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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 34247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, all'udienza del 26.2.2025 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa, promossa da:
, rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dagli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Simona Maria Destro Castaniti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere
Marzio n. 3
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 domiciliato per la carica in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., delle dott. Michaela Romiti, Stefania Petronio e Teresa
Cassano
RESISTENTE
CORTE D'APPELLO DI ROMA
1 CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art 700 c.p.c. in corso di causa, la ricorrente premesso di aver partecipato al “Concorso Parte_1 pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo” selezionando, in sede di domanda di partecipazione, il Distretto di Corte
d'Appello di ER quale sede prescelta ai fini del successivo impiego, di essersi collocata alla posizione n. 639 della graduatoria nazionale, quale idonea non vincitrice, di essere stata in seguito chiamata, inaspettatamente, a scegliere - nel mentre si trovava in attesa di uno scorrimento della predetta graduatoria - tra una delle sedi individuate dalla p.a., con provvedimento 24.7.2023, “al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al P.N.R.R. nei Distretti di
Napoli, Reggio Calabria, Roma e Salerno” indicando quella di Roma, e di aver avanzato richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis Dlgs 151/2001 presso la Corte d'Appello di ER (o in subordine presso il Tribunale di
ER o il Tribunale di Termini Imerese, città di propria origine e di recente stabile trasferimento di tutto il nucleo familiare) per essere, nelle more, divenuta madre del piccolo impugnava il provvedimento di rigetto oppostole Per_1 dall'Amministrazione convenuta comunicatole solo il 10.9.2024 (oltre il termine previsto dall'art. 42 bis citato) con la motivazione della “non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 15 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione”.
2 A sostegno della propria domanda deduceva, in punto di fumus boni iuris (e nel merito) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 42bis del d.lgs. n. 151/2001 - violazione degli artt. 30, 31, 3 e 97 della costituzione – violazione dell'art. 24, comma 3 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - violazione dell'art. 3 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.05.1991 n. 176. - difetto di motivazione - illogicità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa - disparità di trattamento”, per avere l'Amministrazione - in sintesi - previsto un'inammissibile deroga tout court all'applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea, ex art. 42bis del
D.Lgs. 151/2001, vietando “ai soli addetti all'ufficio per il processo la possibilità di beneficiare dell'istituto de quo”, omesso la motivazione del proprio diniego con i ritenuti motivi eccezionali per adottarlo nonché la considerazione, invece, della sussistenza di tutti i requisiti previsto dalla norma e la valutazione concreta della situazione dell'organico degli uffici interessati, chiedendo, in caso di ritenuta infondatezza del motivo, di voler “sospendere il giudizio” e rimettere gli atti alla Corte Costituzione per contrasto dell'art. 15, del d.l. 80/2021 con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione;
“Violazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990 - violazione dell'art. 2, comma 3, della legge
241/1990 – eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed arbitrarietà manifesta - difetto di motivazione - manifesta illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa - violazione degli artt. 24, 113 e 97 della costituzione” per avere l'Amministrazione omesso l'invio del preavviso di rigetto ex artt. 10 bis l.
241/90; “Violazione dell'articolo 42bis del d.lgs 151/2001- violazione dell'articolo 2 della legge 241/1990- violazione del termine di conclusione del procedimento- violazione degli art. 3 e 97 cost”, essendo stato adottato il provvedimento di rigetto ben oltre i termini di legge.
3 Quanto al periculum in mora deduceva la necessità di scongiurare il pregiudizio imminente e irreparabile individuato nella privazione, in danno del figlio neonato, della figura materna e dell'unità familiare, oltre che per l'intero nucleo familiare, minacciato di progressiva disgregazione, con risvolti, già in atto, in termini di stress psicologico per la necessità dell'imminente spostamento di essa ricorrente verso la sede di Roma.
Conveniva, pertanto, in giudizio il
[...]
Controparte_2
[...]
e la Corte d'Appello di Roma chiedendo al Tribunale di voler
[...]
“….inaudita altera parte stante la sussistenza del fumus boni iuris e l'urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti I. ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi citati in parte narrativa in quanto lesivi della posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente;
II. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente all'immediata assegnazione, ai sensi dell'art. 42bis, D.Lgs n. 151/2001, presso la sede sita nel distretto di
ER (o, in subordine, Termini Imerese) con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad emettere i provvedimenti conseguenti;
III. in ogni caso, adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito”. Nel merito chiedeva “1. in via preliminare: ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte
Costituzione per le ragioni di legittimità costituzionale sopra esposte concernenti il contrasto dell'art. 15, del d.l. 80/2021 per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione;
2. ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi di cui in epigrafe;
3. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa ad essere immediatamente assegnata presso la sede di ER, o in Pt_1
4 subordine presso il Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 42bis del D.Lgs. n.
151/2001; 4. per l'effetto, e per tutte le motivazioni di cui in ricorso, condannare le
Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediata assegnazione della ricorrente presso la sede di ER, o in subordine presso il
Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 42bis del D.Lgs. n. 151/2001; 5. conseguentemente, condannare le Amministrazioni, a vario titolo coinvolte, al risarcimento del danno subito, anche in via equitativa, dall'odierna ricorrente a causa dell'inerzia e delle lungaggini della stessa procedura, che ha comportato una perdita economica importante, nonché ripercussioni considerevoli a livello psicologico. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, evidenziata la legittimità della CP_1 condotta dell'Amministrazione e la eccezionalità delle esigenze sottese alla normativa relativa al reclutamento dei funzionari addetti all'ufficio del processo, che ne giustificava la diversa regolazione in tema di mobilità in generale, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La Corte d'Appello di Roma, ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Con provvedimento in data 4.11.2024 era respinto il ricorso cautelare e rinviata la causa per la trattazione del giudizio di merito, nel quale il ritualmente CP_3 costituitosi, insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era istruita documentalmente: all'odierna udienza era dunque decisa con la presente sentenza, della quale era data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente fase di merito vanno in primo luogo integralmente confermate le considerazioni in fatto e in diritto espresse nell'ordinanza del 4.11.2024, le cui motivazioni vengono di seguito trascritte “La vicenda oggetto di giudizio trova origine
5 nella procedura concorsuale indetta per il reclutamento a tempo determinato di un contingente complessivo di 8.171 unità di personale non dirigenziale (Area III, fascia economica F1), da inquadrare tra il personale del con profilo di addetto all'Ufficio per Controparte_1 il Processo, nell'ambito della quale la ricorrente è risultata idonea non vincitrice collocata nella posizione 639 della graduatoria del distretto della Corte d'Appello di ER. Il punto controverso della questione riguarda, in particolare, il contrasto tra la tesi attorea e la posizione della P.A. datrice di lavoro in ordine all'applicabilità dell'art. 42 bis d.lgs.
151/01 in ragione dell'omessa specificazione da parte dell'Amministrazione, nella motivazione del proprio diniego, dei motivi eccezionali (eventualmente) ritenuti per adottarlo –
a fronte, invece, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma – nonché in relazione alla portata precettiva preminente della norma rispetto a quanto previsto dall'art. 15, d.l.
80/21, norma con risvolti applicativi deteriori nei riguardi degli addetti all'Ufficio del
Processo rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 42 bis. Giova qui, in primo luogo, ripercorrere l'impianto normativo che regola la materia. L'art. 42 bis, d.lgs. 151/01, dispone espressamente che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”. Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
6 all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, ha previsto modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, il Capo II – “Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa” del
Titolo II – “Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del
PNRR”, del citato DL, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, del personale a tempo determinato da destinare alle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, le cui modalità di impiego e procedure di selezione sono disciplinate negli artt. 12 e ss.. L'art. 15 del medesimo testo normativo prevede espressamente un vincolo di permanenza nella sede e limiti alla mobilità del predetto personale, prevedendo che “1. Il personale di cui agli articoli 11 e
13 permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all' articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario di provvedimenti di applicazione endo-distrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa…”. Il testo della norma in parola è chiaro ed inequivoco nel senso non solo di introdurre un vincolo di permanenza nella sede di prima
7 assegnazione, ma anche nell'escludere “ogni forma di mobilità interna su domanda” al di fuori del Distretto di Corte d'Appello della sede giudiziaria di prima assegnazione, laddove l'ampia formula utilizzata - con il riferimento ad ogni tipo di mobilità - è tale da includere non solo i trasferimenti definitivi ma anche quelli provvisori o temporanei. Essa si colloca in un contesto normativo finalizzato al rafforzamento del personale della P.A. - in particolare dell'amministrazione della giustizia - funzionalmente destinato - come detto - all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, conseguentemente, alla realizzazione di una maggiore efficienza della giustizia. Appare evidente come l'oggetto della disciplina, così circoscritto, non possa annoverarsi tra le finalità di natura ordinaria perseguite nell'ambito della generale programmazione statale, coincidendo, piuttosto, con gli eccezionali e temporanei obiettivi posti dal PNRR. Detti obiettivi risultano testualmente descritti nella parte motiva del d.l. 80/21 in cui si richiama sia “la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione e assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”, sia “la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che consentano la piena operatività delle strutture organizzative del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato”. A conferma della natura contingente e temporanea degli obiettivi fissati dal legislatore e dell'urgenza nel perseguimento e nella realizzazione degli stessi si pongono le disposizioni precedenti all'art. 15, quali l'art. 11 che attribuisce al Ministero Giustizia la possibilità di richiedere alla commissione Ripam
l'indizione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di procedure concorsuali tese al reclutamento di personale a tempo determinato, nell'ottica del “supporto alle linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
8 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari”; nonché l'art. 14 che, sulla scia di quanto stabilito dall'art. 11, disciplina le modalità di reclutamento del personale al fine di garantire “la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR”. Se le norme menzionate e, in generale, tutto il Capo II del d.l. 80/2021, regolano le modalità di assunzione, evidentemente proiettate all'esclusivo ed eccezionale scopo della realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR, dall'All. II numero 1 emergono la particolarità e la novità delle mansioni affidate agli addetti all'ufficio del processo, la cui figura assume evidenti tratti di eccentricità, con mansioni distinte rispetto a quelle del personale tradizionalmente in forza all'Amministrazione. Coincidendo l'assunzione di tale personale con la finalità di tempestivo raggiungimento degli obbiettivi del PNRR, ben si giustifica la deroga alle norme generali sulla mobilità a domanda nel pubblico impiego attuata con la limitazione prevista dall'art. 15 Dl
80/2021 alla mobilità medesima - in ogni sua forma, con riserva per le sole ipotesi di trasferimento infradistrettuale - degli addetti all'ufficio del processo. Senza scomodare il principio di specialità per interpretare la relazione intercorrente tra l'art. 15 DL 80/2021 e quella di cui all'art. 42 bis TUPI, ritiene il Tribunale che nella prima norma siano racchiuse quelle esigenze eccezionali - valutate preventivamente dal legislatore - alle quali la seconda subordina il diniego al trasferimento, pur temporaneo, da parte dell'Amministrazione. Fermo restando, com'è noto, che il dipendente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 42 bis, non è titolare di una posizione di diritto soggettivo pieno, essendo rimessa alla P.A. ogni valutazione in ordine alla sussistenza di casi ed esigenze eccezionali giustificativi dell'eventuale diniego al trasferimento temporaneo, nella specie, non può negarsi che l'intervento legislativo sia stato teso a sottrarre alla P.A. ogni spazio di discrezionalità, qualificando in termini di eccezionalità gli obiettivi del PNRR e di indispensabilità, per il relativo raggiungimento, della prestazione richiesta agli addetti all'ufficio del processo. Pertanto, la pretesa disapplicazione dell'art. 15,
d.l. 80/2021, fondata sulla natura deteriore di tale norma, non coglie nel segno allorché si
9 consideri che l'art. 42 bis, d.lgs. 151/01, non consegna al genitore del minore di tre anni una posizione di diritto soggettivo pieno e assoluto, attribuendo piuttosto la facoltà di dissenso, in casi eccezionali, alla P.A. La norma in esame, al pari del provvedimento impugnato, non configura nemmeno un conflitto con l'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e con la Convezione di New York che, sebbene impongano il perseguimento in via prioritario dell'interesse del minore, non escludono il contemperamento con altri interessi che, nell'ottica di piena tutela e garanzia della genitorialità, possono risultare prevalenti solo se caratterizzati dalla presenza di sottese esigenze aventi natura eccezionale. E' appena il caso di sottolineare che, in ogni caso, l'Amministrazione convenuta ha documentato una scopertura di personale con la qualifica rivestita dalla ricorrente nella Corte d'Appello di Roma maggiore rispetto a quella rilevata presso la Corte d'Appello di ER (cfr. prospetti allegati alla memoria di costituzione). Alla luce delle esposte considerazioni, pur nella condivisibilità delle ragioni di tutela dell'unità familiare (ancor più sentite nel nuovo assetto del nucleo a seguito della nascita di un figlio), deve ritenersi insussistente, nella specie, il presupposto del fumus boni iuris, di talché ogni valutazione in ordine al presupposto del periculum in mora si rivelerebbe superflua”.
Nell'ordinanza in questione, la rilevata insussistenza del fumus boni iuris della pretesa azionata ha consentito di esplorare e delibare l'intero merito della controversia, che nella presente fase non presenta elementi nuovi in punto di diritto.
Né alcun nuovo elemento di giudizio possono ritenersi apportare le considerazioni in fatto espresse dalla ricorrente al verbale dell'odierna udienza - relative sempre alla tutela dell'unità familiare - per le considerazioni già espresse.
Non sussistendo fondate ragioni per mutare il già espresso apprezzamento in ordine alla insussistenza di un diritto soggettivo pieno del dipendente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 42 bis d.lgs. 151/01 (quale l'odierna
10 ricorrente) e in relazione al ravvisabile chiaro intento del legislatore di sottrarre alla P.A. ogni spazio di discrezionalità nel qualificare in termini di eccezionalità gli obiettivi del PNRR e di indispensabilità, per il relativo raggiungimento, la prestazione richiesta agli addetti all'ufficio del processo, vanno pertanto ribadite tutte le argomentazioni già esposte in sede di istanza cautelare.
Gli argomenti spesi nell'ordinanza 4.11.2024 assorbono altresì ogni dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.L. 80/2021 convertito in L.113/2021, stante la diversità della odierna fattispecie - relativa a obiettivi non ordinari della
PA - che giustifica il differente regime dei trasferimenti, ancorché temporanei.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti suggerisce la compensazione delle spese tra le parti di causa, sia della fase cautelare che della odierna fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase cautelare e di quella odierna di merito.
Roma, 26.2.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, all'udienza del 26.2.2025 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa, promossa da:
, rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dagli avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Simona Maria Destro Castaniti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere
Marzio n. 3
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 domiciliato per la carica in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., delle dott. Michaela Romiti, Stefania Petronio e Teresa
Cassano
RESISTENTE
CORTE D'APPELLO DI ROMA
1 CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art 700 c.p.c. in corso di causa, la ricorrente premesso di aver partecipato al “Concorso Parte_1 pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo” selezionando, in sede di domanda di partecipazione, il Distretto di Corte
d'Appello di ER quale sede prescelta ai fini del successivo impiego, di essersi collocata alla posizione n. 639 della graduatoria nazionale, quale idonea non vincitrice, di essere stata in seguito chiamata, inaspettatamente, a scegliere - nel mentre si trovava in attesa di uno scorrimento della predetta graduatoria - tra una delle sedi individuate dalla p.a., con provvedimento 24.7.2023, “al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al P.N.R.R. nei Distretti di
Napoli, Reggio Calabria, Roma e Salerno” indicando quella di Roma, e di aver avanzato richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 bis Dlgs 151/2001 presso la Corte d'Appello di ER (o in subordine presso il Tribunale di
ER o il Tribunale di Termini Imerese, città di propria origine e di recente stabile trasferimento di tutto il nucleo familiare) per essere, nelle more, divenuta madre del piccolo impugnava il provvedimento di rigetto oppostole Per_1 dall'Amministrazione convenuta comunicatole solo il 10.9.2024 (oltre il termine previsto dall'art. 42 bis citato) con la motivazione della “non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 15 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione”.
2 A sostegno della propria domanda deduceva, in punto di fumus boni iuris (e nel merito) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 42bis del d.lgs. n. 151/2001 - violazione degli artt. 30, 31, 3 e 97 della costituzione – violazione dell'art. 24, comma 3 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - violazione dell'art. 3 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.05.1991 n. 176. - difetto di motivazione - illogicità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa - disparità di trattamento”, per avere l'Amministrazione - in sintesi - previsto un'inammissibile deroga tout court all'applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea, ex art. 42bis del
D.Lgs. 151/2001, vietando “ai soli addetti all'ufficio per il processo la possibilità di beneficiare dell'istituto de quo”, omesso la motivazione del proprio diniego con i ritenuti motivi eccezionali per adottarlo nonché la considerazione, invece, della sussistenza di tutti i requisiti previsto dalla norma e la valutazione concreta della situazione dell'organico degli uffici interessati, chiedendo, in caso di ritenuta infondatezza del motivo, di voler “sospendere il giudizio” e rimettere gli atti alla Corte Costituzione per contrasto dell'art. 15, del d.l. 80/2021 con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione;
“Violazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990 - violazione dell'art. 2, comma 3, della legge
241/1990 – eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed arbitrarietà manifesta - difetto di motivazione - manifesta illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa - violazione degli artt. 24, 113 e 97 della costituzione” per avere l'Amministrazione omesso l'invio del preavviso di rigetto ex artt. 10 bis l.
241/90; “Violazione dell'articolo 42bis del d.lgs 151/2001- violazione dell'articolo 2 della legge 241/1990- violazione del termine di conclusione del procedimento- violazione degli art. 3 e 97 cost”, essendo stato adottato il provvedimento di rigetto ben oltre i termini di legge.
3 Quanto al periculum in mora deduceva la necessità di scongiurare il pregiudizio imminente e irreparabile individuato nella privazione, in danno del figlio neonato, della figura materna e dell'unità familiare, oltre che per l'intero nucleo familiare, minacciato di progressiva disgregazione, con risvolti, già in atto, in termini di stress psicologico per la necessità dell'imminente spostamento di essa ricorrente verso la sede di Roma.
Conveniva, pertanto, in giudizio il
[...]
Controparte_2
[...]
e la Corte d'Appello di Roma chiedendo al Tribunale di voler
[...]
“….inaudita altera parte stante la sussistenza del fumus boni iuris e l'urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti I. ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi citati in parte narrativa in quanto lesivi della posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente;
II. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente all'immediata assegnazione, ai sensi dell'art. 42bis, D.Lgs n. 151/2001, presso la sede sita nel distretto di
ER (o, in subordine, Termini Imerese) con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad emettere i provvedimenti conseguenti;
III. in ogni caso, adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito”. Nel merito chiedeva “1. in via preliminare: ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte
Costituzione per le ragioni di legittimità costituzionale sopra esposte concernenti il contrasto dell'art. 15, del d.l. 80/2021 per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione;
2. ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi di cui in epigrafe;
3. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa ad essere immediatamente assegnata presso la sede di ER, o in Pt_1
4 subordine presso il Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 42bis del D.Lgs. n.
151/2001; 4. per l'effetto, e per tutte le motivazioni di cui in ricorso, condannare le
Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediata assegnazione della ricorrente presso la sede di ER, o in subordine presso il
Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 42bis del D.Lgs. n. 151/2001; 5. conseguentemente, condannare le Amministrazioni, a vario titolo coinvolte, al risarcimento del danno subito, anche in via equitativa, dall'odierna ricorrente a causa dell'inerzia e delle lungaggini della stessa procedura, che ha comportato una perdita economica importante, nonché ripercussioni considerevoli a livello psicologico. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, evidenziata la legittimità della CP_1 condotta dell'Amministrazione e la eccezionalità delle esigenze sottese alla normativa relativa al reclutamento dei funzionari addetti all'ufficio del processo, che ne giustificava la diversa regolazione in tema di mobilità in generale, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La Corte d'Appello di Roma, ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Con provvedimento in data 4.11.2024 era respinto il ricorso cautelare e rinviata la causa per la trattazione del giudizio di merito, nel quale il ritualmente CP_3 costituitosi, insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era istruita documentalmente: all'odierna udienza era dunque decisa con la presente sentenza, della quale era data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente fase di merito vanno in primo luogo integralmente confermate le considerazioni in fatto e in diritto espresse nell'ordinanza del 4.11.2024, le cui motivazioni vengono di seguito trascritte “La vicenda oggetto di giudizio trova origine
5 nella procedura concorsuale indetta per il reclutamento a tempo determinato di un contingente complessivo di 8.171 unità di personale non dirigenziale (Area III, fascia economica F1), da inquadrare tra il personale del con profilo di addetto all'Ufficio per Controparte_1 il Processo, nell'ambito della quale la ricorrente è risultata idonea non vincitrice collocata nella posizione 639 della graduatoria del distretto della Corte d'Appello di ER. Il punto controverso della questione riguarda, in particolare, il contrasto tra la tesi attorea e la posizione della P.A. datrice di lavoro in ordine all'applicabilità dell'art. 42 bis d.lgs.
151/01 in ragione dell'omessa specificazione da parte dell'Amministrazione, nella motivazione del proprio diniego, dei motivi eccezionali (eventualmente) ritenuti per adottarlo –
a fronte, invece, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma – nonché in relazione alla portata precettiva preminente della norma rispetto a quanto previsto dall'art. 15, d.l.
80/21, norma con risvolti applicativi deteriori nei riguardi degli addetti all'Ufficio del
Processo rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 42 bis. Giova qui, in primo luogo, ripercorrere l'impianto normativo che regola la materia. L'art. 42 bis, d.lgs. 151/01, dispone espressamente che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”. Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
6 all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, ha previsto modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, il Capo II – “Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa” del
Titolo II – “Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del
PNRR”, del citato DL, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, del personale a tempo determinato da destinare alle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, le cui modalità di impiego e procedure di selezione sono disciplinate negli artt. 12 e ss.. L'art. 15 del medesimo testo normativo prevede espressamente un vincolo di permanenza nella sede e limiti alla mobilità del predetto personale, prevedendo che “1. Il personale di cui agli articoli 11 e
13 permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all' articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario di provvedimenti di applicazione endo-distrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa…”. Il testo della norma in parola è chiaro ed inequivoco nel senso non solo di introdurre un vincolo di permanenza nella sede di prima
7 assegnazione, ma anche nell'escludere “ogni forma di mobilità interna su domanda” al di fuori del Distretto di Corte d'Appello della sede giudiziaria di prima assegnazione, laddove l'ampia formula utilizzata - con il riferimento ad ogni tipo di mobilità - è tale da includere non solo i trasferimenti definitivi ma anche quelli provvisori o temporanei. Essa si colloca in un contesto normativo finalizzato al rafforzamento del personale della P.A. - in particolare dell'amministrazione della giustizia - funzionalmente destinato - come detto - all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, conseguentemente, alla realizzazione di una maggiore efficienza della giustizia. Appare evidente come l'oggetto della disciplina, così circoscritto, non possa annoverarsi tra le finalità di natura ordinaria perseguite nell'ambito della generale programmazione statale, coincidendo, piuttosto, con gli eccezionali e temporanei obiettivi posti dal PNRR. Detti obiettivi risultano testualmente descritti nella parte motiva del d.l. 80/21 in cui si richiama sia “la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione e assicurare il necessario supporto alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”, sia “la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che consentano la piena operatività delle strutture organizzative del Ministero della giustizia e della giustizia amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato”. A conferma della natura contingente e temporanea degli obiettivi fissati dal legislatore e dell'urgenza nel perseguimento e nella realizzazione degli stessi si pongono le disposizioni precedenti all'art. 15, quali l'art. 11 che attribuisce al Ministero Giustizia la possibilità di richiedere alla commissione Ripam
l'indizione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di procedure concorsuali tese al reclutamento di personale a tempo determinato, nell'ottica del “supporto alle linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
8 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari”; nonché l'art. 14 che, sulla scia di quanto stabilito dall'art. 11, disciplina le modalità di reclutamento del personale al fine di garantire “la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR”. Se le norme menzionate e, in generale, tutto il Capo II del d.l. 80/2021, regolano le modalità di assunzione, evidentemente proiettate all'esclusivo ed eccezionale scopo della realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR, dall'All. II numero 1 emergono la particolarità e la novità delle mansioni affidate agli addetti all'ufficio del processo, la cui figura assume evidenti tratti di eccentricità, con mansioni distinte rispetto a quelle del personale tradizionalmente in forza all'Amministrazione. Coincidendo l'assunzione di tale personale con la finalità di tempestivo raggiungimento degli obbiettivi del PNRR, ben si giustifica la deroga alle norme generali sulla mobilità a domanda nel pubblico impiego attuata con la limitazione prevista dall'art. 15 Dl
80/2021 alla mobilità medesima - in ogni sua forma, con riserva per le sole ipotesi di trasferimento infradistrettuale - degli addetti all'ufficio del processo. Senza scomodare il principio di specialità per interpretare la relazione intercorrente tra l'art. 15 DL 80/2021 e quella di cui all'art. 42 bis TUPI, ritiene il Tribunale che nella prima norma siano racchiuse quelle esigenze eccezionali - valutate preventivamente dal legislatore - alle quali la seconda subordina il diniego al trasferimento, pur temporaneo, da parte dell'Amministrazione. Fermo restando, com'è noto, che il dipendente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 42 bis, non è titolare di una posizione di diritto soggettivo pieno, essendo rimessa alla P.A. ogni valutazione in ordine alla sussistenza di casi ed esigenze eccezionali giustificativi dell'eventuale diniego al trasferimento temporaneo, nella specie, non può negarsi che l'intervento legislativo sia stato teso a sottrarre alla P.A. ogni spazio di discrezionalità, qualificando in termini di eccezionalità gli obiettivi del PNRR e di indispensabilità, per il relativo raggiungimento, della prestazione richiesta agli addetti all'ufficio del processo. Pertanto, la pretesa disapplicazione dell'art. 15,
d.l. 80/2021, fondata sulla natura deteriore di tale norma, non coglie nel segno allorché si
9 consideri che l'art. 42 bis, d.lgs. 151/01, non consegna al genitore del minore di tre anni una posizione di diritto soggettivo pieno e assoluto, attribuendo piuttosto la facoltà di dissenso, in casi eccezionali, alla P.A. La norma in esame, al pari del provvedimento impugnato, non configura nemmeno un conflitto con l'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e con la Convezione di New York che, sebbene impongano il perseguimento in via prioritario dell'interesse del minore, non escludono il contemperamento con altri interessi che, nell'ottica di piena tutela e garanzia della genitorialità, possono risultare prevalenti solo se caratterizzati dalla presenza di sottese esigenze aventi natura eccezionale. E' appena il caso di sottolineare che, in ogni caso, l'Amministrazione convenuta ha documentato una scopertura di personale con la qualifica rivestita dalla ricorrente nella Corte d'Appello di Roma maggiore rispetto a quella rilevata presso la Corte d'Appello di ER (cfr. prospetti allegati alla memoria di costituzione). Alla luce delle esposte considerazioni, pur nella condivisibilità delle ragioni di tutela dell'unità familiare (ancor più sentite nel nuovo assetto del nucleo a seguito della nascita di un figlio), deve ritenersi insussistente, nella specie, il presupposto del fumus boni iuris, di talché ogni valutazione in ordine al presupposto del periculum in mora si rivelerebbe superflua”.
Nell'ordinanza in questione, la rilevata insussistenza del fumus boni iuris della pretesa azionata ha consentito di esplorare e delibare l'intero merito della controversia, che nella presente fase non presenta elementi nuovi in punto di diritto.
Né alcun nuovo elemento di giudizio possono ritenersi apportare le considerazioni in fatto espresse dalla ricorrente al verbale dell'odierna udienza - relative sempre alla tutela dell'unità familiare - per le considerazioni già espresse.
Non sussistendo fondate ragioni per mutare il già espresso apprezzamento in ordine alla insussistenza di un diritto soggettivo pieno del dipendente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 42 bis d.lgs. 151/01 (quale l'odierna
10 ricorrente) e in relazione al ravvisabile chiaro intento del legislatore di sottrarre alla P.A. ogni spazio di discrezionalità nel qualificare in termini di eccezionalità gli obiettivi del PNRR e di indispensabilità, per il relativo raggiungimento, la prestazione richiesta agli addetti all'ufficio del processo, vanno pertanto ribadite tutte le argomentazioni già esposte in sede di istanza cautelare.
Gli argomenti spesi nell'ordinanza 4.11.2024 assorbono altresì ogni dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.L. 80/2021 convertito in L.113/2021, stante la diversità della odierna fattispecie - relativa a obiettivi non ordinari della
PA - che giustifica il differente regime dei trasferimenti, ancorché temporanei.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti suggerisce la compensazione delle spese tra le parti di causa, sia della fase cautelare che della odierna fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite della fase cautelare e di quella odierna di merito.
Roma, 26.2.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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