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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice EL BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2276/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CASALI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. CHIARA CASTELLANI APPELLANTE contro
(C.F ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 27.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Velletri n. Parte_1 1997/2022, pubblicata in data 18.10.2022, limitatamente al capo di condanna in punto di spese di lite. L'appellante ha dedotto che la prefettura si sia costituita per mezzo di un proprio delegato e, pertanto, non è corretta la liquidazione delle spese di lite in applicazione dei parametri previsti per gli avvocati. La , sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_1 L'appello è fondato. Dal fascicolo di prime cure emerge che la si sia costituita a mezzo del Vice Prefetto CP_1 Aggiunto . Controparte_2 L'amministrazione nell'espletamento dell'attività difensiva si è avvalsa del proprio funzionario ai sensi degli artt. 6 co. IX d. lgs. vo 150/2011 e 14 d. lgs. 139/2000. Erroneo è quindi il riferimento all'avvocato Luca Becucci per come indicato nell'intestazione della sentenza impugnata. In assenza di difesa tecnica, non ravvisandosi la qualità di avvocato in capo al funzionario delegato, va esclusa la liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art 91 c.p.c., (cfr. argomentando a contrario da Cass. n. 4970 del 28.05.1990). Il capo sulle spese di lite va conseguentemente riformato. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore inferiore ad Euro 1.110,00 tenuto conto del basso grado di complessità della controversia e dell'esigua attività processuale svolta. Stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., le spese vanno distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia della . Controparte_1
- In parziale riforma della sentenza impugnata, annulla il capo di condanna relativo alla liquidazione delle spese di lite per il giudizio di primo grado e poste a carico di Parte_1 per l'importo di Euro 250,00.
- Condanna la parte appellata alla refusione delle spese di lite del presente procedimento che liquida in Euro 91,50 per esborsi ed Euro 332,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori della parte appellante dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Velletri, lì 27/10/2025
Il giudice
EL BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice EL BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2276/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CASALI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. CHIARA CASTELLANI APPELLANTE contro
(C.F ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 27.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Velletri n. Parte_1 1997/2022, pubblicata in data 18.10.2022, limitatamente al capo di condanna in punto di spese di lite. L'appellante ha dedotto che la prefettura si sia costituita per mezzo di un proprio delegato e, pertanto, non è corretta la liquidazione delle spese di lite in applicazione dei parametri previsti per gli avvocati. La , sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_1 L'appello è fondato. Dal fascicolo di prime cure emerge che la si sia costituita a mezzo del Vice Prefetto CP_1 Aggiunto . Controparte_2 L'amministrazione nell'espletamento dell'attività difensiva si è avvalsa del proprio funzionario ai sensi degli artt. 6 co. IX d. lgs. vo 150/2011 e 14 d. lgs. 139/2000. Erroneo è quindi il riferimento all'avvocato Luca Becucci per come indicato nell'intestazione della sentenza impugnata. In assenza di difesa tecnica, non ravvisandosi la qualità di avvocato in capo al funzionario delegato, va esclusa la liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art 91 c.p.c., (cfr. argomentando a contrario da Cass. n. 4970 del 28.05.1990). Il capo sulle spese di lite va conseguentemente riformato. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore inferiore ad Euro 1.110,00 tenuto conto del basso grado di complessità della controversia e dell'esigua attività processuale svolta. Stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., le spese vanno distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia della . Controparte_1
- In parziale riforma della sentenza impugnata, annulla il capo di condanna relativo alla liquidazione delle spese di lite per il giudizio di primo grado e poste a carico di Parte_1 per l'importo di Euro 250,00.
- Condanna la parte appellata alla refusione delle spese di lite del presente procedimento che liquida in Euro 91,50 per esborsi ed Euro 332,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori della parte appellante dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Velletri, lì 27/10/2025
Il giudice
EL BA