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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/09/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 996/2024
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIAN CARLO SOAVE, come da mandato in atti appellante
c.
(C.F. ), nella qualità di Controparte_1 C.F._1
amministratore di sostegno della sig.ra (C.F. CP_2
), assistita e difesa dagli Avvocati ALESSANDRO LO C.F._2
PRESTI e ANTONIO CIMINO, come da mandato in atti appellata e appellante in via incidentale
CONCLUSIONI: per parte appellante : Parte_1 “in accoglimento del gravame per il motivo di cui alla parte narrativa, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 1034/2024 del tribunale di Genova e, per
l'effetto: accertare e dichiarare che la condotta colposa di parte attrice ha concorso a cagionare il danno ex art. 1227 c.c. nella misura quantomeno del 50% o, comunque in misura superiore al 20% e/o nella misura meglio ritenuta;
per l'effetto, diminuito il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta (odierna appellante) a pagare a parte attrice (odierna appellata), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la complessiva somma di € 25.063,50= (50% di € 50.127,00) con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva, ovvero nella misura meglio ritenuta, con conseguente rideterminazione del risarcimento in proporzione alla percentuale di concorso di colpa attribuita a parte attrice (odierna appellata); dichiarare le spese di lite compensate nella misura corrispondente alla percentuale di concorso di colpa attribuita a parte attrice (odierna appellata)”; condannare parte appellata alla restituzione in favore del comune di delle somme corrisposte in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado e non più dovute in ragione dell'accoglimento del presente gravame e dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata;
in ogni caso, respingere l'appello incidentale ex adverso formulato in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato;
con vittoria integrale delle spese di lite”
per parte appellata e appellante in via incidentale nella Controparte_1
qualità:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione in via preliminare -dichiarare l'inammissibilità del proposto appello poiché generico non avendo l'appellante principale evidenziato le singole parti oggetto di gravame della Sentenza n° 2394/21 emessa dal Tribunale di Genova, le modifiche richieste rispetto le singole parti appellate, le circostanze che comportano la violazione di legge e la rilevanza pratica delle suddette violazioni di legge. nel merito -rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto e diritto, altresì viziato da manifesta genericità in parte espositiva e nelle sue conclusioni e per ciò stesso inammissibile e per l'effetto, anche in accoglimento dell'appello incidentale formulato dall'appellata -riformare la Sentenza n° 2394/21 emessa dal Tribunale di Genova nella parte in cui statuisce che “...Quel che appare provata è al più una “disattenzione” (sia pure lieve) tale da giustificare un concorso di colpa: il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in luogo adeguatamente illuminato. La spaccatura longitudinale della Contr piastrella immediatamente successiva a quella sulla quale la ha posto il piede poteva mettere in allarme l'utente su un rischio generico (e non specifico) insito in quel particolare punto della pavimentazione (integra per il resto). Il marciapiedi aveva un'ampiezza non particolarmente ridotta e quindi tale da consentire eventualmente
l'aggiramento dell'ostacolo. Vero è che il dislivello venutosi a creare era davvero minimo, e perciò particolarmente insidioso e poco percettibile ad occhio nudo, dunque non facilmente apprezzabile specie in rapporto alle condizioni soggettive dell'utente e alla sua età. Appare dunque equo riconoscere un concorso di colpa nella misura del
20% in capo all'attrice...” poiché statuizione manifestamente contraddittoria, non conforme agli elementi obiettivi collazionati nella fase istruttoria, arbitraria e illogica, dichiarando l'accoglimento del motivo di appello incidentale proposto dalla NO
nella qualità e per l'effetto accertata la piena responsabilità ex Controparte_1
art. 2051 C.C. dell' territoriale, condannare l'appellante a liquidare alla NO CP_3
nella qualità di ADS della NO appellante Controparte_1 CP_2
incidentale, la somma complessiva di € 50.127,00 discendente dalla valutazione medico-legale delle lesioni subite dalla NO emersa nella CTU CP_2
licenziata dal Giudice di prime cure (che non si contesta) in conseguenza degli occorsi fatti oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo, detratto quanto percepito in acconto in esecuzione della Sentenza di primo grado oltre la rifusione delle spese legali di primo grado nella misura del 100% di quanto liquidato
o eventualmente rideterminato. Con vittoria delle spese e degli esborsi del presente giudizio di appello, compensi, rimborso spese generali ex art. 14 D.M. 55/2014 e successive modifiche, CPA ed IVA come per legge, statuendo altresì la vittoria integrale delle spese in primo grado già liquidate dal Giudice di prime cure o eventualmente rideterminate nella misura meglio vista e ritenuta”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra , nella Controparte_1
qualità di amministratore di sostegno della SI.ra , conveniva in giudizio CP_2
dinanzi al Tribunale di Genova il per sentirlo condannare al Parte_1
Contr risarcimento dei danni patiti dalla SI.ra che cadeva rovinosamente a terra mentre precorreva il marciapiede attiguo a Corso Italia n. 96, in . Parte_1
Quanto allo svolgimento del fatto, si può così riassumere sulla base della sentenza impugnata:
“La sig.ra , nella qualità di amministratore di sostegno della sig.ra Controparte_1
, ha introdotto il presente procedimento esponendo che: CP_2
Contr
- la mattina del 28.07.2015 verso le ore 09:00, in la sig.ra Parte_1
percorrendo il marciapiede attiguo al civico n. 96 di Corso Italia, a causa di un anomalo dosso con pavimentazione irregolare in piastrelle, mobili e disconnesse, cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni;
- la caduta era stata determinata proprio dalla mobilità e dalle disconnessioni presenti sulle piastrelle, sulla sommità del dosso;
Contr
- la sig.ra veniva immediatamente assistita dal marito sig. e dal proprio CP_4
nipote sig. (entrambi presenti al momento della caduta); Per_1
- successivamente veniva condotta al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Scassi di
Genova Sampierdarena ove, a seguito di visita specialistica, veniva refertato un
“trauma anca e arto inferiore sinistro…accorciato ed extrarotato” e posta diagnosi di una “frattura complessa pertrocanterica sinistra”;
- veniva in quel contesto fornita indicazione clinica ad intervento chirurgico;
Contr
- in data 29.07.2015, pertanto, presso lo stesso nosocomio, la sig.ra veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione e osteosintesi con chiodo di Gamma” al fine di ovviare a “frattura pluriframmentaria epifisi prossimale femore sinistro”; Contr
- in seguito, la sig.ra si sottoponeva a visita medico legale per stimare e valutare i postumi temporanei e permanenti riportati a cagione del sinistro verificatosi in data
28.07.2015;
- il medico legale, dott. interpellato quale medico fiduciario di parte attrice, Per_2
Contr valutava e riconosceva alla sig.ra un periodo di inabilità temporanea assoluta di
120 giorni, nonché un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e, quali postumi dei traumatismi all'arto inferiore sinistro, un'invalidità permanente nella misura del 20% della totale, tenuto conto della verificazione di un decadimento delle Contr condizioni cognitive della sig.ra a seguito della caduta;
Contr
- sulla scorta di tali conclusioni medico legali, la sig.ra quantificava i danni dalla stessa patiti nella somma di € 71.862,00; Contr
- l'amministratore di sostegno della sig.ra al fine di ottenere ristoro dei danni patiti da quest'ultima, radicava due distinti giudizi convenendo, in un primo giudizio, il
(il relativo giudizio si è già concluso con sentenza Controparte_5
passata in giudicato, nel quale è stato accertato il difetto di titolarità, dal punto di vista passivo, di un potere di fatto sul bene in oggetto da parte del ), mentre nel CP_5
presente secondo giudizio il Parte_1
- in diritto, parte attrice sosteneva la responsabilità dell'ente locale ai sensi dell'art. Contr 2051 c.c. oltre che ex art. 2043 c.c.: la sig.ra infatti, era caduta a terra a causa delle caratteristiche insidiose del luogo in cui si trovava a camminare;
più in particolare, la pavimentazione in piastrelle era risultata irregolare, disconnessa, non complanare e mobile nonché caratterizzata da un dosso sostanzialmente non visibile a causa dell'uniformità di colore. Siffatte circostanze non avevano consentito alla sig.ra Contr di camminare su un marciapiede sicuro e scevro da situazioni di pericolo.
L'irregolarità del piano di calpestio e delle mattonelle di rivestimento, insidiosamente rialzate, mobili e dai bordi sporgenti, avrebbe richiesto, quanto meno, idonea segnalazione di pericolo e l'adozione di misure di sicurezza per evitare cadute dei pedoni. Il si è costituito in giudizio contestando integralmente Parte_1
le difese di parte attrice sia nell'an che nel quantum. Più in particolare, ha dedotto che:
- ai sensi dell'art. 2051 c.c. era onere di parte attrice dimostrare che la caduta fosse effettivamente derivata da una problematica della pavimentazione stradale, non essendo sufficiente lamentare anomalie che potevano non avere avuto efficacia eziologica alcuna nella vicenda de quo;
allo stesso modo era onere di parte attrice dimostrare l'entità delle lesioni effettivamente discendenti dall'evento per cui è causa;
- sebbene parte attrice avesse riferito che il marciapiedi fosse caratterizzato da un dosso non visibile e mattonelle sconnesse, nel merito non aveva fornito alcuna prova in relazione a tali circostanze;
Contr
- la sig.ra imputava la causa della caduta sig.ra ad un asserito dissesto CP_1
delle piastrelle risultate mobili e disconnesse, tuttavia, dalle stesse fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi allegate da parte attrice attoree, si evinceva chiaramente un tratto di strada consono e idoneo alla propria funzione, non perfetto, ma certamente non insidioso;
-dall'utente medio doveva esigersi l'ordinaria diligenza. Ciò anche nell'ipotesi di responsabilità presunta di cui all'art. 2051 c.c.; Contr
-pertanto, la condotta della sig.ra connotata da negligenza e imprudenza, costituiva un'ipotesi di caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e
(il danno) evento e a porsi, dunque, quale causa esclusiva dell'evento dannoso. Al fine di valorizzare tale conclusione l'ente locale richiamava il dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost.;
- peraltro, la compagnia assicuratrice del aveva indagato - Parte_1
tramite proprio studio peritale di fiducia - lo stato dei luoghi. Il tratto di strada percorso dall'attrice e individuato come luogo del sinistro non presentava un'instabilità della pavimentazione tale da giustificare una caduta: sussisteva, infatti, una mattonella non perfettamente complanare rispetto alle altre, ma non viziata in modo tale da poter far perdere l'equilibrio ai pedoni, in quanto perfettamente individuabile e visibile usando Contr l'ordinaria cautela e diligenza richieste all'utente medio;
- pertanto, la sig.ra avrebbe potuto transitare senza ricadere nell'asserito vizio della piastrella, essendovi spazio sufficiente. Ciò anche alla luce del fatto che il sinistro era avvenuto in condizioni di luce (i.e. pieno mattino). Sulla scorta di tali allegazioni ha chiesto l'integrale rigetto della domanda”.
Con sentenza n. 1035/2024 del 04/04/2024 il Tribunale di Genova decideva la vertenza e riteneva fondate le domande di parte attrice.
In particolare, il primo giudice riteneva responsabile il ai Parte_1
sensi dell'art. 2051 c.c. e aderiva alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 29/07/2016, n. 15761).
Pertanto, il danneggiato ha l'onere di provare solamente la sussistenza del nesso di causalità, mentre il custode ha l'onere di provare il caso fortuito, che è riconducibile al fatto naturale, al fatto del terzo, ovvero al fatto del danneggiato. Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, il fatto del danneggiato assume efficacia liberatoria qualora sia riconducibile alla condotta colposa del danneggiato e sia al contempo imprevedibile. Invero, nel caso in cui la condotta del danneggiato sia una concausa del danno, ovvero manchi il requisito dell'imprevedibilità, sarà valutato ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. Quanto alla dinamica del sinistro, parte attrice cadeva rovinosamente a terra a causa di una mattonella instabile presente lungo il marciapiede di Corso Italia, in , Parte_1
così come confermato dalla deposizione testimoniale del SI. nipote Testimone_1
Contr della SI.ra quindi, veniva provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Non veniva provato invece il caso fortuito, poiché l'attrice non faceva un uso abnorme ed imprevedibile del bene, né il provava circostanze estranee alla sua sfera di Pt_1
controllo volte ad incidere autonomamente sulla produzione dell'evento. Contr Tutto ciò premesso, il primo giudice riconosceva un concorso di colpa della SI.ra avendo quest'ultima tenuto una condotta lievemente imprudente, considerato che: la caduta si verificava in pieno giorno in un luogo sufficientemente illuminato;
la piastrella successiva a quella che presentava un'anomala conformazione, e su cui l'attrice posava il piede, presentava una spaccatura longitudinale idonea ad allarmare l'attrice circa l'esistenza di un rischio generico sulla pavimentazione;
il marciapiede era ampio e consentiva un aggiramento dell'ostacolo.
Il primo giudice evidenziava che, nonostante la disattenzione dell'attrice, il dislivello creatosi appariva comunque insidioso e poco visibile;
quindi, riconosceva un concorso Contr di colpa nella misura del 20% in capo alla SI.ra
Per ciò che concerne la quantificazione dei danni risarcibili, il Tribunale aderiva alle risultanze della CTU medico legale, secondo cui il periodo di inabilità temporanea assoluta veniva determinata in 112 giorni ed il periodo di invalidità permanente nella misura del 16%; quindi, il Tribunale adottava le Tabelle presso il Tribunale di Milano
e riconosceva il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 50.127,00.
Il primo giudice liquidava il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente attraverso l'incremento del punto danno biologico, nonché il danno morale soggettivo correlato all'invalidità temporanea utilizzando il parametro medio della tabella milanese. Non riconosceva invece la personalizzazione del danno, non essendo state allegate circostanze peculiari idonee ad attestare il maggior pregiudizio patito. Tanto premesso, considerato il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danno liquidabile veniva diminuito ad euro 40.101,60.
Le spese di lite venivano compensate nella misura di 1/5 in forza dell'accoglimento dell'eccezione ex art. 1227 c.c. e le spese di CTU erano poste a carico di parte attrice nella misura di 1/5 e di parte convenuta nella misura di 4/5.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , chiedendone la Parte_1 Parte_1
riforma.
Con un unico motivo di appello, l'appellante impugnava il capo della sentenza in cui Contr il primo giudice attribuiva un concorso di colpa nella misura del 20% alla SI.ra in luogo della misura del 50%, ritenuta congrua dall'appellante.
In particolare, il primo giudice aveva valutato erroneamente le prove dedotte nel corso Contr del giudizio e riconosceva solamente una disattenzione lieve da parte della SI.ra nel percorrere il marciapiede, nonostante l'assenza di insidie occulte ed imprevedibili sulla pavimentazione. Invero, la piastrella su cui parte attrice posava il piede era danneggiata e quella successiva presentava una spaccatura longitudinale idonea ad allarmare l'attrice circa l'esistenza di un rischio presente sul marciapiede, considerato altresì che la caduta si verificava in pieno giorno, il marciapiede era largo 90 cm e l'irregolarità della pavimentazione era facilmente visibile ed evitabile.
Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere un concorso di colpa nella misura del 50%, considerata la condotta negligente ed imprudente di parte attrice.
L'appellante chiedeva la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 62.573,20.
Si costituiva in giudizio , in qualità di amministratore di sostegno Controparte_1
della SI.ra , opponendosi all'avversario appello, chiedendone il rigetto, CP_2
e proponendo appello incidentale.
L'appellata contestava l'unico motivo di appello proposto da parte appellante, ritenendo in primo luogo che un marciapiede deve essere fruibile per ogni tipo di utente e sprovvisto di vizi occulti ed insidie: quindi, l'appellante non poteva pretendere un Contr grado di attenzione abnorme e inesigibile da parte della SI.ra in relazione ad una mattonella posizionata in maniera anomala lungo il marciapiede.
Inoltre, l'appellante non forniva alcuna prova circa la condotta negligente della SI.ra Contr
che non poteva prevedere, né tantomeno evitare, l'insidia presente sul marciapiede. Invero, le irregolarità erano coperte dall'uniformità del colore delle piastrelle, così come documentato dalle produzioni fotografiche in atti;
inoltre, il
Comune di provvedeva ad eliminare l'insidia con una passerella in Parte_1
cemento armato a seguito dell'evento dannoso.
Pertanto, stante l'omessa prova di una condotta negligente attribuibile a parte appellata, Contr l'appello risultava infondato quanto al concorso colposo della SI.ra nella verificazione dell'evento.
La SI.ra , nella qualità di amministratore di sostegno della SI.ra Controparte_1
Contr
proponeva poi appello incidentale e censurava la sentenza impugnata nella parte Contr in cui riconosceva un concorso di colpa in capo alla SI.ra In particolare, il
Tribunale fondava la propria decisione sulla spaccatura longitudinale presente sulla Contr piastrella immediatamente successiva a quella calpestata dalla SI.ra che avrebbe dovuto allarmare la danneggiata circa l'esistenza di un rischio sul marciapiede. Tale argomentazione appariva illogica, considerato che la danneggiata non poteva percepire l'anomalia della pavimentazione dalla venatura della piastrella successiva a quella effettivamente calpestata, in assenza di apposita segnaletica da parte dell'Ente territoriale.
Alla luce di tali considerazioni, il concorso di colpa nella misura del 20% appariva arbitraria ed eccessiva, non avendo la danneggiata tenuto una condotta imprudente o imprevedibile. Contr Pertanto, la SI.ra chiedeva l'integrale risarcimento del danno.
Con ordinanza del 19/2/2025, la Corte formulava una proposta transattiva, consistente nell'abbandono della lite a spese interamente compensate del secondo grado del giudizio. La proposta conciliativa veniva accettata solo dalla SI.ra nella Controparte_1
Contr qualità di amministratore di sostegno della SI.ra mentre il Parte_1
depositava note di trattazione scritta chiedendo la fissazione dell'udienza di
[...]
rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 16/9/2025 veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'appello principale proposto dal non è Parte_1
fondato e deve, pertanto, essere respinto. Va preliminarmente osservato che, a causa della mancata impugnazione da parte dell'appellante principale (ma anche di quello incidentale, come si vedrà infra), nel caso in esame si è formato il giudicato sul quantum debeatur poiché l'appellante non contesta le risultanze della CTU medico legale svolta nel grado pregresso, dalla quale risulta il danno non patrimoniale subito dall'appellata, nonché sulla responsabilità del l'appellante Parte_1
principale si lamenta infatti della errata quantificazione del concorso colposo dell'appellata nella determinazione del fatto, ma non mette in dubbio la responsabilità del per la custodia del marciapiede luogo del sinistro. In particolare, Pt_1
l'appellante principale censura la sentenza impugnata ravvisandola errata relativamente al profilo del concorso di colpa attribuito all'appellata nella misura del solo 20%, mentre si sarebbe dovuta quantificare nella maggiore misura del 50% la disattenzione della nella determinazione dell'evento dannoso. La avrebbe dovuto, infatti, secondo il Comune appellante, essere consapevole della pericolosità della pavimentazione a causa della fessurazione della piastrella immediatamente successiva a quella sulla quale aveva posato il piede.
Ora, trattandosi di un marciapiede che deve, per sua natura, possedere un livello Contr minimo di sicurezza, pretendere che una signora di 72 anni, quale era la al momento del sinistro, debba rispondere di concorso colposo nella misura del 50% perché non avrebbe visto la fessurazione di una piastrella, dovendo altresì immaginare che quella sulla quale stava per posare il piede sarebbe stata fonte di pericolo, appare inesigibile nella fattispecie. Si deve rammentare che la piastrella che ha cagionato la Contr caduta della si era rivelata inaspettatamente mobile e tale caratteristica, accertata nell'istruttoria e non contestata da alcuno, appare elemento costitutivo di una insidia vera e propria. Si consideri che la documentazione fotografica in atti (cfr. fascicolo di primo grado di parte attrice, prod. n. 7) evidenzia come le piastrelle a copertura del marciapiede si configurassero come uniformi per colore e andamento, così da nascondere ogni irregolarità. La prospettazione dell'appellante non si appalesa corretta, inoltre, là dove vorrebbe qualificare come caso fortuito l'asserita negligenza nella quale Contr sarebbe incorsa la la giurisprudenza di legittimità afferma al riguardo che
“…deve, allora, ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla interazione fra la condizione potenzialmente pericolosa della cosa e l'agire umano...” (Cass. 19/12/2022, n. 37059). L'appellante principale non ha dunque provato la ricorrenza dei due presupposti che escludono il nesso di causalità tra il manufatto e l'evento dannoso, ovvero: 1) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
2) che quella condotta non fosse prevedibile da parte del custode. La mancata prova di una negligenza ascrivibile alla NO induce a ritenere infondato l'appello principale sotto il profilo del concorso colposo nella determinazione dell'evento da parte della danneggiata, ferma la responsabilità del che quest'ultimo comunque non disconosce. L'appello Parte_1
principale deve pertanto essere respinto.
Contr Venendo all'appello incidentale, col quale l'amministratore di sostegno della impugna la sentenza nella parte in cui afferma: “...Quel che appare provato è al più una “disattenzione” (sia pure lieve) tale da giustificare un concorso di colpa: il sinistro
è avvenuto in pieno giorno, in luogo adeguatamente illuminato. La spaccatura Contr longitudinale della piastrella immediatamente successiva a quella sulla quale la ha posto il piede poteva mettere in allarme l'utente su un rischio generico (e non specifico) insito in quel particolare punto della pavimentazione (integra per il resto).
