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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E Divorzile nella causa civile iscritta al n. 1031/2024 R.G./F avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
a Ivrea (TO) il 14/02/1969, residente in Gubbio (Perugia), C.F._1 Via elettivamente domiciliato per la presente procedura in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 158, presso lo studio e la persona dell'Avvocato Afrikah De Mattia (C.F.: , che lo rappresenta e difende per delega in atti C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 in Castiglione T.se (TO), Via Mario Caudana n. 61, C.F._3 rappr ega in atti dall'Avv. Alessandra Gulinelli del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Torino, Via Giannone n. 1
PARTE RESISTENTE Collegio delli 11.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Le Parti han richiesto emettersi pronuncia parziale divorzile con rimessione in istruttoria Per il PM: V° Il Pubblico Ministero si pronunci la richiesta sentenza parziale 06/05/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/06/2 002 in Torino, atto n. 433, reg. II, Parte II, optando per il regime della separazione dei beni. Dall'unione è nato il [...] il figlio , maggiorenne. Separati consensualmente con verbale del Persona_1 12.10.2017 avanti al Presidente del Tribunale di Torino, omologato con decreto del 23.10.2017, in atti. Con ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche, con adozione di statuizioni economiche. Si è costituita parte resistente controdeducendo in ordine alle richieste attoree e le parti han chiesto emettersi sentenza parziale sul vincolo.
* * *
pagina 1 di 2 La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di un verbale di omologa di separazione, e deve poi osservarsi come la domanda sia stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torino nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta delle parti di cessazione effetti civili del matrimonio. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa avanti al GR per la successiva prosecuzione del giudizio ex art 473 bis. 22 uc cpc previa concessione dei termini alle Parti per depositare le note difensive per la prosecuzione del giudizio. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 3 L 898/1970 e l'art. 473 bis 22 cpc su comune richiesta delle Parti: Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, e trascrizione i cui Parte_1 Controparte_1 iva. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA Il GIUDICE REL. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E Divorzile nella causa civile iscritta al n. 1031/2024 R.G./F avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
a Ivrea (TO) il 14/02/1969, residente in Gubbio (Perugia), C.F._1 Via elettivamente domiciliato per la presente procedura in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 158, presso lo studio e la persona dell'Avvocato Afrikah De Mattia (C.F.: , che lo rappresenta e difende per delega in atti C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 in Castiglione T.se (TO), Via Mario Caudana n. 61, C.F._3 rappr ega in atti dall'Avv. Alessandra Gulinelli del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Torino, Via Giannone n. 1
PARTE RESISTENTE Collegio delli 11.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Le Parti han richiesto emettersi pronuncia parziale divorzile con rimessione in istruttoria Per il PM: V° Il Pubblico Ministero si pronunci la richiesta sentenza parziale 06/05/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/06/2 002 in Torino, atto n. 433, reg. II, Parte II, optando per il regime della separazione dei beni. Dall'unione è nato il [...] il figlio , maggiorenne. Separati consensualmente con verbale del Persona_1 12.10.2017 avanti al Presidente del Tribunale di Torino, omologato con decreto del 23.10.2017, in atti. Con ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche, con adozione di statuizioni economiche. Si è costituita parte resistente controdeducendo in ordine alle richieste attoree e le parti han chiesto emettersi sentenza parziale sul vincolo.
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pagina 1 di 2 La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di un verbale di omologa di separazione, e deve poi osservarsi come la domanda sia stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torino nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta delle parti di cessazione effetti civili del matrimonio. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa avanti al GR per la successiva prosecuzione del giudizio ex art 473 bis. 22 uc cpc previa concessione dei termini alle Parti per depositare le note difensive per la prosecuzione del giudizio. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 3 L 898/1970 e l'art. 473 bis 22 cpc su comune richiesta delle Parti: Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, e trascrizione i cui Parte_1 Controparte_1 iva. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA Il GIUDICE REL. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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