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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE CONSENSUALE e divorzio congiunto iscritta al RG. n. 2748/2025 e da
(c.f. , nato/a a TREVISO (TV), Parte_1 C.F._1 il 16/11/1974
e
(c.f. ), nato/a ad ODERZO (TV), Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ALESSIA SEGAT e con l'avv. TIZIANO MARCUZZO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 2/05/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Nulla per le spese di lite per questa fase, attesa la natura del procedimento.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO (TV), il 16/11/1974 Parte_1
e
, nato/a ad ODERZO (TV), il 10/07/1975 Parte_2 uniti in matrimonio il 03/02/2018, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ZO (TV) dell'anno 2018 al n. 2, Parte I, alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati ovunque vorranno, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi riconoscono di non necessitare di alcun contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. I ricorrenti, dato atto di avere convenuto di vendere l'immobile situato in
ZO (TV), via Boarie, 25/A al miglior offerente, purché il prezzo della compravendita non risulti inferiore ad € 260.000,00, si impegnano a sottoscrivere tutti i documenti e i contratti necessari a consentire tale compravendita al predetto prezzo non inferiore ad € 260.000,00, che verrà suddiviso nel modo seguente: € 140.000,00 a favore della OR in Parte_1 corrispondenza della quota di comproprietà di quest'ultima e del rimborso dei lavori di miglioramento dalla stessa pagati con denaro personale ed € 120.000,00
a favore del GN , il quale, con tale provvista, si obbliga ad Parte_2 estinguere (contestualmente alla vendita) il mutuo acceso a suo carico presso
CR s.p.a. (con fidejussione della moglie) e ad oggi ammontante a circa € 96.000,00.
1 60.000,00 verrà ripartita a metà tra i predetti coniugi. Tutte le spese necessarie per procedere alla vendita (ivi comprese quelle di mediazione o eventuali spese tecnico-urbanistico-catastali) saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno.
2 Il GN si impegna a rilasciare, contestualmente al Parte_2 deposito del presente ricorso, procura notarile alla OR Parte_1 nominando quest'ultima sua procuratrice nella vendita del sopraindicato immobile con l'incarico di procedere, in suo nome e per suo conto, alla stipula del contratto di compravendita per un prezzo non inferiore ad € 260.000,00, che verrà suddiviso nel modo seguente: € 140.000,00 a favore della OR
[...]
, € 120.000,00 a favore del GN e l'eventuale Parte_1 Parte_2 eccedenza a favore di entrambi i coniugi per la quota di 1/2 cadauno. Il GN
si obbliga altresì a delegare la OR , nella Parte_2 Parte_1 predetta procura, ad estinguere il sopraindicato mutuo acceso presso CR
s.p.a., utilizzando il denaro proveniente dalla compravendita in questione.
3 La OR si obbliga fin d'ora, nel caso di rilascio della Parte_1 procura a suo favore con i contenuti sopraindicati, a corrispondere al GN
, entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla stipula del contratto di Parte_2 compravendita, la parte di prezzo a quest'ultimo spettante, ovverosia la somma che residuerà dalla detrazione dagli € 120.000,00 dell'importo utilizzato per l'estinzione del sopraindicato mutuo, nonché la quota di 1/2 dell'ulteriore ed eventuale parte di prezzo eccedente la somma di € 260.000,00, come sopra pattuito. Le spese della procura notarile saranno sostenute interamente dalla OR . Parte_1
4 Il GN , riconosciuto che tutti i mobili della predetta Parte_2 abitazione familiare sono di proprietà esclusiva della OR , Parte_1 essendo stati acquistati da quest'ultima con denaro donato alla stessa dai propri genitori, autorizza la medesima OR a portare con sé i Parte_1 predetti mobili o comunque ad adottare autonomamente ogni decisione relativa agli stessi.
5 I ricorrenti si obbligano a liberare l'abitazione familiare dai propri reciproci beni e a trasferirsi altrove almeno 15 giorni prima della data fissata per il rogito notarile di compravendita.
6 I ricorrenti concordano che l'autoveicolo Renault Captur targato
GT294CM comprato in costanza di matrimonio e formalmente intestato alla OR venga assegnato a quest'ultima in proprietà esclusiva. Parte_1
7 Le spese legali del presente procedimento saranno sostenute interamente dalla OR ”. Parte_1 2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. NULLA per le SPESE DI LITE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci