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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/09/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3091 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sala Consilina alla via Carlo Pisacane, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Peluso che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore-Opponente
E
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e per essa quale procuratore rappresentata e difesa, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, elettivamente domiciliata alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta-opposta
NONCHE'
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Namio ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via Pienza n. 74 presso lo studio dell'avv.
Luigi Della Sala, giusta procura generale alle liti del notaio , Firenze, Persona_1
del 28/02/2020 rep. 88749, fascicolo 16618;
Terza chiamata in causa
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16/04/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 305/2019, emesso dal Tribunale di
Potenza in data 27/03/2019, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di €
21.181,30 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di CP_1
per insoluto derivante da un prestito personale.
[...]
L'opponente chiedeva "In via preliminare e assorbente dichiarare l'inefficacia ex art.
644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 305/2019 del 27.03.2019 RG n. 430/2019 notificato il 12.09.2019, e per l'effetto revocare lo stesso;
in ogni caso accertare l'assoluta illegittimità del decreto ingiuntivo n. 305/2019 …con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, ha dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine previsto dei 60 giorni;
inoltre, eccepiva la carenza di prova scritta essendo, in decreto ingiuntivo, stato emesso sulla base di un estratto conto;
lamentava la mancata consegna del contratto di finanziamento n.
20088632235815 da parte di sollevava la nullità del contratto Controparte_3
per violazione della legge antiusura n, 108/96, ritenendo che Controparte_3
avesse percepito somme superiori rispetto a quanto contrattualmente convenuto.
2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/06/2020 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione a decreto Controparte_1
ingiuntivo perché infondato in fatto e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo. In via subordinata condannare il sig. al pagamento della Parte_1 somma di € 21.181,30. In via ulteriormente gradata condannare l'opponente alla diversa somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. Vittoria per spese e competenze professionali.
Nel merito, ha sostenuto innanzitutto la legittimazione dell'odierna opposta ad ottenere il pagamento, in quanto il credito vantato è stato oggetto di cessione di credito a seguito di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Sulla eccepita tardività della notifica del decreto ingiuntivo evidenziava che il Tribunale non potrà esimersi dal valutare il merito della domanda.
Evidenziava che con lettera raccomandata a/r del 20/11/2017, l'odierna opposta provvedeva, oltre a sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, a comunicare l'intervenuta cessione del credito (doc. 7 fasc. monit.) Di nessun rilievo è poi la sollevata mancata consegna del contratto, sia perché
l'opponente sottoscriveva la dichiarazione di avvenuta consegna e sia perché la mancata consegna, comunque, non produce alcuna nullità del contratto. Infondata, sostiene, l'opposta è anche la carenza di prova scritta in quanto oltre alla documentazione depositata in monitorio è stato prodotto nell'odierno procedimento un estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB, poiché per pacifica giurisprudenza i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art. 50 TUB, anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria
(Cass. Civ. Sez. 1 Sent. n 31577 del 03.12.2019). Infine, contestava il superamento dei tassi soglia in quanto, nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data
07/06/2007, il TAN era pari al (8,19%) e il TAEG al (8,79%) e non configurano alcuna usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia - pari al 15,34% (tasso medio
10,23%).
3) In corso di causa, il G.I. autorizzava la chiamata in causa della terza chiamata che si costituiva con comparsa di costituzione del 22/01/2021, Controparte_3 chiedendo all'adito Tribunale di “… ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui a motivi sub 1), 2), 3), 4), 5) inammissibili e/o infondate le domande proposte dal sig.
e, per l' effetto, condannare quest'ultimo al pagamento della Parte_1 somma di € 21.181,30, oltre interessi ... condannare il sig. al Parte_1
pagamento, in favore della , dei compensi e delle spese Controparte_3 del presente giudizio”.
