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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/05/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1373/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al ruolo il 7.8.2024, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Luca Fogo;
appellante
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Boscolo Cegion;
appellato
Oggetto: “Altri contratti atipici”; appello avverso la sentenza n. 2248/2024 del Tribunale di
1 Venezia, Sez. Spec. in materia d'impresa, pubblicata il 29.6.2024 a definizione del giudizio n.
2873/2019 R.G.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“accogliere, per i motivi esposti, il proposto atto di impugnazione e per l'effetto riformare la sentenza n. 2248/2024 del Tribunale Ordinario di Venezia, depositata in data 29 giugno 2024,
rigettando la domanda svolta in I grado dal Sig. o, in via di subordine, CP_1
condizionando la sentenza di condanna al trasferimento della partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Adriatic Property & Real Estate S.r.l. al puntuale rispetto della procedura prevista dall'art. 9 dello statuto societario per l'esercizio del diritto di prelazione.
Con rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
- per parte appellata:
“= in via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi degli artt. 436 bis e 348 bis c.p.c., per i motivi tutti esposti in narrativa;
- nel merito, rigettare l'appello, ed ogni correlata domanda, proposto dal signor Parte_1
nei confronti del signor , perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le
[...] CP_1
motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. Spec. in materia di impresa, n. 2248/2024 del Tribunale
di Venezia, Sez. Spec. in materia d'impresa, pubbl. il 29.06.2024 a definizione del giudizio rubricato al n. 2873/2019 R.G., notificata mezzo pec il 30.06.2024, con integrale rifusione altresì
delle spese e compensi professionali del presente grado d'appello, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 ha convenuto avanti al Tribunale di Venezia il nipote (figlio del fratello ) CP_1 Pt_2
assumendo di avergli trasferito in via fiduciaria, in data 29 ottobre 2014, la Parte_1
propria quota del 50% delle partecipazioni della società Adriatic Property and Real Estate S.r.l.,
con sede in Chioggia (contestualmente l'altro socio - – aveva trasferito la propria Persona_1
quota del 50% del capitale sociale al figlio nella misura del 48% ed alla figlia Parte_1 CP_2
per il rimanente 2%). Ha esposto che, in data 9 febbraio 2016, e CP_1 Parte_1
avevano sottoscritto un documento nel quale avevano riconosciuto che il trasferimento avvenuto nel 2014 aveva natura fiduciaria;
in tale atto, si impegnava espressamente a Parte_1
trasferire le suddette partecipazioni a , a semplice richiesta di quest'ultimo, conferendogli CP_1
altresì procura speciale per la cessione a sé o a terzi. Mutati i rapporti tra le parti, l'attore aveva invitato il fiduciario a ritrasferirgli le quote, senza riscontro. Ha proposto pertanto domanda di accertamento del patto fiduciario e conseguente domanda di condanna del convenuto a
(ri)trasferire in suo favore il 50% delle partecipazioni di Adriatic Property and Real Estate S.r.l.
Si è costituito il convenuto, negando di avere mai sottoscritto il pactum fiduciae invocato da parte attrice e diconoscendo la propria sottoscrizione, oltre che la conformità della copia prodotta all'originale del documento. In via subordinata ha eccepito che l'eventuale Parte_1
trasferimento delle quote in capo all'attore poteva comunque avvenire solo conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dello statuto in tema di “Partecipazioni e loro trasferimento”, ossia nel rispetto del diritto di prelazione, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Avendo parte attrice dichiarato di volersi avvalere del documento disconosciuto, con istanza di verificazione della scrittura, una volta prodotto dall'attore l'originale (e superata l'eccezione di tardività del relativo deposito) il Tribunale ha disposto c.t.u. grafologica, che ha confermato l'autenticità della sottoscrizione.
