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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 7362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7362 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 7.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7213/25
Tra
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to in Napoli alla via R. Gomez D'Ayala n. 6 presso e nello studio dell'avv.
ER OC (CF: ) che lo rapp.ta e difende unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Luigi De Gennaro (CF: . C.F._3
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale pro tempore, legale rappresentante
[...] pro tempore, con sede in Napoli alla via S.M. di Costantinopoli n. 104, P.I.V.A.:
, rappresentata e difesa, in virtù di procura e Delibera del Direttore P.IVA_1
Generale di conferimento incarico, dall'Avv. Maria Teresa NICOLETTI (C.F.
[...]
), iscritta nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del C.F._4
Foro di Napoli per la difesa della stessa Azienda, domiciliata presso il Servizio Affari
Legali dell' sito in Napoli alla via M. Campodisola n. 13, P.E.C.: CP_2
Email_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.3.25 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
a) di essere dipendente dell'amministrazione convenuta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), Categoria D, come emerge dalle buste paga in atti, confluita, a far data dall'1 gennaio 2023, nella “Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, come previsto dagli artt. 15, 17 e 99 e dalla tabella F del CCNL
Comparto Sanità 2019-2021, e di prestare servizio presso le strutture sanitarie dell' Controparte_1
;
[...]
b) che, come risulta dai “Cartellini delle presenze”, ha sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo, e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, ha sempre percepito la “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, per il periodo dall'1 gennaio
2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 05071 e la descrizione: “Ind.
c.c.n. art. 44 c.3”, successivamente con il codice 320C e la descrizione: “ Parte_2 rt. 86 c3”, e da ultimo con il codice 1100C e la descrizione: “IND TURNO
[...]
12H (art. 106 c.2 CCNL 19-21)”, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre
2022 e di € 2,07 dall'1° gennaio 2023 in poi;
c) che, inoltre, sempre come risulta dai “Cartellini delle presenze”, per il periodo di causa ha prestato servizio presso l'U.O.C. ed ha, quindi, sempre percepito la Controparte_3
“indennità di terapia intensiva o sub intensiva” disciplinata dall'art. 86, commi 6 e 11, del
CCNL Comparto Sanità 2016-2018 ed indicata in busta paga alla voce “IND GIORN. art. 86 c. 6 lett. C” nella misura giornaliera di € 4,13 fino al 31 dicembre 2022; detto emolumento è stato poi sostituito dall' “indennità per l'operatività in particolari
UO/Servizi” per effetto dell'applicazione dell'art 107 comma 2, CCNL Comparto Sanità
2019-2021 ed indicata in busta paga alla voce “IND TER INT/MAL INF (art. 107 co 2) nella misura giornaliera di € 5,00 per il periodo dal 1° gennaio 2023 in poi;
d) che, per il periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale, considerando l'atto interruttivo versato nella produzione di parte, ha normalmente goduto del periodo di ferie contrattuale previsto, come risulta dai cartellini delle presenze;
e) che, tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui ha goduto delle ferie, è pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS);
f) che, pertanto, come si nota dalle buste paga, nella base di calcolo di detta retribuzione non è stata computata né la “indennità giornaliera di turno” né “la indennità di terapia intensiva o sub intensiva”, successivamente divenuta “indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi”.
In diritto, deduceva l'art. 86 CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, nonché gli artt. 106
e 107 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva: A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del
21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre
2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva: della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall'1 marzo
2020 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di €
2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021; della “indennità di terapia intensiva o sub intensiva” per l'importo di € 4,13 dal 1 marzo
2020 al 31.12.2022, ex art. 86, commi 6 e 11, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e dall' “indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” per l'importo di € 5,00 per il periodo dal 1° gennaio 2023 in poi ex art. 107 comma 2, CCNL Comparto Sanità
2019-2021; e per l'effetto: B) Condannare genericamente l'
[...]
, in persona Controparte_1 del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri: della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 marzo 2020 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL
2019-2021; della "indennità di terapia intensiva o sub intensiva" pari ad 4,13 dal 1 marzo 2020 al 31.12.2022, ex art. 86, commi 6 e 11, del CCNL Comparto Sanità 2016-
2018 e dell' "indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi" per l'importo di € 5,00 per il periodo dal 1° gennaio 2023 in poi ex art. 107 comma 2, CCNL Comparto Sanità
2019-2021; e a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo dall'1 marzo 2020 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l'
[...]
, deducendo l'infondatezza della domanda attorea, atteso che Controparte_4 le prestazioni invocate non possono essere riconosciute con riferimento ai giorni di ferie, ma solo in relazione ai giorni in cui il dipendente abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa.
Concludeva: Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, Voglia l'Ill.mo
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti richieste: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; 2) Controparte_5 rigettare ogni domanda, eccezione e condanna sollevata nei riguardi dell' , CP_1 perché estranea ai fatti di causa;
3) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
All'udienza del 7.10.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, esplicitata dalla parte resistente nelle proprie conclusioni, atteso che le buste paga prodotte dalla parte ricorrente comprovano che la determinazione e la corresponsione delle indennità per cui è causa sono di competenza dell'AOU.
Nel merito, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale. Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno e della indennità di terapia intensiva dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della S.C.
(Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Quanto all'indennità di turno, l'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C
e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari
a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. L'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, statuisce:
“Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.
In relazione all'indennità di terapia intensiva, l'art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità
2016-2018, prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi:
4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal
D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16”. L'art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019- 2021 dispone: “Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie e discipline Parte_3 equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00; Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50. Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che gli emolumenti in questione sono pacificamente previsti dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui:
“laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di
Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte dal lavoratore, in qualità di infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva, come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione. In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale, il ricorso va accolto e l'
[...]
Controparte_1 va condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità giornaliera di terapia intensiva”, per gli importi rispettivamente di € 4,49 ed € 4,13 dal 1.3.2020 al 31 dicembre
2022 ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018, e per gli importi rispettivamente di €
2,07 e di € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino al 23.3.25 (data di deposito del ricorso) ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per l'intero Parte_1 periodo dal 1.3.2020 fino al 23.3.25, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso:
- condanna l' Controparte_1
ad inserire nella base di calcolo della retribuzione
[...] delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” e della
“indennità giornaliera di terapia intensiva”, per gli importi rispettivamente di €
4,49 ed € 4,13 dal 1.3.2020 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL
2016-2018, e per gli importi rispettivamente di € 2,07 e di € 5,00, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino al 23.3.25 (data di deposito del ricorso) ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per l'intero periodo Parte_1 dal 1.3.2020 fino al 23.3.25, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
- condanna la resistente Controparte_1
al pagamento della somma di € 900,00 a
[...] titolo di compensi professionali, oltre ad € 135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €1.035,00, oltre IVA e CPA, da attribuirsi ai procuratori antistatari in solido tra loro.
Si comunichi.
Napoli, 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca