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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 20/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1076 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico 38 presso lo studio dell'Avv.
Nicoletta Di Lolli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]n. CP_1
78, rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto Manni, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in Marino (RM), Corso Vittoria Colonna n. 196, presso lo studio del predetto difensore;
OPPOSTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2023, la società ricorrente ha presentato opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 85/2023, emesso dal Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, in data 14 settembre 2023 e notificato in data 19 settembre 2023, con cui l'opposto, CP_1
, ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento della somma complessiva di euro di € 5.500,00,
[...]
oltre interessi legali e spese di procedura.
A sostegno della propria domanda, parte opponente ha allegato l'erroneità del suddetto decreto ingiuntivo e la non coincidenza del credito ingiunto con quello effettivamente dovuto, tenuto conto che il nell'avanzare la domanda monitoria, non ha considerato l'acconto CP_1
versato dalla società opponente, pari ad € 150,00, come risultante da bonifico effettuato in data 27 ottobre 2023.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituito l'opposto che, nel premettere che il suddetto decreto ingiuntivo è stato “emesso a titolo di pagamento dei seguenti emolumenti dovuti in virtù dell'attività lavorativa subordinata prestata a tempo indeterminato dal Sig.
alle dipendenze della al 01/02/2021: busta paga di luglio CP_1 Parte_1
2022 per l'importo di € 1.296,00; busta paga di agosto 2022 per l'importo di € 1.427,00; busta paga di settembre 2022 per l'importo di € 1.383,00 e busta paga di ottobre 2022 per
l'importo di € 1.394,00”, ha contestato l'opposizione, fondata “esclusivamente sull'asserito versamento di un acconto pari ad € 150,00”, evidenziando come il decreto ingiuntivo sia stato richiesto il 31 luglio 2023 e notificato, una volta ottenuto, in data 19 settembre 2023, in epoca antecedente al suddetto versamento di euro 150,00, importo di cui pertanto l'opposto non avrebbe potuto tener conto nell'originario ricorso monitorio.
Ancora, il ha allegato di non aver mai ricevuto tale pagamento, “in quanto, alla data CP_1 del 27.10.2023, non era neppure più titolare del conto corrente con l'IBAN indicato da controparte”.
A fronte di tali elementi, l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, domandando altresì il risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., ritenendo meramente dilatoria l'odierna opposizione.
La causa, senza sviluppi istruttori, è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2 L'opposizione è infondata.
Va innanzitutto premesso come risulti pacifico e non contestato dall'opponente in modo specifico che il abbia lavorato alle sue dipendenze dal 01/02/2021, né che allo stesso CP_1 non siano stati versati i seguenti emolumenti: busta paga di luglio 2022 per l'importo di €
1.296,00; busta paga di agosto 2022 per l'importo di € 1.427,00; busta paga di settembre 2022 per l'importo di € 1.383,00 e busta paga di ottobre 2022 per l'importo di € 1.394,00, posti a fondamento della procedura monitoria.
L'unica effettiva censura allegata dall'opponente concerne, invece, il parziale pagamento dell'importo di euro 150,00 a favore dell'opposto, come da bonifico effettuato il 27 ottobre
2023 e, sulla base di tale mancata imputazione, l'erroneità degli importi richiesti.
Ritiene il Tribunale che tale doglianza sia infondata.
A tal proposito, come ben dimostrato dall'opposto, il ricorso per decreto ingiuntivo e lo stesso titolo monitorio (e sua conseguente notifica) si collocano temporalmente in epoca antecedente all'effettuazione del suddetto bonifico ad opera della società opponente e, pertanto, il CP_1
era oggettivamente impossibilitato a tenerne conto ai fini della corretta individuazione della somma oggetto di ingiunzione.
Ulteriormente, ritiene questo Giudice di non poter valorizzare l'asserito pagamento, tramite bonifico bancario, effettuato dalla società opponente, ai fini anche solo di una parziale accoglimento della sua pretesa.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 8046 del 2023), il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione - ove non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine.
Il pagamento, ha affermato la Corte, postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del
"solvens" a quella dello "accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure
3 in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate.
La semplice disposizione di bonifico impartita dalla società, risultante dall'annotazione, non dimostra, dunque, l'effettuazione e il buon fine del pagamento, né può invocarsi il principio di vicinanza della prova: l'incasso delle somme è circostanza che cade nella sfera di conoscibilità della società in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalità solutoria non può conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme.
Ebbene nella vicenda in esame parte opponente ha giustificato il proprio adempimento parziale sulla base di una mera distinta di bonifico, contenente, peraltro, un CRO (acronimo di Codice Riferimento Operazione, quale codice numerico assegnato in modo specifico per identificare in modo inequivocabile ogni singola operazione bancaria) composto da oltre 30 cifre identiche (0), laddove, al contrario, tale codice deve essere integrato da una sequenza numerica variegata composta da sole 11 cifre (15 per il CRO postale).
Tali argomentazioni e fondati dubbi in ordine all'effettivo e corretto pagamento dell'importo di euro 150,00, giustificano l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 85/2023.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, premesso che tali ipotesi è riconducibile alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., avente una funzione risarcitoria, ne consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
Va sottolineato, dunque, che, affinché la parte soccombente sia condannata per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, sentenza n. 679 del
13/02/2020).
In senso analogo, rileva quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, alla luce di principi giurisprudenziali largamente consolidati (ex plurimis, Cassazione civile, Sezioni Unite,
Sentenza n. 32001 del 28/10/2022) ritiene costituire indice di mala fede o colpa grave – e,
4 quindi, di abuso del diritto di impugnazione – “la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta”
(Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 28448 del 12/10/2023).
Ebbene, nel caso di specie si ritiene che parte opposta abbia fornito la prova del carattere meramente pretestuoso dell'opposizione avanzata dalla società, in quanto incentrata su una sola circostanza (l'asserito versamento di euro 150,00 a titolo di acconto), peraltro nemmeno conoscibile dal , trattandosi di un bonifico effettuato successivamente alla notifica del CP_2
decreto ingiuntivo.
Ne consegue che parte opponente va condannata in via equitativa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura di euro 500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 85/23;
- condanna la società opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nei confronti dell'opposto, per un importo di euro 500,00, determinato in via equitativa;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro
1.700,00, oltre rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Rieti, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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