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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/06/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7063/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
con gli Avv.ti DE STROBEL GABRIELLA e C.F._1
LORENZO PICOTTI, entrambi del foro di Verona
e da
, nato a [...], il [...], Parte_2
con l'Avv. PINI DAVIDE, del foro di Mantova C.F._2
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta del 15.04.2025 i difensori davano atto di aver
Pagina 1 di 6 raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori alle seguenti condizioni:
1) Quanto al collocamento dei figli minori e al diritto di visita:
a) fermo l'affidamento congiunto ad entrambe i genitori, disporsi il collocamento prevalente presso la madre fissando la residenza di e Per_1
presso la madre in Marano in Valpollicella, via Campel n. 3; Per_2
b) riconosce al resistente il diritto – dovere del padre di stare con i figli secondo il seguente calendario di visita:
- I settimana: dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina quando li riaccompagna a scuola;
- II settimana: dal giovedì dopo scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- III settimana: dal giovedì dopo scuola al sabato mattina quando li riaccompagnerà dalla madre alle ore 9,00;
- IV settimana: dal giovedì dopo la scuola sino alla domenica sera;
c) nei periodi estivi ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le festività, così come ogni altra ricorrenza laica (compleanno,
ecc..), verrà salvaguardato il criterio dell'alternanza per il giorno della
Pagina 2 di 6 Festività e secondo il criterio dell'equità, dividendo ogni periodo in egual numero di giorni per ciascun genitore;
2) i figli potranno effettuare o ricevere, quotidianamente, una videochiamata al o dal genitore presso il quale non si trovano, nella fascia oraria fra le 19,30 e 20,30, in assenza di qualsivoglia interferenza sia di natura umana (interferenza di soggetti diversi dal genitore presso cui si trovano o dai fratelli) sia di natura tecnica (rumori di sottofondo, televisioni ad alto volume, ecc…) e da svolgersi in un ambiente riservato (come ad esempio la cameretta dei bambini);
3) Quanto al mantenimento dei minori:
a) porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2
a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, a Pt_1
decorrere dal mese di aprile 2025, la somma di euro 600,00 mensili (euro
300,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat annuale;
b) porsi a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie Parte_2
secondo il protocollo del Tribunale di Verona in uso alla data della sottoscrizione del presente accordo (esclusa la mensa in quanto facente parte del mantenimento ordinario), escluse le spese di trasporto da porsi a carico di entrambi i genitori al 50%;
c) attribuirsi l'assegno unico INPS a favore della sig.ra Pt_1
4) i sig.ri e rinunciano ciascuno a Parte_2 Parte_1
Pagina 3 di 6 richiedere all'altro il rimborso delle spese straordinarie sostenute da ciascuno sino al 28.02.2025;
5) il conto corrente a nome di aperto presso la Banca Intesa San Per_1
Paolo, potrà essere utilizzato da entrambi i genitori per le spese di Per_1
relative all'inabilità e dovranno essere sempre giustificate e concordate da entrambi i genitori;
6) autorizzarsi la sig.ra ad aggiungere il cognome materno a quello Pt_1
dei figli minori stabilendo che le procedure amministrative e i costi attinenti ogni aspetto della procedura di aggiunta del cognome materno siano posti a carico esclusivo della sig.ra Pt_1
7) il sig. si impegna a rimettere, non appena l'accordo Parte_2
transattivo sarà ratificato nel provvedimento giudiziale emesso dal Giudice,
dott. Vaccari, a definizione della causa n. 7063/2023 RG Trib. VR e comunicato dalla Cancelleria, le querele, presentate, all'atto della sottoscrizione dell'accordo transattivo del 11.3.2025, nei confronti della sig.ra trasmettendo atto di remissione al legale della Parte_1
stessa e restando in attesa del relativo atto di accettazione delle remissione;
8) le spese di CTU, quantificate dal dott. in euro 1.500,00 oltre Per_3
accessori di legge, sono poste a carico di entrambe le parti per la quota del
50% ciascuna (euro 750,00 + accessori ciascuno).
Le spese del presente giudizio restino integralmente compensate tra le parti.
Pagina 4 di 6 Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente proponeva ricorso in data 03.11.2023 per la modifica delle condizioni di regolamento dell'affido, diritto di visita e mantenimento dei minori e Per_1 Per_2
Si costituiva ritualmente il resistente che contestava le richieste avversarie.
Disposta da parte del giudice relatore una ctu sulle condizioni reddituali delle parti e nominato il ctu, le parti, grazie all'opera di quest'ultimo,
raggiungevano un accordo transattivo che veniva esplicitato con note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte sopra riportate.
