CASS
Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2024, n. 25547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25547 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HI AY nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Torino ha condannato AY El GH alla pena di giustizia per il reato di furto di un portafoglio e dell'indebito uso della carta di debito in esso custodita. 2. La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione per violazione di legge ed in particolare per la dedotta inosservanza degli artt.157, 161 comma 4 e 178 c.p.p. in relazione alla mancata declaratoria di nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. 3. Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore dell'imputato,, Avv. Francesco Bracciani del Foro di Torino, ha replicato con lo stesso mezzo, concludendo con la richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo formulato. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25547 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/02/2024 Si sostiene (pg.5) che "la notificazione dell'avviso previsto dall'art.415 bis c.p.p., - in mancanza di valida elezione di domicilio - doveva ... essere notificato presso il difensore di ufficio, ai sensi dell'art.161 co. IV c.p.p.", avendo lo stesso difensore di ufficio in precedenza rifiutato la domiciliazione ex art.162 co.
4-bis c.p.p.. Tale soluzione, tuttavia, risulta preclusa alla luce della più recente giurisprudenza. In particolare, in senso ostativo ad una pratica che era da considerarsi oramai obsoleta e superata in forza dei principi enunciati nelle sentenze S.U. IS MA (n. 23948 del 28/11/2019 Rv. 279420) e NA (n. 28912 del 28/2/2019 Rv. 275716) si era espressa inizialmente la sentenza Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022 Stroe Constantin Rv. 283566 - 01 ove si afferma (in relazione tanto alla notifica dell'avviso ex art.415 bis c.p.p., come della notifica della citazione a giudizio), che le notifiche all'imputato che avesse eletto domicilio presso il difensore d'ufficio sono affette da nullità assoluta ove eseguite presso il difensore nell'ipotesi in cui costui avesse 'ricusato' l'elezione. Infatti, nel caso, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, le notifiche sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato. Esclusa quindi l'opzione indicata nelle conclusioni difensive, non resta che prendere atto del successivo orientamento indicato ancora una volta dalle Sezioni Unite, nella pronuncia n. 42603 del 13/07/2023 P/ El Karti Omar, Rv. 285213 - 01 che, ribadendo ed espandendo le premesse concettuali che escludono la possibilità di effettuare la notifica ex art.161 co. 4 c.p.p. in esito al mancato perfezionamento dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ha affermato che l'unica soluzione sistematicamente coerente è che si dia corso alla rinnovazione del procedimento notificatorio secondo le disposizioni dell'art.157 c.p.p., con eventuale possibilità di dichiarazione di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. ove l'imputata non sia rintracciata nei luoghi indicati. Nel caso di specie la notifica è stata eseguita nel luogo ove l'indagata risulta residente, tanto da essere ritirata dal fratello, laddove la difesa protesta l'inidoneità del luogo riferendosi a mere dichiarazioni dell'interessata. L'efficacia delle notifiche eseguite è poi dimostrata in fatto dalla sua partecipazione all'udienza, assistita dal difensore di fiducia, e dalla intervenuta richiesta di abbreviato, che ha effetto sanante (art.438 comma 6 bis c.p.p.). A completamento di quanto osservato, si rileva che la difesa eccepisce la nullità della notifica senza indicarne la natura né identificare una concreta violazione del diritto di difesa. Né si può sostenere, come si legge nella memoriél difensiva di datai 22 febbraio 2024, inviata per l'udienza, che la incapacità della imputata, una volta informata del rifiuto da parte del difensore d'ufficio dell'elezione di domicilio, di indic:arne un altro equivalga a rifiuto di ricevere le notificazioni presso la propria residenza familiare. Si tratta di una valutazione arbitraria di una condizione neutra (l'incapacità di indicare un domicilio elettivo alternativo) non assimilabile ad una manifestazione di volontà e, d'altro canto, irrilevante poiché l'unico modo 2 per evitare la notifica nei luoghi indicati nell'art.157 c.p.p. è una valida ed efficace elezione di domicilio e non la 'ricusazione' dei luoghi previsti dall'articolo medesimo. 2. Per le ragioni predette il ricorso è inammissibile ed all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o in Roma, 28 febbraio 2024 Il Consigl ere relatorje La Presidente France co LO a Petry--zzel is i
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Torino ha condannato AY El GH alla pena di giustizia per il reato di furto di un portafoglio e dell'indebito uso della carta di debito in esso custodita. 2. La difesa dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione per violazione di legge ed in particolare per la dedotta inosservanza degli artt.157, 161 comma 4 e 178 c.p.p. in relazione alla mancata declaratoria di nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. 3. Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore dell'imputato,, Avv. Francesco Bracciani del Foro di Torino, ha replicato con lo stesso mezzo, concludendo con la richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo formulato. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 25547 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 28/02/2024 Si sostiene (pg.5) che "la notificazione dell'avviso previsto dall'art.415 bis c.p.p., - in mancanza di valida elezione di domicilio - doveva ... essere notificato presso il difensore di ufficio, ai sensi dell'art.161 co. IV c.p.p.", avendo lo stesso difensore di ufficio in precedenza rifiutato la domiciliazione ex art.162 co.