Il marciapiedi aveva un'ampiezza non particolarmente ridotta e quindi tale da consentire eventualmente l'aggiramento dell'ostacolo. Vero è che il dislivello venutosi a creare era davvero minimo, e perciò particolarmente insidioso e poco percettibile ad occhio nudo, dunque non facilmente apprezzabile specie in rapporto alle condizioni soggettive dell'utente e alla sua età. Appare dunque equo riconoscere un concorso di Contr colpa nella misura del 20% in capo all'attrice...”, ritenendo che la non abbia concorso, nemmeno nella misura del 50%, alla causazione del sinistro, la Corte osserva quanto segue.
La dinamica del sinistro, quale esposta dal teste presente al fatto, Testimone_1
Contr nipote acquisito della riconduce il sinistro stesso al rialzo rispetto al piano di calpestio del marciapiede in questione di una mattonella malferma.
Il teste, che è stato molto preciso nella deposizione, ha anche indicato con una “X” il Contr punto esatto della caduta della sulla fotografia prodotta da parte attrice quale doc.
n. 7, fotografia che è stata allegata al verbale dell'udienza in cui è stato escusso il teste.
Il teste ha affermato, rispondendo ai capitoli di prova ammessi dal giudice, Per_1
quanto segue: capo c. Vero che sul marciapiede de quo era presente un dosso come da documentazione fotografica sub produzione 7) fascicolo attoreo che si rammostra al teste.
“Il marciapiede presentava una salita con un falso piano, sembrava tutto uguale ma in realtà c'era una salitina”. capo d. Vero che la NO giunta sulla sommità del dosso perdeva CP_2
l'equilibrio e cadeva sul marciapiede di cui alla documentazione fotografica sub produzione 7) fascicolo attoreo che si rammostra al teste.
“Preciso che ho visto la zia mettere il piede su una piastrella che al suo passaggio, essendo semovibile, si è abbassata e quindi le si è impuntato il piede nella piastrella seguente che essendosi abbassata quella sulla quale aveva messo il piede creava un dislivello di circa 2 centimetri con quella posta immediatamente dopo. Le si è quindi impuntato il piede ed è caduta in avanti battendo a terra il fianco sinistro. Poi abbiamo scoperto che si è rotta il femore”. ADR: “erano le 9 circa del mattino ed era bel tempo. La pavimentazione era tutta uniforme il falso piano non si vedeva e il dosso non era segnalato”. capo e. Vero che la piastrellatura sulla sommità del dosso era irregolare, disconnessa e mobile come da documentazione fotografica sub produzione 7) fascicolo attoreo che si rammostra al teste.
“È vero, oltre a essere basculante la piastrella era anche rotta”.
Risulta dunque che il sinistro è avvenuto per la disconnessione esistente sul marciapiede e quindi a causa della sua conformazione non corretta. Contr Né può dirsi che la abbia utilizzato in maniera anomala il marciapiede in oggetto, con modalità abnormi e imprevedibili, avendone fatto invece un utilizzo del tutto appropriato e congruo.
Dalla documentazione fotografica prodotta in atti è possibile desumere che il marciapiede appariva uniforme, privo di irregolarità e, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, di una larghezza inferiore a 90 cm. La piastrella non poteva essere agevolmente evitata, il dislivello creatosi era poco percettibile e, inoltre, la zona non veniva interdetta dal al transito pedonale. Pt_1
La sentenza impugnata ha ritenuto provata la sussistenza di una disattenzione (sia pur Contr lieve, appunto nella misura del 20%) a carico della tale da giustificare un concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso. Tuttavia, tale decisione appare contraddittoria rispetto a quanto accertato in istruttoria e rispetto a quanto motivato nella stessa sentenza. A fondamento di tale decisione il Tribunale sostiene che la signora avrebbe dovuto porre attenzione alla spaccatura longitudinale della piastrella immediatamente successiva a quella calpestata. Ma dalla semplice “venatura” di una piastrella, si noti non di quella calpestata ma di un'altra che non ha cagionato la Contr caduta della questa non poteva certo desumere che la piastrella precedente fosse mobile e disallineata, considerata anche l'assenza di idonea segnalazione circa tale irregolarità. Non si può ragionevolmente esigere che l'utente di un marciapiede possa rappresentarsi un'insidia nel percorrerlo vedendo una piastrella venata che non è quella calpestata. Le fotografie prodotte in primo grado dall'attrice, come già si è evidenziato, rendono l'impressione di una piastrellatura uniforme, senza apparenti irregolarità. La piastrella “mobile” (caratteristica non visibile) non poteva ragionevolmente essere aggirata presupponendo che vi fosse una insidia solo in base all'osservazione di una venatura della piastrella successiva. Pretendere un tale tipo di attenzione significherebbe voler addebitare, anche contro l'evidenza fattuale, una corresponsabilità dell'utente nella causazione dell'evento. La sentenza appare allora da Contr riformare nella parte in cui addossa alla una parte di responsabilità nella causazione del fatto. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare la responsabilità del e condannarlo all'integrale risarcimento dei danni a favore dell'appellata. Pt_1
Del resto il Tribunale afferma che il “…dislivello venutosi a creare era davvero minimo
e perciò, particolarmente insidioso e poco percettibile ad occhio nudo, dunque non facilmente apprezzabile, specie in rapporto alle condizioni soggettive dell'utente e alla sua età…”, mentre, se le condizioni del dislivello sono quelle accertate dal Giudice di prime cure e se la zona non è stata interdetta dal al transito degli utenti, ne Pt_1
consegue che appare contraddittorio affermare che “…appare dunque equo riconoscere un concorso di colpa nella misura del 20% in capo all'attrice…”.
Contr Si deve quindi concludere che la NO non avendo tenuto alcun comportamento imprevedibile e neppure avendo colposamente concorso alla produzione del danno, incorrendo in una vera e propria insidia non segnalata né altrimenti evitabile, sia meritevole dell'integrale risarcimento del danno discendente dall'evento dannoso.
Tale danno è stato determinato dal primo giudice, sulla base della c.t.u. medico legale espletata e con statuizione non impugnata da alcuna delle parti e quindi divenuta definitiva, nella somma di € 50.127,00. Su tale importo vanno riconosciuti gli accessori come stabiliti dal primo giudice (anche questa statuizione non è stata infatti censurata).
Spetta altresì all'appellante incidentale l'integrale rifusione delle spese di lite di primo grado e del presente giudizio di appello. Dette spese sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 26.001 a euro 52.000.
Le spese della c.t.u. espletata nel grado pregresso vanno poste a carico del
[...]
. Parte_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, accertata la piena responsabilità ex art. 2051
c.c. del nella causazione del sinistro per cui è causa, Parte_1
ridetermina l'importo risarcitorio a carico di quest'ultimo ed in favore della NO
, nella qualità di A.D.S. della NO , appellante Controparte_1 CP_2
in via incidentale, nella somma complessiva di € 50.127,00, con gli accessori come stabiliti dal primo giudice;
condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellata e appellante in via incidentale, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 9.991,00 per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'appellante principale.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello principale viene respinto.
Genova, 19/9/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 996/2024
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIAN CARLO SOAVE, come da mandato in atti appellante
c.
(C.F. ), nella qualità di Controparte_1 C.F._1
amministratore di sostegno della sig.ra (C.F. CP_2
), assistita e difesa dagli Avvocati ALESSANDRO LO C.F._2
PRESTI e ANTONIO CIMINO, come da mandato in atti appellata e appellante in via incidentale
CONCLUSIONI: per parte appellante : Parte_1 “in accoglimento del gravame per il motivo di cui alla parte narrativa, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 1034/2024 del tribunale di Genova e, per
l'effetto: accertare e dichiarare che la condotta colposa di parte attrice ha concorso a cagionare il danno ex art. 1227 c.c. nella misura quantomeno del 50% o, comunque in misura superiore al 20% e/o nella misura meglio ritenuta;
per l'effetto, diminuito il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta (odierna appellante) a pagare a parte attrice (odierna appellata), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la complessiva somma di € 25.063,50= (50% di € 50.127,00) con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva, ovvero nella misura meglio ritenuta, con conseguente rideterminazione del risarcimento in proporzione alla percentuale di concorso di colpa attribuita a parte attrice (odierna appellata); dichiarare le spese di lite compensate nella misura corrispondente alla percentuale di concorso di colpa attribuita a parte attrice (odierna appellata)”; condannare parte appellata alla restituzione in favore del comune di delle somme corrisposte in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado e non più dovute in ragione dell'accoglimento del presente gravame e dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata;
in ogni caso, respingere l'appello incidentale ex adverso formulato in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato;
con vittoria integrale delle spese di lite”
per parte appellata e appellante in via incidentale nella Controparte_1
qualità:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione in via preliminare -dichiarare l'inammissibilità del proposto appello poiché generico non avendo l'appellante principale evidenziato le singole parti oggetto di gravame della Sentenza n° 2394/21 emessa dal Tribunale di Genova, le modifiche richieste rispetto le singole parti appellate, le circostanze che comportano la violazione di legge e la rilevanza pratica delle suddette violazioni di legge. nel merito -rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto e diritto, altresì viziato da manifesta genericità in parte espositiva e nelle sue conclusioni e per ciò stesso inammissibile e per l'effetto, anche in accoglimento dell'appello incidentale formulato dall'appellata -riformare la Sentenza n° 2394/21 emessa dal Tribunale di Genova nella parte in cui statuisce che “...Quel che appare provata è al più una “disattenzione” (sia pure lieve) tale da giustificare un concorso di colpa: il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in luogo adeguatamente illuminato. La spaccatura longitudinale della Contr piastrella immediatamente successiva a quella sulla quale la ha posto il piede poteva mettere in allarme l'utente su un rischio generico (e non specifico) insito in quel particolare punto della pavimentazione (integra per il resto). Il marciapiedi aveva un'ampiezza non particolarmente ridotta e quindi tale da consentire eventualmente
l'aggiramento dell'ostacolo. Vero è che il dislivello venutosi a creare era davvero minimo, e perciò particolarmente insidioso e poco percettibile ad occhio nudo, dunque non facilmente apprezzabile specie in rapporto alle condizioni soggettive dell'utente e alla sua età. Appare dunque equo riconoscere un concorso di colpa nella misura del
20% in capo all'attrice...” poiché statuizione manifestamente contraddittoria, non conforme agli elementi obiettivi collazionati nella fase istruttoria, arbitraria e illogica, dichiarando l'accoglimento del motivo di appello incidentale proposto dalla NO
nella qualità e per l'effetto accertata la piena responsabilità ex Controparte_1
art. 2051 C.C. dell' territoriale, condannare l'appellante a liquidare alla NO CP_3
nella qualità di ADS della NO appellante Controparte_1 CP_2
incidentale, la somma complessiva di € 50.127,00 discendente dalla valutazione medico-legale delle lesioni subite dalla NO emersa nella CTU CP_2
licenziata dal Giudice di prime cure (che non si contesta) in conseguenza degli occorsi fatti oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto al soddisfo, detratto quanto percepito in acconto in esecuzione della Sentenza di primo grado oltre la rifusione delle spese legali di primo grado nella misura del 100% di quanto liquidato
o eventualmente rideterminato. Con vittoria delle spese e degli esborsi del presente giudizio di appello, compensi, rimborso spese generali ex art. 14 D.M. 55/2014 e successive modifiche, CPA ed IVA come per legge, statuendo altresì la vittoria integrale delle spese in primo grado già liquidate dal Giudice di prime cure o eventualmente rideterminate nella misura meglio vista e ritenuta”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra , nella Controparte_1
qualità di amministratore di sostegno della SI.ra , conveniva in giudizio CP_2
dinanzi al Tribunale di Genova il per sentirlo condannare al Parte_1
Contr risarcimento dei danni patiti dalla SI.ra che cadeva rovinosamente a terra mentre precorreva il marciapiede attiguo a Corso Italia n. 96, in . Parte_1
Quanto allo svolgimento del fatto, si può così riassumere sulla base della sentenza impugnata:
“La sig.ra , nella qualità di amministratore di sostegno della sig.ra Controparte_1
, ha introdotto il presente procedimento esponendo che: CP_2
Contr
- la mattina del 28.07.2015 verso le ore 09:00, in la sig.ra Parte_1
percorrendo il marciapiede attiguo al civico n. 96 di Corso Italia, a causa di un anomalo dosso con pavimentazione irregolare in piastrelle, mobili e disconnesse, cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni;
- la caduta era stata determinata proprio dalla mobilità e dalle disconnessioni presenti sulle piastrelle, sulla sommità del dosso;
Contr
- la sig.ra veniva immediatamente assistita dal marito sig. e dal proprio CP_4
nipote sig. (entrambi presenti al momento della caduta); Per_1
- successivamente veniva condotta al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Scassi di
Genova Sampierdarena ove, a seguito di visita specialistica, veniva refertato un
“trauma anca e arto inferiore sinistro…accorciato ed extrarotato” e posta diagnosi di una “frattura complessa pertrocanterica sinistra”;
- veniva in quel contesto fornita indicazione clinica ad intervento chirurgico;
Contr
- in data 29.07.2015, pertanto, presso lo stesso nosocomio, la sig.ra veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione e osteosintesi con chiodo di Gamma” al fine di ovviare a “frattura pluriframmentaria epifisi prossimale femore sinistro”; Contr
- in seguito, la sig.ra si sottoponeva a visita medico legale per stimare e valutare i postumi temporanei e permanenti riportati a cagione del sinistro verificatosi in data
28.07.2015;
- il medico legale, dott. interpellato quale medico fiduciario di parte attrice, Per_2
Contr valutava e riconosceva alla sig.ra un periodo di inabilità temporanea assoluta di
120 giorni, nonché un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e, quali postumi dei traumatismi all'arto inferiore sinistro, un'invalidità permanente nella misura del 20% della totale, tenuto conto della verificazione di un decadimento delle Contr condizioni cognitive della sig.ra a seguito della caduta;
Contr
- sulla scorta di tali conclusioni medico legali, la sig.ra quantificava i danni dalla stessa patiti nella somma di € 71.862,00; Contr
- l'amministratore di sostegno della sig.ra al fine di ottenere ristoro dei danni patiti da quest'ultima, radicava due distinti giudizi convenendo, in un primo giudizio, il
(il relativo giudizio si è già concluso con sentenza Controparte_5
passata in giudicato, nel quale è stato accertato il difetto di titolarità, dal punto di vista passivo, di un potere di fatto sul bene in oggetto da parte del ), mentre nel CP_5
presente secondo giudizio il Parte_1
- in diritto, parte attrice sosteneva la responsabilità dell'ente locale ai sensi dell'art. Contr 2051 c.c. oltre che ex art. 2043 c.c.: la sig.ra infatti, era caduta a terra a causa delle caratteristiche insidiose del luogo in cui si trovava a camminare;
più in particolare, la pavimentazione in piastrelle era risultata irregolare, disconnessa, non complanare e mobile nonché caratterizzata da un dosso sostanzialmente non visibile a causa dell'uniformità di colore. Siffatte circostanze non avevano consentito alla sig.ra Contr di camminare su un marciapiede sicuro e scevro da situazioni di pericolo.
