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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 435/2023 promossa da
Parte_1
Avv. Paola Terrosi appellante nei confronti di
Controparte_1
Avv. Vittorio Bechi, Stefano Chiti, Federica Bechi
appellata, appellante in via incidentale
Avente ad oggetto: appello ed appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, n. 10 del 2023, pubblicata il 13.1.2023 All'udienza del 23 gennaio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con la sentenza oggi appellata il Tribunale di Siena ha accolto in minima parte la domanda del lavoratore nei confronti della Parte_1 Parte_2
avente ad oggetto la richiesta di condanna della odierna appellata al pagamento
[...] in suo favore di differenze retributive a titolo di compenso per il lavoro svolto sulla base di un maggior orario rispetto a quello indicato nei contratti di lavoro a termine stipulati tra le parti negli anni dal 2014 al 2017.
In particolare, l'odierno appellante espone di aver lavorato per la 3 MF (titolare di un agriturismo in Poggio Piglia di Chiusi, Siena), negli anni in questione, come cameriere di sala, inquadrato nel VI livello del CCNL per gli operai agricoli, sulla base di altrettanti contratti di lavoro a tempo determinato di tipo stagionale. Espone di avere lavorato in alcuni periodi senza alcuna regolarizzazione e di avere svolto – anche nei periodi contrattualizzati – un orario maggiore rispetto a quello indicato nei contratti a termine.
Le circostanze lamentate dal lavoratore sono state anche oggetto di un accertamento ispettivo a carico della appellata all'esito del quale l'Ispettorato del Lavoro ha quantificato il credito del lavoratore in € 66.779,00, con una differenza dovuta pari ad
€ 24.753,78.
Il Tribunale di Siena, dopo la costituzione della parte convenuta, l'istruttoria orale e la CTU contabile, ha accolto il ricorso limitatamente alle poche giornate di lavoro irregolare, per complessivi € 295,12 + € 309,40, oltre incidenza sul TFR e regolarizzazione contributiva. Ha compensato le spese di lite.
In particolare, per quanto riguarda l'orario di lavoro, il Tribunale evidenzia che:
Quanto emerso in più passi dell'istruttoria testimoniale è l'affiorare – consueto nel specifico settore di attività - di una assoluta variabilità di orario. Così, come certamente il lavoratore effettuava in alcuni turni a seconda dei periodi qualche ora in più, altrettanto certamente vi erano turni di assenza/recupero.
Appella, quindi, la sentenza di primo grado contestandola Parte_1 ampiamente nel merito. Secondo parte appellante, avrebbe errato, il Giudice di prime cure, nell'aver ritenuto, nonostante tutti i testi avessero riferito in giudizio che l' aveva lavorato mediamente per lo meno per 8 ore al giorno, per 6 giorni Parte_1 alla settimana, per tutti i periodi contrattualizzati, pur prevedendo il contratto applicato il lavoro ordinario quello di 6,5 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, di nulla dover riconoscere al ricorrente per lavoro ordinario e straordinario. Questo nonostante la CTU avesse accertato che, nelle buste paga relative gli anni 2014 e
2015, nonché nei mesi di marzo ed aprile 2016, il datore di lavoro aveva effettuato delle trattenute illegittime e non giustificate relative alla retribuzione del lavoro ordinario e nulla aveva pagato per quello straordinario. Parimenti il CTU ha accertato, in relazione alle buste paga da maggio 2016 e sino alla chiusura del rapporto di lavoro nel 2017, che il datore di lavoro aveva indicato meno ore di lavoro ordinario (31 ore in meno in meno nel mese di maggio 2016, 28,5 ore in meno nel mese di giugno 2016
e così via) ed inoltre aveva indicato meno ore di lavoro straordinario di quello effettivamente prestato dal ricorrente.
Secondo parte appellante, la sentenza impugnata evidenzia una mancanza di correlazione logica tra le prove assunte e le conclusioni del rigetto della domanda di parte ricorrente nonché la mancanza di una adeguata motivazione, risolvendosi questa in pochi righi privi di logica e di affermazioni meramente tautologiche.
L chiede una integrazione della CTU in questi termini: Parte_1
“Accertato il monte delle ore lavorate dal ricorrente sulla base delle testimonianze acquisite al processo (di almeno 8 ore al giorno in media) si chiede alla Corte che
Voglia integrare la CTU dando al CTU l'incarico, sulla base delle buste paga già verificate dal CTU del primo grado in relazione alle ore di lavoro indicate nelle buste paga medesime sia quello ordinario che straordinario, di calcolare le differenze retributive effettivamente dovute al ricorrente per i periodi di lavoro 2014-2015-2016
e 2017 contrattualizzati”.
