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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7078/2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. PAOLUCCI ALESSIO Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. TETTI ALESSANDRO Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.02.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 26.03.2012 e che dall'unione matrimoniale era nato il figlio , ormai maggiorenne ed economicamente autonomo - hanno chiesto Per_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 25.10.1997 a Roma, alle seguenti condizioni:
“1 - le parti continueranno a vivere ciascuno per proprio conto con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 - entrambe le parti si obbligano a contribuire ciascuna al proprio mantenimento;
3 - le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e dichiarano di non avere alcun vicendevole obbligo o pendenza. 4 – ciascuno dei genitori provvederà direttamente, ove necessario, alle esigenze del figlio
. Per_1
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Roma, in data 25.10.1997, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1997, parte 2, serie A01, n.1520, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7078/2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. PAOLUCCI ALESSIO Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. TETTI ALESSANDRO Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.02.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 26.03.2012 e che dall'unione matrimoniale era nato il figlio , ormai maggiorenne ed economicamente autonomo - hanno chiesto Per_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 25.10.1997 a Roma, alle seguenti condizioni:
“1 - le parti continueranno a vivere ciascuno per proprio conto con l'obbligo del mutuo rispetto;
2 - entrambe le parti si obbligano a contribuire ciascuna al proprio mantenimento;
3 - le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e dichiarano di non avere alcun vicendevole obbligo o pendenza. 4 – ciascuno dei genitori provvederà direttamente, ove necessario, alle esigenze del figlio
. Per_1
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Roma, in data 25.10.1997, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1997, parte 2, serie A01, n.1520, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi