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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2496/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE VA AR, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24787/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio N. 1 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400114463 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20425/2025 depositato il 24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- impugnava l'intimazione di pagamento n.n. 202400114463 realtiva ad I.C.I. 2011 07120249016568149000 eccepiva la mancata notifica di atti prodromici predette e comunque l'intervenuta prescrizione triennale delle relative pretese creditorie.
Si costituiva con rituali controdeduzioni la GE.SE.T. ITALIA SPA che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita, pertanto, il rigetto.
Infatti, come provato dalla documentazione versata in atti è infondata la censura sulla presunta omessa notifica degli atti prodromici all'impugnata intimazione.
In particolare l'atto in questa sede impugnato è stato emesso sulla base dell'avviso di intimazione n. 202400038473, consegnato nelle stesse mani della destinataria in data
19.02.2022.
Tale avviso di intimazione, a sua volta, è stato emesso sulla base della presupposta ingiunzione di pagamento n. 20180482100120248, anch'essa consegnata, in data
08.10.2018, nelle mani della destinataria.
La suddetta ingiunzione, infine, è stata emessa sulla base del presupposto avviso di accertamento n. 640301, consegnato, in data 26.10.2016, nella mani di un familiare convivente qualificatosi come “figlia”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL NE VA AR, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24787/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio N. 1 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400114463 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20425/2025 depositato il 24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- impugnava l'intimazione di pagamento n.n. 202400114463 realtiva ad I.C.I. 2011 07120249016568149000 eccepiva la mancata notifica di atti prodromici predette e comunque l'intervenuta prescrizione triennale delle relative pretese creditorie.
Si costituiva con rituali controdeduzioni la GE.SE.T. ITALIA SPA che chiedeva la conferma del proprio operato ed il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita, pertanto, il rigetto.
Infatti, come provato dalla documentazione versata in atti è infondata la censura sulla presunta omessa notifica degli atti prodromici all'impugnata intimazione.
In particolare l'atto in questa sede impugnato è stato emesso sulla base dell'avviso di intimazione n. 202400038473, consegnato nelle stesse mani della destinataria in data
19.02.2022.
Tale avviso di intimazione, a sua volta, è stato emesso sulla base della presupposta ingiunzione di pagamento n. 20180482100120248, anch'essa consegnata, in data
08.10.2018, nelle mani della destinataria.
La suddetta ingiunzione, infine, è stata emessa sulla base del presupposto avviso di accertamento n. 640301, consegnato, in data 26.10.2016, nella mani di un familiare convivente qualificatosi come “figlia”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00 oltre accessori se dovuti