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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 387/2025
N. R.G. 270/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 270/2025, avverso la sentenza n.
4008/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Eleonora De Carlo, promossa da:
- (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savarè 1 Pt_1
APPELLANTE
C/
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Controparte_1 CodiceFiscale_1
Perdichizzi elettivamente domiciliato presso lo studio in Bologna alla via Manvolta n. 3
pagina 1 di 15 APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della pronunzia n. 4008/24 resa dal
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta e disattesa, accogliere la presente impugnazione e l'appello proposto riformando integralmente la sentenza impugnata n. 4008/24 con l'accoglimento delle conclusioni tratte in primo grado dall'ente previdenziale qui di seguito ritrascritte:
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità ed altresì l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e per intervenuta decadenza del ricorrente all'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970 e per mancanza dell'impugnazione amministrativa
Nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine e per mero tuziorismo accertare il diritto alla liquidazione dei ratei pregressi nei limiti della decadenza triennale a decorrere a ritroso dalla data di deposito del ricorso giudiziario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'adita Corte territoriale, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria: pagina 2 di 15 in via principale respingere l'impugnazione principale svolta da avverso la sentenza n. Pt_1
4008/24 resa dal Giudice unico del lavoro del Tribunale ordinario di Milano e pubblicata in il
18.11.24, non notificata, confermandone integralmente il decisum in favore dell'appellato;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'appello principale di , accogliere l'impugnazione incidentale condizionata di cui alla presente Pt_1
memoria e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la decadenza di , sin dal primo grado di lite, dal domandare l'accertamento negativo del Pt_1
diritto alla riliquidazione del ulla base dei dati quantificatori ex adverso allegati, CP_1
per non avere svolto apposita domanda riconvenzionale, fermo l'accoglimento delle conclu-
sioni rassegnate nel ricorso introduttivo di causa;
vinte, in ogni caso, le spese del secondo grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario
15%, C.P.A. e I.V.A.), con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., e conferma della sentenza gravata in parte qua.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. in fatto deduceva di essere stato dipendente Controparte_1
della società Telecom Italia S.p.A. (già SIP – Società Italiana per l'Esercizio Delle
Telecomunicazioni P.A.) e, in quanto tale, ai fini previdenziali obbligatoriamente iscritto ex art. 5, comma 1, L. 1450/56 all'ex Fondo Telefonici gestito da;
di godere della pensione di Pt_1
vecchiaia categoria TT 174300 da ottobre 2003 (DOC. 1).
In data 14.5.2021 presentava istanza in via amministrativa volta alla riliquidazione e integrazione della pensione, lamentando l'incorretta applicazione, da parte di , dei criteri Pt_1
di cui all'art. 3, D.lgs. 658/96.
pagina 3 di 15 Avverso il silenzio-rigetto dell'Ente previdenziale svolgeva ricorso gerarchico in data
13.12.2021 senza alcun positivo riscontro (DOC. 2).
lamentava l'erroneità della base di calcolo individuata dall' per la Controparte_1 Pt_1
valutazione del limite massimo conseguibile, di cui alla lett. a) dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n.
658/1996, con conseguente avvenuta liquidazione della pensione in misura inferiore rispetto a quella dovuta.
Il ricorrente vantava il diritto alla riliquidazione del trattamento in essere con applicazione della disciplina di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 658/1996, secondo cui il calcolo dell'80% deve essere determinato sulla base della retribuzione pensionabile di cui all'art. 12 e successive modificazioni della L. n. 153 nel 1969 per i periodi lavorativi anteriori al gennaio
1997.
Il Giudice di I grado, attenendosi alle motivazioni della sentenza n. 1195/23 e n. 145/24 di questa Corte di Appello, del tutto sovrapponibile a quello in esame, ha così disposto:
“Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, accerta il diritto di parte ricorrente
alla riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2 del
D.L.vo n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte
le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè
l'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Telecom s.p.a.
Condanna al pagamento delle differenze eventualmente spettanti a parte ricorrente, nel Pt_1
rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del
ricorso.
pagina 4 di 15 Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.300,00, oltre spese Pt_1
generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto e
pagato, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.”
Sulla base delle motivazioni di dette sentenze respingeva anche le eccezioni preliminari sollevate dall'Istituto Previdenziale relative alla carenza dell'interesse ad agire e dell'intervenuta decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970.
ha proposto appello avverso la sentenza. Pt_1
In via preliminare eccepisce l'inammissibilità della domanda per la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente qui appellata, e per intervenuta decadenza triennale ex art. 47
DPR n. 639/1970.
Nell'ottica dell'appello l'interesse ad agire è un requisito di validità del ricorso ex art. 100
c.p.c., pertanto, oltre a sussistere in concreto, deve essere anche allegato nell'atto introduttivo.
Nel caso di specie invece era impossibile evincere dalla lettura dell'avverso ricorso se tale interesse sussistesse, poiché la domanda giudiziaria era fondata su assunti del tutto indimostrati né supportati da circostanze ed elementi di fatto.
Sempre, in via preliminare, censura la sentenza appellata per aver totalmente omesso di esaminare e decidere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa.
Nel merito richiama e riporta tutta la normativa applicabile al caso in esame e, in considerazione, di tale normativa ritiene che non ha subito ab origine Controparte_1
pagina 5 di 15 alcuna ingiusta decurtazione della sua pensione e non ha diritto ad un incremento pensionistico pur ricalcolando la quota a) ex D.lgs. 562/96 considerando l'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, anche per i periodi antecedenti al 01.01.1997,
visto che anche il nuovo tetto rideterminato resta più alto della pensione a calcolo.
Nel caso specifico non sussistono i presupposti per la riliquidazione della pensione non avendo il trattamento previdenziale subito -alla fonte- alcun abbattimento in ragione dell'applicazione del tetto/limite quota A o B perché la pensione a calcolo era ed è inferiore ad entrambi i tetti anche ricalcolando la quota A nel senso prospettato dal pensionato.
La contribuzione è stata accreditata sulla base degli importi denunciati dall'azienda datrice di lavoro del ricorrente, sui quali la stessa ha adempiuto i relativi obblighi contributivi, ed è a tali stessi importi che l ha dovuto fare riferimento per l'individuazione della retribuzione Pt_1
pensionabile.
La prestazione in godimento era pari alla data della sua liquidazione a € 1.727,78 dal calcolo della prestazione pensionistica effettuato secondo le regole del fondo è risultato un importo inferiore della medesima ad al limite AGO di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
658/1996; la pensione non era quindi condizionata nel proprio ammontare dalla determinazione dei limiti e dai criteri di determinazione dei medesimi.
Nel caso di specie la pensione correttamente calcolata secondo il sistema di calcolo retributivo sulla base della contribuzione versata nel fondo telefonico per il periodo dal
01/07/1968 al 30/09/2003 è risultata inferiore al limite AGO ed è quindi indifferente ai limiti determinati.
pagina 6 di 15 Pertanto, ritiene, che la prestazione è stata correttamente liquidata.
Resiste l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall e Controparte_2
proponendo appello incidentale condizionato con il quale chiede che - in riforma dell'impugnata sentenza - la Corte voglia accertare e dichiarare la decadenza di , sin dal Pt_1
primo grado di lite, dal domandare l'accertamento negativo del diritto alla riliquidazione della pensione del ulla base dei dati quantificatori ex adverso allegati, per non avere CP_1
svolto apposita domanda riconvenzionale.
All'udienza del 13 Maggio 2025, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
* * *
L'appello non coglie nel segno e va rigettato.
Ritiene questo Collegio che l'eccezione preliminare relativa all'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire è infondata.
Come recentemente osservato da questa Corte territoriale con la pronuncia n. 145/24, la valutazione dell'interesse ad agire, condizione preliminare dell'ammissibilità della domanda,
deve essere effettuata alla luce della prospettazione operata dalla parte, in forza della idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, prescindendo dalla fondatezza nel merito della domanda.
Nel ricorso ex art. 442 c.p.c. ha domandato al Tribunale di Milano di Controparte_1
accertare e dichiarare la corretta interpretazione - a suo dire disattesa dall' - dei criteri Pt_1
normativi inerenti la liquidazione della propria pensione, chiedendo per l'effetto anche una pagina 7 di 15 condanna generica dell'istituto al pagamento delle differenze di trattamento eventualmente dovutegli.
Le domande, così proposte, implicano allora la sussistenza di un attuale e concreto diritto dell'appellante a ricevere una pensione liquidata secundum legem in relazione a tutti i parametri normativi previsti e quindi a rimuovere una situazione di oggettiva incertezza e le possibili conseguenze della riscontrata violazione.