La terza chiamata evidenziava la nullità dell'atto di citazione in opposizione per indeterminatezza delle domande che non risultavano indicate nemmeno in via approssimativa. Sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo precisava che versato in atti vi era il Contratto di finanziamento n°20088632235815, stipulato il 7/6/2007, dal quale risultano chiaramente indicate tutte le condizioni e pattuizioni inerenti: importo erogato;
numero e importo di ciascuna rata;
TAN e TAEG;
totale da rimborsare;
l'estratto conto del finanziamento n°20088632235815 che attesta il saldo finale;
nonché la certificazione ex art. 50
T.U.B. di conformità alle scritture contabili, rilasciata da un dirigente della il quale ha, altresì, dichiarato che il credito ivi indicato è Controparte_3
vero e liquido. Contestava la mancata consegna del contratto poiché tanto risultava dal medesimo contratto, nonché dava atto che con nota del 05/07/2017, CP_3 aveva provveduto, comunque, alla consegna della documentazione richiesta.
[...]
Infine, contestava l'eccepito superamento del tasso soglia.
***
La causa istruita mediante allegazioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, in data 16/04/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente sull'eccepita tardività della notifica del decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue:
Dall'esame della documentazione prodotta emerge l'effettiva notifica tardiva del decreto ingiuntivo, intervenuta oltre il termine di 60 gg. previsto dall'art. 644 cpc.
Il decreto ingiuntivo emesso in data 27/03/2019 è stato notificato in data
12/09/2019, quindi, effettivamente la notifica è avvenuta ben oltre il termine di
60 giorni previsti per legge.
Secondo il principio di diritto applicato in materia secondo il quale: “In virtù dell'art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo diviene inefficace se notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia. La notifica tardiva determina dunque
l'inefficacia del provvedimento monitorio, ma non tange la qualificabilità del ricorso come domanda giudiziale: pertanto laddove su detta domanda si costituisca il contraddittorio processuale - anche per effetto del giudizio di opposizione - il giudice ha il potere/dovere di vagliare nel merito la fondatezza delle pretese creditorie” (ex plurimis, Tribunale di Bari sez. II 24/07/2023, n.
3121). Nei medesimi termini si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., se da una parte determina l'inefficacia del provvedimento monitorio, dall'altra non tocca la qualificabilità del ricorso come domanda giudiziale. Da ciò consegue che, laddove su detta domanda si costituisca un rapporto processuale, anche per effetto di opposizione, il Giudice ha il potere- dovere di vagliare nel merito la fondatezza delle pretese creditorie” (cfr. Cass. civ. n. 8955 del 18/04/2006, Cass. civ. n. 951 del 16/1/2013, Cass. civ. n. 3908 del 29/2/2016).
Alla luce di quanto evidenziato la domanda merita di essere vagliata nel merito.
5) Parte attrice opponente ha innanzitutto eccepito l'insussistenza di idonea prova scritta ex art. 633 e ss. c.p.c. Tale eccezione risulta infondata.
Invero, la pretesa creditoria è stata fondata sul contratto di finanziamento personale, recante le condizioni economiche applicate al rapporto, l'importo finanziato e le rate costanti da restituire, nonché sull'estratto conto indicante il saldo del rapporto, e la certificazione a norma dell'Art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n ° 385, con la quale viene certificato che l'estratto conto è conforme alle scritture contabili e che il credito è vero e liquido.
6) Infondata risulta essere anche l'omessa consegna della documentazione afferente al contratto di finanziamento lamentata dall'opponente, in quanto risulta dal medesimo contratto che il documento è stato consegnato all'atto della stipula e, comunque, anche tale aspetto risulta superato considerato che risulta provato in atti che a seguito di richiesta ex art. 119, comma 4°, TUB, Controparte_3
consegnava i documenti richiesti con nota del 05/07/2017. Inoltre, dalla
[...]
documentazione versata in atti si evince che l'opponente ha Parte_1
dato esecuzione al contratto di finanziamento contestato, pagando 48 rate del finanziamento n. 20088632235815, facendo assumere il carattere della pretestuosità alle eccezioni formulate sulla documentazione non consegnata.
7) Nel merito della presente causa.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo del diritto.
7.1) Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano sufficientemente accertate le seguenti circostanze dedotte dall'opposta;
- sottoscriveva con il contratto di Parte_1 Controparte_3
finanziamento n°20088632235815, stipulato il 7/6/2007, dal quale risultano chiaramente indicate tutte le condizioni e pattuizioni inerenti, ovvero, importo erogato, numero e importo di ciascuna rata;
TAN e TAEG applicati;
totale da rimborsare. Inoltre, è stato allegato in atti l'estratto conto del finanziamento n°20088632235815, che attesta il saldo finale;
nonché la certificazione ex art. 50
T.U.B. di conformità alle scritture contabili, rilasciata da un dirigente della
Controparte_3
7.2) Parte attrice opponente ha eccepito, oltre a quanto già sopra evidenziato e dedotto, essenzialmente, l'applicazione di interessi usurari e, quindi, la violazione della legge n. 108/96.
7.3) Ora Relativamente, alla violazione del tasso soglia ex lege 108/96, si afferma che secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante,
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Per completezza, si deve osservare che per la stessa struttura del contratto di finanziamento, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
8) Nella fattispecie, nei documenti negoziali venivano indicati l'ammontare del capitale finanziato, il tasso debitore convenuto, il numero e la periodicità delle rate, l'ammontare delle spese ulteriori, l'importo della rata costante di rimborso comprensiva delle spese e quello complessivamente dovuto dal cliente a titolo di interessi;
infine veniva specificato l'importo del quantum complessivamente dovuto.
8.1) Trattasi di ammortamento alla francese, caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno della quale la quota di capitale e quella relativa agli interessi non sono uguali.
Gli interessi da corrispondere sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente.
Nel regime finanziario ad interesse semplice, invece (rinvenibile nel c.d. mutuo all'italiana), il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale con la conseguenza che la rata diventa necessariamente crescente con il passare del tempo.
Va, peraltro, precisato che, se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al regime ad interesse semplice, ciò non può in alcun modo ritenersi indice della sua illiceità, risultando vantaggioso per il cliente sotto altro profilo, quale il fatto di poter confidare in rate costanti nel tempo idonee a garantire una proficua gestione dei flussi di cassa (così Trib. Roma, sez. XVII, sent. n. 11741/20). Ciò detto, non risulta ravvisabile alcuna capitalizzazione degli interessi, ne spese non pattuite, ovvero, né l'indeterminatezza del regime finanziario applicato. Militano in tal senso, sia elementi appartenenti al c.d. notorio e sia elementi di matrice contrattuale.
Sotto il primo profilo, è noto come il regime finanziario alla francese venga sviluppato, esclusivamente in regime composto, come attestato dalla prassi bancaria e dalla stessa manualistica di matematica finanziaria.
Per quel che riguarda, invece, il versante contrattuale viene in rilievo una considerazione di ordine logico laddove si ponga mente alla equivalenza delle rate, caratterizzate da un ammontare costante nel tempo (così come evincibile dalla lettura dei documenti negoziali versati in atti); tale modalità di computo rateale mal si concilierebbe, evidentemente, con un presunto sviluppo a regime semplice, caratterizzato da una rata a rimborso crescente.
8.2) Secondo un orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, a cui questo giudice ritiene di aderire, la concorde volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito di rate, contiene, in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata (in questi termini, ex plurimis, Trib. Monza 19.06.2017; conforme Trib. Milano 28.06.17) e, di conseguenza, alla individuazione del piano di ammortamento applicato.
Nel contratto oggetto di disamina sono presenti, come sopra visto, tutti i suddetti elementi, dovendosi, così, escludere qualsivoglia forma di indeterminatezza contrattuale. Peraltro, la stessa Corte di legittimità nel suo recente intervento a
Sezioni Unite, ha precisato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. n. 145340/23).
8.3) Per quanto sopra, quindi, non è data rinvenire alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che questi ultimi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Quindi, nel sistema di ammortamento c.d. alla francese non vi è capitalizzazione composta, in quanto il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
9) Tanto precisato, va sottolineato che il G.I. affidava al CTU l'incarico di verificare l'usurarietà o meno dei tassi applicati al contratto di finanziamento, stipulato dall'opponente con Controparte_3
Il CTU evidenziava che tutti i valori sono stati rilevati dal riepilogo contabile del rapporto del 14/02/2019 di Dall'estratto conto si evince che il CP_3
finanziamento ricevuto da è stato pari ad € 30.250,00. Pt_1
Il CTU nella verifica ha rilevato delle operazioni effettuate sotto la dicitura
“Riporto”, che secondo non corrispondono a reali Controparte_3
versamenti effettuati da ma di “una temporanea sospensione del debito”, Pt_1
al fine di indurre il soggetto finanziato a ritenere che il proprio debito fosse inferiore al valore reale, tale giustificazione fornita dal CTP di Controparte_3
non convince questo giudicante che, invece, ritiene che i versamenti
[...]
effettuati da descritti come “Riporto” vadano considerati a tutti gli effetti Pt_1
come pagamento delle rate del finanziamento che risulta essere l'unico rapporto in essere tra le parti. Quindi, il CTU ha proceduto al calcolo dei versamenti effettuati dall'opponente dal 05/09/2007 al 28/02/2012, pari a 53 rate, che ammontavano ad € 26.524,88 al netto delle operazioni di “Riporto”, con un saldo complessivo a debito pari ad € 18.002,57. Nella seconda ipotesi il CTU ha conteggiato anche le operazioni di “Riporto” come rate del finanziamento pagate, risultando che l'opponente ha effettuato il pagamento di 59 rate Parte_1
per un importo di € 29.877,05, con un debito residuo pari ad € 14.650,40.
Il CTU ha proceduto al calcolo del TAEG sulla base dei dati iniziali previsti nel contratto di finanziamento, il TAEG calcolato pari al 9,08% è risultato superiore a quello indicato nel contratto (TAEG 8,79%), ma inferiore al tasso soglia.
Inoltre, ha proceduto al conteggio del TAEG, ricomprendendo le penali da ritardato versamento per le ultime 8 rate prima della decadenza dal beneficio dl termine, ed il TAEG è risultato pari al 9.58% annuo quindi, sempre inferiore al tasso soglia del trimestre di riferimento. Infine, il CTU ha proceduto al calcolo del tasso di interesse moratorio che in concreto è stato richiesto sul capitale di € 18.002,57 dal 05/10/2012 e fino al
11/02/2019 risultante pari al 11,01917%, quindi, ha provveduto alla verifica del tasso applicato dalla Banca sul capitale che è risultato all'interno della soglia di usura.
Le conclusioni alle quali è giunto il CTU, condivise da questo giudicante, sono che il tasso d'interessi, applicato al contratto di finanziamento, calcolato secondo le due ipotesi sopra specificate, non ha mai superato il tasso soglia, così come gli interessi moratori.
Relativamente alla polizza assicurativa, si precisa che l'art. 21 del TUB chiarisce che nel TAEG “sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi” solo se è un requisito necessario per ottenere il credito. L'assicurazione risulta essere obbligatoria
“allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l'applicazione di determinate condizioni, pena l'impossibilita di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni”, grava sul cliente dimostrare la natura obbligatoria della polizza.
Onere particolarmente gravoso laddove vi sia un'espressa previsione negoziale che prevede un'adesione facoltativa per la stipula di assicurazioni o altri servizi facoltativi. A fronte della sussistenza anche di uno solo di tali elementi di segno negativo, non occorrendo la ricorrenza cumulativa, non è sufficiente al cliente, su cui grava l'onus probandi, né dimostrare la sussistenza di elementi come la
“contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro “pari durata” trattandosi di elementi presuntivi non sufficienti a dimostrarne l'obbligatorietà.
Osservando, nella fattispecie, il contratto per cui è causa, si rileva alla prima pagina che trattasi di natura facoltativa dell'assicurazione.
Le polizze assicurative, accessorie al finanziamento, sono facoltative e non obbligatorie, quindi, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato.
Da quanto esposto si può escludere il carattere obbligatorio della polizza, e dunque va esclusa dal computo del calcolo del TAEG.
Era onere dell'opponente provare l'eventuale natura obbligatoria della polizza, prova non raggiunta in considerazione della natura facoltativa emergente dal contratto. Pertanto, si deve ritenere che, se il CTU non avesse inglobato nel calcolo del
TAEG anche il costo della polizza, non vi sarebbe stata alcuna differenza tra il
TAEG indicato in contratto e quello risultante applicato.
10) Richiamando qui il principio secondo il quale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione, “in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito” (così già, Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n.8853). Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sicché il giudice che accerti che l'ingiunzione sia stata emessa illegittimamente, in difetto dei presupposti processuali, non può limitarsi a revocare l'opposto decreto, ma deve pronunciare nel merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione, tenendo conto di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisiti agli atti, potendo influire la mancanza o l'insufficienza degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto soltanto sul regolamento delle spese processuali (Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1994, n.9708).
Alla luce di ciò, va sicuramente revocato il decreto ingiuntivo opposto poiché inefficace, essendo stato notificato ben oltre il termine di cui all'art. 644 cpc.
Inoltre, il CTU ha evidenziato un'anomalia nell'estratto conto prodotto in atti, specificando che nella prassi commerciale e bancaria per estratto conto si considera un elenco cronologico di movimenti diviso in due sezioni: entrate e uscite ovvero dare e avere. Le operazioni riportate in "dare" rappresentano le operazioni a debito per il cliente della banca, mentre le somme o versamenti effettuati dal cliente vengono registrate in "avere" cosicché gli importi riducono il debito iniziale ovvero accrescono la disponibilità del correntista;
nel riepilogo contabile rilevava le seguenti operazioni registrate nei movimenti avere indicate come riporto: 20/01/2009 € 487,90; 16/12/2009 € 565,96; 10/12/2010 € 565,96;
11/11/2011 € 1.179,60; 29/02/2012 € 552,75 e non conteggiate da CP_3
nelle somme versate dall'opponente. Ritenuta non plausibile quanto riferito dal
CTP di ovvero, che si trattava di “una temporanea Controparte_3
sospensione del debito” per indurre il soggetto a ritenere che il proprio debito fosse inferiore al valore reale (?), e considerato che le operazioni nei movimenti avere, sono state annotate dalla medesima Banca, tali somme non possono non essere considerate come somme versate dall'opponente per il Pt_1
pagamento del finanziamento, pertanto, vanno detratte dalla maggiore somma, riducendo il dovuto a debito dell'opponente pari ad € 14.650,40 come determinato dal CTU.
11) Rigettata, assorbita e/o non accolta ogni altra domanda ed eccezione.
12) Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione, in virtù del parziale accoglimento della proposta opposizione, si ritiene compensarle per il
50%, ponendo a carico di parte attrice opponente il restante 50%. Le spese di
CTU sono poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n.
3091/2019 R.G., promossa da (attore-opponente), contro Parte_1
(convenuta-opposta) e (terza chiamata), Controparte_1 Controparte_3
nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 305/2019 emesso dal Tribunale di
Potenza in data 27/03/2019;
b) Ridetermina il debito che l'opponente ha nei confronti di in € Controparte_1
14.650,40, e per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Parte_1
di della somma di € 14.650,40 oltre interessi legali dal dovuto Controparte_1
e fino al soddisfo;
c) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio di opposizione che, al netto della compensazione del 50%, vengono liquidate in complessivi € 1.698,00 oltre accessori di legge, mentre le compensa nei confronti del terzo chiamato;
d) Pone definitivamente a carico delle parti (opponente ed opposta), in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, in data 23/09/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante