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Articolo 4 della Legge 30 luglio 1962, n. 960
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Legge 30 luglio 1962, n. 960
Articolo 4 della Legge 30 luglio 1962, n. 960
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15 agosto 1962
Art. 4.
Sono abrogate le leggi 19 marzo 1952, n. 185, e 3 febbraio 1957, n. 35 .
Entrata in vigore il 15 agosto 1962
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