3 Trattenuta in decisione la causa all'udienza del 28.03.2024, con sentenza n. 2248/2024,
depositata in data 29 giugno 2024, il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa, ha così statuito: “Accerta che è obbligato a restituire a Parte_1 [...]
le partecipazioni pari al 50% del capitale sociale di “Adriatic Property & Real Estate CP_1
S.r.l.”, con sede legale in Chioggia (VE), già viale Verona n. 14 ed oggi Viale Ionio n. 118/D
(c.f. – p.iva n. , in forza del patto fiduciario sottoscritto in data 09.02.2016 e, per P.IVA_1
l'effetto condanna a trasferire la titolarità delle partecipazioni di cui al capo Parte_1
che precede a;
Condanna a rifondere in favore di CP_1 Parte_1 CP_1
, le spese di lite, che liquida in euro 9.100,00 per compensi professionali, oltre a spese
[...]
generali, IVA e accessori come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa,
a definitivo carico di ”. Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure, accertata l'autenticità della sottoscrizione attribuita a
[...]
come da esito della c.t.u., e dunque accertata l'esistenza del patto fiduciario invocato Parte_1
da parte attrice e del conseguente obbligo, assunto da di trasferire a Parte_1 CP_1
il 50% del capitale sociale di Adriatic Property Real Estate S.r.l., ha ritenuto che il
[...]
convenuto non potesse opporre il diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello statuto: osservato che l'art 9.3 dello statuto afferma espressamente che il diritto di prelazione spetta ai soci, salvo che questi abbiano già dato espresso consenso scritto al trasferimento, rilevato che Parte_1
il quale, quando ebbe a sottoscrivere il patto fiduciario, era già socio e titolare non solo del 50%
delle partecipazioni a lui trasferite in via fiduciaria da , ma anche del 48% delle CP_1
partecipazioni trasferitegli dal padre , nell'obbligarsi a (ri)trasferire le partecipazioni in Pt_2
favore dello zio aveva sostanzialmente dato il suo consenso al trasferimento, il Tribunale ha escluso che egli potesse ulteriormente invocare il diritto di prelazione previsto dallo statuto, e
4 condannato di conseguenza a trasferire la titolarità del 50% del capitale sociale Parte_1
di Adriatic Property Real Estate S.r.l. all'attore.
Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello sulla base di due motivi. Parte_1
Col primo l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale, accertata l'esistenza del patto fiduciario, lo ha condannato al trasferimento in favore dello zio, CP_1
della suddetta partecipazione sociale senza tuttavia considerare che per tale trasferimento
[...]
non era stato determinato né offerto alcun corrispettivo.
Col secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale non ha condizionato la condanna al trasferimento della partecipazione al puntuale rispetto della procedura prevista dall'art. 9 dello statuto societario per l'esercizio del diritto di prelazione: il giudice di prime cure si era limitato a prendere posizione - escludendola - sulla sola possibilità
di esercitare il diritto di prelazione da parte dello stesso omettendo di Parte_1
considerare che il diritto di prelazione poteva essere esercitato dall'altra socia, , Parte_3
rimasta estranea al patto fiduciario, i cui effetti sono limitati soltanto ai sottoscrittori.
Si è costituito l'appellato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello secondo quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022),
per essersi l'odierno appellante limitato a chiedere genericamente la riforma integrale della sentenza impugnata, dando supporto al gravame unicamente mediante il rinvio al contenuto degli atti difensivi di prima istanza e senza precisare le ragioni di censura della tesi accolta, con motivazione espressa, nella sentenza. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dei CP_1
motivi d'appello, chiedendo la conferma della decisione assunta dal Tribunale di Venezia.
La causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale la
Corte ha riservato il deposito della decisione nel termine di trenta giorni previsto dal terzo comma
5 della citata disposizione (come modificata con d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
***
Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione svolta da parte appellata d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.: l'indicazione dei motivi d'appello non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all'individuazione delle censure mosse dall'appellante, tale indicazione può emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame (Cass., sent. (Cass. civ., n. 2537/2016; n. 16422/04).
Nella specie, l'esposizione svolta nell'atto introduttivo del presente giudizio – nell'articolazione di ciascun motivo e nel suo complesso – consente senz'altro l'individuazione delle doglianze di gravame sollevate, delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle ragioni di doglianza.
Il primo motivo d''appello presenta concorrenti profili d'inammissibilità e d'infondatezza.
Il motivo è inammissibile in quanto espone una questione asseritamente ostativa all'accoglimento della domanda attorea mai sollevata nel corso del giudizio di primo grado. Se, in particolare, si ritiene qualificabile la sopravvenuta difesa come eccezione ex art. 1460 o ex art. 1152 c.c., non può che osservarsi che trattasi di eccezioni in senso stretto, non proponibili oltre il decorso del termine di cui all'art. 167 c.p.c.
In ogni caso, la doglianza è infondata.
Dopo che in data 29 ottobre 2014, aveva trasferito al nipote il CP_1 Parte_1
50% delle partecipazioni della società Adriatic Property & Real Estate S.r.l., nel 2016 è stato sottoscritto dalle odierne parti l'atto (prodotto prima in copia quale doc. 2 e poi in originale da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado, con sottoscrizione la cui autenticità è stata
6 accertata a seguito del disconoscimento espresso dal convenuto, che non ha proposto appello sul punto) col quale è stato dato atto della natura fiduciaria del trasferimento intervenuto nel 2014 ed è stato espresso l'obbligo del fiduciario “di trasferire, a richiesta del Parte_1
fiduciante, le quote sociali acquistate allo stesso sig. o ad altra persona da lui CP_1
individuata” e, “a tal fine” il fiduciario ha anche conferito “procura speciale irrevocabile al Sig.
(…) affinché in nome e per conto suo abbia a cedere la quota societaria” detenuta CP_1
dal fiduciario, con autorizzazione al procuratore “a cedere, nel rispetto di quanto sancito dall'atto costitutivo, la sovra determinata quota a chiunque, sé stesso compreso, e per il prezzo che riterrà
più conveniente” e “a riscuotere detto prezzo rilasciando relativa quietanza”.
La – nuova – difesa svolta dal convenuto secondo cui l'obbligo di trasferire la res acquistata non implicava la “gratuità” di tale restituzione, così che questa non potrebbe avvenire senza previsione e pagamento di un corrispettivo, è in ogni caso priva di fondamento.
L'atto che il convenuto è stato condannato a compiere presuppone infatti la riconosciuta esistenza del rapporto bilaterale ed obbligatorio tra fiduciante e fiduciario che fonda l'affidamento del fiduciante e che si attua tramite circolazione successiva del bene, in sede di ri-trasferimento; essa tipicamente avviene in esecuzione di tale obbligo, quindi a causa onerosa anche se senza prestazione sinallagmatica.
La previsione di un corrispettivo (ad esempio, trattandosi di quote sociali, con riferimento al valore nominale delle stesse, come avvenuto nella specie quanto all'atto di cessione) è di frequenta dovuta all'opportunità di evitare l'applicazione di un regime di impugnazione ben più
agevole di quanto non accadrebbe in caso di trasferimento espressamente gratuito (in particolare,
ex art. 2901 c.c.). Il nuovo trasferimento avviene pertanto solvendi causa (e precisamente
fiduciae causa in quanto compiuto in esecuzione della promessa fiduciaria) e non richiede,
7 strutturalmente, la previsione di un corrispettivo, senza che l'assenza di questo ne infici l'estraneità a qualsiasi intento liberale: infatti “l'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 5507/16).
Nella specie, peraltro, l'assenza di un corrispettivo è palesemente consentita dal tenore complessivo del patto, essendo stato autorizzato il fiduciante – anche con la contestuale procura,
da formalizzarsi avanti a Notaio – “in nome e per conto suo”, con riscossione dell'eventuale prezzo (senza che sia fatto riferimento alla necessità di rimetterlo al fiduciario), a trasferire a sé
o ad altri la quota sociale al prezzo da lui ritenuto più conveniente: ciò evidenzia l'esclusione pattizia di un interesse del fiduciario in ordine al corrispettivo, alla sua determinazione ed al suo pagamento, e consente, specie nel caso di riacquisto della quota in capo al fiduciante - in tal senso essendosi espressa l'iniziativa giudiziale di - di attuare l'operazione anche senza CP_1
previsione di un prezzo. L'eventuale diritto al rimborso che il fiduciario possa vantare per l'esborso economico anticipato per l'acquisto della quota o per le spese sostenute non è oggetto del presente giudizio (non essendo in ogni caso, si ripete, stata svolta apposita e tempestiva eccezione o domanda).
Il secondo motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità.
L'appellante ha, nel giudizio di primo grado, eccepito come l'eventuale trasferimento delle quote
8 in capo allo zio potesse avvenire in modo efficace solo nel rispetto di quanto CP_1
previsto dall'art. 9 dello statuto in tema di “Partecipazioni e loro trasferimento”, e quindi nel rispetto del diritto di prelazione. La citata disposizione statutaria così recita: “9.2. Le
partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi;
tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 9.3. 9.3. Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota a terzi non soci, dovrà
preliminarmente farne offerta agli altri soci, ai quali è attribuito il diritto di prelazione, salvo che gli stessi abbiano già dato il loro consenso scritto al trasferimento. Per “partecipazione” (o
“partecipazioni”) si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di opzione alla stessa pertinenti (…)”.
Sennonché il riferimento era chiaramente svolto con riguardo alla propria posizione di socio prelazionario, essendo egli titolare di ulteriore quota contestualmente trasferitagli dal padre (così
in comparsa di costituzione e risposta: "nella denegata e non creduta ipotesi di fondatezza ed accoglimento delle domande svolte dall'attore, accertato e dichiarato il diritto di prelazione in capo al convenuto "). Controparte_3
Così esposta, la difesa si presentava chiaramente infondata, come osservato dal Tribunale conformemente alla giurisprudenza secondo cui “la clausola di prelazione prevista dallo statuto di una società a responsabilità limitata è dettata nell'interesse dei soci che intendono garantirsi contro il rischio di mutamento della compagine sociale;
peraltro, in caso di retrocessione di quote oggetto di intestazione fiduciaria non vi è, dal punto di vista sostanziale, mutamento nelle persone dei soci, operando il fiduciante nell'interesse e secondo le istruzioni del mandante;
pertanto, il fiduciante, che sia titolare di proprie quote, non può invocare il diritto di prelazione, in quanto il trasferimento delle quote al mandante fa parte del "pactum fiduciae" (Cassazione civile, sez. I,
9 02 Maggio 2007, n. 10121). In questo senso il Tribunale ha rilevato come, nel caso di specie, con il patto fiduciario il convenuto avesse espressamente acconsentito al nuovo trasferimento, così
che non poteva invocare il diritto di prelazione.
In sede di appello ha allora eccepito che il diritto di prelazione disciplinato Parte_1
dallo statuto societario spetterebbe comunque alla socia (titolare di quota del 2% Parte_3
cedutagli dal padre), alla quale non è opponibile il patto fiduciario per cui è causa.
Il motivo di gravame è tuttavia inammissibile sia in quanto introduce una questione non sollevata nel giudizio di primo grado sia in quanto l'appellante non è legittimato a far valere il diritto di prelazione di altro soggetto, avendo egli rinunziato a quello – in tesi - a lui spettante.
La prelazione integra infatti un diritto soggettivo che, com'è ovvio, dev'essere fatto valere da chi ne abbia la titolarità; così come un'eventuale violazione può consentire a questi e non ad altri il ricorso ai rimedi previsti dall'ordinamento giuridico (indicativo, in tal senso e per l'ipotesi di rinuncia di taluno dei prelazionari, quanto previsto dall'art. 38, comma 6, della legge c.d. sull'equo canone, 27 luglio 1978, n. 392: “il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore”).
Non può pertanto l'appellante invocare l'eventuale diritto di prelazione di altro socio.
Ne conseguono il rigetto dell'appello da lui proposto ed il regolamento delle spese di lite secondo la regola della soccombenza.
La liquidazione delle spese è effettuata in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al
DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile di bassa complessità) e delle fasi effettivamente svolte, secondo importi prossimi ai medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, limitata a
10 breve nota conclusiva ed alla comparizione all'udienza di discussione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2248/2024 del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pubblicata il 29.6.2024;
2. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
del presente giudizio, liquidate in € 5.200,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
11
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1373/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al ruolo il 7.8.2024, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Luca Fogo;
appellante
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Boscolo Cegion;
appellato
Oggetto: “Altri contratti atipici”; appello avverso la sentenza n. 2248/2024 del Tribunale di
1 Venezia, Sez. Spec. in materia d'impresa, pubblicata il 29.6.2024 a definizione del giudizio n.
2873/2019 R.G.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“accogliere, per i motivi esposti, il proposto atto di impugnazione e per l'effetto riformare la sentenza n. 2248/2024 del Tribunale Ordinario di Venezia, depositata in data 29 giugno 2024,
rigettando la domanda svolta in I grado dal Sig. o, in via di subordine, CP_1
condizionando la sentenza di condanna al trasferimento della partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Adriatic Property & Real Estate S.r.l. al puntuale rispetto della procedura prevista dall'art. 9 dello statuto societario per l'esercizio del diritto di prelazione.
Con rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
- per parte appellata:
“= in via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi degli artt. 436 bis e 348 bis c.p.c., per i motivi tutti esposti in narrativa;
- nel merito, rigettare l'appello, ed ogni correlata domanda, proposto dal signor Parte_1
nei confronti del signor , perché infondato in fatto e in diritto, per tutte le
[...] CP_1
motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. Spec. in materia di impresa, n. 2248/2024 del Tribunale
di Venezia, Sez. Spec. in materia d'impresa, pubbl. il 29.06.2024 a definizione del giudizio rubricato al n. 2873/2019 R.G., notificata mezzo pec il 30.06.2024, con integrale rifusione altresì
delle spese e compensi professionali del presente grado d'appello, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 ha convenuto avanti al Tribunale di Venezia il nipote (figlio del fratello ) CP_1 Pt_2
assumendo di avergli trasferito in via fiduciaria, in data 29 ottobre 2014, la Parte_1
propria quota del 50% delle partecipazioni della società Adriatic Property and Real Estate S.r.l.,
con sede in Chioggia (contestualmente l'altro socio - – aveva trasferito la propria Persona_1
quota del 50% del capitale sociale al figlio nella misura del 48% ed alla figlia Parte_1 CP_2
per il rimanente 2%). Ha esposto che, in data 9 febbraio 2016, e CP_1 Parte_1
avevano sottoscritto un documento nel quale avevano riconosciuto che il trasferimento avvenuto nel 2014 aveva natura fiduciaria;
in tale atto, si impegnava espressamente a Parte_1
trasferire le suddette partecipazioni a , a semplice richiesta di quest'ultimo, conferendogli CP_1
altresì procura speciale per la cessione a sé o a terzi. Mutati i rapporti tra le parti, l'attore aveva invitato il fiduciario a ritrasferirgli le quote, senza riscontro. Ha proposto pertanto domanda di accertamento del patto fiduciario e conseguente domanda di condanna del convenuto a
(ri)trasferire in suo favore il 50% delle partecipazioni di Adriatic Property and Real Estate S.r.l.
Si è costituito il convenuto, negando di avere mai sottoscritto il pactum fiduciae invocato da parte attrice e diconoscendo la propria sottoscrizione, oltre che la conformità della copia prodotta all'originale del documento. In via subordinata ha eccepito che l'eventuale Parte_1
trasferimento delle quote in capo all'attore poteva comunque avvenire solo conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dello statuto in tema di “Partecipazioni e loro trasferimento”, ossia nel rispetto del diritto di prelazione, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Avendo parte attrice dichiarato di volersi avvalere del documento disconosciuto, con istanza di verificazione della scrittura, una volta prodotto dall'attore l'originale (e superata l'eccezione di tardività del relativo deposito) il Tribunale ha disposto c.t.u. grafologica, che ha confermato l'autenticità della sottoscrizione.
3 Trattenuta in decisione la causa all'udienza del 28.03.2024, con sentenza n. 2248/2024,
depositata in data 29 giugno 2024, il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa, ha così statuito: “Accerta che è obbligato a restituire a Parte_1 [...]
le partecipazioni pari al 50% del capitale sociale di “Adriatic Property & Real Estate CP_1
S.r.l.”, con sede legale in Chioggia (VE), già viale Verona n. 14 ed oggi Viale Ionio n. 118/D
(c.f. – p.iva n. , in forza del patto fiduciario sottoscritto in data 09.02.2016 e, per P.IVA_1
l'effetto condanna a trasferire la titolarità delle partecipazioni di cui al capo Parte_1
che precede a;
Condanna a rifondere in favore di CP_1 Parte_1 CP_1
, le spese di lite, che liquida in euro 9.100,00 per compensi professionali, oltre a spese
[...]
generali, IVA e accessori come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa,
a definitivo carico di ”. Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure, accertata l'autenticità della sottoscrizione attribuita a
[...]
come da esito della c.t.u., e dunque accertata l'esistenza del patto fiduciario invocato Parte_1
da parte attrice e del conseguente obbligo, assunto da di trasferire a Parte_1 CP_1
il 50% del capitale sociale di Adriatic Property Real Estate S.r.l., ha ritenuto che il
[...]
convenuto non potesse opporre il diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello statuto: osservato che l'art 9.3 dello statuto afferma espressamente che il diritto di prelazione spetta ai soci, salvo che questi abbiano già dato espresso consenso scritto al trasferimento, rilevato che Parte_1
il quale, quando ebbe a sottoscrivere il patto fiduciario, era già socio e titolare non solo del 50%
delle partecipazioni a lui trasferite in via fiduciaria da , ma anche del 48% delle CP_1
partecipazioni trasferitegli dal padre , nell'obbligarsi a (ri)trasferire le partecipazioni in Pt_2
favore dello zio aveva sostanzialmente dato il suo consenso al trasferimento, il Tribunale ha escluso che egli potesse ulteriormente invocare il diritto di prelazione previsto dallo statuto, e
4 condannato di conseguenza a trasferire la titolarità del 50% del capitale sociale Parte_1
di Adriatic Property Real Estate S.r.l. all'attore.
Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello sulla base di due motivi. Parte_1
Col primo l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale, accertata l'esistenza del patto fiduciario, lo ha condannato al trasferimento in favore dello zio, CP_1
della suddetta partecipazione sociale senza tuttavia considerare che per tale trasferimento
[...]
non era stato determinato né offerto alcun corrispettivo.
Col secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale non ha condizionato la condanna al trasferimento della partecipazione al puntuale rispetto della procedura prevista dall'art. 9 dello statuto societario per l'esercizio del diritto di prelazione: il giudice di prime cure si era limitato a prendere posizione - escludendola - sulla sola possibilità
di esercitare il diritto di prelazione da parte dello stesso omettendo di Parte_1
considerare che il diritto di prelazione poteva essere esercitato dall'altra socia, , Parte_3
rimasta estranea al patto fiduciario, i cui effetti sono limitati soltanto ai sottoscrittori.
Si è costituito l'appellato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello secondo quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022),
per essersi l'odierno appellante limitato a chiedere genericamente la riforma integrale della sentenza impugnata, dando supporto al gravame unicamente mediante il rinvio al contenuto degli atti difensivi di prima istanza e senza precisare le ragioni di censura della tesi accolta, con motivazione espressa, nella sentenza. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dei CP_1
motivi d'appello, chiedendo la conferma della decisione assunta dal Tribunale di Venezia.
La causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale la
Corte ha riservato il deposito della decisione nel termine di trenta giorni previsto dal terzo comma
5 della citata disposizione (come modificata con d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
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Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione svolta da parte appellata d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.: l'indicazione dei motivi d'appello non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all'individuazione delle censure mosse dall'appellante, tale indicazione può emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame (Cass., sent. (Cass. civ., n. 2537/2016; n. 16422/04).
Nella specie, l'esposizione svolta nell'atto introduttivo del presente giudizio – nell'articolazione di ciascun motivo e nel suo complesso – consente senz'altro l'individuazione delle doglianze di gravame sollevate, delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle ragioni di doglianza.
Il primo motivo d''appello presenta concorrenti profili d'inammissibilità e d'infondatezza.
Il motivo è inammissibile in quanto espone una questione asseritamente ostativa all'accoglimento della domanda attorea mai sollevata nel corso del giudizio di primo grado. Se, in particolare, si ritiene qualificabile la sopravvenuta difesa come eccezione ex art. 1460 o ex art. 1152 c.c., non può che osservarsi che trattasi di eccezioni in senso stretto, non proponibili oltre il decorso del termine di cui all'art. 167 c.p.c.
In ogni caso, la doglianza è infondata.
Dopo che in data 29 ottobre 2014, aveva trasferito al nipote il CP_1 Parte_1
50% delle partecipazioni della società Adriatic Property & Real Estate S.r.l., nel 2016 è stato sottoscritto dalle odierne parti l'atto (prodotto prima in copia quale doc. 2 e poi in originale da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado, con sottoscrizione la cui autenticità è stata
6 accertata a seguito del disconoscimento espresso dal convenuto, che non ha proposto appello sul punto) col quale è stato dato atto della natura fiduciaria del trasferimento intervenuto nel 2014 ed è stato espresso l'obbligo del fiduciario “di trasferire, a richiesta del Parte_1
fiduciante, le quote sociali acquistate allo stesso sig. o ad altra persona da lui CP_1
individuata” e, “a tal fine” il fiduciario ha anche conferito “procura speciale irrevocabile al Sig.
(…) affinché in nome e per conto suo abbia a cedere la quota societaria” detenuta CP_1
dal fiduciario, con autorizzazione al procuratore “a cedere, nel rispetto di quanto sancito dall'atto costitutivo, la sovra determinata quota a chiunque, sé stesso compreso, e per il prezzo che riterrà
più conveniente” e “a riscuotere detto prezzo rilasciando relativa quietanza”.
La – nuova – difesa svolta dal convenuto secondo cui l'obbligo di trasferire la res acquistata non implicava la “gratuità” di tale restituzione, così che questa non potrebbe avvenire senza previsione e pagamento di un corrispettivo, è in ogni caso priva di fondamento.
L'atto che il convenuto è stato condannato a compiere presuppone infatti la riconosciuta esistenza del rapporto bilaterale ed obbligatorio tra fiduciante e fiduciario che fonda l'affidamento del fiduciante e che si attua tramite circolazione successiva del bene, in sede di ri-trasferimento; essa tipicamente avviene in esecuzione di tale obbligo, quindi a causa onerosa anche se senza prestazione sinallagmatica.
La previsione di un corrispettivo (ad esempio, trattandosi di quote sociali, con riferimento al valore nominale delle stesse, come avvenuto nella specie quanto all'atto di cessione) è di frequenta dovuta all'opportunità di evitare l'applicazione di un regime di impugnazione ben più
agevole di quanto non accadrebbe in caso di trasferimento espressamente gratuito (in particolare,
ex art. 2901 c.c.). Il nuovo trasferimento avviene pertanto solvendi causa (e precisamente
fiduciae causa in quanto compiuto in esecuzione della promessa fiduciaria) e non richiede,
7 strutturalmente, la previsione di un corrispettivo, senza che l'assenza di questo ne infici l'estraneità a qualsiasi intento liberale: infatti “l'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 5507/16).
Nella specie, peraltro, l'assenza di un corrispettivo è palesemente consentita dal tenore complessivo del patto, essendo stato autorizzato il fiduciante – anche con la contestuale procura,
da formalizzarsi avanti a Notaio – “in nome e per conto suo”, con riscossione dell'eventuale prezzo (senza che sia fatto riferimento alla necessità di rimetterlo al fiduciario), a trasferire a sé
o ad altri la quota sociale al prezzo da lui ritenuto più conveniente: ciò evidenzia l'esclusione pattizia di un interesse del fiduciario in ordine al corrispettivo, alla sua determinazione ed al suo pagamento, e consente, specie nel caso di riacquisto della quota in capo al fiduciante - in tal senso essendosi espressa l'iniziativa giudiziale di - di attuare l'operazione anche senza CP_1
previsione di un prezzo. L'eventuale diritto al rimborso che il fiduciario possa vantare per l'esborso economico anticipato per l'acquisto della quota o per le spese sostenute non è oggetto del presente giudizio (non essendo in ogni caso, si ripete, stata svolta apposita e tempestiva eccezione o domanda).
Il secondo motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità.
L'appellante ha, nel giudizio di primo grado, eccepito come l'eventuale trasferimento delle quote
8 in capo allo zio potesse avvenire in modo efficace solo nel rispetto di quanto CP_1
previsto dall'art. 9 dello statuto in tema di “Partecipazioni e loro trasferimento”, e quindi nel rispetto del diritto di prelazione. La citata disposizione statutaria così recita: “9.2. Le
partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi;
tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 9.3. 9.3. Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, la propria quota a terzi non soci, dovrà
preliminarmente farne offerta agli altri soci, ai quali è attribuito il diritto di prelazione, salvo che gli stessi abbiano già dato il loro consenso scritto al trasferimento. Per “partecipazione” (o
“partecipazioni”) si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di opzione alla stessa pertinenti (…)”.
Sennonché il riferimento era chiaramente svolto con riguardo alla propria posizione di socio prelazionario, essendo egli titolare di ulteriore quota contestualmente trasferitagli dal padre (così
in comparsa di costituzione e risposta: "nella denegata e non creduta ipotesi di fondatezza ed accoglimento delle domande svolte dall'attore, accertato e dichiarato il diritto di prelazione in capo al convenuto "). Controparte_3
Così esposta, la difesa si presentava chiaramente infondata, come osservato dal Tribunale conformemente alla giurisprudenza secondo cui “la clausola di prelazione prevista dallo statuto di una società a responsabilità limitata è dettata nell'interesse dei soci che intendono garantirsi contro il rischio di mutamento della compagine sociale;
peraltro, in caso di retrocessione di quote oggetto di intestazione fiduciaria non vi è, dal punto di vista sostanziale, mutamento nelle persone dei soci, operando il fiduciante nell'interesse e secondo le istruzioni del mandante;
pertanto, il fiduciante, che sia titolare di proprie quote, non può invocare il diritto di prelazione, in quanto il trasferimento delle quote al mandante fa parte del "pactum fiduciae" (Cassazione civile, sez. I,
9 02 Maggio 2007, n. 10121). In questo senso il Tribunale ha rilevato come, nel caso di specie, con il patto fiduciario il convenuto avesse espressamente acconsentito al nuovo trasferimento, così
che non poteva invocare il diritto di prelazione.
In sede di appello ha allora eccepito che il diritto di prelazione disciplinato Parte_1
dallo statuto societario spetterebbe comunque alla socia (titolare di quota del 2% Parte_3
cedutagli dal padre), alla quale non è opponibile il patto fiduciario per cui è causa.
Il motivo di gravame è tuttavia inammissibile sia in quanto introduce una questione non sollevata nel giudizio di primo grado sia in quanto l'appellante non è legittimato a far valere il diritto di prelazione di altro soggetto, avendo egli rinunziato a quello – in tesi - a lui spettante.
La prelazione integra infatti un diritto soggettivo che, com'è ovvio, dev'essere fatto valere da chi ne abbia la titolarità; così come un'eventuale violazione può consentire a questi e non ad altri il ricorso ai rimedi previsti dall'ordinamento giuridico (indicativo, in tal senso e per l'ipotesi di rinuncia di taluno dei prelazionari, quanto previsto dall'art. 38, comma 6, della legge c.d. sull'equo canone, 27 luglio 1978, n. 392: “il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore”).
Non può pertanto l'appellante invocare l'eventuale diritto di prelazione di altro socio.
Ne conseguono il rigetto dell'appello da lui proposto ed il regolamento delle spese di lite secondo la regola della soccombenza.
La liquidazione delle spese è effettuata in dispositivo facendo riferimento ai parametri di cui al
DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile di bassa complessità) e delle fasi effettivamente svolte, secondo importi prossimi ai medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, limitata a
10 breve nota conclusiva ed alla comparizione all'udienza di discussione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2248/2024 del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pubblicata il 29.6.2024;
2. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
del presente giudizio, liquidate in € 5.200,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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