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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9698 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40929/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IC ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40929/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TO RG, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA
N. 28 20122 MILANO presso il difensore avv. TO RG opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TO OR e dell'avv. MANFRINI RICCARDO
( ) VIA SAN NICOLO' N. 42 31100 TREVISO;
C.F._1 elettivamente domiciliata in VIALE MONTE GRAPPA, 45 31100 TREVISO presso il difensore avv. TO OR opposta
Oggetto: Contratto somministrazione Ripetizione indebito -
C O N C L U S I O N I
per l'opponente Parte_1 Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così G I U D I C A R E nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 14584/2023 emesso il 15- 18/09/2023 dal Tribunale di Milano in quanto ingiusto ed illegittimo;
nel merito in via subordinata:
• in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di condanna di al pagamento degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della richiesta Parte_1 stragiudiziale di pagamento al saldo, essendo dovuti, al più, i soli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e quindi da quella di notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
in via istruttoria: Pur ritenendo che la causa abbia natura documentale e che i fatti, anche in ragione della condotta processuale delle parti, siano accertati, per scrupolo difensivo si formulano le seguenti istanze istruttorie. Si chiede ammettersi prova orale per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che nel corso del 2016 o 2017 riceveva da Pt_1 CP_1 comunicazione e/o documentazione con la quale quest'ultima la informava che avendone i requisiti, nell'anno 2017, avrebbe provveduto al pagamento delle accise in maniera diretta, versando cioè i relativi importi direttamente all' Controparte_2
2. Vero è che nel corso del 2017 o 2018 riceveva da Pt_1 CP_1 comunicazione e/o documentazione con la quale quest'ultima la informava che avendone i requisiti, nell'anno 2018, avrebbe provveduto al pagamento delle accise in maniera diretta, versando cioè i relativi importi direttamente all' Controparte_2
3. Vero è che nel corso del 2018 o 2019 riceveva da Pt_1 CP_1 comunicazione e/o documentazione con la quale quest'ultima la informava che avendone i requisiti, nell'anno 2019, avrebbe provveduto al pagamento delle accise in maniera diretta, versando cioè i relativi importi direttamente all' Controparte_2
4. Vero è che nel corso del 2019 o nei primi mesi del 2020 riceveva da Pt_1 CP_1 comunicazione e/o documentazione con la quale quest'ultima la informava che
[...] avendone i requisiti, nell'anno 2020, avrebbe provveduto al pagamento delle accise in maniera diretta, versando cioè i relativi importi direttamente all' ? Controparte_2
5. Vero è che le fatture relative agli anni 2017, 2018, 2019 e ai primi mesi del 2020 inviate e ricevute da contenevano la seguente dicitura: “imposte erariali / CP_1 addizionale provinciale (NON IMP. Art. 8C) quale causale dell'addebito delle accise?
6. Vero è che nel periodo ricompreso tra il 01/01/2017 ed il 30/04/2020 riceveva Pt_1 da parte di contestazioni in merito all'addebito delle accise nelle fatture CP_1 emesse nei medesimi anni?
pag. 2 di 11 7. Vero è che le condizioni generali dei contratti sottoscritti da per gli CP_3 anni 2017, 2018, 2019 e 2020 prevedevano che eventuali contestazioni in merito agli importi fatturati da avrebbero dovuti essere contestati nel termine di 45 giorni dalla ricezione Pt_1 della fattura?
8. Vero è che in data 01/05/2020, tramite mail, inviava ad la CP_1 Pt_1 richiesta di esenzione dall'applicazione dell'accisa con contestuale dichiarazione che l'energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione era utilizzata esclusivamente per l'attività di produzione di energia elettrica e per mantenere la capacità di produrre energia elettrica?
9. Vero è che nella medesima data del 01/05/2020, tramite e-mail, CP_1 inviava la licenza di produzione ed acquisto di energia elettrica del 2010, come modificata nel 2015 e nel 2019?
10. Vero è che i contratti sottoscritti da rispettivamente in data CP_1
22/11/2016, 30/11/2017 e 21/12/2019 prevedevano all'art.
5.k) l'obbligo del cliente ( CP_1
di consegnare ad tutta la documentazione fiscale necessaria ai fini
[...] Pt_1 dell'esecuzione del contratto?
11. Vero è che il medesimo art.
5.k) prevedeva altresì il riconoscimento da parte del cliente che la mancata consegna della documentazione (di cui al punto precedente) avrebbe comportato la mancata applicazione delle relative agevolazioni?
12. Vero è che ottemperava al provvedimento dell' prot. Pt_1 Controparte_2
32935/RU del 02/10/2020 prevedente il rimborso della somma di € 86.168,76? 13. Vero è che in ottemperanza a tale provvedimento emetteva la nota di credito Pt_1 del 19/10/2020 di importo pari a € 86.168,76? Si indica a teste sui capitoli che precedono il dott. domiciliato presso Tes_1 [...]
via Dell'Unione n. 1, Milano (20123-MI), nella qualità di capo dell'ufficio Parte_1 back-office e customer care di Parte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale dedotta da controparte si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria e diretta con il teste Dott.
domiciliato presso via Dell'Unione n. 1, Milano (20123- Tes_1 Parte_1
MI), nella qualità di capo dell'ufficio back-office e customer care di Parte_1 in ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi di causa ovvero, in caso di soccombenza di
[...]
con integrale compensazione delle spese stesse. Parte_1
per l'opposta : Controparte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
respingere l'opposizione di controparte e conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 14584/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
pag. 3 di 11 in ogni caso condannare ex art. 2033 c.c. a pagare in favore di Parte_1 la somma di € 116.179,22 oltre interessi legali dalla messa in mora alla Controparte_1 domanda giudiziale ed al tasso ex D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, dalla domanda giudiziale al saldo;
IN VIA SUBORDINATA:
condannare ex art. 1218 c.c. o comunque ex art. 2041 c.c. a Parte_1 pagare in favore di la somma di € 116.179,22, oltre rivalutazione e Controparte_1 interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale e al tasso ex D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, dalla domanda giudiziale al saldo;
IN OGNI CASO: 1. con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, anche del giudizio di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ribadito che la causa è matura per la decisione sulla base dell'istruttoria documentale, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse disporre l'istruttoria orale, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova indicati nella seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. e per l'abilitazione a prova contraria sui capitoli di prova di controparte che dovessero essere ammessi.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 10.11.2023, (di seguito Parte_1 anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 emesso in data 15.9.2023, con il quale all'odierna opponente era stato ingiunto di pagare alla creditrice istante (di seguito Controparte_1 anche solo ”) la somma di €. 116.179,22 oltre interessi legali CP_1 dalla data della richiesta stragiudiziale di rimborso al saldo e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso accise sull'energia elettrica, versata dalla creditrice negli anni dal 2017 al 2020 e non dovuta poichè CP_1 era un'officina di produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 54
[...] del D.Lgs. 504/1995 e, come tale, aveva la facoltà, di cui si era avvalsa, di provvedere direttamente al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica consumata.
pag. 4 di 11 2. L'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria di Pt_1 controparte evidenziando l'insussistenza della fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., posto che l'accisa addebitata nelle fatture costituiva esercizio del legittimo diritto di rivalsa della fornitrice, che aveva preventivamente eseguito il pagamento dell'imposta all'erario.
Ha inoltre eccepito che i fatti che avevano originato la controversia erano da ascriversi a responsabilità dell'utente che, pur ricevendo mensilmente le fatture di consumo emesse da con l'indicazione dell'addebito Pt_1 dell'imposta, non aveva mai contestato detto addebito, segnalando alla fornitrice che stava già provvedendo direttamente al pagamento dell'imposta nei confronti dell'erario.
3. All'udienza del 17.4.2024 la GOP delegata per l'udienza, concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto, ha assegnato termine alla creditrice opposta per l'avvio di procedura di mediazione.
Alla successiva udienza del 2.10.2024, ritenuta la causa istruita documentalmente, il Tribunale ha fissato l'udienza del 26.3.2025 per la rimessione in decisione della causa, udienza successivamente differita al
15.10.2025 per consentire alle parti di prendere posizione in relazione alla pronuncia n. 43/2025 della Corte Costituzionale, depositata il 15.4.2025.
All'esito dell'udienza del 15.10.2025, della quale è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, preso atto delle note scritte tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata assegnata in decisione immediata.
