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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 6072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6072 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 17.7.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 21597/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g. 24199/2023 (ATPO) vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Lorenzo Milani 6 (C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in C.F._1 atti dall Avv. Nisticò Massimiliano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Centro
Direzionale Isola G1 (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. CP_2
De Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC:
t;) Email_2
- convenuto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 10.10.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 28.9.2022 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile (pensione o assegno) e dello stato di handicap ex L.
104/92 e che la Commissione di Prima Istanza le aveva riconosciuto la percentuale di invalidità del 55% e lo stato di portatrice di handicap senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1 L. 104/92).
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il C.T.U. nominato in quella fase (dr. Per_1
concludeva ritenendo che l'istante fosse portatrice di una invalidità del 75% con
[...] decorrenza dal gennaio 2024 (con revisione a tre anni), e non dalla data della domanda amministrativa, e confermava il giudizio della Commissione Medica ASL sulla insussistenza della connotazione di gravità dell'handicap. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo la retrodatazione del diritto all'assegno d'invalidità a far data dalla domanda amministrativa e l'accertamento della connotazione di gravità dell'handicap. La parte convenuta si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo il rigetto CP_2 del ricorso. In corso di causa il giudice ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, assegnando l'incarico peritale ad un TU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Per_2 dell'ATP (dr. . Persona_1 All'udienza del 17.7.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
24199/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata. Va premesso che a fronte dell'avvenuto riconoscimento della provvidenza richiesta (assegno di invalidità) nella fase di ATP – in cui il TU designato, dr. ha Persona_1 ritenuto la ricorrente invalida al 75% dal gennaio 2024 -, parte ricorrente ha impugnato le conclusioni della perizia ai soli fini della retrodatazione del beneficio a far data dalla domanda amministrativa del 28.9.2022, chiedendo inoltre l'accertamento della connotazione di gravità dell'handicap. Il TU designato nella fase di opposizione, dr. , pur premettendo nella Per_2 consulenza depositata il 7.6.2025 che “Avverso la datazione del beneficio riconosciuto (assegno mensile di assistenza) era incardinato procedimento di opposizione”, ha poi riconosciuto la ricorrente “invalida intorno al cinquantotto per cento (58%).La presente stima è prossima a quella formulata in data 30 maggio 2023 dalla Commissione medica
ASL (visita del 29 maggio 2023 – percentuale globale espressa 55%) successivamente il complesso menomativo, a valenza non particolarmente invalidante, restava stabile. Del pari condivisibile la valutazione relativa allo stato di handicap;
ovvero il quadro nosologico così come sopra delineato sostanzia il requisito ex art. 3 comma 1 della legge n. 104 del 1992”. Come chiarito dalla Suprema Corte, in materia di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche solo parziali alla TU precludono l'emissione del decreto di omologa, non essendo configurabile una "omologa parziale" dell'accertamento, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6° della disposizione cit. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. nn.
3377 del 2019 e 5720 del 2021). In applicazione del suddetto principio la Corte di Cassazione, con ordinanza n.
19269/2022 del 15.6.2022, ha ritenuto di accogliere il ricorso, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Roma, dando atto della circostanza che “...nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Roma, pur dando atto del riconoscimento, da parte della consulente della fase di ATP, della percentuale invalidante del 67%, ha erroneamente rigettato l'intera domanda compensando le spese di lite, senza nulla aggiungere circa la domanda di esenzione dai ticket sanitari' concludendo che '...alla stregua del Supremo insegnamento il giudice adito avrebbe dovuto accertare anche i fatti non contestati dalle parti e oggetto della domanda originaria, e non invece limitarsi al rigetto dei soli motivi di opposizione”. Ebbene, tenuto conto di quanto esposto, l'odierno accertamento non va limitato solo ai motivi di opposizione proposti dalla parte – retrodatazione dell'assegno di invalidità -, ma deve avere ad oggetto anche i fatti non contestati dalle parti e oggetto della domanda originaria. In tali termini ritiene il Tribunale che l'odierna opposizione vada rigettata, ma che, nel contempo, vada confermato il diritto della ricorrente nei termini indicati dall'elaborato peritale della fase di ATP. Ha scritto il TU dr. “CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI: dall'esame Persona_1 clinico effettuato e dalla valutazione della documentazione esibita si evince che
[...]
