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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5148 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/10/2023 ed iscritto al n 5148 - 2023 RG , vertente tra
- nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
- Partita Iva n. ), con domicilio fiscale C.F._1 P.IVA_1 in Siderno (RC) alla Via dei Colli nr. 124, elettivamente domiciliato presso e nello studio professionale dell' Avv. Antonio Riccio (C.F.:
[...]
), sito in Siderno alla Via Amendola, 65 che lo difende e C.F._2 rappresenta congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Francesca Maria Romeo (CF: giusto mandato in calce del ricorso CodiceFiscale_3 datato 09.01.2023 e depositato presso il Tribunale di Locri – Sez. Lavoro nel giudizio RG. N. 77/2023;
- ricorrente -
Contro
- , succeduta ad Controparte_1 Controparte_2
, dal1° luglio 2017, ai sensi dell'art.1 comma 3 del d.l.
[...]
22/10/2016 n.193 convertito in L. 1 dicembre 2016 n.225 per effetto del quale è affidato alla medesima l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nonché processuali, facenti capo ad ed CP_3 Controparte_4
ed avente sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar 14,
[...]
C.F. e P.I. , in persona del Legale rappresentante in carica, il P.IVA_2
Responsabile del Contenzioso, , Dott. Controparte_5
giusta procura per notaio Dott. in Controparte_6 Persona_1
Roma, Rep. N° 180.134, Racc 12.348 del 22.06.2023, rappresentata, assistita
1 e difesa dall' Avv. Giuseppina Possidente C.F.: del CodiceFiscale_4 foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso e nello Studio sito in via A. Daniele, 24;
Controparte_7
(C.F. – P.IVA , con sede in Roma, in persona P.IVA_3 P.IVA_4 del Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 Controparte_8 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_2 in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1Ta-, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio C.F._5
( ), dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._6 congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_3 raccolta 7313);
-resistenti - Controparte_9 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede
[...] legale in Roma alla Piazza Vittorio Emanuele II N. 78 (CF: ); P.IVA_5
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente con il presente giudizio riassume il processo, entro i termini di legge, ed espone che:
- depositava in data 09.01.2023 dinnanzi al Tribunale di Locri – Sezione Lavoro, ricorso in opposizione, inscritto al n.77/2023 RGL, avverso l'intimazione di pagamento nr. 29520229007427259/000 relativo a cartelle anni 2010-2013-2016-2017-2018-2019-2021 per un importo complessivo di
€. 388.810,93. Così concludeva: “In via principale previa sospensione e annullamento parziale dell'intimazione di pagamento nr. 29520229007427259/000, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie avanzate da , e e pertanto, dichiarare CP_9 CP_7 CP_10
l'inesistenza del credito e per l'effetto la nullità assoluta delle cartelle
n.n.ri 29520090041330353000 e 29520130019161004000 e CP_9 dell'avviso di addebito n. 59520160005636211000 per i motivi sopra CP_7
2 esposti e conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessuna somma il ricorrente deve agli Enti creditori”.
- Con provvedimento del 13.10.2023 comunicato in data 16.10.2023, il Giudice adito così dichiarava: “Con riferimento ai crediti , oggetto CP_9 delle cartelle di pagamento nn. 29520090041330353000 e 29520130019161004000, portati dall'intimazione di pagamento n. 29520229007427259/000, dichiara la propria incompetenza a conoscere del ricorso presentato dalla parte ricorrente, essendo lo stesso attribuito alla competenza per territorio del Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro;
- -Con riferimento ai crediti oggetto dell'avviso di addebito n. CP_7
59520160005636211000, portato dall'intimazione di pagamento n. 29520229007427259/000, dichiara la propria incompetenza a conoscere del ricorso presentato dalla parte ricorrente, essendo lo stesso attribuito alla competenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro;
- -Visto l'art. 50 cpc., assegna il termine perentorio di giorni 30, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del giudizio dinanzi ai giudici rispettivamente competenti;
- -Compensa le spese di lite.” Pertanto con ricorso depositato in data 30.10.2023 il ricorrente riassumeva il giudizio dinanzi l'Intestato Tribunale relativamente al solo avviso di addebito n. 59520160005636211000.
§ 2. Si è costituita l' che resiste al ricorso e ne chiede il rigetto: CP_7 preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva della i CP_8 cui chiede l'estromissione atteso che è stata convenuta senza che la stessa risulti cessionaria del credito per la cui riscossione l'ente impositore procede a mezzo ruolo. Si è costituita che eccepisce preliminarmente il Controparte_11 proprio difetto di legittimazione passiva e conclude per il rigetto della causa in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ordine alla posizione processuale del concessionario deve rilevarsi che nel ricorso proposto dinanzi al giudice poi dichiaratosi incompetente per territorio erano stati proposti anche motivi di impugnazione propri dell'intimazione di pagamento con la conseguente legittimazione passiva del concessionario. Il ricorso in riassunzione doveva necessariamente essere proposto nei confronti delle parti già convenute, costituendo una prosecuzione – se pure parziale – dell'originario ricorso. A ciò si aggiunga che il ricorrente chiede anche l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento in ragione della eccepita prescrizione 3 dell'avviso di addebito. Quanto all' la sua indicazione nel ricorso appare un mero refuso, CP_9 infatti correttamente il ricorso non è stato notificato all perché il CP_9 giudice dichiaratosi incompetente ha dichiarato la competenza del Tribunale di Messina per le cartelle impugnate di cui l' era titolare del credito. CP_9
§ 3. Il ricorso in riassunzione deve essere accolto per le ragioni che seguono. Oggetto della causa qui riassunta è l'azione di accertamento negativo dei contributi portati dall'avviso di addebito n. N. 59520160005636211000, notificato il 22.12.2016, atto sotteso (insieme ad altri che non sono oggetto della presente causa) all'intimazione di pagamento n. 29520229007427259/000 notificata in data 12.12.2022. Parte ricorrente eccepisce la prescrizione estintiva quinquennale che sarebbe maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito per mancanza di atti interruttivi infraquinquennali. Tale motivo è risultato fondato in quanto i convenuti non hanno prodotto atti interruttivi e la prescrizione era già maturata prima del 12.12.2022, ciò pur computando la sospensione per l'emergenza da Covid-19.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, ex D.M. 55/2014.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n 59520160005636211000 notificato in data 22.12.2016 e sotteso all'intimazione di pagamento n.29520229007427259/000 di cui si dichiara la parziale inefficacia nella parte relativa al predetto avviso di addebito;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e compensa le CP_8 spese legali tra la stessa e parte ricorrente;
- condanna in solido e , in persona CP_7 Controparte_12 del rispettivo legale rapp.t. p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore degli avvocati Antonio Riccio e Francesca Maria Romeo dichiaratisi procuratori antistatari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 17/10/2025
Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5148 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 30/10/2023 ed iscritto al n 5148 - 2023 RG , vertente tra
- nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
- Partita Iva n. ), con domicilio fiscale C.F._1 P.IVA_1 in Siderno (RC) alla Via dei Colli nr. 124, elettivamente domiciliato presso e nello studio professionale dell' Avv. Antonio Riccio (C.F.:
[...]
), sito in Siderno alla Via Amendola, 65 che lo difende e C.F._2 rappresenta congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Francesca Maria Romeo (CF: giusto mandato in calce del ricorso CodiceFiscale_3 datato 09.01.2023 e depositato presso il Tribunale di Locri – Sez. Lavoro nel giudizio RG. N. 77/2023;
- ricorrente -
Contro
- , succeduta ad Controparte_1 Controparte_2
, dal1° luglio 2017, ai sensi dell'art.1 comma 3 del d.l.
[...]
22/10/2016 n.193 convertito in L. 1 dicembre 2016 n.225 per effetto del quale è affidato alla medesima l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nonché processuali, facenti capo ad ed CP_3 Controparte_4
ed avente sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar 14,
[...]
C.F. e P.I. , in persona del Legale rappresentante in carica, il P.IVA_2
Responsabile del Contenzioso, , Dott. Controparte_5
giusta procura per notaio Dott. in Controparte_6 Persona_1
Roma, Rep. N° 180.134, Racc 12.348 del 22.06.2023, rappresentata, assistita
1 e difesa dall' Avv. Giuseppina Possidente C.F.: del CodiceFiscale_4 foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso e nello Studio sito in via A. Daniele, 24;
Controparte_7
(C.F. – P.IVA , con sede in Roma, in persona P.IVA_3 P.IVA_4 del Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...] con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Legge n.448/1998 Controparte_8 nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_2 in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1Ta-, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso e con l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. Valeria Grandizio C.F._5
( ), dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._6 congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio 37875 – Persona_3 raccolta 7313);
-resistenti - Controparte_9 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede
[...] legale in Roma alla Piazza Vittorio Emanuele II N. 78 (CF: ); P.IVA_5
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente con il presente giudizio riassume il processo, entro i termini di legge, ed espone che:
- depositava in data 09.01.2023 dinnanzi al Tribunale di Locri – Sezione Lavoro, ricorso in opposizione, inscritto al n.77/2023 RGL, avverso l'intimazione di pagamento nr. 29520229007427259/000 relativo a cartelle anni 2010-2013-2016-2017-2018-2019-2021 per un importo complessivo di
€. 388.810,93. Così concludeva: “In via principale previa sospensione e annullamento parziale dell'intimazione di pagamento nr. 29520229007427259/000, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie avanzate da , e e pertanto, dichiarare CP_9 CP_7 CP_10
l'inesistenza del credito e per l'effetto la nullità assoluta delle cartelle
n.n.ri 29520090041330353000 e 29520130019161004000 e CP_9 dell'avviso di addebito n. 59520160005636211000 per i motivi sopra CP_7
2 esposti e conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessuna somma il ricorrente deve agli Enti creditori”.
