TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr. Sergio Di Paola - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 4334/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato in data 23.03.2023, proposto da
nato in [...] il [...], (C.F. - Parte_1 C.F._1 [...]
), rappresentato e difeso dall' avv. Rosa Guerra C.F._2
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 12.2.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
1 – Il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento adottato dalla in data 1.3.2023 e notificatogli l'8.3.2023, recante diniego della Controparte_1
protezione internazionale per manifesta infondatezza ed ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto pubblicato il 30.3.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 5.9.2023.
1 Il sebbene ritualmente evocato, Controparte_2
non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero non è comparso, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
La causa è stata trattata alle udienze del 5.9.2023, 16.1.2024, 4.6.2024 e del 21.1.2025, quest'ultima sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto regolarmente ricevuto dalle parti in data 3.10.2024.
In data 1°.
2.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
2 – Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria, carenza di motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va anzitutto evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla , Controparte_1 sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come “legge
Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del
2 richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente
(istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Venendo al merito della controversia, va rilevato che il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della sola protezione speciale, ragion per cui – in ossequio al principio della domanda e della rispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) – lo scrutinio del Tribunale dev'essere circoscritto alla verifica della sussistenza dei presupposti di tale ipotesi di protezione.
Giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”) ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n.
3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma “di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del
Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è
“connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo
19, comma1 e 1.1 TUI)”.
3 In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU (rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del
2.5.1997; c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Belgio e Grecia, Parte_2 CP_3
30696/09, sentenza della Grand Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, 41738/10, sentenza CP_4
della Grand Chambre del 13.12.2016).
Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement
“nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13,
Abdida, par.46).
Ebbene, il citato art. 19 è stato modificato dal D.L. n. 130/2020, che ha provveduto a disciplinare nuovamente la materia in esame. In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto- legge in parola, al fine di ampliare lo spettro di applicazione del principio di non refoulement e del consequenziale divieto di espulsione e respingimento, ha riformato il comma 1.1 dell'art. 19 del
Testo Unico.
La disposizione novellata prevede infatti che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato: - qualora esistano fondati motivi di ritenere che questa rischi di essere sottoposta non solo a tortura, come già statuito nel testo previgente della norma, ma anche a trattamenti inumani o degradanti;
- (ed è questa la novità di maggiore rilievo) “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
4 In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla seconda delle fattispecie poc'anzi menzionate, ritiene questo Tribunale che nella normativa novellata sia ravvisabile una sostanziale continuità
(sebbene non nel senso di una completa identità) con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 13.10.2020, n. 22057).
Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez.
VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013).
Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” ed
5 altresì espungendo nominatim, ovunque fossero presenti, le locuzioni “umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo una enumerazione volta a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate (divenute le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement, in quanto tali insopprimibili), la riforma dell'ottobre 2020, come anticipato, ha invece inteso riconoscere allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
A tal fine (ossia in vista dell'accertamento del diritto alla protezione) costituiscono parametro di valutazione i seguenti elementi: - la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato; - l'effettivo inserimento sociale in Italia;
- la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
- l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Conseguentemente, non è chi non veda la spiccata assonanza (pur non ravvisandosi, si ribadisce, una totale identità tra le previsioni di legge e le relative misure di tutela) con la protezione c.d. umanitaria, i cui presupposti applicativi erano stati rinvenuti dalla giurisprudenza di legittimità, grazie all'orizzontalità dei diritti umani fondamentali ed al supporto dell'art. 8 CEDU, in tutte quelle situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez. I, n. 4455/2018).
Ebbene, alla luce delle evidenziate circostanze, può concludersi nel senso che la protezione c.d. umanitaria e la “protezione speciale” hanno in comune i seguenti elementi: - il subordinare il riconoscimento della tutela (ed il conseguente divieto di espulsione) all'accertamento della sussistenza di un rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero;
- la necessaria contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente e, dunque, la comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese d'origine.
Ora come allora, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n.
7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
6 È doveroso precisare che l'art.19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023. Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Considerato che dalla documentazione in atti emerge che la domanda amministrativa è stata presentata prima dell'entrata in vigore del c.d. “Decreto-Cutro” (cfr. modello C3 del 7.2.2023), va applicato l'art. 19 nella sua formulazione previgente e non nella nuova versione introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023.
Nel caso di specie, la documentazione depositata telematicamente è atta a comprovare l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel paese ospitante, ove lo stesso risiede da agosto
2022.
In particolare, è stata prodotta in giudizio la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, principiato il 14.10.2024, alle dipendenze di con qualifica di Per_1
collaboratore domestico, nonché buste paga e disposizioni di bonifico di ottobre (€ 715,84), novembre (€ 1.039,65) e dicembre2024 (€ 1.138,80) nonché la tredicesima 2024 (€ 286,87), oltre al bonifico disposto dal datore di lavoro afferente al versamento dei contributi per il quarto CP_5
trimestre del 2024; (ii) CU 2024, attestante la percezione di un reddito pari a € 592,63 , per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di dal 5.7.2023 Parte_3
al 4.8.2023, nonché relativo modello Unilav e busta paga di luglio.
Le comunicazioni , così come la documentazione contrattuale relativa ai rapporti Pt_4
di lavoro (con particolare riferimento al contratto di lavoro a tempo indeterminato), sono indicative della serietà e dell'effettività dello sforzo profuso dal richiedente nel tentativo di integrazione.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito un effettivo percorso d'integrazione lavorativa in Italia ed è titolare di contratto di lavoro in essere, peraltro -si ribadisce- a tempo indeterminato, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di vista economico, con le retribuzioni percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione lavorativa e sociale possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il
7 riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Conseguentemente, laddove l'istante dovesse essere rimpatriato, subirebbe una grave lesione alla propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato, peraltro, che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co.
1.1 del d.lgs. 286/1998.
4 - Considerato che il ricorso è stato accolto sulla scorta di documentazione successiva all'emissione del provvedimento impugnato e alla instaurazione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1)ACCOGLIE la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286/1998;
2) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Gianluca Tarantino dr Sergio Di Paola
8
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr. Sergio Di Paola - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 4334/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato in data 23.03.2023, proposto da
nato in [...] il [...], (C.F. - Parte_1 C.F._1 [...]
), rappresentato e difeso dall' avv. Rosa Guerra C.F._2
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 12.2.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
1 – Il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento adottato dalla in data 1.3.2023 e notificatogli l'8.3.2023, recante diniego della Controparte_1
protezione internazionale per manifesta infondatezza ed ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto pubblicato il 30.3.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 5.9.2023.
1 Il sebbene ritualmente evocato, Controparte_2
non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero non è comparso, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
La causa è stata trattata alle udienze del 5.9.2023, 16.1.2024, 4.6.2024 e del 21.1.2025, quest'ultima sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto regolarmente ricevuto dalle parti in data 3.10.2024.
In data 1°.
2.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
2 – Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria, carenza di motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va anzitutto evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla , Controparte_1 sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come “legge
Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del
2 richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020). Inoltre, dal comportamento processuale del ricorrente
(istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Venendo al merito della controversia, va rilevato che il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della sola protezione speciale, ragion per cui – in ossequio al principio della domanda e della rispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) – lo scrutinio del Tribunale dev'essere circoscritto alla verifica della sussistenza dei presupposti di tale ipotesi di protezione.
Giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”) ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1,
“individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n.
3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma “di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del
Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è
“connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo
19, comma1 e 1.1 TUI)”.
3 In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU (rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del
2.5.1997; c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Belgio e Grecia, Parte_2 CP_3
30696/09, sentenza della Grand Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, 41738/10, sentenza CP_4
della Grand Chambre del 13.12.2016).
Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement
“nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13,
Abdida, par.46).
Ebbene, il citato art. 19 è stato modificato dal D.L. n. 130/2020, che ha provveduto a disciplinare nuovamente la materia in esame. In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto- legge in parola, al fine di ampliare lo spettro di applicazione del principio di non refoulement e del consequenziale divieto di espulsione e respingimento, ha riformato il comma 1.1 dell'art. 19 del
Testo Unico.
La disposizione novellata prevede infatti che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato: - qualora esistano fondati motivi di ritenere che questa rischi di essere sottoposta non solo a tortura, come già statuito nel testo previgente della norma, ma anche a trattamenti inumani o degradanti;
- (ed è questa la novità di maggiore rilievo) “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
4 In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla seconda delle fattispecie poc'anzi menzionate, ritiene questo Tribunale che nella normativa novellata sia ravvisabile una sostanziale continuità
(sebbene non nel senso di una completa identità) con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di
Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. I, 13.10.2020, n. 22057).
Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez.
VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013).
Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”. Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” ed
5 altresì espungendo nominatim, ovunque fossero presenti, le locuzioni “umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo una enumerazione volta a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate (divenute le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement, in quanto tali insopprimibili), la riforma dell'ottobre 2020, come anticipato, ha invece inteso riconoscere allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
A tal fine (ossia in vista dell'accertamento del diritto alla protezione) costituiscono parametro di valutazione i seguenti elementi: - la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato; - l'effettivo inserimento sociale in Italia;
- la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
- l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Conseguentemente, non è chi non veda la spiccata assonanza (pur non ravvisandosi, si ribadisce, una totale identità tra le previsioni di legge e le relative misure di tutela) con la protezione c.d. umanitaria, i cui presupposti applicativi erano stati rinvenuti dalla giurisprudenza di legittimità, grazie all'orizzontalità dei diritti umani fondamentali ed al supporto dell'art. 8 CEDU, in tutte quelle situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez. I, n. 4455/2018).
Ebbene, alla luce delle evidenziate circostanze, può concludersi nel senso che la protezione c.d. umanitaria e la “protezione speciale” hanno in comune i seguenti elementi: - il subordinare il riconoscimento della tutela (ed il conseguente divieto di espulsione) all'accertamento della sussistenza di un rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero;
- la necessaria contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente e, dunque, la comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese d'origine.
Ora come allora, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n.
7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
6 È doveroso precisare che l'art.19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023. Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Considerato che dalla documentazione in atti emerge che la domanda amministrativa è stata presentata prima dell'entrata in vigore del c.d. “Decreto-Cutro” (cfr. modello C3 del 7.2.2023), va applicato l'art. 19 nella sua formulazione previgente e non nella nuova versione introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023.
Nel caso di specie, la documentazione depositata telematicamente è atta a comprovare l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel paese ospitante, ove lo stesso risiede da agosto
2022.
In particolare, è stata prodotta in giudizio la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, principiato il 14.10.2024, alle dipendenze di con qualifica di Per_1
collaboratore domestico, nonché buste paga e disposizioni di bonifico di ottobre (€ 715,84), novembre (€ 1.039,65) e dicembre2024 (€ 1.138,80) nonché la tredicesima 2024 (€ 286,87), oltre al bonifico disposto dal datore di lavoro afferente al versamento dei contributi per il quarto CP_5
trimestre del 2024; (ii) CU 2024, attestante la percezione di un reddito pari a € 592,63 , per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di dal 5.7.2023 Parte_3
al 4.8.2023, nonché relativo modello Unilav e busta paga di luglio.
Le comunicazioni , così come la documentazione contrattuale relativa ai rapporti Pt_4
di lavoro (con particolare riferimento al contratto di lavoro a tempo indeterminato), sono indicative della serietà e dell'effettività dello sforzo profuso dal richiedente nel tentativo di integrazione.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito un effettivo percorso d'integrazione lavorativa in Italia ed è titolare di contratto di lavoro in essere, peraltro -si ribadisce- a tempo indeterminato, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di vista economico, con le retribuzioni percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione lavorativa e sociale possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il
7 riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Conseguentemente, laddove l'istante dovesse essere rimpatriato, subirebbe una grave lesione alla propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato, peraltro, che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co.
1.1 del d.lgs. 286/1998.
4 - Considerato che il ricorso è stato accolto sulla scorta di documentazione successiva all'emissione del provvedimento impugnato e alla instaurazione del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1)ACCOGLIE la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286/1998;
2) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Gianluca Tarantino dr Sergio Di Paola
8