Per quanto riguarda i periodi non regolarizzati viene accettata la decisione di primo grado che ha accolto la relativa domanda in modo limitato.
Si è costituita in questo giudizio d'appello la ed ha chiesto Parte_2 il rigetto del gravame. Secondo parte appellata il Tribunale di Siena ha correttamente accertato, all'esito dell'istruttoria orale, che le domande di non sono Parte_1 risultate sorrette da alcuna prova con riferimento al lavoro asseritamente svolto e non remunerato.
Il Giudice in particolare, dopo avere osservato che le emergenze istruttorie hanno fatto affiorare una assoluta variabilità e flessibilità di orario in cui le ore in più svolte in alcuni giorni venivano fatte recuperare ai dipendenti a fronte di un minor lavoro in altri e/o tramite permessi, ha sottolineato altresì le discordanze – messe pure in rilievo dalla società con i propri scritti difensivi – tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai dipendenti della società e le dichiarazioni rese da questi ultimi in qualità di testimoni nell'ambito del processo.
3 a proposto, altresì, appello incidentale per contestare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda del lavoratore per alcune giornate di lavoro irregolare che la appellata nega essere mai state prestate.
Così riassunti i termini della controversia, secondo la Corte l'appello del lavoratore è fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto. La questione controversa, oggi devoluta all'esame di questa Corte d'Appello, riguarda, in sostanza, l'orario di lavoro dell' e la correttezza della retribuzione a lui Parte_1 erogata. Non sono contestati, infatti, i singoli rapporti di lavoro, salvo per quanto riguarda alcune giornate di lavoro irregolare (8 in tutto, per le quali è stato proposto appello incidentale).
La tesi del lavoratore è di avere lavorato con le seguenti modalità:
Anno 2014
- dall'08.03.2014 al 31.03.2014 senza regolare assunzione;
- dall'01.04.2014 sino al 30.10.2014 con regolare contratto di assunzione;
- dal 31.10.2014 al 10.11.2014 senza regolare assunzione;
Per tutto il periodo indicato aveva prestato attività lavorativa per 6 giorni alla settimana per almeno 8/9 al giorno (non più di 8 ore al giorno nei periodi di assunzione dedicati alle pulizie ed invece 9 (o anche 10 ore al giorno) nei periodi di alta stagione
(luglio- agosto-settembre).
Per quanto riguarda gli orari il lavoratore assumeva di aver lavorato dalle ore 7 del mattino sino alle ore 11,30 per le colazioni e pulizia dei tavoli e della sala;
poi dalle ore
18 alle ore 23 circa per la cena e le relative pulizie della sala;
Anno 2015
- dal 18 marzo 2015 sino all'11 novembre 2015 con contratto regolare.
Anche in questo periodo valgono gli orari di lavoro dell'annualità 2014: 8 ore nel periodo di bassa stagione e per le pulizie, 9 od anche 10 ore al giorno nel periodi alta stagione, per 6 giorni alla settimana
Per quanto riguarda gli orari di questa annualità il lavoratore riferiva gli stessi orari del 2014.
Anno 2016
- dal 15.3.2016 al 31.03.2016 con contratto di regolare assunzione per 8 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana nei periodi di bassa stagione e per 9/10 ore, sempre per 6 giorni alla settimana, nel periodo alta stagione come sopra indicato;
- dal 1.11.2016 al 14.11.2016 senza contratto di assunzione per 8 al giorno per 6 giorni alla settimana
Per quanto riguarda gli orari di questa annualità il lavoratore riferiva gli stessi orari della annualità precedenti e così anche per quella del 2017. Anno 2017
- dall'01.04.2017 al 26.09.1027 con contratto di regolare assunzione per 8 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana, sino al momento in cui aveva reso le proprie dimissioni.
Orbene, esaminando le testimonianze assunte primo grado, ritiene la Corte che sussista la prova dello svolgimento, da parte del lavoratore, di un orario maggiore di quello risultante dai contratti di lavoro. Allo stesso modo, emerge la prova relativa alle poche giornate di lavoro irregolare che si concentrano subito prima dell'apertura e dopo la chiusura dell'agriturismo.
In particolare, in primo grado sono stati sentiti 6 testimoni e tutti hanno riferito un orario piuttosto omogeneo. Secondo i testimoni, l'odierno appellante era addetto principalmente alle colazioni ed alla cena, in alcuni periodi svolgeva il servizio per il pranzo. Tutti hanno riferito, con alcune minime differenze, che per le colazioni l' lavorava dalle ore 7.00 alle 11.00- 11.30 e, per la cena, dalle ore 18.00- Parte_1
18.30 alle 23.00-23.30. Quando era assegnato al pranzo, lavorava dalle 11.00 alle
15.00-15.30 (in tal senso le deposizioni di , Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
e leggermente minore l'orario indicato da Testimone_3 Tes_4 Tes_5 direttore della struttura).
[...]
In definitiva, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Siena, dalle testimonianze assunte emerge un quadro probatorio piuttosto chiaro ed univoco e la domanda del lavoratore deve dirsi fondata.
Sul punto, quindi, l'appello merita di essere accolto in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie escludendo completamente lo svolgimento di un maggior orario di lavoro.
I testimoni hanno confermato, inoltre, che l'odierno appellante prestava alcune giornate di lavoro all'inizio ed al termine della stagione, prima dell'apertura e subito dopo la chiusura dell'agriturismo.
Giova ricordare che il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore solo 4 giornate di lavoro irregolare nel 2014 e 4 nel 2016.
Questa decisione non è stata impugnata dal lavoratore ma costituisce oggetto dell'appello incidentale della società agricola.
Orbene, per quanto riguarda il 2014 il lavoratore assume di avere lavorato dall'8 al 31 marzo e dal 31 ottobre al 10 novembre, senza regolare assunzione. Lo svolgimento di questa prestazione è stato confermato dal teste , dal teste er quanto Tes_1 Per_1 riguarda la chiusura, dalla ed in parte anche dal teste Tes_4 Tes_5
Lo stesso discorso vale per il 2016. L assume di avere lavorato dal 1 al 14 Parte_1 novembre senza contratto. Secondo la teste : dopo la chiusura tutti noi Tes_3 siamo rimasti qualche giorno per sistemare. Mentre la sistemazione all'esterno può cominciare anche qualche giorno prima con qualche ospite presente, all'interno bisogna attendere l'uscita dell'ultimo.
Ricordo che quell'anno lasciammo una parte di questa attività di sistemazione e di inventario, poiché era programmata riapertura per Natale non al pubblico ma per una esigenza della proprietà (nello stesso senso la teste . Tes_4
Sulla base di questi elementi ritiene la Corte dimostrate le 8 giornate di lavoro irregolare già accertate dal Tribunale di Siena.
L'appello incidentale della società non può, quindi, essere accolto.
Per quanto riguarda la quantificazione del credito dell'appellante, la CTU del primo grado ha effettuato 4 calcoli alternativi: 1) sulla base della sola retribuzione ordinaria, pari a 6,5 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, 2) tenendo conto delle diversificazioni stagionali e della presenza di trattenute e acconti riportati nelle buste paga 3) per i periodi non regolarizzati 4) verificando la correttezza del conteggio fatto dall'Ispettorato del Lavoro.
Da notare che la domanda del lavoratore coincide sostanzialmente con le differenze accertata in sede ispettiva (€ 24.753,78).
Sulla base della prova espletata in primo grado, la Corte ha disposto un supplemento di CTU per calcolare le differenze retributive spettanti all sulla base di 8 Parte_1 ore al giorno, per tutti i periodi contrattualizzati.
All'esito la CTU ha così determinato il credito dell'odierno appellante:
Credito totale € 24.732,00 dei quali € 1.653,97 a titolo di differenze sul TFR.
NB: non sono state fatte osservazioni da parte dei CTP.
In definitiva, la sentenza appellata deve essere riformata e la società agricola deve essere condannata a pagare all' la maggior somma sopra indicata. Parte_1
L'appello incidentale deve invece essere respinto.
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese di lite del doppio grado che vanno poste a carico della parte appellata, secondo la norma della soccombenza. Le spese si liquidano, ai sensi del DM 147 del 2022, secondo il valore della causa, nei minimi, con istruttoria per il doppio grado, in € 2.540,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per l'appello.
Per il rigetto totale dell'appello incidentale, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
Condanna la società agricola a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
24.732,00 dei quali € 1.653,97 a titolo di differenze sul TFR.
Respinge l'appello incidentale e conferma, per il resto, la sentenza appellata.
Condanna la società agricola al pagamento delle spese di lite del doppio CP_1 grado che liquida in € 5.446,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Pone definitivamente a carico della società le spese di CTU liquidate Controparte_1 in separato decreto.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Flavio Baraschi