Articolo 39 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 38Articolo 40
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30 luglio 1952
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21 novembre 1964
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27 ottobre 1970
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1 gennaio 1994
Art. 39.
Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa, sara' determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) ((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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