4-bis c.p.p.. Tale soluzione, tuttavia, risulta preclusa alla luce della più recente giurisprudenza. In particolare, in senso ostativo ad una pratica che era da considerarsi oramai obsoleta e superata in forza dei principi enunciati nelle sentenze S.U. IS MA (n. 23948 del 28/11/2019 Rv. 279420) e NA (n. 28912 del 28/2/2019 Rv. 275716) si era espressa inizialmente la sentenza Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022 Stroe Constantin Rv. 283566 - 01 ove si afferma (in relazione tanto alla notifica dell'avviso ex art.415 bis c.p.p., come della notifica della citazione a giudizio), che le notifiche all'imputato che avesse eletto domicilio presso il difensore d'ufficio sono affette da nullità assoluta ove eseguite presso il difensore nell'ipotesi in cui costui avesse 'ricusato' l'elezione. Infatti, nel caso, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, le notifiche sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato. Esclusa quindi l'opzione indicata nelle conclusioni difensive, non resta che prendere atto del successivo orientamento indicato ancora una volta dalle Sezioni Unite, nella pronuncia n. 42603 del 13/07/2023 P/ El Karti Omar, Rv. 285213 - 01 che, ribadendo ed espandendo le premesse concettuali che escludono la possibilità di effettuare la notifica ex art.161 co. 4 c.p.p. in esito al mancato perfezionamento dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, ha affermato che l'unica soluzione sistematicamente coerente è che si dia corso alla rinnovazione del procedimento notificatorio secondo le disposizioni dell'art.157 c.p.p., con eventuale possibilità di dichiarazione di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. ove l'imputata non sia rintracciata nei luoghi indicati. Nel caso di specie la notifica è stata eseguita nel luogo ove l'indagata risulta residente, tanto da essere ritirata dal fratello, laddove la difesa protesta l'inidoneità del luogo riferendosi a mere dichiarazioni dell'interessata. L'efficacia delle notifiche eseguite è poi dimostrata in fatto dalla sua partecipazione all'udienza, assistita dal difensore di fiducia, e dalla intervenuta richiesta di abbreviato, che ha effetto sanante (art.438 comma 6 bis c.p.p.). A completamento di quanto osservato, si rileva che la difesa eccepisce la nullità della notifica senza indicarne la natura né identificare una concreta violazione del diritto di difesa. Né si può sostenere, come si legge nella memoriél difensiva di datai 22 febbraio 2024, inviata per l'udienza, che la incapacità della imputata, una volta informata del rifiuto da parte del difensore d'ufficio dell'elezione di domicilio, di indic:arne un altro equivalga a rifiuto di ricevere le notificazioni presso la propria residenza familiare. Si tratta di una valutazione arbitraria di una condizione neutra (l'incapacità di indicare un domicilio elettivo alternativo) non assimilabile ad una manifestazione di volontà e, d'altro canto, irrilevante poiché l'unico modo 2 per evitare la notifica nei luoghi indicati nell'art.157 c.p.p. è una valida ed efficace elezione di domicilio e non la 'ricusazione' dei luoghi previsti dall'articolo medesimo. 2. Per le ragioni predette il ricorso è inammissibile ed all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o in Roma, 28 febbraio 2024 Il Consigl ere relatorje La Presidente France co LO a Petry--zzel is i