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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 997/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
997 nell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tancredi. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(C.F. ) e (C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Maria Pisaniello e dall'avv. Elisa Pepe.
CP_2 nonché
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , .
[...] Controparte_8 Controparte_9 contumaci- CP_10
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5534/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 25.8.2020, in tema di risarcimento danni;
rimborso spese per la manutenzione di beni condominiali”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 4.10.2024 dalla difesa di e , e il Parte_2 Parte_3
7.10.2024 dalla difesa di . Parte_1
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
[...
, , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, proponendo appello avverso la sentenza n. 5534/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, Controparte_9 pubblicata il 25.8.2020.
Con tale sentenza, in parziale accoglimento della domanda delle attrici ( ed , Parte_3 Parte_2 quali comproprietarie di un appartamento all'ultimo piano di un fabbricato sito in Pozzuoli, via Vecchia Campana
n.9, concesso in locazione a terzi), ha condannato la convenuta (ritenuta responsabile, ai sensi Parte_1 dell'art. 1130 c.c., quale amministratrice del Condominio di via Vecchia Campana n.9 in Pozzuoli, per la mancata esecuzione di deliberati assembleari e per l'inadempimento rispetto ad altri obblighi previsti dal detto articolo) al pagamento di € 3.200,00, oltre interessi legali decorrenti dalla sentenza (e spese di lite), a titolo di rimborso degli esborsi anticipati dalle attrici per i lavori di rifacimento del lastrico solare del detto fabbricato (lavori resisi necessari a seguito di infiltrazioni nell'alloggio delle attrici in conseguenza di forti piogge).
****
ha censurato tale sentenza sulla base dei seguenti motivi di gravame. Parte_1
1. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1130 C.C.; VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 1123 C.C.;
MANCATA APPLICAZIONE DELLA CHIESTA CONDANNA EX ART. 1134 C.C.; ERRONEA CONDANNA DELLA
IN PROPRIO E NON QUALE AMM.RE DEL CONDOMINIO. Pt_1
Con il primo, articolato, motivo, nel premettere che l'amministratore del condominio risponde, ai sensi dell'art. 1130 c.c., dei danni patiti anche dal singolo condomino in conseguenza del suo operato (danni che, invece, nel caso di specie ha reputato non dimostrati) ma non anche delle spese relative alle parti comuni del fabbricato condominiale, l'appellante ha sostenuto, innanzitutto, che il primo giudice l'avesse erroneamente condannata, in proprio (ravvisando la sua responsabilità quale amministratrice del Condominio), ai sensi del citato art. 1130 c.c.,
a rimborsare alle attrici le spese sostenute per il rifacimento del lastrico solare, anziché condannare a tale rimborso i condomini, ai sensi dell'art. 1134 c.c., in base ai valori risultanti dalle tabelle millesimali, detratta la quota dovuta dalle stesse attrici (quali condomine).
2. INCAPACITÀ DEI TESTIMONI E DELL'ART. 246 CP_3 Controparte_11
C.P.C.; INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PERCHÉ NON SORRETTA DA ALCUNA PROVA ADEGUATA;
CP_1
APPLICAZIONE DELL'ART. 1134 C.C. PERCHÉ LE ATTRICI NON PROVANO DI INCARICATO CP_12
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGATO GLI STESSI.
Con il secondo, articolato, motivo, ha sostenuto che il primo giudice avesse errato, innanzitutto, Parte_1 nel ritenere che il lastrico solare fosse stato rifatto dalle attrici (o, meglio, su incarico di queste ultime).
pagina 2 di 8 Al riguardo ha evidenziato che, oltre a non essere stata prodotta alcuna fattura riguardante tali lavori (e che non fosse stata fornita, comunque, alcuna prova del relativo pagamento), il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente utilizzato, quale prova dell'esecuzione dei detti lavori da parte delle attrici (e di altro condomino), la testimonianza resa da , nonostante quest'ultimo fosse incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in CP_3 quanto condomino del fabbricato in questione.
Secondo l'appellante, inoltre, sarebbe stato incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., anche
, essendo non solo il marito (in comunione dei beni) di e genero di Controparte_11 Parte_2 Pt_3
, ma anche colui che, secondo la testimonianza di - che avrebbe eseguito i lavori
[...] Testimone_1 presuntivamente su incarico delle attrici- avrebbe pagato tali lavori.
ha aggiunto, infine, che il testimone non aveva riferito chi gli avesse Parte_1 Testimone_1 conferito l'incarico di eseguire i lavori, restando così indimostrato che tale incarico gli fosse stato conferito dalle attrici (con conseguente insussistenza del diritto di queste ultime al rimborso delle spese per il rifacimento del lastrico solare riconosciuto, invece, dal Tribunale di Napoli).
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accogliere lo spiegato appello e per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 5534/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dr. Attanasio, X° sez., nella causa iscritta al n. 70914/2010 R.G.A.C., depositata in data 25/08/2020, non notificata, nella parte in cui il Giudice ritiene di accogliere parzialmente la domanda, rigettare la stessa perché non provata ed infondata in fatto ed in diritto, sia ai sensi dell'art. 1134 c.c., sia ai sensi dell'art. 1130 c.c.; 2. in subordine, in caso di conferma dell'accoglimento parziale della domanda, condannare ex art. 1134 c.c. il
Condominio via Vecchia Campana, 9, in Pozzuoli (NA) e, quindi, non ma i singoli proprietari in
Parte_1 comunione pro quota, a ripetere in favore delle attrici la somma di €. 3.200,00, detratta la quota a carico delle stesse attrici quali condomine;
3. rigettare perché non provata la domanda nei confronti della sig.ra
Parte_1 ex art. 1130 c.c.; 4. revocare la pronuncia di condanna della sig.ra al pagamento delle spese di
Parte_1 giudizio in favore delle attrici e, visto il rigetto della domanda, condannare e al Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di delle spese del primo grado di giudizio, nonché di quelle del presente grado
Parte_1 di appello;
in subordine, in caso di conferma dell'accoglimento parziale della domanda ex art. 1134 c.c., condannare il Condomino via Vecchia Campana, 9, in Pozzuoli (NA) al pagamento in favore delle attrici delle spese di giudizio del primo grado, con condanna degli appellati tutti in solido al pagamento in favore della Pt_1 delle spese di giudizio del presente appello.”
[... Non si sono costituiti in giudizio , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8
, e . Controparte_9 Controparte_7 Controparte_6
Iscritta la causa al n. 997/2021 del Ruolo Generale, si sono costituite in giudizio, con comparsa depositata il
16.6.2021, e , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 8 comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc;
Nel merito Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto confermando per
l'effetto integralmente la sentenza n. 5534/20 del Tribunale di Napoli;
Condannare parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone.”.
In data 11.6.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo di ufficio cartaceo di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza del 29.6.2021 la causa è stata rinviata all'udienza dell'1.2.2022, con termine di legge per rinnovare la notifica dell'appello nei confronti di e . Controparte_7 Controparte_6
Con successiva ordinanza dell'1.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 12.9.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'8.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 4.10.2024 dalla difesa di e e il 7.10.2024 dalla difesa Parte_2 Parte_3 di ), la causa è stata trattenuta in decisione il 10.10.2024 (con ordinanza comunicata ritualmente Parte_1 dalla cancelleria), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[... In via preliminare va dichiarata la contumacia di , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , non essendosi costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto CP_8 Controparte_9 di appello nei loro confronti (notifica avvenuta, per tutti, il 26.2.2021, come documentato dall'appellante).
Così come vanno dichiarati contumaci e , non essendosi costituiti in Controparte_7 Controparte_6 giudizio nonostante la rinnovazione della notifica dell'atto di appello eseguita nei loro confronti (il 3.8.2021 per la prima e il 3.9.2021 per il secondo), come documentato dall'appellante.
****
Ancora in via preliminare la Corte rileva, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame sollevata dalle appellate costituite sul presupposto dell'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie), che la facoltà, per il giudice d'appello, di rendere l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve essere esercitata prima di ogni altra attività, ossia prima di procedere alla trattazione della causa ed immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020), sicché tale facoltà
pagina 4 di 8 è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati già svolti gli adempimenti precedenti alla trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
****
Ciò posto e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne rileva Parte_1
l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo, non è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante secondo cui il primo giudice l'avrebbe erroneamente condannata, in proprio (ravvisando la sua responsabilità quale amministratrice del
Condominio), ai sensi del citato art. 1130 c.c., a rimborsare alle attrici le spese sostenute per il rifacimento del lastrico solare, anziché condannare a tale rimborso i condomini, ai sensi dell'art. 1134 c.c., in base ai valori risultanti dalle tabelle millesimali, detratta la quota dovuta dalle stesse attrici (quali condomine).
Ed invero, precisato che non è stata impugnata la decisione del Tribunale di Napoli nella parte in cui è stata ravvisata l'inerzia dell'amministratrice condominiale (e la sua conseguente responsabilità, in proprio, ai sensi dell'art. 1130 c.c.), per non avere eseguito i lavori di rifacimento del lastrico solare nonostante l'urgenza degli stessi (conseguente al sopralluogo dei VVFF e dall'ordinanza sindacale meglio indicati nella sentenza impugnata)
e sebbene vi fosse stata, in data 30.10.2007, l'unanime approvazione assembleare del preventivo per il rifacimento del lastrico solare, va detto che, contrariamente all'assunto dell'appellante, la responsabilità dell'amministratore del condominio può riguardare, in caso di negligente omissione delle necessarie riparazioni del lastrico solare di un edificio in condominio, anche le spese della sua riparazione.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, i danni cagionati dalla mancata manutenzione del lastrico solare di un edificio in condominio, al pari delle spese della sua riparazione o costruzione, non possono porsi interamente a carico del proprietario o usuario del lastrico stesso, ma debbono essere risarciti con il concorso degli altri condomini nella proporzione stabilita dall'art. 1126 c.c.
Ciò non esclude l'eventuale concorso di responsabilità, da accertare in via di rivalsa ove non sia stata dedotta nello stesso giudizio, del costruttore o dell'amministratore del condominio in proprio per vizi di costruzione o per negligente omissione delle necessarie riparazioni (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/05/1994, n. 4816; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 16/10/2008, n. 25251).
pagina 5 di 8 ****
Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Napoli correttamente fondato il proprio convincimento circa l'avvenuta esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare su incarico proprio delle attrici ( ed ) anche sulla testimonianza di . Parte_3 Parte_2 CP_3
Quest'ultimo, infatti, aveva espressamente confermato, come rilevato dal primo giudice, la sua partecipazione, quale muratore, all'esecuzione delle opere di rifacimento del lastrico solare su incarico delle attrici (e di altro condomino).
E aveva anche riferito specificamente che le attrici avevano sostenuto spese “in proprio” per il rifacimento del lastrico solare (cfr. verbale di udienza del 19.6.2012, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio, agli atti).
Né era stata specificamente eccepita – né prima né subito dopo la relativa assunzione- l'incapacità a testimoniare, ai sensi degli artt. 346 e 157 c.p.c., di da parte della difesa della , essendosi CP_3 Pt_1 limitata ad eccepire l'incapacità soltanto del primo teste, ossia di (cfr. il detto verbale di Controparte_11 udienza del 19.6.2012).
Ragion per cui tale eccezione, su cui si fonda principalmente il secondo motivo di gravame, non può essere esaminata in questa sede (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/12/2024, n. 32707).
L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 cod. proc. civ. non è, infatti, rilevabile d'ufficio, sicché la parte interessata ha l'onere di eccepirla, pena la definitiva preclusione, prima dell'ammissione del mezzo.
In assenza della preventiva eccezione di incapacità, la testimonianza del teste incapace, che sia stata nondimeno ammessa ed assunta, deve ritenersi valida, poiché non sarebbe ormai ammissibile un'eccezione di nullità in assenza di quella di incapacità, avuto riguardo alla regola (art. 157, ultimo comma, cod. proc. civ.), secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Se, invece, l'eccezione di incapacità è stata ritualmente sollevata prima dell'ammissione del teste, la testimonianza che sia nondimeno ammessa e assunta costituisce un atto processuale affetto da nullità; ne deriva che l'interessato ha l'onere di eccepire questo vizio subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità, ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/10/2023, n.
29714).
Del resto, ad avviso della Corte tale testimonianza aveva trovato conferma (come sostenuto anche dalle appellate costituite), quanto all'esecuzione dei lavori su incarico delle attrici, anche dalla relazione (del 26.9.2008)
– redatta dal geom. per conto di Controparte_14 Controparte_15
dell'ordinanza del Comune di Pozzuoli di procedere immediatamente all'impermeabilizzazione del lastrico
[...]
pagina 6 di 8 solare in questione (cfr. tale relazione, prodotta dalle stesse attrici in primo in grado in allegato all'atto di citazione, sub. 17, e ridepositata telematicamente in questa sede).
****
Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., delle appellate
(costituite) vittoriose.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai detti difensori vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto ai parametri medi, del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse delle suddette appellate stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 in base al valore (euro 3.200,00) della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 997/2021 R.G.A.C., così provvede:
[... 1. Dichiara la contumacia di , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8
, e . Controparte_9 Controparte_7 Controparte_6
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5534/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 25.8.2020.
3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Maria Pisaniello e dell'avv. Elisa Parte_1
Pepe, difensori dichiaratisi antistatari di e , dei compensi professionali del Parte_2 Parte_3 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.457,5, oltre rimborso forfettario per spese generali pagina 7 di 8 (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 2.1.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
997 nell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Tancredi. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(C.F. ) e (C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv. Maria Pisaniello e dall'avv. Elisa Pepe.
CP_2 nonché
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , .
[...] Controparte_8 Controparte_9 contumaci- CP_10
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 5534/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 25.8.2020, in tema di risarcimento danni;
rimborso spese per la manutenzione di beni condominiali”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 4.10.2024 dalla difesa di e , e il Parte_2 Parte_3
7.10.2024 dalla difesa di . Parte_1
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
[...
, , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, proponendo appello avverso la sentenza n. 5534/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, Controparte_9 pubblicata il 25.8.2020.
Con tale sentenza, in parziale accoglimento della domanda delle attrici ( ed , Parte_3 Parte_2 quali comproprietarie di un appartamento all'ultimo piano di un fabbricato sito in Pozzuoli, via Vecchia Campana
n.9, concesso in locazione a terzi), ha condannato la convenuta (ritenuta responsabile, ai sensi Parte_1 dell'art. 1130 c.c., quale amministratrice del Condominio di via Vecchia Campana n.9 in Pozzuoli, per la mancata esecuzione di deliberati assembleari e per l'inadempimento rispetto ad altri obblighi previsti dal detto articolo) al pagamento di € 3.200,00, oltre interessi legali decorrenti dalla sentenza (e spese di lite), a titolo di rimborso degli esborsi anticipati dalle attrici per i lavori di rifacimento del lastrico solare del detto fabbricato (lavori resisi necessari a seguito di infiltrazioni nell'alloggio delle attrici in conseguenza di forti piogge).
****
ha censurato tale sentenza sulla base dei seguenti motivi di gravame. Parte_1
1. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1130 C.C.; VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 1123 C.C.;
MANCATA APPLICAZIONE DELLA CHIESTA CONDANNA EX ART. 1134 C.C.; ERRONEA CONDANNA DELLA
IN PROPRIO E NON QUALE AMM.RE DEL CONDOMINIO. Pt_1
Con il primo, articolato, motivo, nel premettere che l'amministratore del condominio risponde, ai sensi dell'art. 1130 c.c., dei danni patiti anche dal singolo condomino in conseguenza del suo operato (danni che, invece, nel caso di specie ha reputato non dimostrati) ma non anche delle spese relative alle parti comuni del fabbricato condominiale, l'appellante ha sostenuto, innanzitutto, che il primo giudice l'avesse erroneamente condannata, in proprio (ravvisando la sua responsabilità quale amministratrice del Condominio), ai sensi del citato art. 1130 c.c.,
a rimborsare alle attrici le spese sostenute per il rifacimento del lastrico solare, anziché condannare a tale rimborso i condomini, ai sensi dell'art. 1134 c.c., in base ai valori risultanti dalle tabelle millesimali, detratta la quota dovuta dalle stesse attrici (quali condomine).
2. INCAPACITÀ DEI TESTIMONI E DELL'ART. 246 CP_3 Controparte_11
C.P.C.; INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PERCHÉ NON SORRETTA DA ALCUNA PROVA ADEGUATA;
CP_1
APPLICAZIONE DELL'ART. 1134 C.C. PERCHÉ LE ATTRICI NON PROVANO DI INCARICATO CP_12
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGATO GLI STESSI.
Con il secondo, articolato, motivo, ha sostenuto che il primo giudice avesse errato, innanzitutto, Parte_1 nel ritenere che il lastrico solare fosse stato rifatto dalle attrici (o, meglio, su incarico di queste ultime).
pagina 2 di 8 Al riguardo ha evidenziato che, oltre a non essere stata prodotta alcuna fattura riguardante tali lavori (e che non fosse stata fornita, comunque, alcuna prova del relativo pagamento), il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente utilizzato, quale prova dell'esecuzione dei detti lavori da parte delle attrici (e di altro condomino), la testimonianza resa da , nonostante quest'ultimo fosse incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in CP_3 quanto condomino del fabbricato in questione.
Secondo l'appellante, inoltre, sarebbe stato incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., anche
, essendo non solo il marito (in comunione dei beni) di e genero di Controparte_11 Parte_2 Pt_3
, ma anche colui che, secondo la testimonianza di - che avrebbe eseguito i lavori
[...] Testimone_1 presuntivamente su incarico delle attrici- avrebbe pagato tali lavori.
ha aggiunto, infine, che il testimone non aveva riferito chi gli avesse Parte_1 Testimone_1 conferito l'incarico di eseguire i lavori, restando così indimostrato che tale incarico gli fosse stato conferito dalle attrici (con conseguente insussistenza del diritto di queste ultime al rimborso delle spese per il rifacimento del lastrico solare riconosciuto, invece, dal Tribunale di Napoli).
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accogliere lo spiegato appello e per
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 5534/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dr. Attanasio, X° sez., nella causa iscritta al n. 70914/2010 R.G.A.C., depositata in data 25/08/2020, non notificata, nella parte in cui il Giudice ritiene di accogliere parzialmente la domanda, rigettare la stessa perché non provata ed infondata in fatto ed in diritto, sia ai sensi dell'art. 1134 c.c., sia ai sensi dell'art. 1130 c.c.; 2. in subordine, in caso di conferma dell'accoglimento parziale della domanda, condannare ex art. 1134 c.c. il
Condominio via Vecchia Campana, 9, in Pozzuoli (NA) e, quindi, non ma i singoli proprietari in
Parte_1 comunione pro quota, a ripetere in favore delle attrici la somma di €. 3.200,00, detratta la quota a carico delle stesse attrici quali condomine;
3. rigettare perché non provata la domanda nei confronti della sig.ra
Parte_1 ex art. 1130 c.c.; 4. revocare la pronuncia di condanna della sig.ra al pagamento delle spese di
Parte_1 giudizio in favore delle attrici e, visto il rigetto della domanda, condannare e al Parte_2 Parte_3 pagamento in favore di delle spese del primo grado di giudizio, nonché di quelle del presente grado
Parte_1 di appello;
in subordine, in caso di conferma dell'accoglimento parziale della domanda ex art. 1134 c.c., condannare il Condomino via Vecchia Campana, 9, in Pozzuoli (NA) al pagamento in favore delle attrici delle spese di giudizio del primo grado, con condanna degli appellati tutti in solido al pagamento in favore della Pt_1 delle spese di giudizio del presente appello.”
[... Non si sono costituiti in giudizio , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8
, e . Controparte_9 Controparte_7 Controparte_6
Iscritta la causa al n. 997/2021 del Ruolo Generale, si sono costituite in giudizio, con comparsa depositata il
16.6.2021, e , contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 8 comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc;
Nel merito Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto confermando per
l'effetto integralmente la sentenza n. 5534/20 del Tribunale di Napoli;
Condannare parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone.”.
In data 11.6.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo di ufficio cartaceo di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza del 29.6.2021 la causa è stata rinviata all'udienza dell'1.2.2022, con termine di legge per rinnovare la notifica dell'appello nei confronti di e . Controparte_7 Controparte_6
Con successiva ordinanza dell'1.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 12.9.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza dell'8.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e
127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 4.10.2024 dalla difesa di e e il 7.10.2024 dalla difesa Parte_2 Parte_3 di ), la causa è stata trattenuta in decisione il 10.10.2024 (con ordinanza comunicata ritualmente Parte_1 dalla cancelleria), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[... In via preliminare va dichiarata la contumacia di , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , non essendosi costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto CP_8 Controparte_9 di appello nei loro confronti (notifica avvenuta, per tutti, il 26.2.2021, come documentato dall'appellante).
Così come vanno dichiarati contumaci e , non essendosi costituiti in Controparte_7 Controparte_6 giudizio nonostante la rinnovazione della notifica dell'atto di appello eseguita nei loro confronti (il 3.8.2021 per la prima e il 3.9.2021 per il secondo), come documentato dall'appellante.
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Ancora in via preliminare la Corte rileva, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame sollevata dalle appellate costituite sul presupposto dell'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie), che la facoltà, per il giudice d'appello, di rendere l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve essere esercitata prima di ogni altra attività, ossia prima di procedere alla trattazione della causa ed immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020), sicché tale facoltà
pagina 4 di 8 è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati già svolti gli adempimenti precedenti alla trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne rileva Parte_1
l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo, non è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante secondo cui il primo giudice l'avrebbe erroneamente condannata, in proprio (ravvisando la sua responsabilità quale amministratrice del
Condominio), ai sensi del citato art. 1130 c.c., a rimborsare alle attrici le spese sostenute per il rifacimento del lastrico solare, anziché condannare a tale rimborso i condomini, ai sensi dell'art. 1134 c.c., in base ai valori risultanti dalle tabelle millesimali, detratta la quota dovuta dalle stesse attrici (quali condomine).
Ed invero, precisato che non è stata impugnata la decisione del Tribunale di Napoli nella parte in cui è stata ravvisata l'inerzia dell'amministratrice condominiale (e la sua conseguente responsabilità, in proprio, ai sensi dell'art. 1130 c.c.), per non avere eseguito i lavori di rifacimento del lastrico solare nonostante l'urgenza degli stessi (conseguente al sopralluogo dei VVFF e dall'ordinanza sindacale meglio indicati nella sentenza impugnata)
e sebbene vi fosse stata, in data 30.10.2007, l'unanime approvazione assembleare del preventivo per il rifacimento del lastrico solare, va detto che, contrariamente all'assunto dell'appellante, la responsabilità dell'amministratore del condominio può riguardare, in caso di negligente omissione delle necessarie riparazioni del lastrico solare di un edificio in condominio, anche le spese della sua riparazione.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, i danni cagionati dalla mancata manutenzione del lastrico solare di un edificio in condominio, al pari delle spese della sua riparazione o costruzione, non possono porsi interamente a carico del proprietario o usuario del lastrico stesso, ma debbono essere risarciti con il concorso degli altri condomini nella proporzione stabilita dall'art. 1126 c.c.
Ciò non esclude l'eventuale concorso di responsabilità, da accertare in via di rivalsa ove non sia stata dedotta nello stesso giudizio, del costruttore o dell'amministratore del condominio in proprio per vizi di costruzione o per negligente omissione delle necessarie riparazioni (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/05/1994, n. 4816; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 16/10/2008, n. 25251).
pagina 5 di 8 ****
Risulta infondato anche il secondo motivo di gravame, avendo il Tribunale di Napoli correttamente fondato il proprio convincimento circa l'avvenuta esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare su incarico proprio delle attrici ( ed ) anche sulla testimonianza di . Parte_3 Parte_2 CP_3
Quest'ultimo, infatti, aveva espressamente confermato, come rilevato dal primo giudice, la sua partecipazione, quale muratore, all'esecuzione delle opere di rifacimento del lastrico solare su incarico delle attrici (e di altro condomino).
E aveva anche riferito specificamente che le attrici avevano sostenuto spese “in proprio” per il rifacimento del lastrico solare (cfr. verbale di udienza del 19.6.2012, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio, agli atti).
Né era stata specificamente eccepita – né prima né subito dopo la relativa assunzione- l'incapacità a testimoniare, ai sensi degli artt. 346 e 157 c.p.c., di da parte della difesa della , essendosi CP_3 Pt_1 limitata ad eccepire l'incapacità soltanto del primo teste, ossia di (cfr. il detto verbale di Controparte_11 udienza del 19.6.2012).
Ragion per cui tale eccezione, su cui si fonda principalmente il secondo motivo di gravame, non può essere esaminata in questa sede (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16/12/2024, n. 32707).
L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 cod. proc. civ. non è, infatti, rilevabile d'ufficio, sicché la parte interessata ha l'onere di eccepirla, pena la definitiva preclusione, prima dell'ammissione del mezzo.
In assenza della preventiva eccezione di incapacità, la testimonianza del teste incapace, che sia stata nondimeno ammessa ed assunta, deve ritenersi valida, poiché non sarebbe ormai ammissibile un'eccezione di nullità in assenza di quella di incapacità, avuto riguardo alla regola (art. 157, ultimo comma, cod. proc. civ.), secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Se, invece, l'eccezione di incapacità è stata ritualmente sollevata prima dell'ammissione del teste, la testimonianza che sia nondimeno ammessa e assunta costituisce un atto processuale affetto da nullità; ne deriva che l'interessato ha l'onere di eccepire questo vizio subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità, ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/10/2023, n.
29714).
Del resto, ad avviso della Corte tale testimonianza aveva trovato conferma (come sostenuto anche dalle appellate costituite), quanto all'esecuzione dei lavori su incarico delle attrici, anche dalla relazione (del 26.9.2008)
– redatta dal geom. per conto di Controparte_14 Controparte_15
dell'ordinanza del Comune di Pozzuoli di procedere immediatamente all'impermeabilizzazione del lastrico
[...]
pagina 6 di 8 solare in questione (cfr. tale relazione, prodotta dalle stesse attrici in primo in grado in allegato all'atto di citazione, sub. 17, e ridepositata telematicamente in questa sede).
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Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, ex art. 93 c.p.c., delle appellate
(costituite) vittoriose.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai detti difensori vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia con la riduzione, rispetto ai parametri medi, del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse delle suddette appellate stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 in base al valore (euro 3.200,00) della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 997/2021 R.G.A.C., così provvede:
[... 1. Dichiara la contumacia di , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8
, e . Controparte_9 Controparte_7 Controparte_6
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5534/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 25.8.2020.
3. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Maria Pisaniello e dell'avv. Elisa Parte_1
Pepe, difensori dichiaratisi antistatari di e , dei compensi professionali del Parte_2 Parte_3 secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.457,5, oltre rimborso forfettario per spese generali pagina 7 di 8 (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 2.1.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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