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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 24/06/2025 N. 138 /2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Rovetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Boschetti n. 6, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Andrea Borsani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Ugo
Cavalcanti n. 9/13, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e contro
di Varese (ITL), in persona del Direttore pro tempore, con Controparte_2 sede in Varese, alla via Sanvito Silvestro n.56, presso cui elegge ex lege domicilio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento – opposizione a cartella
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ed il procuratore di parte resistente ITL hanno concluso come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16.3.2022,
a convenuto in giudizio l' e l'ITL di Varese proponendo Parte_1 CP_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 117 2021 9001222701 000, notificata il 23/12/2021, e la sottesa cartella di pagamento n. 117 2012 00 28154456 000, per il pagamento dell'importo complessivo di € 26.226,56 di cui risulta creditrice la (allora) Provinciale CP_3 del Lavoro di Varese, attuale ITL.
In corso di giudizio il procuratore di parte ricorrente rendeva nota la volontà del proprio assistito di avanzare richiesta di adesione alla procedura di definizione agevolata dei propri carichi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater introdotta dall'art. 1 commi da 231
a 252 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge finanziaria)), ivi ricomprendendo le pendenze oggetto del presente procedimento.
Depositata pertanto da parte del ricorrente, con nota del 9.4.2024, comunicazione ADER di Varese di accoglimento della suddetta istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi, con prospetto di liquidazione delle somme dovute, ricomprendenti anche le pendenze di cui al presente procedimento, unitamente a quietanza di pagamento delle prime tre rate, il procuratore di parte ricorrente chiedeva, da ultimo, all'udienza di discussione, dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il procuratore dell'ITL si associava all'istanza volta a sentir dichiarare cessata la materia del contendere, salvo insistere per la liquidazione delle spese di giudizio in considerazione dell'eccezione preliminare concernente la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio, tempestivamente sollevata sin dalla memoria difensiva.
Innanzitutto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente manifestato, sostanzialmente, tramite adesione alla cosiddetta procedura di “rottamazione”, la mancanza di interesse a coltivare questo giudizio.
Per quanto concerne le spese di lite, richiamato il principio della ragione più liquida, questo Giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016
(conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2,
c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. (Principio applicato in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali)” (Cass. Civ.,
Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018), la cui ratio è pacificamente applicabile anche al giudizio di merito.
2 Di conseguenza, ritiene congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Varese, 24.6.2025
Il Giudice Giorgiana Manzo
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II SEZIONE CIVILE
Udienza del 24/06/2025 N. 138 /2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Rovetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Boschetti n. 6, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Andrea Borsani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Ugo
Cavalcanti n. 9/13, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e contro
di Varese (ITL), in persona del Direttore pro tempore, con Controparte_2 sede in Varese, alla via Sanvito Silvestro n.56, presso cui elegge ex lege domicilio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento – opposizione a cartella
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ed il procuratore di parte resistente ITL hanno concluso come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16.3.2022,
a convenuto in giudizio l' e l'ITL di Varese proponendo Parte_1 CP_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 117 2021 9001222701 000, notificata il 23/12/2021, e la sottesa cartella di pagamento n. 117 2012 00 28154456 000, per il pagamento dell'importo complessivo di € 26.226,56 di cui risulta creditrice la (allora) Provinciale CP_3 del Lavoro di Varese, attuale ITL.
In corso di giudizio il procuratore di parte ricorrente rendeva nota la volontà del proprio assistito di avanzare richiesta di adesione alla procedura di definizione agevolata dei propri carichi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater introdotta dall'art. 1 commi da 231
a 252 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge finanziaria)), ivi ricomprendendo le pendenze oggetto del presente procedimento.
Depositata pertanto da parte del ricorrente, con nota del 9.4.2024, comunicazione ADER di Varese di accoglimento della suddetta istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi, con prospetto di liquidazione delle somme dovute, ricomprendenti anche le pendenze di cui al presente procedimento, unitamente a quietanza di pagamento delle prime tre rate, il procuratore di parte ricorrente chiedeva, da ultimo, all'udienza di discussione, dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il procuratore dell'ITL si associava all'istanza volta a sentir dichiarare cessata la materia del contendere, salvo insistere per la liquidazione delle spese di giudizio in considerazione dell'eccezione preliminare concernente la propria carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio, tempestivamente sollevata sin dalla memoria difensiva.
Innanzitutto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente manifestato, sostanzialmente, tramite adesione alla cosiddetta procedura di “rottamazione”, la mancanza di interesse a coltivare questo giudizio.
Per quanto concerne le spese di lite, richiamato il principio della ragione più liquida, questo Giudice ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016
(conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2,
c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. (Principio applicato in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali)” (Cass. Civ.,
Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018), la cui ratio è pacificamente applicabile anche al giudizio di merito.
2 Di conseguenza, ritiene congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Varese, 24.6.2025
Il Giudice Giorgiana Manzo
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