L'irregolarità del piano di calpestio e delle mattonelle di rivestimento, insidiosamente rialzate, mobili e dai bordi sporgenti, avrebbe richiesto, quanto meno, idonea segnalazione di pericolo e l'adozione di misure di sicurezza per evitare cadute dei pedoni. Il si è costituito in giudizio contestando integralmente Parte_1
le difese di parte attrice sia nell'an che nel quantum. Più in particolare, ha dedotto che:
- ai sensi dell'art. 2051 c.c. era onere di parte attrice dimostrare che la caduta fosse effettivamente derivata da una problematica della pavimentazione stradale, non essendo sufficiente lamentare anomalie che potevano non avere avuto efficacia eziologica alcuna nella vicenda de quo;
allo stesso modo era onere di parte attrice dimostrare l'entità delle lesioni effettivamente discendenti dall'evento per cui è causa;
- sebbene parte attrice avesse riferito che il marciapiedi fosse caratterizzato da un dosso non visibile e mattonelle sconnesse, nel merito non aveva fornito alcuna prova in relazione a tali circostanze;
Contr
- la sig.ra imputava la causa della caduta sig.ra ad un asserito dissesto CP_1
delle piastrelle risultate mobili e disconnesse, tuttavia, dalle stesse fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi allegate da parte attrice attoree, si evinceva chiaramente un tratto di strada consono e idoneo alla propria funzione, non perfetto, ma certamente non insidioso;
-dall'utente medio doveva esigersi l'ordinaria diligenza. Ciò anche nell'ipotesi di responsabilità presunta di cui all'art. 2051 c.c.; Contr
-pertanto, la condotta della sig.ra connotata da negligenza e imprudenza, costituiva un'ipotesi di caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e
(il danno) evento e a porsi, dunque, quale causa esclusiva dell'evento dannoso. Al fine di valorizzare tale conclusione l'ente locale richiamava il dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 Cost.;
- peraltro, la compagnia assicuratrice del aveva indagato - Parte_1
tramite proprio studio peritale di fiducia - lo stato dei luoghi. Il tratto di strada percorso dall'attrice e individuato come luogo del sinistro non presentava un'instabilità della pavimentazione tale da giustificare una caduta: sussisteva, infatti, una mattonella non perfettamente complanare rispetto alle altre, ma non viziata in modo tale da poter far perdere l'equilibrio ai pedoni, in quanto perfettamente individuabile e visibile usando Contr l'ordinaria cautela e diligenza richieste all'utente medio;
- pertanto, la sig.ra avrebbe potuto transitare senza ricadere nell'asserito vizio della piastrella, essendovi spazio sufficiente. Ciò anche alla luce del fatto che il sinistro era avvenuto in condizioni di luce (i.e. pieno mattino). Sulla scorta di tali allegazioni ha chiesto l'integrale rigetto della domanda”.
Con sentenza n. 1035/2024 del 04/04/2024 il Tribunale di Genova decideva la vertenza e riteneva fondate le domande di parte attrice.
In particolare, il primo giudice riteneva responsabile il ai Parte_1
sensi dell'art. 2051 c.c. e aderiva alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 29/07/2016, n. 15761).
Pertanto, il danneggiato ha l'onere di provare solamente la sussistenza del nesso di causalità, mentre il custode ha l'onere di provare il caso fortuito, che è riconducibile al fatto naturale, al fatto del terzo, ovvero al fatto del danneggiato. Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, il fatto del danneggiato assume efficacia liberatoria qualora sia riconducibile alla condotta colposa del danneggiato e sia al contempo imprevedibile. Invero, nel caso in cui la condotta del danneggiato sia una concausa del danno, ovvero manchi il requisito dell'imprevedibilità, sarà valutato ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. Quanto alla dinamica del sinistro, parte attrice cadeva rovinosamente a terra a causa di una mattonella instabile presente lungo il marciapiede di Corso Italia, in , Parte_1
così come confermato dalla deposizione testimoniale del SI. nipote Testimone_1
Contr della SI.ra quindi, veniva provato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Non veniva provato invece il caso fortuito, poiché l'attrice non faceva un uso abnorme ed imprevedibile del bene, né il provava circostanze estranee alla sua sfera di Pt_1
controllo volte ad incidere autonomamente sulla produzione dell'evento. Contr Tutto ciò premesso, il primo giudice riconosceva un concorso di colpa della SI.ra avendo quest'ultima tenuto una condotta lievemente imprudente, considerato che: la caduta si verificava in pieno giorno in un luogo sufficientemente illuminato;
la piastrella successiva a quella che presentava un'anomala conformazione, e su cui l'attrice posava il piede, presentava una spaccatura longitudinale idonea ad allarmare l'attrice circa l'esistenza di un rischio generico sulla pavimentazione;
il marciapiede era ampio e consentiva un aggiramento dell'ostacolo.
Il primo giudice evidenziava che, nonostante la disattenzione dell'attrice, il dislivello creatosi appariva comunque insidioso e poco visibile;
quindi, riconosceva un concorso Contr di colpa nella misura del 20% in capo alla SI.ra
Per ciò che concerne la quantificazione dei danni risarcibili, il Tribunale aderiva alle risultanze della CTU medico legale, secondo cui il periodo di inabilità temporanea assoluta veniva determinata in 112 giorni ed il periodo di invalidità permanente nella misura del 16%; quindi, il Tribunale adottava le Tabelle presso il Tribunale di Milano
e riconosceva il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 50.127,00.
Il primo giudice liquidava il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente attraverso l'incremento del punto danno biologico, nonché il danno morale soggettivo correlato all'invalidità temporanea utilizzando il parametro medio della tabella milanese. Non riconosceva invece la personalizzazione del danno, non essendo state allegate circostanze peculiari idonee ad attestare il maggior pregiudizio patito. Tanto premesso, considerato il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danno liquidabile veniva diminuito ad euro 40.101,60.
Le spese di lite venivano compensate nella misura di 1/5 in forza dell'accoglimento dell'eccezione ex art. 1227 c.c. e le spese di CTU erano poste a carico di parte attrice nella misura di 1/5 e di parte convenuta nella misura di 4/5.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , chiedendone la Parte_1 Parte_1
riforma.
Con un unico motivo di appello, l'appellante impugnava il capo della sentenza in cui Contr il primo giudice attribuiva un concorso di colpa nella misura del 20% alla SI.ra in luogo della misura del 50%, ritenuta congrua dall'appellante.
