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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2024, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO 13 Dott. Donatella CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Olga PIRONE Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
All'udienza del 23.1.2024 ha emesso la seguente SENTENZA
Ex art.281 bis cpc nella causa civile iscritta al n. 2270 R.G. 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti S.Assennato e M.Pucci Parte_1 appellante
E
in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. I.Ciocca CP_1 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 124/2021, pubblicata il 27.1.2021.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
FATTO E DIRITTO
-1- CP_ premesso di aver ricevuto nota del 1.11.2017 con cui l' le aveva richiesto la restituzione Parte_1 della somma di € 3.577,83 a titolo di indebito per la maggiorazione sull'assegno sociale relativa al periodo CP_ 1.1.2015-1.1.2017 e che tale provvedimento era illegittimo in quanto riconducibile a un errore dell che doveva ritenersi necessariamente a conoscenza dei redditi della ricorrente, che la stessa aveva regolarmente comunicato. Chiedeva l'annullamento del provvedimento.
Nella resistenza dell' il Tribunale di Velletri ha respinto il ricorso dichiarando le spese irripetibili. CP_1
Il primo giudice a fondamento della decisione ha ritenuto in sintesi che dato il breve lasso di tempo trascorso non poteva ritenersi formato il legittimo affidamento dell'assistito sul cui principio si fonda la normativa dell'indebito. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello lamentando l'errata valutazione Parte_1 delle risultanze documentali, attestanti l'errore dell che non aveva tenuto conto della rituale CP_2 dichiarazione dei redditi e degli elementi attestanti il dato reddituale, già in possesso dell' Pertanto, CP_1 secondo la prospettazione dell'appellante il giudice di primo grado ha errato laddove non ha tenuto conto dei principi applicabili in tema di indebito e della giurisprudenza formatasi al riguardo, nonché l'omessa valutazione della buona fede della pensionata anche alla luce dell'art. 52 legge n. 88/1989. Ha quindi insistito per la riforma della gravata sentenza, con accoglimento delle conclusioni di primo grado.
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23.1.2024.
-2-
E' pacifico in causa, e comunque documentalmente provato, che dalla ricostruzione effettuata dall' CP_1 in data 2.11.2017 in seguito alla domanda presentata dalla stessa in data 24.3.2015 sia emerso il superamento del limite reddituale, poiché, come è stato chiarito dall' anche negli scritti difensivi di CP_1 primo grado, e come emerge per tabulas, l'allora ricorrente aveva inserito soltanto redditi per abitazione pari a euro 110 e redditi per fabbricato di euro 14.
Fatte tali premesse in fatto, in diritto deve richiamarsi la recente giurisprudenza di legittimità intervenuta a fare il punto in materia, per cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020).
I giudici di legittimità hanno in particolare affermato che” se è vero che, come sostiene l' in materia di CP_1 indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art.
2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come CP_2 ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)…Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile
'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere” (Cass. n. 13223/2020 cit.).
Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a Carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens
(in tal senso Cass. n. 28771 del 09/11/2018).
Con riferimento al caso in esame, tenuto conto del devoluto del grado si osserva concernente la violazione del principio di legittimo affidamento, che secondo l'appellante sarebbe stata disattesa dal giudice, si osserva.
L'indebito oggetto di controversia, così come già sopra accertato, risulta essersi formato nel periodo anteriore alla comunicazione all'odierna appellante (avvenuta con la nota del 1.11.2017) del corretto importo dovuto e a seguito che è stato la conseguenza di un'omissione da parte dell'assistita in ordine ai redditi complessivi di cui disponeva. Invero, proprio in forza dei principi surrichiamati era preciso onere dell'odierna appellante di dimostrare che invece i redditi dichiarati erano corretti e che quanto contestato dall' era il frutto di un errore. CP_1 sussiste un principio di onere probatorio anche in tema di indebito assistenziale, che anzi, La predetta invece si è limitata a lamentare un affidamento, che a questo punto non può dirsi maturato, difettando dei presupposti di legittimità dell'azione.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
-3-
Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del
“nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. – come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 – avendo parte appellante ritualmente dichiarato di aver percepito, nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, un reddito familiare imponibile di ammontare inferiore ai limiti di legge, ed essendosi lo stesso ivi contestualmente impegnato a comunicare le eventuali variazioni del reddito stesso verificatesi nel corso del giudizio.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n.
22035/2014 e, più di recente, Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche, da ultimo,
Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- Respinge l'appello
- dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto nel caso nel caso di impugnazione totalmente respinta.
Roma il giorno 23.1.2024 Il Consigliere estensore
Olga Pirone
Il Presidente
Donatella Casablanca
II SEZIONE LAVORO 13 Dott. Donatella CASABLANCA Presidente rel.
Dott. Olga PIRONE Consigliere
Dott. Maria Vittoria VALENTE Consigliere
All'udienza del 23.1.2024 ha emesso la seguente SENTENZA
Ex art.281 bis cpc nella causa civile iscritta al n. 2270 R.G. 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti S.Assennato e M.Pucci Parte_1 appellante
E
in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. I.Ciocca CP_1 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 124/2021, pubblicata il 27.1.2021.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
FATTO E DIRITTO
-1- CP_ premesso di aver ricevuto nota del 1.11.2017 con cui l' le aveva richiesto la restituzione Parte_1 della somma di € 3.577,83 a titolo di indebito per la maggiorazione sull'assegno sociale relativa al periodo CP_ 1.1.2015-1.1.2017 e che tale provvedimento era illegittimo in quanto riconducibile a un errore dell che doveva ritenersi necessariamente a conoscenza dei redditi della ricorrente, che la stessa aveva regolarmente comunicato. Chiedeva l'annullamento del provvedimento.
Nella resistenza dell' il Tribunale di Velletri ha respinto il ricorso dichiarando le spese irripetibili. CP_1
Il primo giudice a fondamento della decisione ha ritenuto in sintesi che dato il breve lasso di tempo trascorso non poteva ritenersi formato il legittimo affidamento dell'assistito sul cui principio si fonda la normativa dell'indebito. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello lamentando l'errata valutazione Parte_1 delle risultanze documentali, attestanti l'errore dell che non aveva tenuto conto della rituale CP_2 dichiarazione dei redditi e degli elementi attestanti il dato reddituale, già in possesso dell' Pertanto, CP_1 secondo la prospettazione dell'appellante il giudice di primo grado ha errato laddove non ha tenuto conto dei principi applicabili in tema di indebito e della giurisprudenza formatasi al riguardo, nonché l'omessa valutazione della buona fede della pensionata anche alla luce dell'art. 52 legge n. 88/1989. Ha quindi insistito per la riforma della gravata sentenza, con accoglimento delle conclusioni di primo grado.
Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23.1.2024.
-2-
E' pacifico in causa, e comunque documentalmente provato, che dalla ricostruzione effettuata dall' CP_1 in data 2.11.2017 in seguito alla domanda presentata dalla stessa in data 24.3.2015 sia emerso il superamento del limite reddituale, poiché, come è stato chiarito dall' anche negli scritti difensivi di CP_1 primo grado, e come emerge per tabulas, l'allora ricorrente aveva inserito soltanto redditi per abitazione pari a euro 110 e redditi per fabbricato di euro 14.
Fatte tali premesse in fatto, in diritto deve richiamarsi la recente giurisprudenza di legittimità intervenuta a fare il punto in materia, per cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020).
I giudici di legittimità hanno in particolare affermato che” se è vero che, come sostiene l' in materia di CP_1 indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art.
2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come CP_2 ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. Per_1
11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)…Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile
'dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere” (Cass. n. 13223/2020 cit.).
Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a Carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens
(in tal senso Cass. n. 28771 del 09/11/2018).
Con riferimento al caso in esame, tenuto conto del devoluto del grado si osserva concernente la violazione del principio di legittimo affidamento, che secondo l'appellante sarebbe stata disattesa dal giudice, si osserva.
L'indebito oggetto di controversia, così come già sopra accertato, risulta essersi formato nel periodo anteriore alla comunicazione all'odierna appellante (avvenuta con la nota del 1.11.2017) del corretto importo dovuto e a seguito che è stato la conseguenza di un'omissione da parte dell'assistita in ordine ai redditi complessivi di cui disponeva. Invero, proprio in forza dei principi surrichiamati era preciso onere dell'odierna appellante di dimostrare che invece i redditi dichiarati erano corretti e che quanto contestato dall' era il frutto di un errore. CP_1 sussiste un principio di onere probatorio anche in tema di indebito assistenziale, che anzi, La predetta invece si è limitata a lamentare un affidamento, che a questo punto non può dirsi maturato, difettando dei presupposti di legittimità dell'azione.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
-3-
Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del
“nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. – come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 – avendo parte appellante ritualmente dichiarato di aver percepito, nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, un reddito familiare imponibile di ammontare inferiore ai limiti di legge, ed essendosi lo stesso ivi contestualmente impegnato a comunicare le eventuali variazioni del reddito stesso verificatesi nel corso del giudizio.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n.
22035/2014 e, più di recente, Cass. civ., sez. lav., n. 25386/2016; in argomento si veda anche, da ultimo,
Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- Respinge l'appello
- dichiara l'irripetibilità delle spese del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto nel caso nel caso di impugnazione totalmente respinta.
Roma il giorno 23.1.2024 Il Consigliere estensore
Olga Pirone
Il Presidente
Donatella Casablanca