Rilevato che le condizioni oggetto del predetto accordo risultano eque e non contrastano con norme imperative;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano
Pagina 5 di 6 essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro congiuntamente Parte_1 Parte_2
così dispone:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 24/06/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
con gli Avv.ti DE STROBEL GABRIELLA e C.F._1
LORENZO PICOTTI, entrambi del foro di Verona
e da
, nato a [...], il [...], Parte_2
con l'Avv. PINI DAVIDE, del foro di Mantova C.F._2
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta del 15.04.2025 i difensori davano atto di aver
Pagina 1 di 6 raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori alle seguenti condizioni:
1) Quanto al collocamento dei figli minori e al diritto di visita:
a) fermo l'affidamento congiunto ad entrambe i genitori, disporsi il collocamento prevalente presso la madre fissando la residenza di e Per_1
presso la madre in Marano in Valpollicella, via Campel n. 3; Per_2
b) riconosce al resistente il diritto – dovere del padre di stare con i figli secondo il seguente calendario di visita:
- I settimana: dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina quando li riaccompagna a scuola;
- II settimana: dal giovedì dopo scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- III settimana: dal giovedì dopo scuola al sabato mattina quando li riaccompagnerà dalla madre alle ore 9,00;
- IV settimana: dal giovedì dopo la scuola sino alla domenica sera;
c) nei periodi estivi ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le festività, così come ogni altra ricorrenza laica (compleanno,
ecc..), verrà salvaguardato il criterio dell'alternanza per il giorno della
Pagina 2 di 6 Festività e secondo il criterio dell'equità, dividendo ogni periodo in egual numero di giorni per ciascun genitore;
2) i figli potranno effettuare o ricevere, quotidianamente, una videochiamata al o dal genitore presso il quale non si trovano, nella fascia oraria fra le 19,30 e 20,30, in assenza di qualsivoglia interferenza sia di natura umana (interferenza di soggetti diversi dal genitore presso cui si trovano o dai fratelli) sia di natura tecnica (rumori di sottofondo, televisioni ad alto volume, ecc…) e da svolgersi in un ambiente riservato (come ad esempio la cameretta dei bambini);
3) Quanto al mantenimento dei minori:
a) porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2
a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, a Pt_1
decorrere dal mese di aprile 2025, la somma di euro 600,00 mensili (euro
300,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat annuale;
b) porsi a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie Parte_2
secondo il protocollo del Tribunale di Verona in uso alla data della sottoscrizione del presente accordo (esclusa la mensa in quanto facente parte del mantenimento ordinario), escluse le spese di trasporto da porsi a carico di entrambi i genitori al 50%;
c) attribuirsi l'assegno unico INPS a favore della sig.ra Pt_1
4) i sig.ri e rinunciano ciascuno a Parte_2 Parte_1
Pagina 3 di 6 richiedere all'altro il rimborso delle spese straordinarie sostenute da ciascuno sino al 28.02.2025;
5) il conto corrente a nome di aperto presso la Banca Intesa San Per_1
Paolo, potrà essere utilizzato da entrambi i genitori per le spese di Per_1
relative all'inabilità e dovranno essere sempre giustificate e concordate da entrambi i genitori;
6) autorizzarsi la sig.ra ad aggiungere il cognome materno a quello Pt_1
dei figli minori stabilendo che le procedure amministrative e i costi attinenti ogni aspetto della procedura di aggiunta del cognome materno siano posti a carico esclusivo della sig.ra Pt_1
7) il sig. si impegna a rimettere, non appena l'accordo Parte_2
transattivo sarà ratificato nel provvedimento giudiziale emesso dal Giudice,
dott. Vaccari, a definizione della causa n. 7063/2023 RG Trib. VR e comunicato dalla Cancelleria, le querele, presentate, all'atto della sottoscrizione dell'accordo transattivo del 11.3.2025, nei confronti della sig.ra trasmettendo atto di remissione al legale della Parte_1
stessa e restando in attesa del relativo atto di accettazione delle remissione;
8) le spese di CTU, quantificate dal dott. in euro 1.500,00 oltre Per_3
accessori di legge, sono poste a carico di entrambe le parti per la quota del
50% ciascuna (euro 750,00 + accessori ciascuno).
Le spese del presente giudizio restino integralmente compensate tra le parti.
Pagina 4 di 6 Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente proponeva ricorso in data 03.11.2023 per la modifica delle condizioni di regolamento dell'affido, diritto di visita e mantenimento dei minori e Per_1 Per_2
Si costituiva ritualmente il resistente che contestava le richieste avversarie.
Disposta da parte del giudice relatore una ctu sulle condizioni reddituali delle parti e nominato il ctu, le parti, grazie all'opera di quest'ultimo,
raggiungevano un accordo transattivo che veniva esplicitato con note di trattazione scritta contenenti le conclusioni congiunte sopra riportate.
Rilevato che le condizioni oggetto del predetto accordo risultano eque e non contrastano con norme imperative;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano
Pagina 5 di 6 essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro congiuntamente Parte_1 Parte_2
così dispone:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 24/06/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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