Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato
Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1411/2023 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] lì 01 febbraio 1955, Parte_1
C.F. rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. C.F._1
Francesco Marchese;
– attore in riassunzione –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
P.I. rappresentato e difeso, per mandato in atti, dallo avv. Bruno P.IVA_1
Bagnato;
convenuto
Conclusioni delle parti:
ricorrente – Le presenti note per riportarsi in atti. Preso atto dell'eccezione di controparte si evidenzia che la riassunzione è stata effettuata entro il termine di legge, pertanto si chiede di trasmettere d'ufficio gli atti al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche. In subordine si chiede di essere autorizzati a riassumere
presso tale Giudice convenuto – insiste nella preliminare ed assorbente eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione per incompetenza del
Tribunale Regionale delle acque pubbliche di Palermo in favore del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche e, in subordine, nel rigetto del ricorso perché
inammissibile ed infondato nel merito. Con vittoria di spese e compensi. come in
comparsa di costituzione e risposta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione “in riassunzione” notificato il 28.7.2023, Parte_1
conveniva davanti a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
[...]
il al fine di proseguire il giudizio in origine Controparte_1 promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia –
Sezione Distaccata di Catania – che si era in quella sede definito con sentenza n.
1496/2023, pubblicata il 23 giugno 2023. Tale decisione, che aveva dichiarato l'inammissibilità del suo ricorso – volto all'annullamento dell'ordinanza comunale n. 10 del 05.02.2020 con cui gli era stata ingiunta la demolizione di un immobile di sua proprietà – nel riscontrato difetto di giurisdizione del giudice adito, indicava infatti, in motivazione, che la cognizione sulla controversia spettava al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art.143 del R.D. 1775/1933.
Si costituiva il eccependo Controparte_1
preliminarmente il difetto di giurisdizione, o comunque di competenza, di questo
Tribunale Regionale in favore del prefato Tribunale Superiore e chiedendo in ogni 3
caso, nel merito, il rigetto della domanda.
La causa, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione il 2 gennaio 2025.
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Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione sollevata da parte convenuta e relativa al difetto di giurisdizione di questo Tribunale.
L'eccezione è fondata.
Infatti, a norma dell'art. 143 del R.D. n. 1775/1933, lett. A) “appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche i ricorsi per
incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche”
Sul tema, con la sentenza n. 9149/2009, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito che «sono devoluti alla giurisdizione in unico grado
del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933,
n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi
che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla
materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico,
incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque». (nello stesso senso già: Cass. S.S.U.U. 11274/1998, Cass. S.S.U.U. n. 869/2005, n.
2370/2006).
Nella specie la questione relativa alla legittimità dei provvedimenti di diniego di condono edilizio adottati per la salvaguardia del vincolo di inedificabilità gravante sulle fasce di rispetto degli argini dei corsi d'acqua demaniali deve ritenersi rientrare, come rilevato già dal T.A.R., nella giurisdizione esclusiva in unico grado del Tribunale Superiore per le acque pubbliche (TSAP).
La Corte di Cassazione, più di recente (sez. un., ordinanza 5 febbraio 2020 n.
2710), ha ricordato che la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque 4
pubbliche, come delimitata dall'art. 143, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale regionale delle acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo R.D., attribuisce, tra l'altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, e, dall'altro, alla giurisdizione del T.A.R. - Consiglio di Stato, che si estende alle controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque.
Sulla scorta di tale consolidato assetto, la Corte ha quindi ribadito che è da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore “non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura
del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente
da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto
in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto
interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ad esempio, autorizzando,
impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei
beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse (Cass. Sez.
U. 25 ottobre 2013, n. 24154) o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali”. Pertanto, “nell'ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio
di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad
interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi
specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del
demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così 5
incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque, interferendo con
provvedimenti riguardanti tale uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi”.
La definizione nel merito della domanda attorea è quindi preclusa alla cognizione di questo Tribunale Regionale cui non compete né di trasmettere gli atti al TSAP né di autorizzare l'attore a curare la riassunzione del giudizio, dovendo piuttosto trovare applicazione il disposto dell'art.59 della Legge
n.69/2009.
Le spese vanno imputate in base al principio di causalità e si liquidano, pertanto, a carico dell'attore per come in dispositivo, secondo i parametri tariffari vigenti ma nei valori minimi, attesa la semplicità del giudizio, e in relazione alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Regionale delle Acque
pubbliche per la Sicilia in favore di quella del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche.
Condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida nell'importo di euro 2.906,00, oltre rimborso
[...]
spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge.
Palermo, 16.1.2025.
Il Giudice delegato
Dott.ssa Rossana Guzzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Lupo