Va inoltre osservato che nell'atto introduttivo del giudizio ha Controparte_1
espressamente prospettato ed esemplificato (cfr. paragrafo “Modelli di liquidazione “pagg. 24-
26) le conseguenze sfavorevoli che la denunciata interpretazione dell'art. 3, comma 2 lettera a), del D.L.vo n. 658/1996 comporta per i pensionati che si trovano nella sua stessa condizione.
Ha, altresì, evidenziato “come la retribuzione imponibile pensionabile Fondo Telefonici
(imponibile fondo) sia INFERIORE alla retribuzione pensionabile AGO (imponibile AGO) e,
lamentato modus operandi avversario comporti un INEVITABILE ABBASSAMENTO DEL
TETTO ex lett. a) in quanto calcolato su di una BASE IMPONIBILE RIDOTTA rispetto al
dettato normativo. ….
Infatti, con il proprio illegittimo modus operandi (ovvero adoperando una base di calcolo più
ristretta rispetto alla previsione normativa), è riuscito ad ABBASSARE IL TETTO sub Pt_1
lett. a) (= 80% della retribuzione pensionabile ex art. 12, L. 153/69 o AGO), rendendolo di
fatto INFERIORE a quello sub lett. b) (= 90% della retribuzione pensionabile considerata ai
fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo,
anteriormente al 1° gennaio 1996) della medesima norma.
pagina 8 di 15 Ciò ha consentito all'Istituto di APPLICARE SISTEMATICAMENTE il tetto ex LETT. B) quale
“maggiore” (più favorevole) rispetto a quello ex lett. a), utilizzandolo quale soglia” .
Il ricorso presentato da è pertanto ammissibile, sussistendo un interesse, Controparte_1
concreto ed attuale del predetto ad ottenere una pronuncia che elimini ogni possibile conseguenza a sé sfavorevole derivante dalla violazione dell'obbligazione posta a carico dell' di liquidare la pensione di cui egli è titolare nel rispetto dei criteri dettati dal Pt_1
legislatore.
Preliminare, a questo punto, è anche l'esame della questione di decadenza ex art. 47,
comma 3, del DPR n. 639/70, che va disattesa.
Invero, come già statuito dalla Corte di Appello di Milano, “tale decadenza travolge nel caso
solo i ratei maturati in virtù del ricalcolo precedentemente al triennio della domanda giudiziale
; che , in altri termini , non si è in presenza di una decadenza tombale ma soltanto mobile ,
nel senso che la decadenza riguarda soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è
decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri ed altresì sui ratei pregressi per i
quali non è maturata la decadenza.
L'art. 47 , comma 3 del D.P.R. n. 639/1970, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n.
384/1992 convertito nella legge n. 438/1992 , dispone che per le controversie in materia di
prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza
entro il termine di tre anni “ dalla data di comunicazione della decisione del ricorso
pronunziata dai competenti organi dell' istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito
per la pronunzia della predetta decisione , ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti
per l'esaurimento del procedimento amministrativo , computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione “. pagina 9 di 15 L'art. 38, comma 1 lett. d) n. 1 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha aggiunto un ultimo comma alla
citata previsione, stabilendo che “le decadenze previste dai commi che precedono si
applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di
decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte “.
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione ha chiarito che “ In riferimento alla
richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già
riconosciute , la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 Aprile 1970 n. 639, come modificato
dall'art. 38 del D.L. 38 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 , convertito in L. 15 luglio 2011, n. 11
riguarda , in considerazione della natura delle prestazioni , solo le differenze sui ratei maturati
precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria “ ( Corte Cass. Sez. Lav.
4.1.2022 n. 123 ; in
senso conforme Cass. Sez. Lav. 17430/2021; Cass. Sez. Lav. 12278/2022).
Nella motivazione della sentenza n. 123 /2022 citata la Corte ha chiarito , con argomentazioni
condivise da questo Collegio, che “ l'applicazione della decadenza della domanda di
riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del
resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato
dalla decadenza mobile , che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la
perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale . Per converso
alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi
opposta , che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem , con
effetto completamente ablativo del diritto alle differenze ( a fronte di una situazione di
ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione , che potrebbe protrarsi per anni
pagina 10 di 15 ) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta”
(così CA MI n. 1195/23).
Ciò chiarito, il Collegio rileva che lo stesso ha limitato la domanda di condanna CP_1
generica dell' al pagamento delle differenze di trattamento nei limiti della decadenza Pt_1
mobile e cioè, con riferimento ai ratei già maturati, per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso giudiziale.
Per completezza, si osserva come nella fattispecie sia incontroverso che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1 lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/11 debba trovare applicazione pure con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata vin vigore della citata disposizione in forza dell'art. 252 disp. att. c.c. (cfr. Cass. n.
17430/2021; Cass. n. 28416/2020).
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa è infondata.
Nella fattispecie ha prodotto in giudizio la seguente documentazione (doc 2 CP_1
fascicolo dell'appellato):
A) domanda amministrativa avente ad oggetto “istanza di riliquidazione e integrazione della pensione, pensionati Fondi speciali” inviata con racc A/R in data 12.05.2021, ricevuta il
14.05.2021
B) ricorso amministrativo in data 13.12.2021 ricevuto il 16.12.2021.
ha contestato la validità ed efficacia di detti documenti in quanto non presentati in via Pt_1
telematica, come prescritto dal DL 78/2010 conv. in L 30 luglio 2010 n 122.
L'eccezione non può essere accolta.
pagina 11 di 15 Come precisato dalla suprema Corte (Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024) “In tema di
controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi
da quelle stabilite dall' non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, Pt_1
secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo
all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la
compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della
disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su
una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. “(cfr. Cass 30419/2019)
Anche questa Corte si è già pronunciata sulla questione con sentenza n. 106/23, che il collegio condivide e fa propria ai sensi dell'art 118 disp att cpc, rilevando che “L'inoltro
dell'istanza e del successivo ricorso in via amministrativa in modalità cartacea con
raccomandata a.r. potrebbe al più e al limite costituire mera irregolarità o al limite vizio
meramente formale inidoneo ad inficiarne la validità e/o l'efficacia e dunque non integrante
quel difetto, carenza o, peggio, assenza di domanda e/o ricorso in via amministrativa a sua
volta causa di improponibilità e/o inammissibilità del ricorso promosso in sede
giurisdizionale”.
Passando al merito il Collegio riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
condividendola, la motivazione del precedente di questo Ufficio, già sopra richiamato, che ha deciso una controversia del tutto analoga alla presente, concernendo la riliquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 562/96, che, come il disposto di cui si discute in questo giudizio, recita: “L'importo complessivo del trattamento
pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso
superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile
pagina 12 di 15 determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del
calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto
1995, n.335”).
Nello specifico, la Corte di Appello di Milano ha così argomentato la decisione: “In materia la
Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della
pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l , l'art. Pt_1
3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale
armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime Pt_1
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che
l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento
della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b)
l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma
12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla
nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale
dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione
vigente in quella gestione” (Cass. 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624 ; Cass.
8363/2018).
Nella fattispecie L' non ha provato di aver correttamente calcolato la quota a secondo i Pt_1
citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi, in relazione al mancato
Par rispetto di tali princip , depone la lettera circolare del 19.11.2015 prodotta da ( doc. 3 Pt_1
fasc. XX ) e dalla quale si evince la interpretazione per la quale , ai fini del calcolo del
parametro di cui al d.lgs. 16 settembre 1996 n. 562, art. 3, comma 2 lett. a, in relazione al
pagina 13 di 15 periodo antecedente al 1.1.1997, dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella
sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo.
In conclusione, in riforma della sentenza n. 620/2023 del Tribunale di Milano va accertato il
Par diritto di alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a)
dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 592/1996 , ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il
relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il
Par periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di;
con
Par condanna dell' al pagamento delle differenze spettanti a , nel rispetto, per i ratei già Pt_1
maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado”
(così CA MI n. 1195/23).
Il principio di diritto sopra enunciato (“..dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla
nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale
dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione
vigente in quella gestione”) opera, invero, anche nella fattispecie in esame, stante il medesimo tenore letterale delle disposizioni - dettate per il Fondo Elettrici e per il Fondo
Telefonici, del tutto assimilabili - che indicano i parametri da utilizzare per stabilire il tetto di cui alla lettera a).
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione formulata anche dall'appellato con l'appello incidentale condizionato, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in pagina 14 di 15 euro 3.500,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12 a carico dell' . Pt_1
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4008/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 13 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 15 di 15
N. R.G. 270/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 270/2025, avverso la sentenza n.
4008/2024, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Eleonora De Carlo, promossa da:
- (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savarè 1 Pt_1
APPELLANTE
C/
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Controparte_1 CodiceFiscale_1
Perdichizzi elettivamente domiciliato presso lo studio in Bologna alla via Manvolta n. 3
pagina 1 di 15 APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della pronunzia n. 4008/24 resa dal
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta e disattesa, accogliere la presente impugnazione e l'appello proposto riformando integralmente la sentenza impugnata n. 4008/24 con l'accoglimento delle conclusioni tratte in primo grado dall'ente previdenziale qui di seguito ritrascritte:
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità ed altresì l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse e per intervenuta decadenza del ricorrente all'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970 e per mancanza dell'impugnazione amministrativa
Nel merito rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
In subordine e per mero tuziorismo accertare il diritto alla liquidazione dei ratei pregressi nei limiti della decadenza triennale a decorrere a ritroso dalla data di deposito del ricorso giudiziario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'adita Corte territoriale, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria: pagina 2 di 15 in via principale respingere l'impugnazione principale svolta da avverso la sentenza n. Pt_1
4008/24 resa dal Giudice unico del lavoro del Tribunale ordinario di Milano e pubblicata in il
18.11.24, non notificata, confermandone integralmente il decisum in favore dell'appellato;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'appello principale di , accogliere l'impugnazione incidentale condizionata di cui alla presente Pt_1
memoria e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la decadenza di , sin dal primo grado di lite, dal domandare l'accertamento negativo del Pt_1
diritto alla riliquidazione del ulla base dei dati quantificatori ex adverso allegati, CP_1
per non avere svolto apposita domanda riconvenzionale, fermo l'accoglimento delle conclu-
sioni rassegnate nel ricorso introduttivo di causa;
vinte, in ogni caso, le spese del secondo grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario
15%, C.P.A. e I.V.A.), con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., e conferma della sentenza gravata in parte qua.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. in fatto deduceva di essere stato dipendente Controparte_1
della società Telecom Italia S.p.A. (già SIP – Società Italiana per l'Esercizio Delle
Telecomunicazioni P.A.) e, in quanto tale, ai fini previdenziali obbligatoriamente iscritto ex art. 5, comma 1, L. 1450/56 all'ex Fondo Telefonici gestito da;
di godere della pensione di Pt_1
vecchiaia categoria TT 174300 da ottobre 2003 (DOC. 1).
In data 14.5.2021 presentava istanza in via amministrativa volta alla riliquidazione e integrazione della pensione, lamentando l'incorretta applicazione, da parte di , dei criteri Pt_1
di cui all'art. 3, D.lgs. 658/96.
pagina 3 di 15 Avverso il silenzio-rigetto dell'Ente previdenziale svolgeva ricorso gerarchico in data
13.12.2021 senza alcun positivo riscontro (DOC. 2).
lamentava l'erroneità della base di calcolo individuata dall' per la Controparte_1 Pt_1
valutazione del limite massimo conseguibile, di cui alla lett. a) dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n.
658/1996, con conseguente avvenuta liquidazione della pensione in misura inferiore rispetto a quella dovuta.
Il ricorrente vantava il diritto alla riliquidazione del trattamento in essere con applicazione della disciplina di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 658/1996, secondo cui il calcolo dell'80% deve essere determinato sulla base della retribuzione pensionabile di cui all'art. 12 e successive modificazioni della L. n. 153 nel 1969 per i periodi lavorativi anteriori al gennaio
1997.
Il Giudice di I grado, attenendosi alle motivazioni della sentenza n. 1195/23 e n. 145/24 di questa Corte di Appello, del tutto sovrapponibile a quello in esame, ha così disposto:
“Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, accerta il diritto di parte ricorrente
alla riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2 del
D.L.vo n. 658/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte
le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè
l'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Telecom s.p.a.
Condanna al pagamento delle differenze eventualmente spettanti a parte ricorrente, nel Pt_1
rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del
ricorso.
pagina 4 di 15 Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.300,00, oltre spese Pt_1
generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto e
pagato, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.”
Sulla base delle motivazioni di dette sentenze respingeva anche le eccezioni preliminari sollevate dall'Istituto Previdenziale relative alla carenza dell'interesse ad agire e dell'intervenuta decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970.
ha proposto appello avverso la sentenza. Pt_1
In via preliminare eccepisce l'inammissibilità della domanda per la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente qui appellata, e per intervenuta decadenza triennale ex art. 47
DPR n. 639/1970.