4. ha allegato in fatto: CP_1
- di essere titolare dell'utenza identificata dal POD n. IT001E31424933 ed al contempo di essere un'officina di produzione di energia elettrica (codice ditta
IT00PDE00760D) ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 504/1995, vista la licenza pag. 5 di 11 rilasciata dall' in data 07/04/2010, da ultimo modificata Controparte_2 in data 29/11/2018;
- di aver provveduto in tale veste a presentare annualmente all' CP_2 le dichiarazioni annuali di consumo e poi, previa liquidazione
[...] dell'imposta, al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica consumata;
- di aver avuto come fornitore di energia elettrica, la società di vendita
[...] la quale, dapprima, fino al dicembre 2011, aveva addebitato in fattura Pt_1
a le imposte erariali e le relative addizionali;
CP_1
- di aver comunicato a la propria qualifica di produttore e che pertanto - Pt_1 dal 2012 (doc. 4 opposta – fatture 2012/2016) - le imposte non venivano più versate da a seguito della dichiarazione di di avvalersi Pt_1 CP_1 della facoltà di dichiarazione diretta quale “officina che produce energia elettrica per uso proprio” ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 504/1995;
- che a decorrere dal 2017, in assenza di qualsiasi preavviso o comunicazione,
aveva reintrodotto unilateralmente l'addebito delle accise nelle bollette Pt_1 emesse nei confronti di e che la cliente aveva sempre pagato CP_1 tutte le fatture emesse da nel periodo dal 2017 al 2020, fino a quando si Pt_1 era resa conto dell'errore contabile commesso dalla controparte;
- di aver versato a importi pari all'accisa erroneamente addebitata pari ad Pt_1
€. 85.619,75.= per l'anno 2017, €. 82.133,53.= per l'anno 2018, €.
22.983,99.= per l'anno 2019 ed €. 11.601,71 per l'anno 2020, così per un totale di €. 202.347,98;
- di aver provveduto nel maggio 2020 a depositare presso l' CP_2 una “Richiesta di storno accise versate in fornitura” con successiva
[...] autorizzazione dell'Ente al rimborso a titolo di accisa per l'importo di €
86.168,76.= relativo ai consumi di energia elettrica fatturati da da Pt_1 maggio 2018 a maggio 2020 (avuto riguardo al termine dei ventiquattro mesi pag. 6 di 11 precedenti alla data di inoltre della domanda di rimborso), invitando la fornitrice ad emettere nota di credito a favore di per quello CP_1 stesso importo, a titolo di storno imposta erariale sui consumi;
- che, al netto della nota di credito emessa da , residuava un credito di Pt_1 di €. 116.179,22.=, di cui veniva chiesto il pagamento CP_1 mediante diffida del 21/01/2021 e successivo avvio del procedimento monitorio.
5. Con l'atto in opposizione, ha contestato la pretesa creditoria della Pt_1 controparte, condividendo sostanzialmente la ricostruzione in fatto svolta dalla creditrice ma contestando in diritto l'esistenza della fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., dovendosi considerare che l'accisa addebitata nelle fatture costituiva esercizio del legittimo diritto di rivalsa della fornitrice, che aveva preventivamente eseguito il pagamento dell'imposta all'erario.
ha inoltre evidenziato che i fatti che avevano originato la controversia Pt_1 erano da ascriversi a responsabilità dell'utente che, pur ricevendo mensilmente le fatture di consumo emesse da , in cui era chiaramente Pt_1 indicato l'addebito dell'imposta, aveva regolarmente pagato gli importi richiesti per anni, senza mai segnalare che stava già provvedendo direttamente al pagamento dell'imposta nei confronti dell'erario, comunicando solo nel maggio 2020 la propria qualità di officina produttrice di energia ed attivandosi contemporaneamente per ottenere il rimborso diretto degli importi versati direttamente all Controparte_2
6. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e non possa pertanto trovare accoglimento.
E' incontestato tra le parti l'avvenuto versamento al fornitore, da parte di
, dell'importo oggetto dell'ingiunzione qui opposta. CP_1
pag. 7 di 11 La valutazione delle risultanze documentali porta a ritenere indebito detto versamento e ciò alla luce della incontestata qualifica di quale CP_1 officina di produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.
504/1995, come tale avente la facoltà, di cui si era avvalsa, di provvedere direttamente al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica consumata, mediante dichiarazione annuale all'erario.
Contrariamente a quanto affermato da , l'utente aveva tempestivamente Pt_1 comunicato la propria qualifica - di cui alla licenza ottenuta nel 2010 - ed
, a conferma della correttezza e completezza della comunicazione Pt_1 ricevuta, dal 2012 aveva cessato di versare alla gli Controparte_2 importi relativi alle accise dovuti da provvedendo CP_1 quest'ultima direttamente all'adempimento.
Non corrisponde quindi al vero l'affermazione che solo nel CP_1 maggio del 2020 aveva comunicato la propria qualifica di officina di produzione di energia elettrica, essendo detta qualifica già nota (quantomeno dal 2012) alla società opponente.
Dalla ricostruzione cronologica degli eventi, emerge che la comunicazione eseguita nel 2020 da è stata eseguita immediatamente dopo la CP_1 contestazione dell'errore contabile di e successiva richiesta di Pt_1 restituzione di quanto indebitamente versato da all Pt_1 CP_2 per conto di negli anni 2017/2020.
[...] CP_1
Si è dunque trattato di una comunicazione confermativa della persistenza dei presupposti legittimanti la presentazione diretta delle dichiarazioni sulle accise da parte di a fronte dell'ingiustificato ripristino dei CP_1 versamenti delle accise per conto della cliente avvenuto nel 2017, in assenza di qualsiasi comunicazione da parte di e tanto meno di CP_1
pag. 8 di 11 richiesta di eventuali aggiornamenti da parte di e in assenza di qualsiasi Pt_1 onere di nuova presentazione della documentazione in corso di rapporto.
A fronte di tale colpevole negligenza della società fornitrice, appare scusabile, contrariamente a quanto sostenuto da che invoca la colpa della cliente Pt_1 quale esimente della propria condotta, l'errore del solvens che, per circa due anni e mezzo, ha versato a gli importi non dovuti a titolo di rimborso Pt_1 accise (contemporaneamente versando i medesimi importi in via diretta).
Appare infatti del tutto ragionevole l'affidamento riposto dalla cliente circa la prosecuzione del regime fiscale correttamente applicato per quattro anni da
, in assenza di qualsiasi comunicazione. Pt_1
Va inoltre sottolineato che una volta scoperto l'errore, si è CP_1 immediatamente attivata per ottenere direttamente dalla Controparte_2 il rimborso di quanto indebitamente versato in via diretta (ottenendo, come previsto dalla normativa di settore, il rimborso degli importi versati nei due anni antecedenti alla domanda, importi dedotti dal totale del dovuto con residuo corrispondente all'importo di cui si discute in questa sede).
7. Assume che non sussisterebbe indebito oggettivo con riguardo al Pt_1 pagamento di accise effettuato dalla medesima per conto di CP_1 poiché tale pagamento avveniva nel corso dell'anno mentre CP_1 provvedeva a fine anno al proprio versamento, così da doversi ritenere quest'ultimo (e non il primo) quale pagamento indebito.
Tale argomentazione difensiva non può essere condivisa poiché, in presenza dei requisiti di officina di produzione diretta in capo alla cliente e della comunicazione di quest'ultima di volersi avvalere della facoltà di dichiarazione diretta, era tenuta immediatamente ad astenersi dal Pt_1 versare le accise per conto della cliente, come peraltro aveva correttamente fatto per oltre quattro anni.
pag. 9 di 11 Il decreto ingiuntivo merita pertanto conferma nella parte relativa alla ingiunzione di pagamento dell'importo capitale pari alle somme indebitamente versate a da a titolo di rimborso accise. Pt_1 CP_1
8. Quanto alla misura degli interessi, con il decreto opposto è stato ingiunto alla debitrice il pagamento degli interessi come da domanda (ovvero interessi dalla messa in mora – 21.1.2021 – al saldo) e anche tale statuizione merita di essere confermata in questa sede.
A tal riguardo ci si riporta alla recente pronuncia della Suprema Corte (ord. sez. I, 29 luglio 2025, n. 21806), al cui orientamento si intende dare seguito con la presente pronuncia.
Detta ordinanza, muovendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 12448 del 7.5.2024, ha argomentato e riconosciuto la debenza di interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma IV c.c., dalla data della messa in mora al saldo, anche sugli importi dovuti in restituzione per accertato indebito oggettivo.
9. Quanto al regolamento delle spese, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere compensate, anche avuto riguardo alle circostanze evidenziate dalla difesa dell'opponente.
E' noto infatti che la normativa vigente non contempla la facoltà, per il fornitore che ne abbia ricevuta richiesta da parte dell'utente, di restituire direttamente l'importo corrispondente all'imposta versata senza causa.
L'art. 14 TUA prevede infatti al comma 4, che “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”; la condotta processuale di non può Pt_1 ritenersi censurabile alla luce di tale prescrizione, avendo la parte “dato causa” al pag. 10 di 11 giudizio al fine di potersi avvalere, in caso di accertato diritto al rimborso in capo all'utente, della facoltà prevista dalla norma richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma per Parte_1
l'effetto il decreto opposto;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025
La giudice
IC ET
pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IC ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40929/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TO RG, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA VITTORIA
N. 28 20122 MILANO presso il difensore avv. TO RG opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TO OR e dell'avv. MANFRINI RICCARDO
( ) VIA SAN NICOLO' N. 42 31100 TREVISO;
C.F._1 elettivamente domiciliata in VIALE MONTE GRAPPA, 45 31100 TREVISO presso il difensore avv. TO OR opposta
Oggetto: Contratto somministrazione Ripetizione indebito -
C O N C L U S I O N I
per l'opponente Parte_1 Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così G I U D I C A R E nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 14584/2023 emesso il 15- 18/09/2023 dal Tribunale di Milano in quanto ingiusto ed illegittimo;
nel merito in via subordinata:
• in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettare la domanda di condanna di al pagamento degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della richiesta Parte_1 stragiudiziale di pagamento al saldo, essendo dovuti, al più, i soli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e quindi da quella di notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
in via istruttoria: Pur ritenendo che la causa abbia natura documentale e che i fatti, anche in ragione della condotta processuale delle parti, siano accertati, per scrupolo difensivo si formulano le seguenti istanze istruttorie. Si chiede ammettersi prova orale per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero è che nel corso del 2016 o 2017 riceveva da Pt_1 CP_1 comunicazione e/o documentazione con la quale quest'ultima la informava che avendone i requisiti, nell'anno 2017, avrebbe provveduto al pagamento delle accise in maniera diretta, versando cioè i relativi importi direttamente all' Controparte_2
2. Vero è che nel corso del 2017 o 2018 riceveva da Pt_1 CP_1 comunicazione e/o documentazione con la quale quest'ultima la informava che avendone i requisiti, nell'anno 2018, avrebbe provveduto al pagamento delle accise in maniera diretta, versando cioè i relativi importi direttamente all' Controparte_2
3. Vero è che nel corso del 2018 o 2019 riceveva da Pt_1 CP_1 comunicazione e/o documentazione con la quale quest'ultima la informava che avendone i requisiti, nell'anno 2019, avrebbe provveduto al pagamento delle accise in maniera diretta, versando cioè i relativi importi direttamente all' Controparte_2
4. Vero è che nel corso del 2019 o nei primi mesi del 2020 riceveva da Pt_1 CP_1 comunicazione e/o documentazione con la quale quest'ultima la informava che
[...] avendone i requisiti, nell'anno 2020, avrebbe provveduto al pagamento delle accise in maniera diretta, versando cioè i relativi importi direttamente all' ? Controparte_2
5. Vero è che le fatture relative agli anni 2017, 2018, 2019 e ai primi mesi del 2020 inviate e ricevute da contenevano la seguente dicitura: “imposte erariali / CP_1 addizionale provinciale (NON IMP. Art. 8C) quale causale dell'addebito delle accise?
6. Vero è che nel periodo ricompreso tra il 01/01/2017 ed il 30/04/2020 riceveva Pt_1 da parte di contestazioni in merito all'addebito delle accise nelle fatture CP_1 emesse nei medesimi anni?
pag. 2 di 11 7. Vero è che le condizioni generali dei contratti sottoscritti da per gli CP_3 anni 2017, 2018, 2019 e 2020 prevedevano che eventuali contestazioni in merito agli importi fatturati da avrebbero dovuti essere contestati nel termine di 45 giorni dalla ricezione Pt_1 della fattura?
8. Vero è che in data 01/05/2020, tramite mail, inviava ad la CP_1 Pt_1 richiesta di esenzione dall'applicazione dell'accisa con contestuale dichiarazione che l'energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione era utilizzata esclusivamente per l'attività di produzione di energia elettrica e per mantenere la capacità di produrre energia elettrica?
9. Vero è che nella medesima data del 01/05/2020, tramite e-mail, CP_1 inviava la licenza di produzione ed acquisto di energia elettrica del 2010, come modificata nel 2015 e nel 2019?
10. Vero è che i contratti sottoscritti da rispettivamente in data CP_1
22/11/2016, 30/11/2017 e 21/12/2019 prevedevano all'art.
5.k) l'obbligo del cliente ( CP_1
di consegnare ad tutta la documentazione fiscale necessaria ai fini
[...] Pt_1 dell'esecuzione del contratto?
11. Vero è che il medesimo art.
5.k) prevedeva altresì il riconoscimento da parte del cliente che la mancata consegna della documentazione (di cui al punto precedente) avrebbe comportato la mancata applicazione delle relative agevolazioni?
12. Vero è che ottemperava al provvedimento dell' prot. Pt_1 Controparte_2
32935/RU del 02/10/2020 prevedente il rimborso della somma di € 86.168,76? 13. Vero è che in ottemperanza a tale provvedimento emetteva la nota di credito Pt_1 del 19/10/2020 di importo pari a € 86.168,76? Si indica a teste sui capitoli che precedono il dott. domiciliato presso Tes_1 [...]
via Dell'Unione n. 1, Milano (20123-MI), nella qualità di capo dell'ufficio Parte_1 back-office e customer care di Parte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale dedotta da controparte si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria e diretta con il teste Dott.
domiciliato presso via Dell'Unione n. 1, Milano (20123- Tes_1 Parte_1
MI), nella qualità di capo dell'ufficio back-office e customer care di Parte_1 in ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi di causa ovvero, in caso di soccombenza di
[...]
con integrale compensazione delle spese stesse. Parte_1
per l'opposta : Controparte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
respingere l'opposizione di controparte e conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 14584/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
pag. 3 di 11 in ogni caso condannare ex art. 2033 c.c. a pagare in favore di Parte_1 la somma di € 116.179,22 oltre interessi legali dalla messa in mora alla Controparte_1 domanda giudiziale ed al tasso ex D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, dalla domanda giudiziale al saldo;
IN VIA SUBORDINATA:
condannare ex art. 1218 c.c. o comunque ex art. 2041 c.c. a Parte_1 pagare in favore di la somma di € 116.179,22, oltre rivalutazione e Controparte_1 interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale e al tasso ex D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, dalla domanda giudiziale al saldo;
IN OGNI CASO: 1. con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, anche del giudizio di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ribadito che la causa è matura per la decisione sulla base dell'istruttoria documentale, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse disporre l'istruttoria orale, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova indicati nella seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. e per l'abilitazione a prova contraria sui capitoli di prova di controparte che dovessero essere ammessi.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 10.11.2023, (di seguito Parte_1 anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 emesso in data 15.9.2023, con il quale all'odierna opponente era stato ingiunto di pagare alla creditrice istante (di seguito Controparte_1 anche solo ”) la somma di €. 116.179,22 oltre interessi legali CP_1 dalla data della richiesta stragiudiziale di rimborso al saldo e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso accise sull'energia elettrica, versata dalla creditrice negli anni dal 2017 al 2020 e non dovuta poichè CP_1 era un'officina di produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 54
[...] del D.Lgs. 504/1995 e, come tale, aveva la facoltà, di cui si era avvalsa, di provvedere direttamente al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica consumata.
pag. 4 di 11 2. L'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria di Pt_1 controparte evidenziando l'insussistenza della fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., posto che l'accisa addebitata nelle fatture costituiva esercizio del legittimo diritto di rivalsa della fornitrice, che aveva preventivamente eseguito il pagamento dell'imposta all'erario.
Ha inoltre eccepito che i fatti che avevano originato la controversia erano da ascriversi a responsabilità dell'utente che, pur ricevendo mensilmente le fatture di consumo emesse da con l'indicazione dell'addebito Pt_1 dell'imposta, non aveva mai contestato detto addebito, segnalando alla fornitrice che stava già provvedendo direttamente al pagamento dell'imposta nei confronti dell'erario.
3. All'udienza del 17.4.2024 la GOP delegata per l'udienza, concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto, ha assegnato termine alla creditrice opposta per l'avvio di procedura di mediazione.
Alla successiva udienza del 2.10.2024, ritenuta la causa istruita documentalmente, il Tribunale ha fissato l'udienza del 26.3.2025 per la rimessione in decisione della causa, udienza successivamente differita al
15.10.2025 per consentire alle parti di prendere posizione in relazione alla pronuncia n. 43/2025 della Corte Costituzionale, depositata il 15.4.2025.
All'esito dell'udienza del 15.10.2025, della quale è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, preso atto delle note scritte tempestivamente depositate dalle parti, la causa è stata assegnata in decisione immediata.
4. ha allegato in fatto: CP_1
- di essere titolare dell'utenza identificata dal POD n. IT001E31424933 ed al contempo di essere un'officina di produzione di energia elettrica (codice ditta
IT00PDE00760D) ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 504/1995, vista la licenza pag. 5 di 11 rilasciata dall' in data 07/04/2010, da ultimo modificata Controparte_2 in data 29/11/2018;
- di aver provveduto in tale veste a presentare annualmente all' CP_2 le dichiarazioni annuali di consumo e poi, previa liquidazione
[...] dell'imposta, al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica consumata;
- di aver avuto come fornitore di energia elettrica, la società di vendita
[...] la quale, dapprima, fino al dicembre 2011, aveva addebitato in fattura Pt_1
a le imposte erariali e le relative addizionali;
CP_1
- di aver comunicato a la propria qualifica di produttore e che pertanto - Pt_1 dal 2012 (doc. 4 opposta – fatture 2012/2016) - le imposte non venivano più versate da a seguito della dichiarazione di di avvalersi Pt_1 CP_1 della facoltà di dichiarazione diretta quale “officina che produce energia elettrica per uso proprio” ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 504/1995;
- che a decorrere dal 2017, in assenza di qualsiasi preavviso o comunicazione,
aveva reintrodotto unilateralmente l'addebito delle accise nelle bollette Pt_1 emesse nei confronti di e che la cliente aveva sempre pagato CP_1 tutte le fatture emesse da nel periodo dal 2017 al 2020, fino a quando si Pt_1 era resa conto dell'errore contabile commesso dalla controparte;
- di aver versato a importi pari all'accisa erroneamente addebitata pari ad Pt_1
€. 85.619,75.= per l'anno 2017, €. 82.133,53.= per l'anno 2018, €.
22.983,99.= per l'anno 2019 ed €. 11.601,71 per l'anno 2020, così per un totale di €. 202.347,98;
- di aver provveduto nel maggio 2020 a depositare presso l' CP_2 una “Richiesta di storno accise versate in fornitura” con successiva
[...] autorizzazione dell'Ente al rimborso a titolo di accisa per l'importo di €
86.168,76.= relativo ai consumi di energia elettrica fatturati da da Pt_1 maggio 2018 a maggio 2020 (avuto riguardo al termine dei ventiquattro mesi pag. 6 di 11 precedenti alla data di inoltre della domanda di rimborso), invitando la fornitrice ad emettere nota di credito a favore di per quello CP_1 stesso importo, a titolo di storno imposta erariale sui consumi;
- che, al netto della nota di credito emessa da , residuava un credito di Pt_1 di €. 116.179,22.=, di cui veniva chiesto il pagamento CP_1 mediante diffida del 21/01/2021 e successivo avvio del procedimento monitorio.
5. Con l'atto in opposizione, ha contestato la pretesa creditoria della Pt_1 controparte, condividendo sostanzialmente la ricostruzione in fatto svolta dalla creditrice ma contestando in diritto l'esistenza della fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., dovendosi considerare che l'accisa addebitata nelle fatture costituiva esercizio del legittimo diritto di rivalsa della fornitrice, che aveva preventivamente eseguito il pagamento dell'imposta all'erario.
ha inoltre evidenziato che i fatti che avevano originato la controversia Pt_1 erano da ascriversi a responsabilità dell'utente che, pur ricevendo mensilmente le fatture di consumo emesse da , in cui era chiaramente Pt_1 indicato l'addebito dell'imposta, aveva regolarmente pagato gli importi richiesti per anni, senza mai segnalare che stava già provvedendo direttamente al pagamento dell'imposta nei confronti dell'erario, comunicando solo nel maggio 2020 la propria qualità di officina produttrice di energia ed attivandosi contemporaneamente per ottenere il rimborso diretto degli importi versati direttamente all Controparte_2
6. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e non possa pertanto trovare accoglimento.
E' incontestato tra le parti l'avvenuto versamento al fornitore, da parte di
, dell'importo oggetto dell'ingiunzione qui opposta. CP_1
pag. 7 di 11 La valutazione delle risultanze documentali porta a ritenere indebito detto versamento e ciò alla luce della incontestata qualifica di quale CP_1 officina di produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.
504/1995, come tale avente la facoltà, di cui si era avvalsa, di provvedere direttamente al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica consumata, mediante dichiarazione annuale all'erario.
Contrariamente a quanto affermato da , l'utente aveva tempestivamente Pt_1 comunicato la propria qualifica - di cui alla licenza ottenuta nel 2010 - ed
, a conferma della correttezza e completezza della comunicazione Pt_1 ricevuta, dal 2012 aveva cessato di versare alla gli Controparte_2 importi relativi alle accise dovuti da provvedendo CP_1 quest'ultima direttamente all'adempimento.
Non corrisponde quindi al vero l'affermazione che solo nel CP_1 maggio del 2020 aveva comunicato la propria qualifica di officina di produzione di energia elettrica, essendo detta qualifica già nota (quantomeno dal 2012) alla società opponente.
Dalla ricostruzione cronologica degli eventi, emerge che la comunicazione eseguita nel 2020 da è stata eseguita immediatamente dopo la CP_1 contestazione dell'errore contabile di e successiva richiesta di Pt_1 restituzione di quanto indebitamente versato da all Pt_1 CP_2 per conto di negli anni 2017/2020.
[...] CP_1
Si è dunque trattato di una comunicazione confermativa della persistenza dei presupposti legittimanti la presentazione diretta delle dichiarazioni sulle accise da parte di a fronte dell'ingiustificato ripristino dei CP_1 versamenti delle accise per conto della cliente avvenuto nel 2017, in assenza di qualsiasi comunicazione da parte di e tanto meno di CP_1
pag. 8 di 11 richiesta di eventuali aggiornamenti da parte di e in assenza di qualsiasi Pt_1 onere di nuova presentazione della documentazione in corso di rapporto.
A fronte di tale colpevole negligenza della società fornitrice, appare scusabile, contrariamente a quanto sostenuto da che invoca la colpa della cliente Pt_1 quale esimente della propria condotta, l'errore del solvens che, per circa due anni e mezzo, ha versato a gli importi non dovuti a titolo di rimborso Pt_1 accise (contemporaneamente versando i medesimi importi in via diretta).
Appare infatti del tutto ragionevole l'affidamento riposto dalla cliente circa la prosecuzione del regime fiscale correttamente applicato per quattro anni da
, in assenza di qualsiasi comunicazione. Pt_1
Va inoltre sottolineato che una volta scoperto l'errore, si è CP_1 immediatamente attivata per ottenere direttamente dalla Controparte_2 il rimborso di quanto indebitamente versato in via diretta (ottenendo, come previsto dalla normativa di settore, il rimborso degli importi versati nei due anni antecedenti alla domanda, importi dedotti dal totale del dovuto con residuo corrispondente all'importo di cui si discute in questa sede).
7. Assume che non sussisterebbe indebito oggettivo con riguardo al Pt_1 pagamento di accise effettuato dalla medesima per conto di CP_1 poiché tale pagamento avveniva nel corso dell'anno mentre CP_1 provvedeva a fine anno al proprio versamento, così da doversi ritenere quest'ultimo (e non il primo) quale pagamento indebito.
Tale argomentazione difensiva non può essere condivisa poiché, in presenza dei requisiti di officina di produzione diretta in capo alla cliente e della comunicazione di quest'ultima di volersi avvalere della facoltà di dichiarazione diretta, era tenuta immediatamente ad astenersi dal Pt_1 versare le accise per conto della cliente, come peraltro aveva correttamente fatto per oltre quattro anni.
pag. 9 di 11 Il decreto ingiuntivo merita pertanto conferma nella parte relativa alla ingiunzione di pagamento dell'importo capitale pari alle somme indebitamente versate a da a titolo di rimborso accise. Pt_1 CP_1
8. Quanto alla misura degli interessi, con il decreto opposto è stato ingiunto alla debitrice il pagamento degli interessi come da domanda (ovvero interessi dalla messa in mora – 21.1.2021 – al saldo) e anche tale statuizione merita di essere confermata in questa sede.
A tal riguardo ci si riporta alla recente pronuncia della Suprema Corte (ord. sez. I, 29 luglio 2025, n. 21806), al cui orientamento si intende dare seguito con la presente pronuncia.
Detta ordinanza, muovendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 12448 del 7.5.2024, ha argomentato e riconosciuto la debenza di interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma IV c.c., dalla data della messa in mora al saldo, anche sugli importi dovuti in restituzione per accertato indebito oggettivo.
9. Quanto al regolamento delle spese, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere compensate, anche avuto riguardo alle circostanze evidenziate dalla difesa dell'opponente.
E' noto infatti che la normativa vigente non contempla la facoltà, per il fornitore che ne abbia ricevuta richiesta da parte dell'utente, di restituire direttamente l'importo corrispondente all'imposta versata senza causa.
L'art. 14 TUA prevede infatti al comma 4, che “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”; la condotta processuale di non può Pt_1 ritenersi censurabile alla luce di tale prescrizione, avendo la parte “dato causa” al pag. 10 di 11 giudizio al fine di potersi avvalere, in caso di accertato diritto al rimborso in capo all'utente, della facoltà prevista dalla norma richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma per Parte_1
l'effetto il decreto opposto;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2025
La giudice
IC ET
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