In particolare, il primo giudice aveva valutato erroneamente le prove dedotte nel corso Contr del giudizio e riconosceva solamente una disattenzione lieve da parte della SI.ra nel percorrere il marciapiede, nonostante l'assenza di insidie occulte ed imprevedibili sulla pavimentazione. Invero, la piastrella su cui parte attrice posava il piede era danneggiata e quella successiva presentava una spaccatura longitudinale idonea ad allarmare l'attrice circa l'esistenza di un rischio presente sul marciapiede, considerato altresì che la caduta si verificava in pieno giorno, il marciapiede era largo 90 cm e l'irregolarità della pavimentazione era facilmente visibile ed evitabile.
Pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere un concorso di colpa nella misura del 50%, considerata la condotta negligente ed imprudente di parte attrice.
L'appellante chiedeva la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 62.573,20.
Si costituiva in giudizio , in qualità di amministratore di sostegno Controparte_1
della SI.ra , opponendosi all'avversario appello, chiedendone il rigetto, CP_2
e proponendo appello incidentale.
L'appellata contestava l'unico motivo di appello proposto da parte appellante, ritenendo in primo luogo che un marciapiede deve essere fruibile per ogni tipo di utente e sprovvisto di vizi occulti ed insidie: quindi, l'appellante non poteva pretendere un Contr grado di attenzione abnorme e inesigibile da parte della SI.ra in relazione ad una mattonella posizionata in maniera anomala lungo il marciapiede.
Inoltre, l'appellante non forniva alcuna prova circa la condotta negligente della SI.ra Contr
che non poteva prevedere, né tantomeno evitare, l'insidia presente sul marciapiede. Invero, le irregolarità erano coperte dall'uniformità del colore delle piastrelle, così come documentato dalle produzioni fotografiche in atti;
inoltre, il
Comune di provvedeva ad eliminare l'insidia con una passerella in Parte_1
cemento armato a seguito dell'evento dannoso.
Pertanto, stante l'omessa prova di una condotta negligente attribuibile a parte appellata, Contr l'appello risultava infondato quanto al concorso colposo della SI.ra nella verificazione dell'evento.
La SI.ra , nella qualità di amministratore di sostegno della SI.ra Controparte_1
Contr
proponeva poi appello incidentale e censurava la sentenza impugnata nella parte Contr in cui riconosceva un concorso di colpa in capo alla SI.ra In particolare, il
Tribunale fondava la propria decisione sulla spaccatura longitudinale presente sulla Contr piastrella immediatamente successiva a quella calpestata dalla SI.ra che avrebbe dovuto allarmare la danneggiata circa l'esistenza di un rischio sul marciapiede. Tale argomentazione appariva illogica, considerato che la danneggiata non poteva percepire l'anomalia della pavimentazione dalla venatura della piastrella successiva a quella effettivamente calpestata, in assenza di apposita segnaletica da parte dell'Ente territoriale.
Alla luce di tali considerazioni, il concorso di colpa nella misura del 20% appariva arbitraria ed eccessiva, non avendo la danneggiata tenuto una condotta imprudente o imprevedibile. Contr Pertanto, la SI.ra chiedeva l'integrale risarcimento del danno.
Con ordinanza del 19/2/2025, la Corte formulava una proposta transattiva, consistente nell'abbandono della lite a spese interamente compensate del secondo grado del giudizio. La proposta conciliativa veniva accettata solo dalla SI.ra nella Controparte_1
Contr qualità di amministratore di sostegno della SI.ra mentre il Parte_1
depositava note di trattazione scritta chiedendo la fissazione dell'udienza di
[...]
rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 16/9/2025 veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'appello principale proposto dal non è Parte_1
fondato e deve, pertanto, essere respinto. Va preliminarmente osservato che, a causa della mancata impugnazione da parte dell'appellante principale (ma anche di quello incidentale, come si vedrà infra), nel caso in esame si è formato il giudicato sul quantum debeatur poiché l'appellante non contesta le risultanze della CTU medico legale svolta nel grado pregresso, dalla quale risulta il danno non patrimoniale subito dall'appellata, nonché sulla responsabilità del l'appellante Parte_1
principale si lamenta infatti della errata quantificazione del concorso colposo dell'appellata nella determinazione del fatto, ma non mette in dubbio la responsabilità del per la custodia del marciapiede luogo del sinistro. In particolare, Pt_1
l'appellante principale censura la sentenza impugnata ravvisandola errata relativamente al profilo del concorso di colpa attribuito all'appellata nella misura del solo 20%, mentre si sarebbe dovuta quantificare nella maggiore misura del 50% la disattenzione della nella determinazione dell'evento dannoso. La avrebbe dovuto, infatti, secondo il Comune appellante, essere consapevole della pericolosità della pavimentazione a causa della fessurazione della piastrella immediatamente successiva a quella sulla quale aveva posato il piede.
Ora, trattandosi di un marciapiede che deve, per sua natura, possedere un livello Contr minimo di sicurezza, pretendere che una signora di 72 anni, quale era la al momento del sinistro, debba rispondere di concorso colposo nella misura del 50% perché non avrebbe visto la fessurazione di una piastrella, dovendo altresì immaginare che quella sulla quale stava per posare il piede sarebbe stata fonte di pericolo, appare inesigibile nella fattispecie. Si deve rammentare che la piastrella che ha cagionato la Contr caduta della si era rivelata inaspettatamente mobile e tale caratteristica, accertata nell'istruttoria e non contestata da alcuno, appare elemento costitutivo di una insidia vera e propria. Si consideri che la documentazione fotografica in atti (cfr. fascicolo di primo grado di parte attrice, prod. n. 7) evidenzia come le piastrelle a copertura del marciapiede si configurassero come uniformi per colore e andamento, così da nascondere ogni irregolarità. La prospettazione dell'appellante non si appalesa corretta, inoltre, là dove vorrebbe qualificare come caso fortuito l'asserita negligenza nella quale Contr sarebbe incorsa la la giurisprudenza di legittimità afferma al riguardo che
“…deve, allora, ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla interazione fra la condizione potenzialmente pericolosa della cosa e l'agire umano...” (Cass. 19/12/2022, n. 37059). L'appellante principale non ha dunque provato la ricorrenza dei due presupposti che escludono il nesso di causalità tra il manufatto e l'evento dannoso, ovvero: 1) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
2) che quella condotta non fosse prevedibile da parte del custode. La mancata prova di una negligenza ascrivibile alla NO induce a ritenere infondato l'appello principale sotto il profilo del concorso colposo nella determinazione dell'evento da parte della danneggiata, ferma la responsabilità del che quest'ultimo comunque non disconosce. L'appello Parte_1
principale deve pertanto essere respinto.
Contr Venendo all'appello incidentale, col quale l'amministratore di sostegno della impugna la sentenza nella parte in cui afferma: “...Quel che appare provato è al più una “disattenzione” (sia pure lieve) tale da giustificare un concorso di colpa: il sinistro
è avvenuto in pieno giorno, in luogo adeguatamente illuminato. La spaccatura Contr longitudinale della piastrella immediatamente successiva a quella sulla quale la ha posto il piede poteva mettere in allarme l'utente su un rischio generico (e non specifico) insito in quel particolare punto della pavimentazione (integra per il resto).
