Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
pp
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 29/01/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. LO PRESTI FABIO ENZO nell'interesse di e dall'avv. ANTONINO RIZZO nell'interesse di Parte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111/2024 R.G., promossa
DA
(CF. rappresentato e difeso dall'avv. LO Parte_1 C.F._1
CP_ PRESTI FABIO ENZO ed elettivamente domiciliato presso il Patronato sito in
Marsala, nel Corso Calatafimi, n. 74/M,
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/05/2024, la sig.ra , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso CP_1 di cui ha chiesto il rigetto.
1
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “La perizianda Pt_1 nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] , esaminata la
[...] documentazione agli atti , visto l'esame obiettivo in atto non è in grado di mangiare, lavarsi , vestirsi , contenere urine , assumere farmaci , utilizzare il denaro , muoversi e trasferirsi dal letto alla sedia e viceversa , ADL 1/6 e IADL 1/8 , motivo per cui è da considerare : Invalida al 100% ( Centopercento
) con diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 L. 18/80 , trovandosi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a decorrere dalla data della visita del CTU
28.11.2024 per l'aggravarsi delle patologie.”.
Il dott. ha inoltre risposto compiutamente alle osservazioni mosse da Persona_2 parte ricorrente relativamente alle spiegazioni chieste in merito alla decorrenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento stabilita dal ctu, quest'ultimo ha chiarito che: “dalla certificazione medica agli atti non si evince in alcun modo che la perizianda fosse in condizioni di non deambulare autonomamente e non si evincono turbe della memoria tali da richiedere assistenza continua nel periodo precedente alla visita del sottoscritto CTU”.
2 Inoltre la ricorrente, cosi come evidenziato anche dal ctu, in epoca precedente alla visita peritale e precisamente alla data della visita davanti la commissione veniva CP_1 riconosciuta “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 e 1244/98) 100%”, senza diritto all'indennità predetta perché in grado di deambulare in autonomia, “passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia con appoggio monolaterale cautelativo” (verbale commissione medica per l'accertamento dell' invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità).
In assenza di esaustiva documentazione comprovante la sussistenza di indizi sintomatici l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza sin dalla data di deposito della domanda amministrativa e alla luce dei ragionevoli chiarimenti forniti dal consulente alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente, vanno dunque condivise le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. in quanto immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico- legali.
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data della visita del ctu il 28.11.2024.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente
Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale; v. anche Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n.
5722/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - dichiara la sig.ra in possesso del requisito sanitario per Parte_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dal 28.11.2024;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 29/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4