Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1406/2025 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonella Russo e Leonardo Sclafani, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del e Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott. Giampiero Conti,
-resistente-
Oggetto: retribuzione professionale docenti - carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'11.04.2025, l'odierna ricorrente chiede – previo accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del
15.03.2001 in virtù del servizio svolto, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 nonché alla fruizione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 - condannarsi il
[...]
Si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_1 [...]
, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedono il Controparte_3
rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che l'odierna ricorrente ha dedotto di essere stata impiegata dal resistente in CP_1
attività di docenza mediante la stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, lamentando, in particolare, di non aver percepito negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001 e di non aver usufruito nell'anno scolastico 2024/2025 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Tanto premesso, va evidenziato, con riguardo alla retribuzione professionale docenti, che, secondo l'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999, che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Segnatamente, il richiamato art. 25 del CCNI del 31.08.1999, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio nei soggetti assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, dispone al comma 4 che lo stesso debba essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al successivo comma 5 che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ciò detto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo,
Cassazione, ordinanza 5 marzo 2020 n. 6293; Cassazione, ordinanza 27 luglio 2018 n. 20015;
Cassazione, ordinanza 19 luglio 2017 n. 17773) che si ritiene di dover condividere, la retribuzione professionale docenti – la quale ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento dell'attività di docenza – rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In particolare, ad avviso della superiore giurisprudenza di legittimità, non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Segnatamente, la giurisprudenza ha specificato come “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” e che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (cfr. Cassazione, ordinanza 27 luglio 2018, n. 20015).
Analogamente, con riferimento alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, va osservato che l'art. 1 della Legge n. 107/2015 prevede al comma 121 che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
A seguire, il comma 122 dispone che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”, mentre il comma
124, al primo periodo, stabilisce che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del suddetto comma 122, è stato poi emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015,
(rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), il quale all'art. 2 dispone che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso CP_1 di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
Ciò detto, giova evidenziarsi che il Consiglio di Stato (cfr. Sezione Settima, 16 marzo 2022, n.
1842), nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione, da parte del , dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica Controparte_1 del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che “un sistema di formazione
“a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico (…) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”; segnatamente, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento,
l'interpretazione dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015 deve “tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte di Giustizia (cfr. CGUE, ordinanza 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21), secondo la quale la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente – che viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza” - rientra tra le CP_1
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva
1999/70/CE, devono essere assicurate agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Anche con rifermento alla carta docente, non è dato riscontrare, ad avviso della giurisprudenza, alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della Carta elettronica agli insegnanti titolari di supplenze, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Ancora, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961) – dopo aver affermato che “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” – ha statuito che ai suddetti docenti “ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 nonché alla fruizione del beneficio economico di
500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta nell'anno scolastico
2024/2025 e, conseguentemente, va disposta la condanna del resistente al pagamento - in CP_1 mancanza di specifica contestazione sull'ammontare dell'importo rivendicato - della somma pari a
1.932,18 euro a titolo di retribuzione professionale docenti e dell'importo di 500,00 euro tramite la
Carta elettronica del docente, il tutto oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per l'attività di docenza svolta, in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 Controparte_1
nonché alla fruizione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025, e per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in suo CP_1
favore, della somma pari a 1.932,18 euro a titolo di retribuzione professionale docenti e dell'importo di 500,00 euro tramite la Carta elettronica del docente, il tutto oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna altresì il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi 1.100,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, e ne dispone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 24 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo