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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 3512/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. POLI ALBERTO
e
LO NI, con l'avv. POLI ALBERTO
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 589/2024 pubblicata in data 7/08/2024 e passata in giudicato il 02/09/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 25/07/2024 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/07/2000 tra i coniugi da
[...]
nato a [...] il [...] e LO NI nata a [...] il [...], Pt_1
trascritto al n. 344, Parte II Serie A, Anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CAGLIARI alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
2 amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. le figlie e troveranno collocazione prevalente presso l'abitazione della Persona_1 Persona_2
madre, attualmente trasferitasi a Susegana (TV), via A. Fornasier, n. 11/B, già comunicata al padre.
4. Il signor corrisponderà alla signora GI, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento per i due figli minori nel complesso pari ad € 300,00, così €
150,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT. Vi è, inoltre, accordo tra le parti che l'Assegno Unico Universale verrà percepito dalla signora GI NZ.
5. Le spese straordinarie (come previste dal Protocollo del Tribunale di Treviso) sostenute per i figli saranno sopportate nella misura del 50% in capo al padre e per il 50% alla madre.
5.1. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5.2. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
6.1. dal venerdì sera e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali da concordare con la signora NZ GI, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e gli impegni scolastici dei figli;
3 6.2. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo accordi diversi che i coniugi potranno definire assieme;
6.3. durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 15 giorni, anche non consecutivi, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno;
6.4. I coniugi concordano di potersi diversamente e liberamente accordare per la gestione dei figli, derogando alle previsioni di cui agli articoli 6.1, 6.2, 6.3, purché ciò avvenga di comune accordo e seguendo anche desideri e preferenze dei figli;
6.5. Entrambi i genitori si impegnano, in caso di trasferte al di fuori del luogo di residenza, a comunicare all'altro genitore l'esatto luogo in cui condurranno i figli per ogni necessità ed urgenza.
7. I coniugi prestano sin d'ora e reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per espatrio per sé e per i figli.
8. Entrambi i genitori si impegnano, in caso di trasferte al di fuori del luogo di residenza, a comunicare all'altro genitore l'esatto luogo in cui condurranno i figli per ogni necessità ed urgenza.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 30/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 3512/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. POLI ALBERTO
e
LO NI, con l'avv. POLI ALBERTO
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 589/2024 pubblicata in data 7/08/2024 e passata in giudicato il 02/09/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 25/07/2024 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/07/2000 tra i coniugi da
[...]
nato a [...] il [...] e LO NI nata a [...] il [...], Pt_1
trascritto al n. 344, Parte II Serie A, Anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CAGLIARI alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
2 amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. le figlie e troveranno collocazione prevalente presso l'abitazione della Persona_1 Persona_2
madre, attualmente trasferitasi a Susegana (TV), via A. Fornasier, n. 11/B, già comunicata al padre.
4. Il signor corrisponderà alla signora GI, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento per i due figli minori nel complesso pari ad € 300,00, così €
150,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT. Vi è, inoltre, accordo tra le parti che l'Assegno Unico Universale verrà percepito dalla signora GI NZ.
5. Le spese straordinarie (come previste dal Protocollo del Tribunale di Treviso) sostenute per i figli saranno sopportate nella misura del 50% in capo al padre e per il 50% alla madre.
5.1. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5.2. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
6.1. dal venerdì sera e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali da concordare con la signora NZ GI, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e gli impegni scolastici dei figli;
3 6.2. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, salvo accordi diversi che i coniugi potranno definire assieme;
6.3. durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 15 giorni, anche non consecutivi, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno;
6.4. I coniugi concordano di potersi diversamente e liberamente accordare per la gestione dei figli, derogando alle previsioni di cui agli articoli 6.1, 6.2, 6.3, purché ciò avvenga di comune accordo e seguendo anche desideri e preferenze dei figli;
6.5. Entrambi i genitori si impegnano, in caso di trasferte al di fuori del luogo di residenza, a comunicare all'altro genitore l'esatto luogo in cui condurranno i figli per ogni necessità ed urgenza.
7. I coniugi prestano sin d'ora e reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per espatrio per sé e per i figli.
8. Entrambi i genitori si impegnano, in caso di trasferte al di fuori del luogo di residenza, a comunicare all'altro genitore l'esatto luogo in cui condurranno i figli per ogni necessità ed urgenza.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 30/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
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