Nell'ottica dell'appello l'interesse ad agire è un requisito di validità del ricorso ex art. 100
c.p.c., pertanto, oltre a sussistere in concreto, deve essere anche allegato nell'atto introduttivo.
Nel caso di specie invece era impossibile evincere dalla lettura dell'avverso ricorso se tale interesse sussistesse, poiché la domanda giudiziaria era fondata su assunti del tutto indimostrati né supportati da circostanze ed elementi di fatto.
Sempre, in via preliminare, censura la sentenza appellata per aver totalmente omesso di esaminare e decidere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa.
Nel merito richiama e riporta tutta la normativa applicabile al caso in esame e, in considerazione, di tale normativa ritiene che non ha subito ab origine Controparte_1
pagina 5 di 15 alcuna ingiusta decurtazione della sua pensione e non ha diritto ad un incremento pensionistico pur ricalcolando la quota a) ex D.lgs. 562/96 considerando l'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, anche per i periodi antecedenti al 01.01.1997,
visto che anche il nuovo tetto rideterminato resta più alto della pensione a calcolo.
Nel caso specifico non sussistono i presupposti per la riliquidazione della pensione non avendo il trattamento previdenziale subito -alla fonte- alcun abbattimento in ragione dell'applicazione del tetto/limite quota A o B perché la pensione a calcolo era ed è inferiore ad entrambi i tetti anche ricalcolando la quota A nel senso prospettato dal pensionato.
La contribuzione è stata accreditata sulla base degli importi denunciati dall'azienda datrice di lavoro del ricorrente, sui quali la stessa ha adempiuto i relativi obblighi contributivi, ed è a tali stessi importi che l ha dovuto fare riferimento per l'individuazione della retribuzione Pt_1
pensionabile.
La prestazione in godimento era pari alla data della sua liquidazione a € 1.727,78 dal calcolo della prestazione pensionistica effettuato secondo le regole del fondo è risultato un importo inferiore della medesima ad al limite AGO di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
658/1996; la pensione non era quindi condizionata nel proprio ammontare dalla determinazione dei limiti e dai criteri di determinazione dei medesimi.
Nel caso di specie la pensione correttamente calcolata secondo il sistema di calcolo retributivo sulla base della contribuzione versata nel fondo telefonico per il periodo dal
01/07/1968 al 30/09/2003 è risultata inferiore al limite AGO ed è quindi indifferente ai limiti determinati.
pagina 6 di 15 Pertanto, ritiene, che la prestazione è stata correttamente liquidata.
Resiste l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall e Controparte_2
proponendo appello incidentale condizionato con il quale chiede che - in riforma dell'impugnata sentenza - la Corte voglia accertare e dichiarare la decadenza di , sin dal Pt_1
primo grado di lite, dal domandare l'accertamento negativo del diritto alla riliquidazione della pensione del ulla base dei dati quantificatori ex adverso allegati, per non avere CP_1
svolto apposita domanda riconvenzionale.
All'udienza del 13 Maggio 2025, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art.127bis c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
* * *
L'appello non coglie nel segno e va rigettato.
Ritiene questo Collegio che l'eccezione preliminare relativa all'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire è infondata.
Come recentemente osservato da questa Corte territoriale con la pronuncia n. 145/24, la valutazione dell'interesse ad agire, condizione preliminare dell'ammissibilità della domanda,
deve essere effettuata alla luce della prospettazione operata dalla parte, in forza della idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, prescindendo dalla fondatezza nel merito della domanda.
Nel ricorso ex art. 442 c.p.c. ha domandato al Tribunale di Milano di Controparte_1
accertare e dichiarare la corretta interpretazione - a suo dire disattesa dall' - dei criteri Pt_1
normativi inerenti la liquidazione della propria pensione, chiedendo per l'effetto anche una pagina 7 di 15 condanna generica dell'istituto al pagamento delle differenze di trattamento eventualmente dovutegli.
Le domande, così proposte, implicano allora la sussistenza di un attuale e concreto diritto dell'appellante a ricevere una pensione liquidata secundum legem in relazione a tutti i parametri normativi previsti e quindi a rimuovere una situazione di oggettiva incertezza e le possibili conseguenze della riscontrata violazione.
Va inoltre osservato che nell'atto introduttivo del giudizio ha Controparte_1
espressamente prospettato ed esemplificato (cfr. paragrafo “Modelli di liquidazione “pagg. 24-
26) le conseguenze sfavorevoli che la denunciata interpretazione dell'art. 3, comma 2 lettera a), del D.L.vo n. 658/1996 comporta per i pensionati che si trovano nella sua stessa condizione.
Ha, altresì, evidenziato “come la retribuzione imponibile pensionabile Fondo Telefonici
(imponibile fondo) sia INFERIORE alla retribuzione pensionabile AGO (imponibile AGO) e,
lamentato modus operandi avversario comporti un INEVITABILE ABBASSAMENTO DEL
TETTO ex lett. a) in quanto calcolato su di una BASE IMPONIBILE RIDOTTA rispetto al
dettato normativo. ….
Infatti, con il proprio illegittimo modus operandi (ovvero adoperando una base di calcolo più
ristretta rispetto alla previsione normativa), è riuscito ad ABBASSARE IL TETTO sub Pt_1
lett. a) (= 80% della retribuzione pensionabile ex art. 12, L. 153/69 o AGO), rendendolo di
fatto INFERIORE a quello sub lett. b) (= 90% della retribuzione pensionabile considerata ai
fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo,
anteriormente al 1° gennaio 1996) della medesima norma.
pagina 8 di 15 Ciò ha consentito all'Istituto di APPLICARE SISTEMATICAMENTE il tetto ex LETT. B) quale
“maggiore” (più favorevole) rispetto a quello ex lett. a), utilizzandolo quale soglia” .
Il ricorso presentato da è pertanto ammissibile, sussistendo un interesse, Controparte_1
concreto ed attuale del predetto ad ottenere una pronuncia che elimini ogni possibile conseguenza a sé sfavorevole derivante dalla violazione dell'obbligazione posta a carico dell' di liquidare la pensione di cui egli è titolare nel rispetto dei criteri dettati dal Pt_1
legislatore.
Preliminare, a questo punto, è anche l'esame della questione di decadenza ex art. 47,
comma 3, del DPR n. 639/70, che va disattesa.
Invero, come già statuito dalla Corte di Appello di Milano, “tale decadenza travolge nel caso
solo i ratei maturati in virtù del ricalcolo precedentemente al triennio della domanda giudiziale
; che , in altri termini , non si è in presenza di una decadenza tombale ma soltanto mobile ,
nel senso che la decadenza riguarda soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è
decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri ed altresì sui ratei pregressi per i
quali non è maturata la decadenza.
L'art. 47 , comma 3 del D.P.R. n. 639/1970, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n.
384/1992 convertito nella legge n. 438/1992 , dispone che per le controversie in materia di
prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza
entro il termine di tre anni “ dalla data di comunicazione della decisione del ricorso
pronunziata dai competenti organi dell' istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito
per la pronunzia della predetta decisione , ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti
per l'esaurimento del procedimento amministrativo , computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione “. pagina 9 di 15 L'art. 38, comma 1 lett. d) n. 1 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha aggiunto un ultimo comma alla
citata previsione, stabilendo che “le decadenze previste dai commi che precedono si
applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di
decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte “.
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione ha chiarito che “ In riferimento alla
richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già
riconosciute , la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 Aprile 1970 n. 639, come modificato
dall'art. 38 del D.L. 38 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 , convertito in L. 15 luglio 2011, n. 11
riguarda , in considerazione della natura delle prestazioni , solo le differenze sui ratei maturati
precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria “ ( Corte Cass. Sez. Lav.
4.1.2022 n. 123 ; in
senso conforme Cass. Sez. Lav. 17430/2021; Cass. Sez. Lav. 12278/2022).
Nella motivazione della sentenza n. 123 /2022 citata la Corte ha chiarito , con argomentazioni
condivise da questo Collegio, che “ l'applicazione della decadenza della domanda di
riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del
resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato
dalla decadenza mobile , che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la
perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale . Per converso
alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi
opposta , che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem , con
effetto completamente ablativo del diritto alle differenze ( a fronte di una situazione di
ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione , che potrebbe protrarsi per anni
pagina 10 di 15 ) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta”
(così CA MI n. 1195/23).
Ciò chiarito, il Collegio rileva che lo stesso ha limitato la domanda di condanna CP_1
generica dell' al pagamento delle differenze di trattamento nei limiti della decadenza Pt_1
mobile e cioè, con riferimento ai ratei già maturati, per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso giudiziale.
Per completezza, si osserva come nella fattispecie sia incontroverso che il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1 lett. d) n. 1 del D.L. n. 98/11 debba trovare applicazione pure con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata vin vigore della citata disposizione in forza dell'art. 252 disp. att. c.c. (cfr. Cass. n.
17430/2021; Cass. n. 28416/2020).
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa è infondata.
Nella fattispecie ha prodotto in giudizio la seguente documentazione (doc 2 CP_1
fascicolo dell'appellato):
A) domanda amministrativa avente ad oggetto “istanza di riliquidazione e integrazione della pensione, pensionati Fondi speciali” inviata con racc A/R in data 12.05.2021, ricevuta il
14.05.2021
B) ricorso amministrativo in data 13.12.2021 ricevuto il 16.12.2021.
ha contestato la validità ed efficacia di detti documenti in quanto non presentati in via Pt_1
telematica, come prescritto dal DL 78/2010 conv. in L 30 luglio 2010 n 122.
L'eccezione non può essere accolta.
pagina 11 di 15 Come precisato dalla suprema Corte (Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024) “In tema di
controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi
da quelle stabilite dall' non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, Pt_1
secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo
all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la
compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della
disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su
una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. “(cfr. Cass 30419/2019)
Anche questa Corte si è già pronunciata sulla questione con sentenza n. 106/23, che il collegio condivide e fa propria ai sensi dell'art 118 disp att cpc, rilevando che “L'inoltro
dell'istanza e del successivo ricorso in via amministrativa in modalità cartacea con
raccomandata a.r. potrebbe al più e al limite costituire mera irregolarità o al limite vizio
meramente formale inidoneo ad inficiarne la validità e/o l'efficacia e dunque non integrante
quel difetto, carenza o, peggio, assenza di domanda e/o ricorso in via amministrativa a sua
volta causa di improponibilità e/o inammissibilità del ricorso promosso in sede
giurisdizionale”.
Passando al merito il Collegio riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
condividendola, la motivazione del precedente di questo Ufficio, già sopra richiamato, che ha deciso una controversia del tutto analoga alla presente, concernendo la riliquidazione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 562/96, che, come il disposto di cui si discute in questo giudizio, recita: “L'importo complessivo del trattamento
pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso
superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile
pagina 12 di 15 determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del
calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto
1995, n.335”).
Nello specifico, la Corte di Appello di Milano ha così argomentato la decisione: “In materia la
Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della
pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l , l'art. Pt_1
3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale
armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime Pt_1
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che
l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento
della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b)
l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma
12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla
nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale
dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione
vigente in quella gestione” (Cass. 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624 ; Cass.
8363/2018).
Nella fattispecie L' non ha provato di aver correttamente calcolato la quota a secondo i Pt_1
citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità; ed anzi, in relazione al mancato
Par rispetto di tali princip , depone la lettera circolare del 19.11.2015 prodotta da ( doc. 3 Pt_1
fasc. XX ) e dalla quale si evince la interpretazione per la quale , ai fini del calcolo del
parametro di cui al d.lgs. 16 settembre 1996 n. 562, art. 3, comma 2 lett. a, in relazione al
pagina 13 di 15 periodo antecedente al 1.1.1997, dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella
sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo.
In conclusione, in riforma della sentenza n. 620/2023 del Tribunale di Milano va accertato il
Par diritto di alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a)
dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 592/1996 , ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il
relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il
Par periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di;
con
Par condanna dell' al pagamento delle differenze spettanti a , nel rispetto, per i ratei già Pt_1
maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado”
(così CA MI n. 1195/23).
Il principio di diritto sopra enunciato (“..dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla
nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale
dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione
vigente in quella gestione”) opera, invero, anche nella fattispecie in esame, stante il medesimo tenore letterale delle disposizioni - dettate per il Fondo Elettrici e per il Fondo
Telefonici, del tutto assimilabili - che indicano i parametri da utilizzare per stabilire il tetto di cui alla lettera a).
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione formulata anche dall'appellato con l'appello incidentale condizionato, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in pagina 14 di 15 euro 3.500,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12 a carico dell' . Pt_1
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 4008/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 13 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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