- Con provvedimento del 13.10.2023 comunicato in data 16.10.2023, il Giudice adito così dichiarava: “Con riferimento ai crediti , oggetto CP_9 delle cartelle di pagamento nn. 29520090041330353000 e 29520130019161004000, portati dall'intimazione di pagamento n. 29520229007427259/000, dichiara la propria incompetenza a conoscere del ricorso presentato dalla parte ricorrente, essendo lo stesso attribuito alla competenza per territorio del Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro;
- -Con riferimento ai crediti oggetto dell'avviso di addebito n. CP_7
59520160005636211000, portato dall'intimazione di pagamento n. 29520229007427259/000, dichiara la propria incompetenza a conoscere del ricorso presentato dalla parte ricorrente, essendo lo stesso attribuito alla competenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro;
- -Visto l'art. 50 cpc., assegna il termine perentorio di giorni 30, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del giudizio dinanzi ai giudici rispettivamente competenti;
- -Compensa le spese di lite.” Pertanto con ricorso depositato in data 30.10.2023 il ricorrente riassumeva il giudizio dinanzi l'Intestato Tribunale relativamente al solo avviso di addebito n. 59520160005636211000.
§ 2. Si è costituita l' che resiste al ricorso e ne chiede il rigetto: CP_7 preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione passiva della i CP_8 cui chiede l'estromissione atteso che è stata convenuta senza che la stessa risulti cessionaria del credito per la cui riscossione l'ente impositore procede a mezzo ruolo. Si è costituita che eccepisce preliminarmente il Controparte_11 proprio difetto di legittimazione passiva e conclude per il rigetto della causa in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ordine alla posizione processuale del concessionario deve rilevarsi che nel ricorso proposto dinanzi al giudice poi dichiaratosi incompetente per territorio erano stati proposti anche motivi di impugnazione propri dell'intimazione di pagamento con la conseguente legittimazione passiva del concessionario. Il ricorso in riassunzione doveva necessariamente essere proposto nei confronti delle parti già convenute, costituendo una prosecuzione – se pure parziale – dell'originario ricorso. A ciò si aggiunga che il ricorrente chiede anche l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento in ragione della eccepita prescrizione 3 dell'avviso di addebito. Quanto all' la sua indicazione nel ricorso appare un mero refuso, CP_9 infatti correttamente il ricorso non è stato notificato all perché il CP_9 giudice dichiaratosi incompetente ha dichiarato la competenza del Tribunale di Messina per le cartelle impugnate di cui l' era titolare del credito. CP_9
§ 3. Il ricorso in riassunzione deve essere accolto per le ragioni che seguono. Oggetto della causa qui riassunta è l'azione di accertamento negativo dei contributi portati dall'avviso di addebito n. N. 59520160005636211000, notificato il 22.12.2016, atto sotteso (insieme ad altri che non sono oggetto della presente causa) all'intimazione di pagamento n. 29520229007427259/000 notificata in data 12.12.2022. Parte ricorrente eccepisce la prescrizione estintiva quinquennale che sarebbe maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito per mancanza di atti interruttivi infraquinquennali. Tale motivo è risultato fondato in quanto i convenuti non hanno prodotto atti interruttivi e la prescrizione era già maturata prima del 12.12.2022, ciò pur computando la sospensione per l'emergenza da Covid-19.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, ex D.M. 55/2014.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i contributi portati dall'avviso di addebito n 59520160005636211000 notificato in data 22.12.2016 e sotteso all'intimazione di pagamento n.29520229007427259/000 di cui si dichiara la parziale inefficacia nella parte relativa al predetto avviso di addebito;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e compensa le CP_8 spese legali tra la stessa e parte ricorrente;
- condanna in solido e , in persona CP_7 Controparte_12 del rispettivo legale rapp.t. p.t., al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, oltre € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore degli avvocati Antonio Riccio e Francesca Maria Romeo dichiaratisi procuratori antistatari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 17/10/2025
Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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