900,00 per spese di ATP, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA), da cui detrarre la franchigia di €
2.000,00, e condanna la al pagamento in favore dell'Arch. delle CP_3 CP_2
spese legali, che liquida in € 7.500,00 per compensi e € 2.500,00 per spese di ATP oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Imperia, il 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis