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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5325/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000838000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7483/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202500000838000 - Fascicolo n. 2025/9728, notificata il 6.05.2025 da Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Oppone l'atto con riferimento alle cartelle, sottese alla comunicazione, di seguito indicate:
1) cartella n. 09420080024275625000 – presunta notifica dell'11.05.2009 – sul ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate - ufficio di Locri, IRAP ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2005, di
€ 9.326,21;
2) cartella n. 09420110009115152000 – presunta notifica dell'11/08/2011– sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPEF oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2007, di
€ 2.946,97;
3) cartella n. 09420110032253956000 – presunta notifica del 17/01/2012 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPEF ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2008, di € 13.296,99;
4) cartella n. 09420120002698539000 – presunta notifica del 15/02/2012 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPEF oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2008, di
€ 1.897,24;
5) cartella n. 09420130001947747000 – presunta notifica del 28/11/2013 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IVA ed IRAP oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2009, di € 14.278,58;
6) cartella n. 09420130018755675000 – presunta notifica del 15/03/2013 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRAP ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2006, di € 10.065,62;
7) cartella n. 09420130029020855000 – presunta notifica del 20/01/2014 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPEF oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2010, di
€ 2.627,81;
8) cartella n. 09420140028317169000 – presunta notifica del 4/12/2014 – sul ruolo emesso dalla Dir.prov. le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPEF oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2011, di
€ 10.685,19;
9) cartella n. 09420140030397440000 – presunta notifica del 19/01/2015 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2011, di € 26.349,44;
10) cartella n. 09420150016899984000 – presunta notifica del 20/01/2016 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPE ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2012, di € 16.151,77;
11) cartella n. 09420160028554786000 – presunta notifica del 20/01/2016 – sulla quota parte del ruolo emesso dalla Dir.prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2013, di € 9.890,65;
12) cartella n. 09420150016899984000 – presunta notifica del 20/01/2016 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPE ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2012, di € 16.151,77;
13) cartella n. 09420160028554786000, presunta notifica del 12/01/2017 - sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, per IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2013, di
€ 10.430,15;
14) cartella n. 09420170016175863000, presunta notifica del 23/01/2018 - sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, per IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2014, di
€ 36.375,98;
15) cartella n. 09420180020433024000, presunta notifica del 08/11/2018 - sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, per IRAP oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2015, di € 444,61;
16) cartella n. 09420190001382458000, presunta notifica del 24/01/2019 - sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, per IRPEF ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2015, di € 38.343,74;
17) cartella n. 09420190019505532000, presunta notifica del 03/09/2019 - sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, per IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2017, di
€ 7.991,48.
Eccepisce l'omessa notifica delle cartelle, nonché la maturata prescrizione della pretesa creditoria (anche con specifico riferimento alla sanzioni e agli interessi).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, innanzi tutto eccependo che il contribuente ha impugnato, con precedente ricorso (RGR 6532/2022) l'atto di pignoramento presso terzi n.
09484202200000750001, notificato il 19/09/2022, con sottese cartelle di pagamento contenute anche nell'atto odiernamente opposto: il contenzioso si è concluso con sentenza di rigetto n. 7477/8/23, depositata il 29/12/2023.
Inoltre l'Agenzia eccepisce che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali nello stesso indicate (documentazione allegata).
Quindi aggiunge che, successivamente, sono stati notificati più atti interruttivi del termine prescrizionale, che vengono distintamente elencati in correlazione alle cartelle in ognuno contenute.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato, con documentazione poi non contestata dal ricorrente, la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale (oltre ad aver anche rappresentato l'intervenuta decisione di rigetto di questa Corte, prima citata, su precedente gravame del contribuente): ne è derivata l'infondatezza della censura sull'omessa notifica delle cartelle, nonché della correlata censura sulla maturata prescrizione, che non è maturata (né quella decennale, né, tantomeno, quella quinquennale per le sanzioni e gli interessi).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 3.000,00 (tremila).
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
AR CARMELO, Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5325/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000838000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7483/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202500000838000 - Fascicolo n. 2025/9728, notificata il 6.05.2025 da Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Oppone l'atto con riferimento alle cartelle, sottese alla comunicazione, di seguito indicate:
1) cartella n. 09420080024275625000 – presunta notifica dell'11.05.2009 – sul ruolo emesso dalla
Agenzia delle Entrate - ufficio di Locri, IRAP ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2005, di
€ 9.326,21;
2) cartella n. 09420110009115152000 – presunta notifica dell'11/08/2011– sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPEF oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2007, di
€ 2.946,97;
3) cartella n. 09420110032253956000 – presunta notifica del 17/01/2012 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPEF ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2008, di € 13.296,99;
4) cartella n. 09420120002698539000 – presunta notifica del 15/02/2012 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPEF oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2008, di
€ 1.897,24;
5) cartella n. 09420130001947747000 – presunta notifica del 28/11/2013 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IVA ed IRAP oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2009, di € 14.278,58;
6) cartella n. 09420130018755675000 – presunta notifica del 15/03/2013 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRAP ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2006, di € 10.065,62;
7) cartella n. 09420130029020855000 – presunta notifica del 20/01/2014 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPEF oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2010, di
€ 2.627,81;
8) cartella n. 09420140028317169000 – presunta notifica del 4/12/2014 – sul ruolo emesso dalla Dir.prov. le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPEF oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2011, di
€ 10.685,19;
9) cartella n. 09420140030397440000 – presunta notifica del 19/01/2015 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2011, di € 26.349,44;
10) cartella n. 09420150016899984000 – presunta notifica del 20/01/2016 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPE ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2012, di € 16.151,77;
11) cartella n. 09420160028554786000 – presunta notifica del 20/01/2016 – sulla quota parte del ruolo emesso dalla Dir.prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2013, di € 9.890,65;
12) cartella n. 09420150016899984000 – presunta notifica del 20/01/2016 – sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, IRPE ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno
2012, di € 16.151,77;
13) cartella n. 09420160028554786000, presunta notifica del 12/01/2017 - sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, per IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2013, di
€ 10.430,15;
14) cartella n. 09420170016175863000, presunta notifica del 23/01/2018 - sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, per IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2014, di
€ 36.375,98;
15) cartella n. 09420180020433024000, presunta notifica del 08/11/2018 - sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, per IRAP oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2015, di € 444,61;
16) cartella n. 09420190001382458000, presunta notifica del 24/01/2019 - sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, per IRPEF ed IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2015, di € 38.343,74;
17) cartella n. 09420190019505532000, presunta notifica del 03/09/2019 - sul ruolo emesso dalla Dir. prov.le di Reggio Calabria-ufficio territoriale di Locri, per IVA oltre sanzioni ed interessi, per l'anno 2017, di
€ 7.991,48.
Eccepisce l'omessa notifica delle cartelle, nonché la maturata prescrizione della pretesa creditoria (anche con specifico riferimento alla sanzioni e agli interessi).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, innanzi tutto eccependo che il contribuente ha impugnato, con precedente ricorso (RGR 6532/2022) l'atto di pignoramento presso terzi n.
09484202200000750001, notificato il 19/09/2022, con sottese cartelle di pagamento contenute anche nell'atto odiernamente opposto: il contenzioso si è concluso con sentenza di rigetto n. 7477/8/23, depositata il 29/12/2023.
Inoltre l'Agenzia eccepisce che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali nello stesso indicate (documentazione allegata).
Quindi aggiunge che, successivamente, sono stati notificati più atti interruttivi del termine prescrizionale, che vengono distintamente elencati in correlazione alle cartelle in ognuno contenute.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato, con documentazione poi non contestata dal ricorrente, la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale (oltre ad aver anche rappresentato l'intervenuta decisione di rigetto di questa Corte, prima citata, su precedente gravame del contribuente): ne è derivata l'infondatezza della censura sull'omessa notifica delle cartelle, nonché della correlata censura sulla maturata prescrizione, che non è maturata (né quella decennale, né, tantomeno, quella quinquennale per le sanzioni e gli interessi).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 3.000,00 (tremila).