è affetta da diabete mellito con complicanze micro macroangiopatiche a Parte_1 distanza, cardiopatia ipertensiva, glaucoma cronico e deficit uditivo, tiroidopatia (M. di SE). Tali affezioni hanno carattere permanente. Da alcuni anni la Ricorrente è affetta da diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali in scarso compenso glicemico, associata a complicanze a distanza vascolari micro macroangiopatiche, quale neuropatia periferica soprattutto agli arti, caratterizzate da parestesie croniche(codice
9309). Coesiste glaucoma acquisito con deficit visivo in trattamento ormai cronico a cui è associabile il codice 5106. Da alcuni anni lamenta Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico indicabile in classe NYHA I(codice 6441). Da alcuni anni lamenta deficit uditivo che deve esser valutato in relazione al deficit sull'esame audiometrico, e ci consente di applicare il codice 4005. Coesiste M di SE in trattamento con farmacologico con tapazole che non incide sul complesso invalidante, così come la presunta sindrome depressiva di cui al colloquio in sede di visita peritale la
Ricorrente non ha menzionato ne ha riferito di eseguire alcuna terapia specifica per cui in assenza di storia clinica essa non deve esser valutata. Alla visita buon equilibrio psico fisico, deambulazione autonoma così come autonomi sono i passaggi posturali, incipienti
e ingravescenti alterazioni sensoriali e sensitivi ai 4 arti (parestestie da neuropatia diabetica). Pertanto alla luce di tali considerazioni cliniche e documentali, e dopo aver applicato la relativa formula riduzionistica è possibile riconoscere un'invalidità nella misura del 75%. In merito alla decorrenza, in virtù del carattere progressivo degenerativo nel tempo delle affezioni obiettivate il beneficio deve esser fatto decorrere dal gennaio 2024 con revisione a tre anni al fine di valutare l'andamento delle affezioni obiettivati. In merito alla richiesta dei benefici della legge 104/92 è possibile concedere la condizione di handicap”. Per tali motivi il predetto TU, nella sua consulenza elaborata nella fase di ATP, alla luce di quanto sopra esposto, ha concluso ritenendo che “per tutte le considerazioni sopra esposte il TU propone alla SV di concedere a un'invalidità nella Parte_1 misura del 75% a decorrere dal gennaio 2024, con revisione a tre anni, e che si ottiene dal seguente calcolo riduzionistico:
IT=IP1+IP2-IP1xIP2
Diabete mellito con complicanze micro macroangiopatiche a distanza codice 9309
50%
Cardiopatia ipertensiva indicabile in classe NYHA I codice 6441 21%
Glaucoma codice 5106 20%
Deficit uditivo da ipoacusia sensoriale bilaterale codice 4005 19%
IT= 0.5+0.21-0.5x0.21=0.71-0.10=0.61
CodiceFiscale_2
CodiceFiscale_3
Utile revisione a tre anni. In merito alla richiesta dei benefici della legge 104/92 è possibile concedere la condizione di handicap(art 3 comma 1)”. Le conclusioni dell'esperto, pur se in contrasto con quelle del consulente nominato nella fase di opposizione, risultano adeguatamente motivate e vanno pertanto condivise, anche perché espressione della migliore scienza medica e sostenute da rigoroso criterio medico legale nonché motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale.
Tanto anche in relazione alla patologia uditiva (che il successivo TU dr. ha Per_2 contestato in assenza di documentazione medica a supporto), tenuto conto che l'accertamento peritale può e deve tenere conto anche delle patologie riscontrate dal perito in sede di visita dell'assicurato e non solo di quelle documentate. Lo scrivente, pertanto, ritiene di recepire le conclusioni del TU effettuate nella fase di
ATP. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dall'1.1.2024. In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Tenuto conto della parziale soccombenza e dell'insorgere dello stato patologico idoneo al riconoscimento del beneficio soltanto a partire dal gennaio 2024 rispetto all'epoca di presentazione della domanda amministrativa (28.9.2022), si ravvisano giusti motivi per compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 101.10.2024 nei confronti dell' , Parte_1 CP_2 così provvede:
a) Dichiara invalida nella misura del 75% a partire dall'1.1.2024; Parte_1
b) Condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente l'assegno di CP_2 invalidità dall'1 gennaio 2024, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991;
c) Rigetta nel resto;
d) Compensa le spese di lite;
e) Pone le spese di entrambe le TU a carico dell' . CP_2
Napoli, 5.08.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 17.7.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 21597/2024 RG Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g. 24199/2023 (ATPO) vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Lorenzo Milani 6 (C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in C.F._1 atti dall Avv. Nisticò Massimiliano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, al Centro
Direzionale Isola G1 (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. CP_2
De Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC:
t;) Email_2
- convenuto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 10.10.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 28.9.2022 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile (pensione o assegno) e dello stato di handicap ex L.
104/92 e che la Commissione di Prima Istanza le aveva riconosciuto la percentuale di invalidità del 55% e lo stato di portatrice di handicap senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1 L. 104/92).
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il C.T.U. nominato in quella fase (dr. Per_1
concludeva ritenendo che l'istante fosse portatrice di una invalidità del 75% con
[...] decorrenza dal gennaio 2024 (con revisione a tre anni), e non dalla data della domanda amministrativa, e confermava il giudizio della Commissione Medica ASL sulla insussistenza della connotazione di gravità dell'handicap. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo la retrodatazione del diritto all'assegno d'invalidità a far data dalla domanda amministrativa e l'accertamento della connotazione di gravità dell'handicap. La parte convenuta si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendo il rigetto CP_2 del ricorso. In corso di causa il giudice ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, assegnando l'incarico peritale ad un TU (dr. ) diverso da quello già nominato nella fase Per_2 dell'ATP (dr. . Persona_1 All'udienza del 17.7.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
24199/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata. Va premesso che a fronte dell'avvenuto riconoscimento della provvidenza richiesta (assegno di invalidità) nella fase di ATP – in cui il TU designato, dr. ha Persona_1 ritenuto la ricorrente invalida al 75% dal gennaio 2024 -, parte ricorrente ha impugnato le conclusioni della perizia ai soli fini della retrodatazione del beneficio a far data dalla domanda amministrativa del 28.9.2022, chiedendo inoltre l'accertamento della connotazione di gravità dell'handicap. Il TU designato nella fase di opposizione, dr. , pur premettendo nella Per_2 consulenza depositata il 7.6.2025 che “Avverso la datazione del beneficio riconosciuto (assegno mensile di assistenza) era incardinato procedimento di opposizione”, ha poi riconosciuto la ricorrente “invalida intorno al cinquantotto per cento (58%).La presente stima è prossima a quella formulata in data 30 maggio 2023 dalla Commissione medica
ASL (visita del 29 maggio 2023 – percentuale globale espressa 55%) successivamente il complesso menomativo, a valenza non particolarmente invalidante, restava stabile. Del pari condivisibile la valutazione relativa allo stato di handicap;
ovvero il quadro nosologico così come sopra delineato sostanzia il requisito ex art. 3 comma 1 della legge n. 104 del 1992”. Come chiarito dalla Suprema Corte, in materia di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche solo parziali alla TU precludono l'emissione del decreto di omologa, non essendo configurabile una "omologa parziale" dell'accertamento, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6° della disposizione cit. è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione (Cass. nn.
3377 del 2019 e 5720 del 2021). In applicazione del suddetto principio la Corte di Cassazione, con ordinanza n.
19269/2022 del 15.6.2022, ha ritenuto di accogliere il ricorso, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Roma, dando atto della circostanza che “...nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Roma, pur dando atto del riconoscimento, da parte della consulente della fase di ATP, della percentuale invalidante del 67%, ha erroneamente rigettato l'intera domanda compensando le spese di lite, senza nulla aggiungere circa la domanda di esenzione dai ticket sanitari' concludendo che '...alla stregua del Supremo insegnamento il giudice adito avrebbe dovuto accertare anche i fatti non contestati dalle parti e oggetto della domanda originaria, e non invece limitarsi al rigetto dei soli motivi di opposizione”. Ebbene, tenuto conto di quanto esposto, l'odierno accertamento non va limitato solo ai motivi di opposizione proposti dalla parte – retrodatazione dell'assegno di invalidità -, ma deve avere ad oggetto anche i fatti non contestati dalle parti e oggetto della domanda originaria. In tali termini ritiene il Tribunale che l'odierna opposizione vada rigettata, ma che, nel contempo, vada confermato il diritto della ricorrente nei termini indicati dall'elaborato peritale della fase di ATP. Ha scritto il TU dr. “CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI: dall'esame Persona_1 clinico effettuato e dalla valutazione della documentazione esibita si evince che
[...]
è affetta da diabete mellito con complicanze micro macroangiopatiche a Parte_1 distanza, cardiopatia ipertensiva, glaucoma cronico e deficit uditivo, tiroidopatia (M. di SE). Tali affezioni hanno carattere permanente. Da alcuni anni la Ricorrente è affetta da diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali in scarso compenso glicemico, associata a complicanze a distanza vascolari micro macroangiopatiche, quale neuropatia periferica soprattutto agli arti, caratterizzate da parestesie croniche(codice
9309). Coesiste glaucoma acquisito con deficit visivo in trattamento ormai cronico a cui è associabile il codice 5106. Da alcuni anni lamenta Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico indicabile in classe NYHA I(codice 6441). Da alcuni anni lamenta deficit uditivo che deve esser valutato in relazione al deficit sull'esame audiometrico, e ci consente di applicare il codice 4005. Coesiste M di SE in trattamento con farmacologico con tapazole che non incide sul complesso invalidante, così come la presunta sindrome depressiva di cui al colloquio in sede di visita peritale la
Ricorrente non ha menzionato ne ha riferito di eseguire alcuna terapia specifica per cui in assenza di storia clinica essa non deve esser valutata. Alla visita buon equilibrio psico fisico, deambulazione autonoma così come autonomi sono i passaggi posturali, incipienti
e ingravescenti alterazioni sensoriali e sensitivi ai 4 arti (parestestie da neuropatia diabetica). Pertanto alla luce di tali considerazioni cliniche e documentali, e dopo aver applicato la relativa formula riduzionistica è possibile riconoscere un'invalidità nella misura del 75%. In merito alla decorrenza, in virtù del carattere progressivo degenerativo nel tempo delle affezioni obiettivate il beneficio deve esser fatto decorrere dal gennaio 2024 con revisione a tre anni al fine di valutare l'andamento delle affezioni obiettivati. In merito alla richiesta dei benefici della legge 104/92 è possibile concedere la condizione di handicap”. Per tali motivi il predetto TU, nella sua consulenza elaborata nella fase di ATP, alla luce di quanto sopra esposto, ha concluso ritenendo che “per tutte le considerazioni sopra esposte il TU propone alla SV di concedere a un'invalidità nella Parte_1 misura del 75% a decorrere dal gennaio 2024, con revisione a tre anni, e che si ottiene dal seguente calcolo riduzionistico:
IT=IP1+IP2-IP1xIP2
Diabete mellito con complicanze micro macroangiopatiche a distanza codice 9309
50%
Cardiopatia ipertensiva indicabile in classe NYHA I codice 6441 21%
Glaucoma codice 5106 20%
Deficit uditivo da ipoacusia sensoriale bilaterale codice 4005 19%
IT= 0.5+0.21-0.5x0.21=0.71-0.10=0.61
CodiceFiscale_2
CodiceFiscale_3
Utile revisione a tre anni. In merito alla richiesta dei benefici della legge 104/92 è possibile concedere la condizione di handicap(art 3 comma 1)”. Le conclusioni dell'esperto, pur se in contrasto con quelle del consulente nominato nella fase di opposizione, risultano adeguatamente motivate e vanno pertanto condivise, anche perché espressione della migliore scienza medica e sostenute da rigoroso criterio medico legale nonché motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale.
Tanto anche in relazione alla patologia uditiva (che il successivo TU dr. ha Per_2 contestato in assenza di documentazione medica a supporto), tenuto conto che l'accertamento peritale può e deve tenere conto anche delle patologie riscontrate dal perito in sede di visita dell'assicurato e non solo di quelle documentate. Lo scrivente, pertanto, ritiene di recepire le conclusioni del TU effettuate nella fase di
ATP. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità a partire dall'1.1.2024. In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Tenuto conto della parziale soccombenza e dell'insorgere dello stato patologico idoneo al riconoscimento del beneficio soltanto a partire dal gennaio 2024 rispetto all'epoca di presentazione della domanda amministrativa (28.9.2022), si ravvisano giusti motivi per compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 101.10.2024 nei confronti dell' , Parte_1 CP_2 così provvede:
a) Dichiara invalida nella misura del 75% a partire dall'1.1.2024; Parte_1
b) Condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente l'assegno di CP_2 invalidità dall'1 gennaio 2024, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412 del 1991;
c) Rigetta nel resto;
d) Compensa le spese di lite;
e) Pone le spese di entrambe le TU a carico dell' . CP_2
Napoli, 5.08.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile