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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2270/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2270 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Abbini, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Ciminelli, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 20.01.2025, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2020 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN di RO il 25.06.2005 con
, rappresentando che: Controparte_1
- dall'unione coniugale era nato il figlio (12.06.2007), Per_1 - con ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 25369/2017 instaurava Parte_1 dinanzi al Tribunale di RO giudizio di separazione personale, formulando specifica domanda di addebito;
- in sede di udienza presidenziale il G.I. disponeva l'affido condiviso del figlio minore e la collocazione di quest'ultimo presso la madre, riconoscendo in favore del figlio un assegno di mantenimento pari a € 300,00 e in favore della moglie un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili;
- con sentenza n. 5941/2018 del 20.03.2018 veniva pronunciata sentenza parziale sullo status;
- dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale la separazione si è protratta ininterrottamente;
- l'odierno ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare e che dalla nuova unione è nata, in data 22.06.2019, la figlia Per_2
- la resistente ha da sempre ostacolato il rapporto padre-figlio, tanto da indurre il ricorrente a sporgere denuncia-querela nei confronti della moglie per omesso rispetto dell'ordinanza presidenziale;
- sussistono i presupposti per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie, svolgendo la stessa attività lavorativa ed essendo comunque nelle condizioni di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
- per contro, il ricorrente, di professione operaio, deve provvedere anche al mentenimento del suo nuovo nucleo familiare, atteso che la compagna non svolge attività lavorativa.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a EN il 25 gennaio 2005 tra il IG. e la IG.ra ( atto N. 20 P.2 s. A Parte_1 Controparte_1 anno 2005), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici.
2) disporre l'affidamento del figlio minore , in via congiunta ad entrambi i coniugi, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà per il IG. di visitarlo e tenerlo Pt_1 con sé come precisato in sede di ordinanza presidenziale del Tribunale di RO del 18.10.2017, con riserva di chiedere la modifica delle sopra descritte statuizioni, in caso di persistente condotta oppositiva da parte della IG.ra nei confronti delle visite concesse CP_1 dall'autorità giudiziaria al IG. Pt_1
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in RO, via Prato della Corte 1515 al IG. essendosene la coniuge definitivamente allontanata;
Pt_1 4) disporre che il IGnor versi alla IG.ra a titolo di assegno perequativo Pt_1 CP_1 per il mantenimento del figlio minore un importo di € 300,00 (trecento/00) mensili entro il giorno 5 del mese (importo soggetto ad aumento Istat), oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative.
5) revocare per le motivazioni meglio specificate in narrativa, fin dall'udienza presidenziale dedicata ai provvedimenti urgenti e provvisori, l'assegno di mantenimento stabilito a carico del
IG. e a favore della SI.ra dall'ordinanza del Tribunale civile di RO del Pt_1 CP_1
18.10.2017, o dalla emananda sentenza del Tribunale di RO contenente le statuizioni di natura economica relativa alla separazione già intercorsa tra le parti e sancita dalla sentenza parziale di separazione in atti pubblicata in data 20.3.2018 (All. 1).
- Ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. per i reiterati inadempimenti all'ordinanza presidenziale del
18.10.2017 realizzati dalla IG.ra : Controparte_1
- ammonire la stessa;
- condannare la resistente a risarcire i danni al figlio minore e al marito Per_1 [...] per la resistenza e la mancata collaborazione a rendere possibili gli incontri mensili Pt_1 tra padre e figlio e quelli che sarebbero dovuti avvenire durante le vacanze natalizie ed estive, in spregio ai provvedimenti giudiziali pronunciati al Tribunale di RO;
danni da quantificarsi in via equitativa.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.03.2021 si costituiva in giudizio
, la quale, contestanto tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: Controparte_1
“1) Affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, Per_1
2) Disporre che il sig. versi alla IG quale assegno Parte_1 Controparte_1 di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 600,00 mensili (comprensiva della quota per il vitto ed alloggio, costituito dalla spesa della locazione) e del 50% delle spese straordinarie;
3) disporre che il IG. versi alla moglie l'assegno di euro 200,00 mensili o Parte_1 quella minore o maggiore considerata di giustizia, anche quale contributo alle spese di locazione;
4) disporre che il sig. restituisca le cose di proprietà della IG Parte_1 CP_1 nonché il denaro e le cose di valore (oro e gioielli) di proprietà del figlio , trattenuti Per_1 nonostante la IG si sia trasferita in altra casa con il medesimo figlio;
CP_1
5) in via alternativa, assegnare la casa coniugale alla resistente, perché vi Controparte_1 abiti con il figlio;
Per_1 6) accogliere la domanda riconvenzionale di responsabilità ex art. 709ter avanzata dalle IG , con rigetto della domanda avanzata dal ricorrente Controparte_1 [...]
e per l'effetto, sentite le parti, ovvero lo stesso minore, adottare i seguenti Pt_1 provvedimenti:
7) condannare il sig. al risarcimento in favore del figlio , del danno Parte_1 Per_1 quantificato in euro 10.000,00 o nella misura maggiore o minore da determinarsi in via equitativa;
8) condannare al risarcimento del danno nei confronti della madre Parte_1 CP_1
della somma di Euro 5.000,00 o nella maggiore o minore somma da determinarsi in
[...] via equitativa;
Con vittoria di spese, competente ed onorari di causa.”.
All'udienza presidenziale celebratasi in data 4.05.2021 entrambe le parti comparivano personalmente e il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n.
898/1970.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente prodotta e, ritenuta l'irrilevanza ai fini della decisione delle prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 25.06.2005, atteso che è decorso il termine di dodici mesi dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3, n. 2, lett. b della legge n. 898/1970 e successive modifiche); da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2.2 Sull'affidamento, collocamento e frequentazione del figlio Per_1 Deve essere, poi, dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande relative all'affidamento, collocamento e frequentazione del figlio , il quale è divenuto maggiorenne nelle more del Per_1 procedimento.
2.3 Sull'assegnazione della casa coniugale
Deve essere, inoltre, dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Sul punto, deve preliminarmente evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurispudenza di legittimità, l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma mira a tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente conviventi con i genitori alla conservazione dell'ambiente domestico in cui gli stessi sono cresciuti, inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si è sempre svolta la loro esistenza. (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
1 - , ordinanza n. 25604 del 12/10/2018; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 21334 del 18/09/2013).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa emerge che la resistente si è allontanata, ormai da molti anni, unitamente al figlio , dalla casa coniugale, ove è rimasto Per_1
a vivere insieme al suo nuovo nucleo familiare. Parte_1
Ne consegue, pertanto, che non possono più ritenersi sussistenti le esigenze di tutela del figlio a restare in quell'ambiente domestico, con la conseguenza che la regolamentazione della Per_1 casa coniugale seguirà le norme di diritto comune.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento in favore del figlio Per_1 Quanto al mantenimento della prole, costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, fino a quando il figlio maggiorenne non raggiunga l'indipendenza economica o, comunque, sia messo nelle condizioni di poterla raggiungere avendo conseguito un livello di studi o una qualifica professionale confacente alle sue condizioni sociali, alle sue aspirazioni ed inclinazioni naturali manifestate da tempo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. civ., sez.
1, ord. n. 17183 del 14/08/2020; Cass. civ., sez. 1, sent. n. 27904 del 13/10/2021; Cass. civ., sez.
1, ord. n. 32529 del 14/12/2018). Ne consegue che l'inerzia del figlio come pure il rifiuto ingiustificato di proposte lavorative possono assumere rilievo ai fini del giudizio sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento, così come l'età del figlio costituisce importante parametro di riferimento, dovendo la valutazione del giudice di merito essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età del beneficiario, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto sine die.
Orbene, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine alla circostanza che il figlio
, divenuto da pochi mesi maggiorenne, non sia economicamente indipendente, sicchè – Per_1 tenuto conto dell'età, dei maggiori oneri connessi alla vita del figlio e delle condizioni economico-reddituali dei genitori così come valutate all'esito dell'istruttoria documentale espletata – si ritiene congruo che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento del figlio, la complessiva somma di € 350,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dall'emissione della presente pronuncia, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri.
In ordine al quantum dovuto dal padre a titolo di mantenimento del figlio, evidenzia il
Collegio che lo stesso è stato determinato tenuto conto della circostanza che – così come risulta dalla documentazione versata in atti – il ricorrente percepisce un reddito netto pari, in media, a circa € 1.700,00 mensili (cfr. buste paga e modelli 730), che lo stesso vive nella ex casa coniugale e che è gravato da ulteriori oneri di mantenimento nei confronti della figlia Per_2 di anni 6, nata da una nuova relazione.
2.4 Sulla domanda di assegno divorzile
Parte resistente ha formulato domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, deducendo a fondamento della stessa lo squilibrio economico esistente fra le parti.
In punto di diritto si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio
2018, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La Suprema Corte ha sottolineato, in particolare, che “l'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, e, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina.”.
Ne consegue che, alla luce della funzione non solo assistenziale ma in pari misura anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, della
Legge n. 898/1970, verificando, in particolare, se la riscontrata sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
All'esito di tale operazione il giudice deve quantificare l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo che il medesimo ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge.
Fermo quanto precede, la successiva giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito ulteriormente che “A fronte di una accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via prevalente o esclusiva sul criterio assistenziale, senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo.” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/09/2020, n. 18681). Ciò anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle richiamate Sezioni Unite, atteso che “l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa”, sicchè può “ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorchè equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario procedere preliminarmente all'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell'unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti. Sul versante opposto si colloca
l'ipotesi della conservazione di una condizione economico patrimoniale di rilevante entità per entrambi gli ex coniugi che determina un livello reddituale molto elevato anche dopo lo scioglimento del vincolo. In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.”
(cfr. Cass. civ., sez. I, 30/08/2019, n. 21926).
In sostanza, il criterio puramente assistenziale troverà, quindi, applicazione quando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge debole non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa. In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo se, pur raggiungendo il coniuge più debole un livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, all'effettiva potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro. In particolare, il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente.
Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno divorzile richiesto.
In particolare, sotto il profilo perequativo-compensativo, si precisa che grava sul coniuge richiedente l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale all'epoca del divorzio è direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, non rilevando al riguardo in via esclusiva lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda.
Orbene, nel caso di specie, la resistente non ha nè dedotto né provato che l'allegata disparità economica con l'ex coniuge sia dipesa da scelte condivise durante la vita matrimoniale che hanno portato la medesima a sacrificare le proprie aspettative e ambizioni personali e professionali.
Né detto assegno può essere riconosciuto guardando alla natura assistenziale dello stesso, atteso che la resistente nulla ha dimostrato in ordine all'attualità della propria condizione lavorativa, sicchè nulla è dato sapere in ordine alla sua effettiva condizione economico- reddituale, che non può essere ricostruita neanche mediante la scarna documentazione allegata agli atti di causa, essendosi la parte limitata a depositare un saldo del conto corrente risalente al
31.12.2019 e tre modelli ISEE relativi, rispettivamente, agli anni 2019, 2024 e 2025.
Peraltro, la stessa resistente ha allegato nei propri scritti difensivi di aver svolto, quanto meno sino al 2019, attività lavorativa remunerata, dimostrando così di essere dotata di una capacità lavorativa tale da consentirle di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza.
Alla luce delle considerazioni svolte, si impone, pertanto, il rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile.
2.5 Sulla domanda restitutoria proposta dalla resistente
Deve essere, poi, dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla resistente e relativa alla restituzione, da parte di dei beni di proprietà della stessa rimasti all'interno Parte_1 della casa coniugale, trattandosi di domanda non legata dal vincolo della connessione ma del tutto autonoma e distinta rispetto alla domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, ord.,
13.3.2017, n. 6424; Cass. civ., sez. I, 17.5.2005, n. 10356).
2.6 Sulle reciproche domande ex art. 709 ter c.p.c.
Quanto alle reciproche domande proposte ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ritiene il Collegio che entrambe debbano essere respinte.
Avuto riguardo alla domanda formulata dal ricorrente, evidenzia il Collegio come la stessa non possa trovare accoglimento, atteso che sui medesimi fatti in questa sede denunciati si è già espresso il Tribunale di RO che, con la sentenza n. 676/2022, ha ritenuto di rigettare la domanda, non sussistendo sufficienti elementi che consentissero di addebitare al comportamento della resistente le difficoltà relative al rapporto padre-figlio. Allo stesso modo, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da
, atteso che i comportamenti evidenziati – parzialmente coincidenti con quelli Controparte_1 denunciati nel corso del giudizio di separazione – si inseriscono, a bene vedere, nell'ambito di dinamiche familiari caratterizzate da una forte conflittualità tra i le parti e connotate da comportamenti di reciproco disvalore, tali da escludere a carico del ricorrente una responsabilità ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
3. Tenuto conto della reciproca soccombenza, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2270/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN di RO
(RM) il 25.06.2005 da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
EN di RO (Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 20, Parte 2, Serie A);
c) dichiara il non luogo a provvedere sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione del figlio;
Per_1
d) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
e) determina in € 350,00 mensili il contributo dovuto da a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio , somma da corrispondersi, a decorrere dall'emissione della Per_1 presente pronuncia e fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
f) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
g) rigetta la domanda di assegno divorzile;
h) dichiara inammissibile la domanda restitutoria proposta da;
Controparte_1
i) rigetta le domande ex art. 709 ter c.p.c. proposte da entrambe le parti;
l) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2270 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Abbini, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Ciminelli, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 20.01.2025, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.05.2020 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN di RO il 25.06.2005 con
, rappresentando che: Controparte_1
- dall'unione coniugale era nato il figlio (12.06.2007), Per_1 - con ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 25369/2017 instaurava Parte_1 dinanzi al Tribunale di RO giudizio di separazione personale, formulando specifica domanda di addebito;
- in sede di udienza presidenziale il G.I. disponeva l'affido condiviso del figlio minore e la collocazione di quest'ultimo presso la madre, riconoscendo in favore del figlio un assegno di mantenimento pari a € 300,00 e in favore della moglie un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili;
- con sentenza n. 5941/2018 del 20.03.2018 veniva pronunciata sentenza parziale sullo status;
- dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale la separazione si è protratta ininterrottamente;
- l'odierno ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare e che dalla nuova unione è nata, in data 22.06.2019, la figlia Per_2
- la resistente ha da sempre ostacolato il rapporto padre-figlio, tanto da indurre il ricorrente a sporgere denuncia-querela nei confronti della moglie per omesso rispetto dell'ordinanza presidenziale;
- sussistono i presupposti per disporre la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie, svolgendo la stessa attività lavorativa ed essendo comunque nelle condizioni di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
- per contro, il ricorrente, di professione operaio, deve provvedere anche al mentenimento del suo nuovo nucleo familiare, atteso che la compagna non svolge attività lavorativa.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a EN il 25 gennaio 2005 tra il IG. e la IG.ra ( atto N. 20 P.2 s. A Parte_1 Controparte_1 anno 2005), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici.
2) disporre l'affidamento del figlio minore , in via congiunta ad entrambi i coniugi, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà per il IG. di visitarlo e tenerlo Pt_1 con sé come precisato in sede di ordinanza presidenziale del Tribunale di RO del 18.10.2017, con riserva di chiedere la modifica delle sopra descritte statuizioni, in caso di persistente condotta oppositiva da parte della IG.ra nei confronti delle visite concesse CP_1 dall'autorità giudiziaria al IG. Pt_1
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in RO, via Prato della Corte 1515 al IG. essendosene la coniuge definitivamente allontanata;
Pt_1 4) disporre che il IGnor versi alla IG.ra a titolo di assegno perequativo Pt_1 CP_1 per il mantenimento del figlio minore un importo di € 300,00 (trecento/00) mensili entro il giorno 5 del mese (importo soggetto ad aumento Istat), oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative.
5) revocare per le motivazioni meglio specificate in narrativa, fin dall'udienza presidenziale dedicata ai provvedimenti urgenti e provvisori, l'assegno di mantenimento stabilito a carico del
IG. e a favore della SI.ra dall'ordinanza del Tribunale civile di RO del Pt_1 CP_1
18.10.2017, o dalla emananda sentenza del Tribunale di RO contenente le statuizioni di natura economica relativa alla separazione già intercorsa tra le parti e sancita dalla sentenza parziale di separazione in atti pubblicata in data 20.3.2018 (All. 1).
- Ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. per i reiterati inadempimenti all'ordinanza presidenziale del
18.10.2017 realizzati dalla IG.ra : Controparte_1
- ammonire la stessa;
- condannare la resistente a risarcire i danni al figlio minore e al marito Per_1 [...] per la resistenza e la mancata collaborazione a rendere possibili gli incontri mensili Pt_1 tra padre e figlio e quelli che sarebbero dovuti avvenire durante le vacanze natalizie ed estive, in spregio ai provvedimenti giudiziali pronunciati al Tribunale di RO;
danni da quantificarsi in via equitativa.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.03.2021 si costituiva in giudizio
, la quale, contestanto tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: Controparte_1
“1) Affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, Per_1
2) Disporre che il sig. versi alla IG quale assegno Parte_1 Controparte_1 di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 600,00 mensili (comprensiva della quota per il vitto ed alloggio, costituito dalla spesa della locazione) e del 50% delle spese straordinarie;
3) disporre che il IG. versi alla moglie l'assegno di euro 200,00 mensili o Parte_1 quella minore o maggiore considerata di giustizia, anche quale contributo alle spese di locazione;
4) disporre che il sig. restituisca le cose di proprietà della IG Parte_1 CP_1 nonché il denaro e le cose di valore (oro e gioielli) di proprietà del figlio , trattenuti Per_1 nonostante la IG si sia trasferita in altra casa con il medesimo figlio;
CP_1
5) in via alternativa, assegnare la casa coniugale alla resistente, perché vi Controparte_1 abiti con il figlio;
Per_1 6) accogliere la domanda riconvenzionale di responsabilità ex art. 709ter avanzata dalle IG , con rigetto della domanda avanzata dal ricorrente Controparte_1 [...]
e per l'effetto, sentite le parti, ovvero lo stesso minore, adottare i seguenti Pt_1 provvedimenti:
7) condannare il sig. al risarcimento in favore del figlio , del danno Parte_1 Per_1 quantificato in euro 10.000,00 o nella misura maggiore o minore da determinarsi in via equitativa;
8) condannare al risarcimento del danno nei confronti della madre Parte_1 CP_1
della somma di Euro 5.000,00 o nella maggiore o minore somma da determinarsi in
[...] via equitativa;
Con vittoria di spese, competente ed onorari di causa.”.
All'udienza presidenziale celebratasi in data 4.05.2021 entrambe le parti comparivano personalmente e il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con assegnazione dei termini di cui all'art. 4, comma 10, della Legge n.
898/1970.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente prodotta e, ritenuta l'irrilevanza ai fini della decisione delle prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 25.06.2005, atteso che è decorso il termine di dodici mesi dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3, n. 2, lett. b della legge n. 898/1970 e successive modifiche); da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2.2 Sull'affidamento, collocamento e frequentazione del figlio Per_1 Deve essere, poi, dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande relative all'affidamento, collocamento e frequentazione del figlio , il quale è divenuto maggiorenne nelle more del Per_1 procedimento.
2.3 Sull'assegnazione della casa coniugale
Deve essere, inoltre, dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.
Sul punto, deve preliminarmente evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurispudenza di legittimità, l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma mira a tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente conviventi con i genitori alla conservazione dell'ambiente domestico in cui gli stessi sono cresciuti, inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si è sempre svolta la loro esistenza. (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
1 - , ordinanza n. 25604 del 12/10/2018; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 21334 del 18/09/2013).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o
l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. 1 - , ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa emerge che la resistente si è allontanata, ormai da molti anni, unitamente al figlio , dalla casa coniugale, ove è rimasto Per_1
a vivere insieme al suo nuovo nucleo familiare. Parte_1
Ne consegue, pertanto, che non possono più ritenersi sussistenti le esigenze di tutela del figlio a restare in quell'ambiente domestico, con la conseguenza che la regolamentazione della Per_1 casa coniugale seguirà le norme di diritto comune.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento in favore del figlio Per_1 Quanto al mantenimento della prole, costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c. non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, fino a quando il figlio maggiorenne non raggiunga l'indipendenza economica o, comunque, sia messo nelle condizioni di poterla raggiungere avendo conseguito un livello di studi o una qualifica professionale confacente alle sue condizioni sociali, alle sue aspirazioni ed inclinazioni naturali manifestate da tempo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che l'obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. civ., sez.
1, ord. n. 17183 del 14/08/2020; Cass. civ., sez. 1, sent. n. 27904 del 13/10/2021; Cass. civ., sez.
1, ord. n. 32529 del 14/12/2018). Ne consegue che l'inerzia del figlio come pure il rifiuto ingiustificato di proposte lavorative possono assumere rilievo ai fini del giudizio sulla corresponsione dell'assegno di mantenimento, così come l'età del figlio costituisce importante parametro di riferimento, dovendo la valutazione del giudice di merito essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età del beneficiario, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto sine die.
Orbene, nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine alla circostanza che il figlio
, divenuto da pochi mesi maggiorenne, non sia economicamente indipendente, sicchè – Per_1 tenuto conto dell'età, dei maggiori oneri connessi alla vita del figlio e delle condizioni economico-reddituali dei genitori così come valutate all'esito dell'istruttoria documentale espletata – si ritiene congruo che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento del figlio, la complessiva somma di € 350,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dall'emissione della presente pronuncia, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri.
In ordine al quantum dovuto dal padre a titolo di mantenimento del figlio, evidenzia il
Collegio che lo stesso è stato determinato tenuto conto della circostanza che – così come risulta dalla documentazione versata in atti – il ricorrente percepisce un reddito netto pari, in media, a circa € 1.700,00 mensili (cfr. buste paga e modelli 730), che lo stesso vive nella ex casa coniugale e che è gravato da ulteriori oneri di mantenimento nei confronti della figlia Per_2 di anni 6, nata da una nuova relazione.
2.4 Sulla domanda di assegno divorzile
Parte resistente ha formulato domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, deducendo a fondamento della stessa lo squilibrio economico esistente fra le parti.
In punto di diritto si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio
2018, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La Suprema Corte ha sottolineato, in particolare, che “l'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, e, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina.”.
Ne consegue che, alla luce della funzione non solo assistenziale ma in pari misura anche perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, il giudice deve procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, della
Legge n. 898/1970, verificando, in particolare, se la riscontrata sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio.
All'esito di tale operazione il giudice deve quantificare l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo che il medesimo ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge.
Fermo quanto precede, la successiva giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito ulteriormente che “A fronte di una accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via prevalente o esclusiva sul criterio assistenziale, senza valutare, o anche laddove non si possa valutare compiutamente, il profilo perequativo o compensativo.” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/09/2020, n. 18681). Ciò anche alla luce del nuovo orientamento espresso dalle richiamate Sezioni Unite, atteso che “l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa”, sicchè può “ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorchè equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario procedere preliminarmente all'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell'unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti. Sul versante opposto si colloca
l'ipotesi della conservazione di una condizione economico patrimoniale di rilevante entità per entrambi gli ex coniugi che determina un livello reddituale molto elevato anche dopo lo scioglimento del vincolo. In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.”
(cfr. Cass. civ., sez. I, 30/08/2019, n. 21926).
In sostanza, il criterio puramente assistenziale troverà, quindi, applicazione quando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge debole non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa. In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo se, pur raggiungendo il coniuge più debole un livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise che abbiano portato al sacrificio di aspettative reddituali o professionali anche in relazione alla durata del matrimonio, all'effettiva potenzialità delle capacità lavorative future parametrate all'età e alla conformazione del mercato del lavoro. In particolare, il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente.
Ciò posto, ritiene il Collegio che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno divorzile richiesto.
In particolare, sotto il profilo perequativo-compensativo, si precisa che grava sul coniuge richiedente l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale all'epoca del divorzio è direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, non rilevando al riguardo in via esclusiva lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda.
Orbene, nel caso di specie, la resistente non ha nè dedotto né provato che l'allegata disparità economica con l'ex coniuge sia dipesa da scelte condivise durante la vita matrimoniale che hanno portato la medesima a sacrificare le proprie aspettative e ambizioni personali e professionali.
Né detto assegno può essere riconosciuto guardando alla natura assistenziale dello stesso, atteso che la resistente nulla ha dimostrato in ordine all'attualità della propria condizione lavorativa, sicchè nulla è dato sapere in ordine alla sua effettiva condizione economico- reddituale, che non può essere ricostruita neanche mediante la scarna documentazione allegata agli atti di causa, essendosi la parte limitata a depositare un saldo del conto corrente risalente al
31.12.2019 e tre modelli ISEE relativi, rispettivamente, agli anni 2019, 2024 e 2025.
Peraltro, la stessa resistente ha allegato nei propri scritti difensivi di aver svolto, quanto meno sino al 2019, attività lavorativa remunerata, dimostrando così di essere dotata di una capacità lavorativa tale da consentirle di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza.
Alla luce delle considerazioni svolte, si impone, pertanto, il rigetto della domanda relativa all'assegno divorzile.
2.5 Sulla domanda restitutoria proposta dalla resistente
Deve essere, poi, dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla resistente e relativa alla restituzione, da parte di dei beni di proprietà della stessa rimasti all'interno Parte_1 della casa coniugale, trattandosi di domanda non legata dal vincolo della connessione ma del tutto autonoma e distinta rispetto alla domanda principale (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, ord.,
13.3.2017, n. 6424; Cass. civ., sez. I, 17.5.2005, n. 10356).
2.6 Sulle reciproche domande ex art. 709 ter c.p.c.
Quanto alle reciproche domande proposte ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ritiene il Collegio che entrambe debbano essere respinte.
Avuto riguardo alla domanda formulata dal ricorrente, evidenzia il Collegio come la stessa non possa trovare accoglimento, atteso che sui medesimi fatti in questa sede denunciati si è già espresso il Tribunale di RO che, con la sentenza n. 676/2022, ha ritenuto di rigettare la domanda, non sussistendo sufficienti elementi che consentissero di addebitare al comportamento della resistente le difficoltà relative al rapporto padre-figlio. Allo stesso modo, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da
, atteso che i comportamenti evidenziati – parzialmente coincidenti con quelli Controparte_1 denunciati nel corso del giudizio di separazione – si inseriscono, a bene vedere, nell'ambito di dinamiche familiari caratterizzate da una forte conflittualità tra i le parti e connotate da comportamenti di reciproco disvalore, tali da escludere a carico del ricorrente una responsabilità ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
3. Tenuto conto della reciproca soccombenza, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2270/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN di RO
(RM) il 25.06.2005 da nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
EN di RO (Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 20, Parte 2, Serie A);
c) dichiara il non luogo a provvedere sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione del figlio;
Per_1
d) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
e) determina in € 350,00 mensili il contributo dovuto da a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio , somma da corrispondersi, a decorrere dall'emissione della Per_1 presente pronuncia e fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
f) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
g) rigetta la domanda di assegno divorzile;
h) dichiara inammissibile la domanda restitutoria proposta da;
Controparte_1
i) rigetta le domande ex art. 709 ter c.p.c. proposte da entrambe le parti;
l) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera