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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/12/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 12/11/2025, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Verbania, via Boccardi n. 5
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
NE (VB) in via Provo n. 5 entrambi rappresentati, assistiti e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Pirali (C.F.
, PEC ed elettivamente domiciliati in C.F._3 Email_1
PA (NO) via piana 4/A presso e nello studio del suo difensore
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Verbania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
· omologare le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, ai sensi dell'art. 191 c.c., il regime patrimoniale della comunione legale dei beni cesserà a far tempo dalla data di comparizione personale dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, V comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte.
2) I figli maggiorenni e hanno scelto di vivere con il padre al quale viene Per_1 Per_2 assegnata la casa coniugale sita in Verbania Via Boccardi 5 con tutti gli arredi e le dotazioni ivi contenuti, in quanto genitore con cui stabilmente convive anche il figlio maggiorenne al Per_2 momento non ancora economicamente indipendente.
3) La madre, in considerazione dell'età del figlio di anni 28 e della sua condizione di Per_2 lavoratore precario, provvederà a versare direttamente al figlio e limitatamente ai periodi in cui lo stesso dovesse risultare, non per colpa, disoccupato, la somma mensile di € 100,00 (cento/00), da intendersi quale mero aiuto economico in favore del figlio e quindi non soggetta all'annuale rivalutazione Istat, oltre che, sempre limitatamente alla durata dei periodi di disoccupazione incolpevole del medesimo a rimborsare direttamente al figlio, la quota parte del 50% delle spese straordinarie che verranno di volta in volta rappresentate e richieste direttamente da ai Per_2 genitori.
4) Il sig. si impegna al pagamento in via esclusiva delle spese relative alla manutenzione Pt_1 ordinaria della casa coniugale, così come delle spese per le utenze domestiche.
5) I coniugi convengono che l'autovettura Dacia Sandero targata FV795E acquistata dalla sig.ra in regime di comunione legale e già alla medesima intestata, rimarrà in uso esclusivo alla Pt_2 medesima. Il sig. dichiara di rinunciare a richiedere il rimborso della quota del 50% del Pt_1 valore del veicolo acquistato in regime di comunione legale. 6) I coniugi convengono che l'autovettura targata GK926BV e il motoveicolo Kawasaky targato ER15661, Controparte_1 acquistati dal sig. in regime di comunione legale e già al medesimo intestati rimarranno in Pt_1 uso esclusivo al sig. . La sig.ra dichiara di rinunciare a richiedere il rimborso Parte_1 Pt_2 della quota del 50% del valore dei veicoli acquistati in regime di comunione legale.
7) I coniugi convengono che l'autovettura l'autovettura Fiat Panda targata DV033WW acquistata dal sig. in regime di comunione legale e già al medesimo intestata rimarrà in uso esclusivo Pt_1 al figlio . I coniugi rinunciano reciprocamene ad ogni pretesa e/o restituzione di quanto Per_2 dagli stessi versato per l'acquisto in costanza di matrimonio della predetta autovettura.
8) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
9) Le parti chiedono che la presente separazione venga omologata con sentenza e contestualmente dichiarano di prestare entrambi acquiescenza alla emananda sentenza.
Premesso quanto sopra, le parti congiuntamente chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte affinché venga omologata la loro separazione consensuale alle condizioni sopra riportate, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando ed esonerandosi reciprocamente dalla produzione della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, 3° comma, cpc., impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale
***
LE PARTI CONGIUNTAMENTE CHIEDONO INOLTRE CHE pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO RELIGIOSO
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra di loro contratto in data 29.12.1990 in Verbania e regolarmente trascritto nei registri del Comune di Verbania al n. 108 parte 2, Serie A, anno 1990
- ordinare al Comune di Verbania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni:
1. I figli maggiorenni e hanno scelto di vivere con il padre al quale viene Per_1 Per_2 assegnata la casa coniugale sita in Verbania Via Boccardi 5 con tutti gli arredi e le dotazioni ivi contenuti, in quanto genitore con cui stabilmente convive anche il figlio maggiorenne al Per_2 momento non ancora economicamente indipendente.
2. La madre, in considerazione dell'età del figlio di anni 28 e della sua condizione di Per_2 lavoratore precario, provvederà a versare direttamente al figlio e limitatamente ai periodi in cui lo stesso dovesse risultare, non per colpa, disoccupato, la somma mensile di € 100,00 (cento/00), da intendersi quale mero aiuto economico in favore del figlio e quindi non soggetta all'annuale rivalutazione Istat, oltre che, sempre limitatamente alla durata dei periodi di disoccupazione incolpevole del medesimo a rimborsare direttamente al figlio, la quota parte del 50% delle spese straordinarie che verranno di volta in volta rappresentate e richieste direttamente da ai Per_2 genitori.
3. Il sig. si impegna al pagamento in via esclusiva delle spese relative alla manutenzione Pt_1 ordinaria della casa coniugale, così come delle spese per le utenze domestiche.
4. Il sig. si impegna al pagamento in via esclusiva delle spese relative alla manutenzione Pt_1 ordinaria della casa coniugale, così come delle spese per le utenze domestiche. manutenzione ordinaria della casa coniugale, così come delle spese per Id utenze domestiche.
5. I signori e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
6. I coniugi dichiarano di prestare entrambi acquiescenza alla emananda sentenza.
***
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 12/11/2025, e , chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Verbania il 29.12.1990.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va dato atto che i figli maggiorenni e hanno scelto di vivere con il padre, il quale Per_1 Per_2 provvederà al pagamento in via esclusiva delle spese relative alla manutenzione ordinaria della casa coniugale, così come delle spese per le utenze domestiche e al quale, in ragione della non autosufficienza economica del figlio , viene assegnata in uso la casa coniugale. Per_2 Va dato atto, altresì, che i coniugi convengono che l'autovettura Dacia Sandero targata FV795E acquistata dalla sig.ra in regime di comunione legale e già alla medesima intestata, rimarrà in Pt_2 uso esclusivo alla medesima. Il sig. dichiara di rinunciare a richiedere il rimborso della quota Pt_1 del 50% del valore del veicolo acquistato in regime di comunione legale;
che I coniugi convengono che l'autovettura Cupra targata GK926BV e il motoveicolo Kawasaky targato ER15661, CP_1 acquistati dal sig. in regime di comunione legale e già al medesimo intestati rimarranno in Pt_1 uso esclusivo al sig. . La sig.ra dichiara di rinunciare a richiedere il rimborso Parte_1 Pt_2 della quota del 50% del valore dei veicoli acquistati in regime di comunione legale;
che l'autovettura l'autovettura Fiat Panda targata DV033WW acquistata dal sig. in regime di comunione legale Pt_1
e già al medesimo intestata rimarrà in uso esclusivo al figlio . I coniugi rinunciano Per_2 reciprocamene ad ogni pretesa e/o restituzione di quanto dagli stessi versato per l'acquisto in costanza di matrimonio della predetta autovettura.
Va dato atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Le parti dichiarano di prestare entrambi acquiescenza alla emananda sentenza.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositare i certificati di residenza storici aggiornati e la sentenza di separazione munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi , uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Verbania, in data 29.12.1990; assegna in uso a la casa coniugale sita in Verbania Via Boccardi 5 con tutti gli arredi Parte_1
e le dotazioni ivi contenuti, in quanto genitore con cui stabilmente convive anche il figlio maggiorenne al momento non ancora economicamente indipendente. Per_2 pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio (in Parte_2 Per_2 considerazione dell'età del figlio di anni 28 e della sua condizione di lavoratore precario), e Per_2 limitatamente ai periodi in cui lo stesso dovesse risultare, non per colpa, disoccupato, la somma mensile di € 100,00 (cento/00), da intendersi quale mero aiuto economico in favore del figlio e quindi non soggetta all'annuale rivalutazione Istat, oltre che, sempre limitatamente alla durata dei periodi di disoccupazione incolpevole del medesimo a rimborsare direttamente al figlio, la quota parte del 50% delle spese straordinarie che verranno di volta in volta rappresentate e richieste direttamente da ai genitori. Per_2
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 16/12/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 12/11/2025, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Verbania, via Boccardi n. 5
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
NE (VB) in via Provo n. 5 entrambi rappresentati, assistiti e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Pirali (C.F.
, PEC ed elettivamente domiciliati in C.F._3 Email_1
PA (NO) via piana 4/A presso e nello studio del suo difensore
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Verbania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
· omologare le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, ai sensi dell'art. 191 c.c., il regime patrimoniale della comunione legale dei beni cesserà a far tempo dalla data di comparizione personale dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, V comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte.
2) I figli maggiorenni e hanno scelto di vivere con il padre al quale viene Per_1 Per_2 assegnata la casa coniugale sita in Verbania Via Boccardi 5 con tutti gli arredi e le dotazioni ivi contenuti, in quanto genitore con cui stabilmente convive anche il figlio maggiorenne al Per_2 momento non ancora economicamente indipendente.
3) La madre, in considerazione dell'età del figlio di anni 28 e della sua condizione di Per_2 lavoratore precario, provvederà a versare direttamente al figlio e limitatamente ai periodi in cui lo stesso dovesse risultare, non per colpa, disoccupato, la somma mensile di € 100,00 (cento/00), da intendersi quale mero aiuto economico in favore del figlio e quindi non soggetta all'annuale rivalutazione Istat, oltre che, sempre limitatamente alla durata dei periodi di disoccupazione incolpevole del medesimo a rimborsare direttamente al figlio, la quota parte del 50% delle spese straordinarie che verranno di volta in volta rappresentate e richieste direttamente da ai Per_2 genitori.
4) Il sig. si impegna al pagamento in via esclusiva delle spese relative alla manutenzione Pt_1 ordinaria della casa coniugale, così come delle spese per le utenze domestiche.
5) I coniugi convengono che l'autovettura Dacia Sandero targata FV795E acquistata dalla sig.ra in regime di comunione legale e già alla medesima intestata, rimarrà in uso esclusivo alla Pt_2 medesima. Il sig. dichiara di rinunciare a richiedere il rimborso della quota del 50% del Pt_1 valore del veicolo acquistato in regime di comunione legale. 6) I coniugi convengono che l'autovettura targata GK926BV e il motoveicolo Kawasaky targato ER15661, Controparte_1 acquistati dal sig. in regime di comunione legale e già al medesimo intestati rimarranno in Pt_1 uso esclusivo al sig. . La sig.ra dichiara di rinunciare a richiedere il rimborso Parte_1 Pt_2 della quota del 50% del valore dei veicoli acquistati in regime di comunione legale.
7) I coniugi convengono che l'autovettura l'autovettura Fiat Panda targata DV033WW acquistata dal sig. in regime di comunione legale e già al medesimo intestata rimarrà in uso esclusivo Pt_1 al figlio . I coniugi rinunciano reciprocamene ad ogni pretesa e/o restituzione di quanto Per_2 dagli stessi versato per l'acquisto in costanza di matrimonio della predetta autovettura.
8) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
9) Le parti chiedono che la presente separazione venga omologata con sentenza e contestualmente dichiarano di prestare entrambi acquiescenza alla emananda sentenza.
Premesso quanto sopra, le parti congiuntamente chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte affinché venga omologata la loro separazione consensuale alle condizioni sopra riportate, dichiarando di non volersi riconciliare, rinunciando ed esonerandosi reciprocamente dalla produzione della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, 3° comma, cpc., impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale
***
LE PARTI CONGIUNTAMENTE CHIEDONO INOLTRE CHE pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO RELIGIOSO
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra di loro contratto in data 29.12.1990 in Verbania e regolarmente trascritto nei registri del Comune di Verbania al n. 108 parte 2, Serie A, anno 1990
- ordinare al Comune di Verbania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni:
1. I figli maggiorenni e hanno scelto di vivere con il padre al quale viene Per_1 Per_2 assegnata la casa coniugale sita in Verbania Via Boccardi 5 con tutti gli arredi e le dotazioni ivi contenuti, in quanto genitore con cui stabilmente convive anche il figlio maggiorenne al Per_2 momento non ancora economicamente indipendente.
2. La madre, in considerazione dell'età del figlio di anni 28 e della sua condizione di Per_2 lavoratore precario, provvederà a versare direttamente al figlio e limitatamente ai periodi in cui lo stesso dovesse risultare, non per colpa, disoccupato, la somma mensile di € 100,00 (cento/00), da intendersi quale mero aiuto economico in favore del figlio e quindi non soggetta all'annuale rivalutazione Istat, oltre che, sempre limitatamente alla durata dei periodi di disoccupazione incolpevole del medesimo a rimborsare direttamente al figlio, la quota parte del 50% delle spese straordinarie che verranno di volta in volta rappresentate e richieste direttamente da ai Per_2 genitori.
3. Il sig. si impegna al pagamento in via esclusiva delle spese relative alla manutenzione Pt_1 ordinaria della casa coniugale, così come delle spese per le utenze domestiche.
4. Il sig. si impegna al pagamento in via esclusiva delle spese relative alla manutenzione Pt_1 ordinaria della casa coniugale, così come delle spese per le utenze domestiche. manutenzione ordinaria della casa coniugale, così come delle spese per Id utenze domestiche.
5. I signori e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
6. I coniugi dichiarano di prestare entrambi acquiescenza alla emananda sentenza.
***
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 12/11/2025, e , chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Verbania il 29.12.1990.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va dato atto che i figli maggiorenni e hanno scelto di vivere con il padre, il quale Per_1 Per_2 provvederà al pagamento in via esclusiva delle spese relative alla manutenzione ordinaria della casa coniugale, così come delle spese per le utenze domestiche e al quale, in ragione della non autosufficienza economica del figlio , viene assegnata in uso la casa coniugale. Per_2 Va dato atto, altresì, che i coniugi convengono che l'autovettura Dacia Sandero targata FV795E acquistata dalla sig.ra in regime di comunione legale e già alla medesima intestata, rimarrà in Pt_2 uso esclusivo alla medesima. Il sig. dichiara di rinunciare a richiedere il rimborso della quota Pt_1 del 50% del valore del veicolo acquistato in regime di comunione legale;
che I coniugi convengono che l'autovettura Cupra targata GK926BV e il motoveicolo Kawasaky targato ER15661, CP_1 acquistati dal sig. in regime di comunione legale e già al medesimo intestati rimarranno in Pt_1 uso esclusivo al sig. . La sig.ra dichiara di rinunciare a richiedere il rimborso Parte_1 Pt_2 della quota del 50% del valore dei veicoli acquistati in regime di comunione legale;
che l'autovettura l'autovettura Fiat Panda targata DV033WW acquistata dal sig. in regime di comunione legale Pt_1
e già al medesimo intestata rimarrà in uso esclusivo al figlio . I coniugi rinunciano Per_2 reciprocamene ad ogni pretesa e/o restituzione di quanto dagli stessi versato per l'acquisto in costanza di matrimonio della predetta autovettura.
Va dato atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Le parti dichiarano di prestare entrambi acquiescenza alla emananda sentenza.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositare i certificati di residenza storici aggiornati e la sentenza di separazione munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi , uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Verbania, in data 29.12.1990; assegna in uso a la casa coniugale sita in Verbania Via Boccardi 5 con tutti gli arredi Parte_1
e le dotazioni ivi contenuti, in quanto genitore con cui stabilmente convive anche il figlio maggiorenne al momento non ancora economicamente indipendente. Per_2 pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio (in Parte_2 Per_2 considerazione dell'età del figlio di anni 28 e della sua condizione di lavoratore precario), e Per_2 limitatamente ai periodi in cui lo stesso dovesse risultare, non per colpa, disoccupato, la somma mensile di € 100,00 (cento/00), da intendersi quale mero aiuto economico in favore del figlio e quindi non soggetta all'annuale rivalutazione Istat, oltre che, sempre limitatamente alla durata dei periodi di disoccupazione incolpevole del medesimo a rimborsare direttamente al figlio, la quota parte del 50% delle spese straordinarie che verranno di volta in volta rappresentate e richieste direttamente da ai genitori. Per_2
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 16/12/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco