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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 2027/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2027/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 27.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2027/2024 promossa da
(c.f. ) nato il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, V.le XX Settembre
47/E presso lo studio dell'Avv. Salvatore Trigila che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONTRO ( c.f. Controparte_1 CP_1
) in persona del suo Presidente pro-tempore, che agisce anche quale mandatario P.IVA_1 della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso, Controparte_2 per procura in atti, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Raimund e dall'avv. Pier
Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale,
- resistente –
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, quale Ente incaricato della riscossione
-resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito N. 593 2023 00045400 82 000 formato il
24.11.2023, notificato a mezzo posta con n. 68500359819-2 presso Parte_2 Pt_3
l'ufficio postale il 22.01.2024. Precisava che l' ha richiesto il pagamento della somma CP_1 di € 17.930,65 per “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” relativamente al periodo marzo 2018/ Gennaio 2022 ma che nulla è specificato nel detto avviso di addebito circa la “causale” cui sarebbero ipoteticamente riconducibili i contributi richiesti, non risultando alcun riferimento ad eventuali verbali ispettivi o atti di accertamento svolti dall'Ente Previdenziale. Precisava, pertanto, di avere desunto che le somme richieste siano state imputate dall' alla carica di amministratore unico della società “Centro CP_1
Sportivo Delizia” s.r.l. (di cui è, altresì, socio) ricoperta dal marzo 2018 al gennaio 2022.
Precisava, quindi, che il superiore avviso di addebito notificato dall' risulta emesso nella CP_1 più totale insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per farsi luogo all'iscrizione alla
Gestione Commercianti e richiamava, a tal fine, l'art. 1, comma 203 L. 23.12.1996 n. 662 (che ha sostituito l'art. 29, comma 1 L. 03.06.1975 n. 160) nonché Il comma 208 della citata Legge
Contestava, pertanto, che nella fattispecie sussistessero i richiamati presupposti di legge ed eccepiva che l'avviso di addebito oggi opposto è stato emesso in difetto dei presupposti richiesti dalla legge per farsi luogo all'iscrizione dell'odierno opponente alla Gestione commercianti, in quanto, emesso in violazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza. Richiamava a tal riguardo, la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 13.02.2010 n. 3240 in cui la stessa ha statuito “l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, identificata in quella relativa all'attività prevalente, la cui identificazione era onere dell' CP_1 provare”, nonché l'ulteriore pronuncia n. 1706 08.08.2011 emessa a seguito dell'introduzione della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12, comma 11 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), con la quale le Sezioni Unite sono intervenute nuovamente sulla questione confermando il principio della doppia iscrizione ma sulla base della individuazione di due distinte attività, segnatamente quella di lavoro autonomo soggetta alla gestione separata e quella di socio-amministratore produttiva di reddito di impresa soggetta alla gestione commercianti. Affermava che la “prassi”, per coloro che sono al contempo soci e amministratori di s.r.l., ha sempre interpretato la citata norma di legge in maniera estensiva, ritenendo che costoro dovessero essere soggetti a gestione commercianti per l'attività espletata nell'impresa come socio-amministratore, produttrice di redditi d'impresa, e a gestione separata per il reddito eventualmente percepito per l'incarico (di amministratore), dando così luogo a due diversi obblighi contributivi scaturenti dalla medesima attività di amministratore e che, su tale sistema interpretativo derivato dalla “prassi”, è da ultimo intervenuta Cass. Sez. Lav. (ord.) 27.01.2021 n. 1759 che – pur confermando il principio della doppia contribuzione previsto dalla legge -ha tuttavia statuito che “lo svolgimento […] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” non può essere sufficiente a giustificare l'iscrizione alla Gestione commercianti e che “né, di per sè, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda” per cui con la citata ordinanza n.
1759/2021, la Corte di Cassazione stabilisce che l'attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall'amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata (nei limiti del corrispettivo percepito) ma che tale incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella Gestione commercianti, e che, in ogni caso, tale iscrizione è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale. Sicchè va esclusa la possibilità di una iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora avvenuto. Affermava, quindi come, per quanto sopra già dedotto, nel caso ci occupa non sono presenti i requisiti per l'iscrizione (d'ufficio) alla Gestione commercianti con conseguente non assoggettabilità all'obbligo contributivo che, invece, l' ha voluto illegittimamente imporre con l'avviso CP_1 di addebito impugnato e di cui chiedeva l'annullamento. Concludeva chiedendo: preliminarmente sospendere in via cautelare, anche inaudita altera parte con lo stesso decreto di fissazione udienza, la esecutività dell'avviso di addebito oggi opposto per la sussistenza dei “gravi motivi” di cui all'art. 24, comma 6 D. Lgs. n. 46/'99; ritenere e dichiarare la totale insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione del sig.
nella Gestione commercianti e, conseguentemente, la illegittimità Parte_1 dell'avviso di addebito oggi opposto;
Per l'effetto annullare l'avviso di addebito N. 593 2023
00045400 82 000 formato il 24.11.2023, notificato il 22.01.2024 o con qualunque formula dichiararlo privo di effetti;
Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15% e
CPA 4% con distrazione al sottoscritto procuratore che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiara di averne fatta anticipazione.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: In via preliminare: Revocarsi la sospensione della provvisoria esecutorietà del ruolo e dell'avviso di addebito opposto per i motivi sopra esposti;
accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità dell'avviso di addebito opposto;
accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della In via principale rigettare integralmente il ricorso avversario, in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto e per mancate allegazioni e prove, con conferma dell'AVA opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme a titolo di contributi e sanzioni civili, che risulteranno effettivamente dovute.
Nessuno si costituiva per di cui va pertanto Controparte_3 dichiarata la contumacia stante la regolare chiamata in giudizio
Con provvedimento del 1/03/2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e con successivo provvedimento del 13/05/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 27 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 27.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo
24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 22.01.2024 (siccome documentato dall' ) e la data di deposito del ricorso 23.02.2024, il termine di 40 giorni risulta CP_1 rispettato mentre tardiva risulta l'eccezione di mancanza di causale dell'atto opposto atteso che trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, tale eccezione, ai sensi dell'art. 617, andava proposta entro 20 giorni
Sempre preliminarmente si osserva che, trattandosi di avviso di addebito ed attenendo l'opposizione al merito della pretesa contributiva, legittimato passivamente è esclusivamente l'istituto previdenziale.
Ciò posto occorre richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere CP_1 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' il quale decide in via definitiva, CP_1 sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
La qualità di socio o di amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»). Va, altresì precisato che l'attività di una società limitata al solo affitto di immobili di proprietà
e alla riscossione dei relativi canoni non è qualificabile come commerciale e, pertanto, i soci non sono tenuti all'iscrizione presso la gestione speciale dei commercianti. Questo principio è stato fissato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 12331 del 18 Maggio 2018
(nella fattispecie si trattava di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice).In particolare la Suprema Corte ha affermato che la società di persone (e quindi a maggior ragione una società di capitali) “che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e che si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare" (v. anche Cass. n°20258/2021).
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva grava sull'
. La suprema Corte ha affermato il principio per cui: in tema di riparto dell'onere della CP_1 prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente CP_1 che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti;
la mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa.
Nella fattispecie, a fronte della contestazione della parte ricorrente che ha eccepito di non essere titolare di alcuna impresa commerciale né di avere mai partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, essendo pensionato dal CP_1
01.01.2011 e in considerazione del fatto che la società “Centro Sportivo Delizia” s.r.l. si limita a concedere in affitto gli impianti del centro sportivo sito in Misterbianco, Via Campo Sportivo
n. 28 e a percepire il relativo canone. Lo stesso, ha precisato, di essere stato nominato amministratore della predetta società 09.03.2018 (come da verbale di assemblea straordinaria che produceva in atti) per ricoprire solo formalmente una carica sociale per la quale, tuttavia, non ha mai svolto di fatto alcuna attività lavorativa di carattere personale, essendo l' intera gestione contabile e fiscale demandata al commercialista ed inoltre che, per come si evince dallo Statuto societario, la carica di amministratore unico è a titolo gratuito, essendo solo facoltà dell'Assemblea dei soci deliberare il riconoscimento di un eventuale compenso (“Art.
23 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI”: “Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai
Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione”) e che, in occasione della propria nomina ad amministratore unico, nessuna indennità o remunerazione in suo favore è stata deliberata dall'Assemblea dei soci. Aggiungeva, ancora, che nel periodo marzo 2018/gennaio
2022, periodo in cui ha ricoperto la carica formale di amministratore, la società “Centro
Sportivo Delizia” s.r.l. non gli ha mai di fatto corrisposto alcuna somma a titolo
“remunerativo”, come si evince dagli estratti conto bancari della Società relativi al detto periodo che allegava in atti, dai quali non risulta alcun bonifico di pagamento effettuato in favore dell'opponente.
L'istituto, di contro, non ha fornito alcuna prova della sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella gestione commercianti. Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di amministratore o di socio, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale. Non risulta dimostrato neanche che la società svolga attività diverse dalla locazione di immobili propri, non risulta che l'attività travalichi il mero godimento degli immobili e si configuri quale insieme di atti e comportamenti organizzati in forma di impresa per i quali ricorre l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Nella specie non vi è traccia di tale complesso di elementi;
Deve quindi escludersi la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti ove essa consista, come nella specie, esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare). Alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo vengono poste a carico dell e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2027/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara la mancanza di legittimazione passiva della CP_2
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 593 2023 00045400 82
000
Condanna l' alla refusione delle spese legali in favore del ricorrente che si liquidano CP_1 nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 1 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 2027/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 27.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2027/2024 promossa da
(c.f. ) nato il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, V.le XX Settembre
47/E presso lo studio dell'Avv. Salvatore Trigila che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONTRO ( c.f. Controparte_1 CP_1
) in persona del suo Presidente pro-tempore, che agisce anche quale mandatario P.IVA_1 della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso, Controparte_2 per procura in atti, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Raimund e dall'avv. Pier
Luigi Tomaselli ed elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale,
- resistente –
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, quale Ente incaricato della riscossione
-resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito N. 593 2023 00045400 82 000 formato il
24.11.2023, notificato a mezzo posta con n. 68500359819-2 presso Parte_2 Pt_3
l'ufficio postale il 22.01.2024. Precisava che l' ha richiesto il pagamento della somma CP_1 di € 17.930,65 per “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” relativamente al periodo marzo 2018/ Gennaio 2022 ma che nulla è specificato nel detto avviso di addebito circa la “causale” cui sarebbero ipoteticamente riconducibili i contributi richiesti, non risultando alcun riferimento ad eventuali verbali ispettivi o atti di accertamento svolti dall'Ente Previdenziale. Precisava, pertanto, di avere desunto che le somme richieste siano state imputate dall' alla carica di amministratore unico della società “Centro CP_1
Sportivo Delizia” s.r.l. (di cui è, altresì, socio) ricoperta dal marzo 2018 al gennaio 2022.
Precisava, quindi, che il superiore avviso di addebito notificato dall' risulta emesso nella CP_1 più totale insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per farsi luogo all'iscrizione alla
Gestione Commercianti e richiamava, a tal fine, l'art. 1, comma 203 L. 23.12.1996 n. 662 (che ha sostituito l'art. 29, comma 1 L. 03.06.1975 n. 160) nonché Il comma 208 della citata Legge
Contestava, pertanto, che nella fattispecie sussistessero i richiamati presupposti di legge ed eccepiva che l'avviso di addebito oggi opposto è stato emesso in difetto dei presupposti richiesti dalla legge per farsi luogo all'iscrizione dell'odierno opponente alla Gestione commercianti, in quanto, emesso in violazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza. Richiamava a tal riguardo, la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 13.02.2010 n. 3240 in cui la stessa ha statuito “l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, identificata in quella relativa all'attività prevalente, la cui identificazione era onere dell' CP_1 provare”, nonché l'ulteriore pronuncia n. 1706 08.08.2011 emessa a seguito dell'introduzione della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12, comma 11 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), con la quale le Sezioni Unite sono intervenute nuovamente sulla questione confermando il principio della doppia iscrizione ma sulla base della individuazione di due distinte attività, segnatamente quella di lavoro autonomo soggetta alla gestione separata e quella di socio-amministratore produttiva di reddito di impresa soggetta alla gestione commercianti. Affermava che la “prassi”, per coloro che sono al contempo soci e amministratori di s.r.l., ha sempre interpretato la citata norma di legge in maniera estensiva, ritenendo che costoro dovessero essere soggetti a gestione commercianti per l'attività espletata nell'impresa come socio-amministratore, produttrice di redditi d'impresa, e a gestione separata per il reddito eventualmente percepito per l'incarico (di amministratore), dando così luogo a due diversi obblighi contributivi scaturenti dalla medesima attività di amministratore e che, su tale sistema interpretativo derivato dalla “prassi”, è da ultimo intervenuta Cass. Sez. Lav. (ord.) 27.01.2021 n. 1759 che – pur confermando il principio della doppia contribuzione previsto dalla legge -ha tuttavia statuito che “lo svolgimento […] della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” non può essere sufficiente a giustificare l'iscrizione alla Gestione commercianti e che “né, di per sè, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda” per cui con la citata ordinanza n.
1759/2021, la Corte di Cassazione stabilisce che l'attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall'amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata (nei limiti del corrispettivo percepito) ma che tale incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella Gestione commercianti, e che, in ogni caso, tale iscrizione è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale. Sicchè va esclusa la possibilità di una iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora avvenuto. Affermava, quindi come, per quanto sopra già dedotto, nel caso ci occupa non sono presenti i requisiti per l'iscrizione (d'ufficio) alla Gestione commercianti con conseguente non assoggettabilità all'obbligo contributivo che, invece, l' ha voluto illegittimamente imporre con l'avviso CP_1 di addebito impugnato e di cui chiedeva l'annullamento. Concludeva chiedendo: preliminarmente sospendere in via cautelare, anche inaudita altera parte con lo stesso decreto di fissazione udienza, la esecutività dell'avviso di addebito oggi opposto per la sussistenza dei “gravi motivi” di cui all'art. 24, comma 6 D. Lgs. n. 46/'99; ritenere e dichiarare la totale insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione del sig.
nella Gestione commercianti e, conseguentemente, la illegittimità Parte_1 dell'avviso di addebito oggi opposto;
Per l'effetto annullare l'avviso di addebito N. 593 2023
00045400 82 000 formato il 24.11.2023, notificato il 22.01.2024 o con qualunque formula dichiararlo privo di effetti;
Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15% e
CPA 4% con distrazione al sottoscritto procuratore che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiara di averne fatta anticipazione.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: In via preliminare: Revocarsi la sospensione della provvisoria esecutorietà del ruolo e dell'avviso di addebito opposto per i motivi sopra esposti;
accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità dell'avviso di addebito opposto;
accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della In via principale rigettare integralmente il ricorso avversario, in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto e per mancate allegazioni e prove, con conferma dell'AVA opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme a titolo di contributi e sanzioni civili, che risulteranno effettivamente dovute.
Nessuno si costituiva per di cui va pertanto Controparte_3 dichiarata la contumacia stante la regolare chiamata in giudizio
Con provvedimento del 1/03/2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e con successivo provvedimento del 13/05/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 27 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 27.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo
24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 22.01.2024 (siccome documentato dall' ) e la data di deposito del ricorso 23.02.2024, il termine di 40 giorni risulta CP_1 rispettato mentre tardiva risulta l'eccezione di mancanza di causale dell'atto opposto atteso che trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, tale eccezione, ai sensi dell'art. 617, andava proposta entro 20 giorni
Sempre preliminarmente si osserva che, trattandosi di avviso di addebito ed attenendo l'opposizione al merito della pretesa contributiva, legittimato passivamente è esclusivamente l'istituto previdenziale.
Ciò posto occorre richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere CP_1 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' il quale decide in via definitiva, CP_1 sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
La qualità di socio o di amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»). Va, altresì precisato che l'attività di una società limitata al solo affitto di immobili di proprietà
e alla riscossione dei relativi canoni non è qualificabile come commerciale e, pertanto, i soci non sono tenuti all'iscrizione presso la gestione speciale dei commercianti. Questo principio è stato fissato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 12331 del 18 Maggio 2018
(nella fattispecie si trattava di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice).In particolare la Suprema Corte ha affermato che la società di persone (e quindi a maggior ragione una società di capitali) “che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e che si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare" (v. anche Cass. n°20258/2021).
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva grava sull'
. La suprema Corte ha affermato il principio per cui: in tema di riparto dell'onere della CP_1 prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente CP_1 che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti;
la mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa.
Nella fattispecie, a fronte della contestazione della parte ricorrente che ha eccepito di non essere titolare di alcuna impresa commerciale né di avere mai partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, essendo pensionato dal CP_1
01.01.2011 e in considerazione del fatto che la società “Centro Sportivo Delizia” s.r.l. si limita a concedere in affitto gli impianti del centro sportivo sito in Misterbianco, Via Campo Sportivo
n. 28 e a percepire il relativo canone. Lo stesso, ha precisato, di essere stato nominato amministratore della predetta società 09.03.2018 (come da verbale di assemblea straordinaria che produceva in atti) per ricoprire solo formalmente una carica sociale per la quale, tuttavia, non ha mai svolto di fatto alcuna attività lavorativa di carattere personale, essendo l' intera gestione contabile e fiscale demandata al commercialista ed inoltre che, per come si evince dallo Statuto societario, la carica di amministratore unico è a titolo gratuito, essendo solo facoltà dell'Assemblea dei soci deliberare il riconoscimento di un eventuale compenso (“Art.
23 – COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI”: “Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai
Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione”) e che, in occasione della propria nomina ad amministratore unico, nessuna indennità o remunerazione in suo favore è stata deliberata dall'Assemblea dei soci. Aggiungeva, ancora, che nel periodo marzo 2018/gennaio
2022, periodo in cui ha ricoperto la carica formale di amministratore, la società “Centro
Sportivo Delizia” s.r.l. non gli ha mai di fatto corrisposto alcuna somma a titolo
“remunerativo”, come si evince dagli estratti conto bancari della Società relativi al detto periodo che allegava in atti, dai quali non risulta alcun bonifico di pagamento effettuato in favore dell'opponente.
L'istituto, di contro, non ha fornito alcuna prova della sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella gestione commercianti. Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di amministratore o di socio, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale. Non risulta dimostrato neanche che la società svolga attività diverse dalla locazione di immobili propri, non risulta che l'attività travalichi il mero godimento degli immobili e si configuri quale insieme di atti e comportamenti organizzati in forma di impresa per i quali ricorre l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Nella specie non vi è traccia di tale complesso di elementi;
Deve quindi escludersi la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commercianti ove essa consista, come nella specie, esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare). Alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo vengono poste a carico dell e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2027/2024 R.G. così statuisce:
Dichiara la mancanza di legittimazione passiva della CP_2
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 593 2023 00045400 82
000
Condanna l' alla refusione delle spese legali in favore del ricorrente che si liquidano CP_1 nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 1 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011