Il marciapiedi aveva un'ampiezza non particolarmente ridotta e quindi tale da consentire eventualmente l'aggiramento dell'ostacolo. Vero è che il dislivello venutosi a creare era davvero minimo, e perciò particolarmente insidioso e poco percettibile ad occhio nudo, dunque non facilmente apprezzabile specie in rapporto alle condizioni soggettive dell'utente e alla sua età. Appare dunque equo riconoscere un concorso di Contr colpa nella misura del 20% in capo all'attrice...”, ritenendo che la non abbia concorso, nemmeno nella misura del 50%, alla causazione del sinistro, la Corte osserva quanto segue.
La dinamica del sinistro, quale esposta dal teste presente al fatto, Testimone_1
Contr nipote acquisito della riconduce il sinistro stesso al rialzo rispetto al piano di calpestio del marciapiede in questione di una mattonella malferma.
Il teste, che è stato molto preciso nella deposizione, ha anche indicato con una “X” il Contr punto esatto della caduta della sulla fotografia prodotta da parte attrice quale doc.
n. 7, fotografia che è stata allegata al verbale dell'udienza in cui è stato escusso il teste.
Il teste ha affermato, rispondendo ai capitoli di prova ammessi dal giudice, Per_1
quanto segue: capo c. Vero che sul marciapiede de quo era presente un dosso come da documentazione fotografica sub produzione 7) fascicolo attoreo che si rammostra al teste.
“Il marciapiede presentava una salita con un falso piano, sembrava tutto uguale ma in realtà c'era una salitina”. capo d. Vero che la NO giunta sulla sommità del dosso perdeva CP_2
l'equilibrio e cadeva sul marciapiede di cui alla documentazione fotografica sub produzione 7) fascicolo attoreo che si rammostra al teste.
“Preciso che ho visto la zia mettere il piede su una piastrella che al suo passaggio, essendo semovibile, si è abbassata e quindi le si è impuntato il piede nella piastrella seguente che essendosi abbassata quella sulla quale aveva messo il piede creava un dislivello di circa 2 centimetri con quella posta immediatamente dopo. Le si è quindi impuntato il piede ed è caduta in avanti battendo a terra il fianco sinistro. Poi abbiamo scoperto che si è rotta il femore”. ADR: “erano le 9 circa del mattino ed era bel tempo. La pavimentazione era tutta uniforme il falso piano non si vedeva e il dosso non era segnalato”. capo e. Vero che la piastrellatura sulla sommità del dosso era irregolare, disconnessa e mobile come da documentazione fotografica sub produzione 7) fascicolo attoreo che si rammostra al teste.
“È vero, oltre a essere basculante la piastrella era anche rotta”.
Risulta dunque che il sinistro è avvenuto per la disconnessione esistente sul marciapiede e quindi a causa della sua conformazione non corretta. Contr Né può dirsi che la abbia utilizzato in maniera anomala il marciapiede in oggetto, con modalità abnormi e imprevedibili, avendone fatto invece un utilizzo del tutto appropriato e congruo.
Dalla documentazione fotografica prodotta in atti è possibile desumere che il marciapiede appariva uniforme, privo di irregolarità e, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, di una larghezza inferiore a 90 cm. La piastrella non poteva essere agevolmente evitata, il dislivello creatosi era poco percettibile e, inoltre, la zona non veniva interdetta dal al transito pedonale. Pt_1
La sentenza impugnata ha ritenuto provata la sussistenza di una disattenzione (sia pur Contr lieve, appunto nella misura del 20%) a carico della tale da giustificare un concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso. Tuttavia, tale decisione appare contraddittoria rispetto a quanto accertato in istruttoria e rispetto a quanto motivato nella stessa sentenza. A fondamento di tale decisione il Tribunale sostiene che la signora avrebbe dovuto porre attenzione alla spaccatura longitudinale della piastrella immediatamente successiva a quella calpestata. Ma dalla semplice “venatura” di una piastrella, si noti non di quella calpestata ma di un'altra che non ha cagionato la Contr caduta della questa non poteva certo desumere che la piastrella precedente fosse mobile e disallineata, considerata anche l'assenza di idonea segnalazione circa tale irregolarità. Non si può ragionevolmente esigere che l'utente di un marciapiede possa rappresentarsi un'insidia nel percorrerlo vedendo una piastrella venata che non è quella calpestata. Le fotografie prodotte in primo grado dall'attrice, come già si è evidenziato, rendono l'impressione di una piastrellatura uniforme, senza apparenti irregolarità. La piastrella “mobile” (caratteristica non visibile) non poteva ragionevolmente essere aggirata presupponendo che vi fosse una insidia solo in base all'osservazione di una venatura della piastrella successiva. Pretendere un tale tipo di attenzione significherebbe voler addebitare, anche contro l'evidenza fattuale, una corresponsabilità dell'utente nella causazione dell'evento. La sentenza appare allora da Contr riformare nella parte in cui addossa alla una parte di responsabilità nella causazione del fatto. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare la responsabilità del e condannarlo all'integrale risarcimento dei danni a favore dell'appellata. Pt_1
Del resto il Tribunale afferma che il “…dislivello venutosi a creare era davvero minimo
e perciò, particolarmente insidioso e poco percettibile ad occhio nudo, dunque non facilmente apprezzabile, specie in rapporto alle condizioni soggettive dell'utente e alla sua età…”, mentre, se le condizioni del dislivello sono quelle accertate dal Giudice di prime cure e se la zona non è stata interdetta dal al transito degli utenti, ne Pt_1
consegue che appare contraddittorio affermare che “…appare dunque equo riconoscere un concorso di colpa nella misura del 20% in capo all'attrice…”.
Contr Si deve quindi concludere che la NO non avendo tenuto alcun comportamento imprevedibile e neppure avendo colposamente concorso alla produzione del danno, incorrendo in una vera e propria insidia non segnalata né altrimenti evitabile, sia meritevole dell'integrale risarcimento del danno discendente dall'evento dannoso.
Tale danno è stato determinato dal primo giudice, sulla base della c.t.u. medico legale espletata e con statuizione non impugnata da alcuna delle parti e quindi divenuta definitiva, nella somma di € 50.127,00. Su tale importo vanno riconosciuti gli accessori come stabiliti dal primo giudice (anche questa statuizione non è stata infatti censurata).
Spetta altresì all'appellante incidentale l'integrale rifusione delle spese di lite di primo grado e del presente giudizio di appello. Dette spese sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 26.001 a euro 52.000.
Le spese della c.t.u. espletata nel grado pregresso vanno poste a carico del
[...]
. Parte_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, accertata la piena responsabilità ex art. 2051
c.c. del nella causazione del sinistro per cui è causa, Parte_1
ridetermina l'importo risarcitorio a carico di quest'ultimo ed in favore della NO
, nella qualità di A.D.S. della NO , appellante Controparte_1 CP_2
in via incidentale, nella somma complessiva di € 50.127,00, con gli accessori come stabiliti dal primo giudice;
condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellata e appellante in via incidentale, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.616,00 per compensi e, quanto al presente grado, in euro 9.991,00 per compensi, oltre, per ambedue i gradi, spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'appellante principale.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello principale viene respinto.
Genova, 19/9/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno