TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/10/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
LO De AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3060 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico, entrambe rappresentate e difese dalla Controparte_1
Collextion Legal Srl, con il patrocinio dell'avvocato SORRENTINO CONCETTA
ATTORI
E
, in persona del l.r.p.t. CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , premesso che Parte_1 CP_1 la società (che svolge attività di fornitura di presidi sanitari in favore degli enti del servizio Parte_2 sanitario calabrese) nel biennio 2018/2019 ha eseguito numerose forniture in favore della
[...]
e che la convenuta risulta debitrice della somma di euro 27.471,05 Controparte_3 portata dalle sette fatture allegate, hanno dedotto: che aveva ceduto detto credito ad Pt_2 CP_4 con contratto del 17 gennaio 2019, pubblicato su ZZ LE Parte Seconda n. 13 dell'1 dicembre 2018, comunicato al debitore con pec del 2 febbraio 2019, impegnandosi a cedere con separati e successivi contratti di cessione, ulteriori crediti (cd. “Portafoglio Successivo”); che con successivo atto di cessione di crediti del 13 febbraio 2019 (notificato al debitore in pari data), erano state cedute ad anche le fatture 1/PA – 2/PA – 3/PA; che con ulteriore contratto di Controparte_5 cessione stipulato in data 22 maggio 2019 (pubblicato nella ZZ LE Parte Seconda n. 62 del 28.05.2019) ha ceduto ad i crediti vantati contro la portati Parte_2 Controparte_1 CP_2 dalle fatture da a 139/PA, da 143/PA a 175/PA, da 198/PA a 208/PA, da 233/PA a 247/PA, da Pt_3
256/PA a 263/PA, da 277/PA a 290/PA, da 299/PA a 311/PA; che, in ultimo, con contratto di cessione stipulato in data 11 maggio 2022 (pubblicato nella ZZ LE Parte Seconda n. 58 del Cont 19.5.2022) e comunicato all con pec del 24 maggio 2022, ha ceduto a Controparte_1 [...]
i crediti vantati contro Parte_1 CP_2
Alla luce di quanto esposto, rappresentato di avere eseguito tutte le formalità necessarie per la valida cessione dei crediti vantati da nei confronti dell Le due società attrici Pt_2 CP_6
(entrambe agenti “al fine di superare eventuali contestazioni ex adverso dirette contro l'efficacia ed opponibilità della cessione in blocco dei crediti da a dell'11.05.2022 e/o nella CP_1 Pt_1 denegata ipotesi in cui si ritenesse che quest'ultima difetti di legittimazione attiva”), hanno chiesto al Tribunale, “accertato e dichiarato il diritto di credito di parte attrice per i titoli di cui in premessa”, di “condannare la al pagamento in favore di o, in CP_2 Parte_1 subordine, in favore di o, ancora, in favore di entrambi in via solidale attiva della Controparte_1 somma di euro 27.471,05 oltre interessi moratori ex d. lgs 231/2002 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite”.
L ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. CP_6
Ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
Dopo un rinvio preliminare richiesto dalla difesa attorea in ragione della pendenza di trattative per il bonario componimento della vertenza, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., in difetto di istanze di prova costituenda, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con assegnazione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda è fondata.
Parte attrice ha fornito adeguata prova del credito azionato depositando in atti, oltre alle fatture rappresentanti le prestazioni di fornitura eseguite in favore dell nel biennio 2018 – CP_6
Cont 2019, anche documentazione attestante la fonte delle obbligazioni dell' (contratto telematico pubblicato sulla piattaforma del ME.PA., delibere emesse per le singole forniture, anche di servizi di Cont assistenza, da parte degli uffici della report degli interventi effettuati dalla ditta con Parte_2 resoconto delle prestazioni poste in essere e correlata fattura).
Sono state, inoltre, depositate copie degli estratti delle Gazzette Ufficiali dell'1 dicembre 2018, 28 maggio 2019 e 19 maggio 2022 che attestano l'avvenuta cessione dei crediti vantati da ad Pt_2
prima ed a poi, e da questa a CP_7 CP_1 Parte_1
Le attrici hanno, infine, depositato le comunicazioni delle cessioni effettuate alla convenuta con prova della relativa ricezione. Cont Ne deriva che, in difetto di contestazioni stante la contumacia dell il credito azionato deve ritenersi provato in capo a nell'an e nel quantum. Pt_2
Validamente effettuate devono ritenersi anche le cessioni.
Come evidenziato da parte attrice, va, infatti, esclusa l'applicabilità alla fattispecie odierna della disciplina dei crediti verso la P.A., ed in particolare del divieto di cessione senza l'adesione dell'ente, di cui all'art. 70 del R.D. n. 2240 del 1923, che richiama l'art. 9, allegato E, della Legge n. 2248 del
1865, secondo cui “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240 del
1923 si riferisce soltanto alle amministrazioni statali sicché, trattandosi di norma speciale (Cass. Civ,
n. 17496/2008, n. 6038/2010, n. 23273/2014, n. 2760/2015, n. 20793/2015, n. 21747/2016), non può essere applicata analogicamente alle provinciali in ragione delle caratteristiche Parte_4 peculiari che differenziano tali enti da quelli statali o territoriali: al fine di perseguire i propri fini Cont istituzionali, le sono costituite con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e la loro organizzazione nonché il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento cui è demandata la disciplina per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente (Tribunale Milano, sez. I, n. 7130 del
11/11/2020). Si osserva, inoltre, che il divieto di cessione senza adesione si applica solo ai rapporti di durata rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore,
“l'inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti (Cass. civ., n. 268/2006, Cass. civ., n. 2209/2007).
Consegue, altresì, che allorquando il contratto si conclude non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato disposto del R.D. n. 2240/1923, art. 70 e L. n. 2248/1865, art. 9 e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso R.D. e art. 1264 c.c. che, per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo con le formalità di cui si è detto: senza più necessità della sua adesione o del suo consenso (Cass. civ., n.
2209).
Vieppiù, si osserva che le cessioni risultano essere effettuate ex legge n. 130 del 1999, in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione ed a questa non è consentito negare l'adesione. In particolare, l'art. 4, comma 1 prevede che “alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella ZZ
LE dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 17”, mentre il comma 4-bis del medesimo articolo dispone che “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Da quanto detto, emerge che ai fini dell'opponibilità delle cessioni è sufficiente la pubblicazione sulla
ZZ LE.
In ogni caso, come detto, le attrici hanno fornito prova di avere comunicato via pec alla convenuta tutte le cessioni.
Emergendo dagli atti che ha, da ultimo, ceduto i crediti di a sua volta avuti in CP_1 Pt_2 cessione, a con contratto dell'11 maggio 2022 (pubblicato nella ZZ LE Parte Parte_1
Cont Seconda n. 58 del 19.5.2022), e che la cessione è stata comunicata all di con pec del 24 CP_6 maggio 2022 (regolarmente ricevuta dal debitore), deve ritenersi accertata la titolarità dei crediti oggetto del giudizio in capo a Parte_1 Ne consegue che, rigettata la domanda di , l va condannata al pagamento, CP_1 CP_6 in favore della della somma di euro 27.471,05. Parte_1
Sono inoltre dovuti gli interessi di mora ex decreto legislativo 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture sino al dì del soddisfo.
E' infatti consolidato l'orientamento secondo cui “nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n.
231 del 2002, sorge qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile quindi nella "transazione commerciale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto), con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate” (Cass. sentenza n. 17665/2019).
Nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione della normativa in discorso alla luce della produzione documentale della parte attrice ed in particolare nelle delibere e nel contratto sottoscritti dall sussumibili, per come chiarito dalla S.C., nella categoria di CP_6
“transazioni commerciali”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 460,00, fase introduttiva: euro 389,00, fase di trattazione: euro840,00, fase decisoria: euro 851,00).
Cont Nulla sulle spese nei rapporti tra e , stante la contumacia della convenuta che non ne ha CP_1 sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda formulata da nei confronti dell' Parte_1 CP_6
e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della
[...] somma di euro 27.471,05, oltre interessi di mora ex d. lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture sino al dì del soddisfo;
- condanna l al pagamento, in favore di delle CP_6 Parte_1 spese legali da essa sostenute che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- rigetta la domanda avanzata nei confronti dell;
Controparte_8
- nulla sulle spese stante la contumacia della convenuta.
Cosenza, 02/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa LO De AN